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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Canto Presidente
dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Relatore
dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale iscritto al n. r.g. 8/2025 –
1 P.U.;
PROMOSSO DA
P.I. in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Ballini, Gloria Pandini e Giuseppe Fiorenza, giusta procura in atti;
CONTRO
P.I. con sede in Caltanissetta, via Chiaramonte n. 1; Controparte_2 P.IVA_2
***
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto nei confronti della società
Controparte_2
udito il giudice relatore;
esaminati gli atti ed i documenti;
viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla società intimata (notifica eseguita a cura della cancelleria ai sensi del comma 7 dell'art. 40 CCII); ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società intimata ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
premesso che il creditore istante vanta un credito fondato su sentenza e precetto per l'importo di
€ 36.050,07, oltre interessi;
ritenuto che
la società debitrice versa effettivamente nello stato di insolvenza di cui alla lett. b) dell'art. 2
CCII; considerato invero che, oltre al debito di cui sopra, risultano a carico della società intimata debiti ulteriori, scaduti e non pagati nei confronti dell'erario, già iscritti a ruolo, per un ammontare complessivo pari ad €
126.855,80 (si veda la certificazione trasmessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione); considerato che dall'ultimo bilancio depositato, quello al 31.12.2021, risulta un ammontare complessivo dei debiti di rilevante importo, pari ad € 2.879,466;
considerato che
la società intimata, a far data dal 12.10.2023, è in stata posta in scioglimento e liquidazione per perdita o riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
ritenuto che
va accolto il principio di diritto (formulato in relazione alla domanda di fallimento ma applicabile anche alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale) per cui: Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte ( così Cass.
13644/2013); ritenuto che tale equilibrio deve ritenersi oggetto di onere di allegazione e prova a carico del debitore, il quale è tenuto ad indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo ed i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso;
considerato che
la società non ha depositato più bilanci, successivamente a quello relativo all'esercizio
2021, sì che non è possibile valutare adeguatamente se le voci dell'attivo consentano l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
considerato che
dall'esame del bilancio al 31.12.2021, in cui è indicato un ammontare dei debiti complessivamente pari ad € 2.879.466,00, non risultano tutti i debiti maturati nei confronti dell'erario, pari ad € 126.855,80 (come indicati in seno alla certificazione trasmessa da Agenzia delle Entrate –
Riscossione), ma soltanto debiti per il minore importo € 27.498,00, sì che non è possibile ritenere che l'attivo indicato nel medesimo bilancio sia, allo stato, sufficiente al pagamento di tutti i debiti;
considerato, altresì, che la società ha registrato negli anni 2019, 2020 e 2021, costanti perdite di esercizio;
ritenuto, per quanto sopra, che è impedita qualsivoglia verifica volta a stabilire, con ragionevole certezza, quale sarebbe l'effettivo valore dell'attivo ed i tempi necessari per l'effettivo realizzo delle attività;
ritenuto che
non vi è traccia della attività di liquidazione eventualmente posta in essere dal liquidatore per il pagamento dei debiti;
considerato l'esito negativo dei pignoramenti tentati dal creditore ricorrente;
ritenuto che
il rilevantissimo ammontare dell'indebitamento complessivo, la costante perdita di esercizio risultante dagli ultimi tre bilanci depositati, la mancata presentazione dei bilanci per gli anni successivi al
2021, l'intervenuta chiusura della sede legale dell'impresa, l'impossibilità di verificare la superiorità delle voci dell'attivo rispetto all'ammontare dei debiti complessivi risulti dall'istruttoria prefallimentare, costituiscono indici significativi dello stato di insolvenza richiesto dalla legge ai fini della apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
rilevato che non risulta ancora popolato l'albo ex art.356 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società P.I. Controparte_2
, con sede in Caltanissetta, via Chiaramonte n. 1; n. REA CL-105730, in persona del P.IVA_2
suo liquidatore e legale rappresentante p.t.; nomina la dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. Gianluca Nicosia (C.F. Curatore (il suddetto professionista alla luce C.F._1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c.
CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCII); autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art.198 co.2 CCI;
invita il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art.130 co.2 CCII;
stabilisce il giorno 30 settembre 2025, ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 09.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Ester R. Difrancesco dott.ssa Gabriella Canto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Canto Presidente
dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Relatore
dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale iscritto al n. r.g. 8/2025 –
1 P.U.;
PROMOSSO DA
P.I. in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Ballini, Gloria Pandini e Giuseppe Fiorenza, giusta procura in atti;
CONTRO
P.I. con sede in Caltanissetta, via Chiaramonte n. 1; Controparte_2 P.IVA_2
***
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto nei confronti della società
Controparte_2
udito il giudice relatore;
esaminati gli atti ed i documenti;
viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla società intimata (notifica eseguita a cura della cancelleria ai sensi del comma 7 dell'art. 40 CCII); ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società intimata ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
premesso che il creditore istante vanta un credito fondato su sentenza e precetto per l'importo di
€ 36.050,07, oltre interessi;
ritenuto che
la società debitrice versa effettivamente nello stato di insolvenza di cui alla lett. b) dell'art. 2
CCII; considerato invero che, oltre al debito di cui sopra, risultano a carico della società intimata debiti ulteriori, scaduti e non pagati nei confronti dell'erario, già iscritti a ruolo, per un ammontare complessivo pari ad €
126.855,80 (si veda la certificazione trasmessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione); considerato che dall'ultimo bilancio depositato, quello al 31.12.2021, risulta un ammontare complessivo dei debiti di rilevante importo, pari ad € 2.879,466;
considerato che
la società intimata, a far data dal 12.10.2023, è in stata posta in scioglimento e liquidazione per perdita o riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
ritenuto che
va accolto il principio di diritto (formulato in relazione alla domanda di fallimento ma applicabile anche alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale) per cui: Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte ( così Cass.
13644/2013); ritenuto che tale equilibrio deve ritenersi oggetto di onere di allegazione e prova a carico del debitore, il quale è tenuto ad indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo ed i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso;
considerato che
la società non ha depositato più bilanci, successivamente a quello relativo all'esercizio
2021, sì che non è possibile valutare adeguatamente se le voci dell'attivo consentano l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
considerato che
dall'esame del bilancio al 31.12.2021, in cui è indicato un ammontare dei debiti complessivamente pari ad € 2.879.466,00, non risultano tutti i debiti maturati nei confronti dell'erario, pari ad € 126.855,80 (come indicati in seno alla certificazione trasmessa da Agenzia delle Entrate –
Riscossione), ma soltanto debiti per il minore importo € 27.498,00, sì che non è possibile ritenere che l'attivo indicato nel medesimo bilancio sia, allo stato, sufficiente al pagamento di tutti i debiti;
considerato, altresì, che la società ha registrato negli anni 2019, 2020 e 2021, costanti perdite di esercizio;
ritenuto, per quanto sopra, che è impedita qualsivoglia verifica volta a stabilire, con ragionevole certezza, quale sarebbe l'effettivo valore dell'attivo ed i tempi necessari per l'effettivo realizzo delle attività;
ritenuto che
non vi è traccia della attività di liquidazione eventualmente posta in essere dal liquidatore per il pagamento dei debiti;
considerato l'esito negativo dei pignoramenti tentati dal creditore ricorrente;
ritenuto che
il rilevantissimo ammontare dell'indebitamento complessivo, la costante perdita di esercizio risultante dagli ultimi tre bilanci depositati, la mancata presentazione dei bilanci per gli anni successivi al
2021, l'intervenuta chiusura della sede legale dell'impresa, l'impossibilità di verificare la superiorità delle voci dell'attivo rispetto all'ammontare dei debiti complessivi risulti dall'istruttoria prefallimentare, costituiscono indici significativi dello stato di insolvenza richiesto dalla legge ai fini della apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
rilevato che non risulta ancora popolato l'albo ex art.356 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società P.I. Controparte_2
, con sede in Caltanissetta, via Chiaramonte n. 1; n. REA CL-105730, in persona del P.IVA_2
suo liquidatore e legale rappresentante p.t.; nomina la dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. Gianluca Nicosia (C.F. Curatore (il suddetto professionista alla luce C.F._1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c.
CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCII); autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art.198 co.2 CCI;
invita il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art.130 co.2 CCII;
stabilisce il giorno 30 settembre 2025, ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 09.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Ester R. Difrancesco dott.ssa Gabriella Canto