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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3532/2020
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 3.4.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 8 N. R.G. 3532 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3532 /2020 promossa da:
c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Emilia Pagano
e dall'Avv. Iannucci Gianluca e con essi elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale sito alla Via dei Brignola n. 7 -81100 – Caserta;
PARTE APPELLANTE
Contro
(P. Controparte_1
I.V.A. , in persona del Procuratore, difeso per delega separata P.IVA_1 dall'Avv. Erika Villanova ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Lucia Piscitelli in Caserta, via F. Renella n. 88;
PARTE APPELLATA
Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza;
OGGETTO: appello sentenza del GDP – sinistro stradale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva azione per ottenere la condanna in Parte_2
solido degli odierni appellati al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro che lo vedeva coinvolto il giorno 21.3.2018 alle ore 00.30 circa in
Mondragone, allorchè, mentre era alla guida dell'autovettura Wolkswagen
Polo tg. FB953RR con a bordo in qualità di passeggero, e Persona_1
percorreva regolarmente la via XXI Febbraio, veniva urtato nella parte anteriore dx dalla vettura Opel Vectra " tg.CH4766AK di proprietà di
[...]
, dallo stesso condotta, assicurata per la presso la CP_2 CP_3
MP , il quale usciva improvvisamente in Controparte_4 manovra di retromarcia da un'area privata, posta sulla destra, rispetto al senso di marcia tenuto dall'attore.
Deduceva inoltre l'istante, che a seguito ed a causa dell'urto ricevuto, il proprio veicolo riportava danni ed esso conducente pativa lesioni fisiche, come da referto di P.S. in atti pertanto concludeva per la condanna in solido dei convenuti, al risarcimento in suo favore dei suddetti danni, per come qualificati con CTU in primo grado.
Il Giudice di Pace, espletata la prova testimoniale e la CTU medica, rigettava la domanda, ritenendo l'istruttoria testimoniale condotta generica, lacunosa e comunque insufficiente a dimostrare il fatto, anche alla luce della riscontrata inattendibilità dell'unico teste escusso.
Con il presente appello, l'istante deduce con unico motivo di impugnazione la Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 115 e 116 cpc ed erronea valutazione delle risultanze della prova testimoniale.
Si è costituita in giudizio l' la quale ha contestato la domanda CP_5
in fatto ed in diritto. Più nello specifico, riproponeva nella presente sede tutte pagina 3 di 8 le preliminari eccezioni di improcedibilità già avanzate in I grado. Nel merito, riteneva il fatto non dimostrato e corretta la valutazione di inattendibilità della testimonianza. Insisteva dunque per il rigetto dell'appello.
La causa, istruita in via meramente documentale viene decisa come da sentenza che segue, resa all'esito della discussione delle parti, sostituita dal deposito telematico delle note cartolari ex art. 127 ter c.p.c.
*
L'appello va rigettato, sebbene con le precisazioni che seguono.
In via preliminare ed assorbente di ogni altra questione prospettata, va Contr osservato che l'appellata ipropone anche in questa sede l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato rispetto dell'iter imposto dal
Codice delle Assicurazioni allorquando in un incidente sia coinvolto un veicolo straniero, eccezione che appare risolutiva del caso in esame.
Più nello specifico, la compagnia assicurativa aveva già dedotto nella comparsa di I grado la mancata integrazione da parte dell'odierno appellante della documentazione richiesta dopo il ricevimento della messa in mora, evidenziando che l'istante aveva agito in giudizio pur non essendo decorso il termine di 90 gg dall'invio della richiesta di risarcimento, termine sospeso dalla richiesta di integrazione mai evasa.
Il giudice di primo grado non ha tuttavia affrontato tale aspetto, limitandosi a riconoscere la procedibilità della domanda, ritenendo assolto l'onere del danneggiato di invio della richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa, senza però nulla riferire in merito all'eccepita sospensione dei termini di cui all'art. 148 del codice delle assicurazioni.
Si tratta di eccezione preliminare di rito che, a prescindere da specifica domanda di parte, in ogni caso tempestivamente avanzata anche in I grado, è esaminabile dal Giudice d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (si v. ex plurimis: Cassazione civile sez. III, 31/07/2017, (ud. 27/04/2017, dep.
31/07/2017), n.18940).
pagina 4 di 8 L'eccezione è fondata.
Va premesso che nei sinistri che vedono coinvolti veicoli stranieri assicurati all'estero la procedura di risarcimento da seguire è dettata dagli artt. 125 e 126 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n°209 (Codice delle assicurazioni private) che prevedono, prima dell'instaurazione del giudizio, l'onere di inoltrare la richiesta di risarcimento all' Controparte_1
, il quale ai sensi del comma 5 bis dell'art. 125, entro tre mesi dalla
[...]
ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Ai sensi poi dell'art. 145, comma I richiamato dall'art. 126 l'azione per il risarcimento dei danni potrà essere proposta solo una volta trascorso detto termine.
Dal combinato disposto dell'art. 126, comma 2 let. c) che richiama l'art. 145 I si evince che la richiesta stragiudiziale segue anche in questo caso le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 .
Ai sensi poi del comma 5 dell'art. 148, in caso di richiesta incompleta da parte del danneggiato, l'impresa richiede a quest'ultimo, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione, le necessarie integrazioni, venendosi a determinare a far data dalla richiesta di integrazione, l'interruzione dei termini per la proposta di offerta da parte dell'impresa, ed indirettamente anche dei termini per la proponibilità della domanda, che incominceranno nuovamente a decorrere dalla data di ricezione dei dati o documenti integrativi (“in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi” art. cit).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, nel mitigare la portata delle conseguenze procedurali del mancato rispetto dell'iter stragiudiziale, ha pagina 5 di 8 precisato che: la richiesta risarcitoria prevista dall' art. 148 del Codice delle
Assicurazioni private carente dei requisiti previsti dalla norma predetta non rende automaticamente improponibile la successiva domanda risarcitoria del danneggiato allorquando si tratti del difetto di requisiti che non impediscano alla impresa assicuratrice di stimare il danno e formulare l'offerta risarcitoria
(ovvero opporre motivato diniego alla stessa). Anche nel caso in cui sussista carenza di requisiti che, al contrario, non consentano all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta risarcitoria (ovvero opporre motivato diniego alla stessa) tale carenza non rende improponibile la successiva domanda risarcitoria del danneggiato soltanto nel caso in cui l'impresa assicuratrice, di fronte a tale difetto, non abbia richiesto tempestivamente, nel rispetto del termine di giorni 30 previsto dal comma 5 dell'art. 148 predetto, la integrazione degli elementi ritenuti carenti, di guisa che la mancata tempestiva richiesta sana il difetto dei requisiti mancanti e non incide sulla proponibilità della domanda (tra le tante, si v.: Cassazione civile , sez. III,
09/11/2022 , n. 32919).
Tanto premesso, nel caso di specie, si osserva che il danneggiato
Contr inoltrava la richiesta di risarcimento all n data 18.10.2018 (ricevuta il
23.10.2018).
Vi è poi in atti una nota trasmessa il 6.11.2018 al danneggiato, con cui
Contr l' chiedeva integrazioni in merito ad una serie di elementi e, in particolare: entità delle lesioni, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi;
recapiti del conducente straniero. Inoltre, si segnalava nella predetta missiva che la messa in mora era giunta priva di ogni allegato.
Vi è poi in atti prova del tempestivo e regolare inoltro di detta richiesta Contr integrativa da parte dell' si v. all'.4 del fascicolo di I grado) e ad ogni modo la specifica circostanza (inoltro richiesta integrativa) non è stata contestata da parte attrice.
pagina 6 di 8 Contr È poi evidente che detti documenti impedissero all' i formulare una proposta transattiva, giacchè la messa in mora era priva di allegati e non vi era dunque alcuna documentazione medica attestante né l'entità delle lesioni né l'avventa guarigione – come richiesto espressamente dalla norma: nello specifico il comma II dell'art. 148 cod. ass. prescrive: “La richiesta deve contenere (…) dati relativi (…) all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti”.
Infine, si osserva che l'attore non ha mai dimostrato, né in I grado che nel presente grado di appello, di aver esitato detta richiesta.
Ne discende, che può ritenersi dimostrato l'effetto interruttivo del termine connesso alla regolare richiesta di integrazione ai sensi dell'art.148, comma 5, con l'ulteriore corollario che la domanda proposta dall'attore non può ritenersi procedibile, in quanto all'atto della introduzione del giudizio non era cominciato nuovamente a decorrere lo spatium deliberandi di 90 giorni.
L'appello va dunque rigettato, sebbene vada riformata la decisione del
Giudice di Pace con una pronuncia di improcedibilità della domanda, con conseguente assorbimento di ogni altra ragione. Infatti, è pacifico che “il giudice di appello, confermando la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo” (Cass. n. 4945/1987, n. 696/2002 e n. 4889/2016).
Le ragioni della decisione giustificano certamente la compensazione delle spese di lite della presente fase, lasciando invariata la regolamentazione delle spese decisa in I grado.
Deve poi darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante principale. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara la domanda improcedibile.
3. Compensa le spese di lite del presente grado.
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Santa Maria Capua Vetere, 03.04.2025
Il Giudice Dr.ssa Ambra Alvano
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