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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 4013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4013 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2018/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 21.05.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 2018/2023
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Pellegrino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. , in persona dell'amministratore delegato, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Pierluigi Rizzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 02.02.2023, il ricorrente esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società “COSMOPOL S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA
PRIVATA” a far data dal 29.06.2017 sino al 15.06.2020 con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, full-time, con la qualifica professionale di Guardia Giurata addetta ai servizi di vigilanza armati ed inquadrato nel livello 6 del “CCNL per i lavoratori dipendenti di vigilanza privata”;
- che il rapporto di lavoro con la convenuta società cessava in data 15.06.2020 alla naturale scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato;
- che la convenuta società operava nel settore della sorveglianza privata quindi, Il CCNL applicabile al caso di specie era il “CCNL per i lavoratori dipendenti di vigilanza privata”; - di aver prestato, sin dalla sua assunzione, attività lavorativa secondo le direttive che gli venivano impartite dal datore di lavoro, osservando sempre l'orario di lavoro che gli veniva comunicato verbalmente dalla centrale operativa della convenuta società, chiedendo preventiva autorizzazione in caso di assenza per ferie o per qualsiasi altro titolo e comunque sottostando al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
- di aver sempre svolto durante l'intercorso rapporto di lavoro la mansione di guardia giurata addetto al servizio di vigilanza armata e precisamente di aver prestato la sua attività lavorativa nei cantieri specificati nei turni di servizio depositati in atti, rispettando il sistema 5 + 1 previsto dal CCNL di categoria;
- che la retribuzione percepita durante l'intercorso rapporto di lavoro è sempre stata quella che risultava dalle buste paga depositate in atti;
- di aver espletato un numero di ore di straordinario di gran lunga superiore a quello consentito dal
CCNL di categoria in un anno solare;
- che non tutte le ore di straordinario effettivamente svolte venivano retribuite dal datore di lavoro;
- di avere il diritto a percepire le differenze retributive maturate per le effettive ore di straordinario svolte, nonché di avere il diritto a percepire il risarcimento del danno da usura psico-fisica, così come confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26450 del 29 settembre 2021;
- di aver diritto, pertanto, a percepire la somma di € 898,35 a titolo di straordinario maturato e non corrisposto nonché la somma di € 13.901,37 a titolo di risarcimento danni per superamento del numero massimo di ore di straordinario consentite dal CCNL di categoria, così come da conteggi depositati in atti;
- che, il risarcimento del danno veniva calcolato nella misura della retribuzione dovuta al lavoratore per lo svolgimento di un orario di lavoro straordinario diurno nonché un ulteriore aumento pari al
40%;
- di non aver percepito per tutto l'intercorso rapporto di lavoro la giusta indennità prevista dall'art. 108 del CCNL di categoria che prevedeva, in caso di lavoro notturno e domenicale, la corresponsione di un'indennità ulteriore alla paga oraria;
- che dall'analisi delle buste paga e dei turni di servizio emergeva che non gli veniva riconosciuta la suddetta indennità per tutti i giorni in cui prestava la sua prestazione lavorativa durante l'orario notturno e/o domenicale e di vantare, pertanto, un credito pari ad € 179,74 così come da conteggi depositati in atti;
- che la non gli riconosceva sempre il giusto riposo settimanale così come previsto dal CP_1
CCNL di categoria e vista l'applicazione al caso di specie dell'orario di lavoro basato sul sistema 5+1, da un'attenta analisi dei turni di servizio emergeva che lo stesso non aveva mai fruito del giusto riposo settimanale e pertanto aveva diritto a percepire una indennità sostituiva a titolo di riposi settimanali non usufruiti pari ad € 299,88 così come risulta dai conteggi depositati in atti;
- di aver, pertanto, maturato € 389,84 a titolo di maggiorazione del 30% della quota giornaliera della normale retribuzione per la mancata fruizione del riposo settimanale entro sette giorni ed € 419,83 pari al 40% della normale retribuzione oraria a titolo di risarcimento del danno, così come da conteggi in atti;
- di aver sempre osservato, durante l'intercorso rapporto di lavoro, un orario di lavoro superiore alle sei ore consecutive e di non aver mai usufruito della pausa retribuita pari a 10 minuti giornalieri né, all'uopo, di riposi compensativi;
- di aver diritto, pertanto, ad ottenere un'indennità sostitutiva pari all'importo complessivo di €
673,20, come da conteggi in atti;
- di aver interrotto i termini prescrizionali mediante l'attivazione della procedura della conciliazione facoltativa innanzi alla ITL di Avellino;
- di aver diritto a percepire la complessiva somma di € 16.762,21 di cui: € 898,35 a titolo di straordinario maturato e non corrisposto nonché la somma di € 13.901,37 a titolo di risarcimento danni per superamento del numero massimo di ore di straordinario consentite dal CCNL di categoria;
€ 179,74 a titolo di indennità per lavoro notturno ex art. 108 CNNL di categoria;
€ 299,88 a titolo di indennità sostitutiva per la mancata fruizione del riposo settimanale maturato e non fruito;
€ 389,84
a titolo di maggiorazione del 30% della quota giornaliera della normale retribuzione per la mancata fruizione del riposo settimanale entro sette giorni;
€ 419,83 pari al 40% della normale retribuzione oraria a titolo di risarcimento del danno;
€ 673,20 a titolo di indennità sostitutiva della mancata fruizione della pausa retribuita pari a 10 minuti giornalieri.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo seguente: “
1. Dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e tra le parti ex art. 2094 c.c. dal CP_2
29.06.2017 sino al 15.06.2020 o per il periodo che sarà accertato in corso di causa;
2. previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare la convenuta a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 16.762,21 o ad altra somma maggiore o minore che vorrà esso Sig. Giudice Unico, in funzione di Giudice del Lavoro, determinare anche in via equitativa o risarcitoria, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c.; 3. condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
4. dichiarare, come per legge, la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva”. Si costituiva tempestivamente parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. In particolare, contestava sia i turni prodotti dal ricorrente sia il fatto che lo stesso avesse svolto prestazioni straordinarie eccedenti a quelle debitamente retribuite e, quindi, che avesse maturato la pretesa retribuzione di € 898,35; contestava, altresì, in quanto infondata e non spettante, la pretesa indennità per il lavoro notturno e domenicale di € 179,74,
e che il ricorrente non avesse goduto del riposo settimanale;
sosteneva che il ricorrente, al pari delle altre guardie particolari giurate, aveva sempre osservato la pausa giornaliera, a volte anche più di una, superiore a dieci minuti, e deduceva, quindi, l'infondatezza della domanda di pagamento di € 673,20 della relativa indennità risarcitoria. Sul preteso risarcimento del danno per asserito superamento del limite del lavoro straordinario, precisava che, a fronte delle 416 ore annue di lavoro straordinario previste dall'art. 71 del CCNL, la Società poteva richiedere, su base volontaria, ulteriori ore di prestazione nella misura di 2 ore giornaliere in applicazione della banca ore e che, sommate le ore di cui all'art. 71 del CCNL con quelle di cui all'art. 81 del CCNL, il ricorrente non aveva mai superato il limite complessivo;
evidenziava, poi, che le prestazioni straordinarie, debitamente retribuite, erano state rese su base volontaria ed eccepiva l'assenza di allegazione di sorta in merito ai pretesi danni;
contestava, che il ricorrente avesse subìto danno di sorta per effetto dello svolgimento di prestazioni straordinarie;
contestava, infine, la quantificazione e monetizzazione dell'imprecisato danno.
Espletata la prova testimoniale, la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate nei termini assegnati, decisa con sentenza.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti della motivazione che segue.
Il ricorrente chiede di percepire la complessiva somma di € 16.762,21 di cui: € 898,35 a titolo di straordinario maturato e non corrisposto nonché la somma di € 13.901,37 a titolo di risarcimento danni per superamento del numero massimo di ore di straordinario consentite dal CCNL di categoria;
€ 179,74 a titolo di indennità per lavoro notturno ex art. 108 CNNL di categoria;
€ 299,88 a titolo di indennità sostitutiva per la mancata fruizione del riposo settimanale maturato e non fruito;
€ 389,84
a titolo di maggiorazione del 30% della quota giornaliera della normale retribuzione per la mancata fruizione del riposo settimanale entro sette giorni;
€ 419,83 pari al 40% della normale retribuzione oraria a titolo di risarcimento del danno;
€ 673,20 a titolo di indennità sostitutiva della mancata fruizione della pausa retribuita pari a 10 minuti giornalieri.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico. Sul punto parte ricorrente, attraverso i documenti depositati ( turni di servizio e buste paga) ha assolto all'onere probatorio a suo carico. Parte convenuta, invece, ha solo genericamente contestato quanto allegato e provato da parte ricorrente. Inoltre la prova testi ha sostanzialmente confermato l'assunto di parte ricorrente ( cfr. atti).
Per quanto riguarda la somma € 898,35 richiesta a titolo di straordinario maturato, si evidenzia che –
a fronte di una specificazione allegazione in ricorso, supportata da turni di servizio e buste paga, parte convenuta si è limitata a una generica contestazione;
si ritiene pertanto provato quanto allegato circa le ore di straordinario maturato in base a quanto risulta dai turni di servizio e buste paga.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno da usura psico-fisica., questo giudice ritiene di aderire ai sensi dell'art. 118 disp att, quanto espresso nella sentenza n. 1538/25 dott. Bonfiglio, ritenendola condivisibile
La prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de quo" (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581).
Il ricorrente ha allegato sia il numero delle ore di lavoro giornaliero svolte eccedenti l'orario ordinario che il periodo di riferimento, avendo dedotto di aver lavorato per un numero di ore di gran lunga superiore alle 384 ore di straordinario annue consentite dal CCNL di categoria. Circostanze sostanzialmente confermate dalla prova testimoniale espletata e suffragate dalla costante contabilizzazione in busta paga di lavoro straordinario.
Da questi elementi è senz'altro evincibile il superamento della soglia di tollerabilità della prestazione eseguita, tale di per sé da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo il ragionamento logico-giuridico sotteso al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui, qualora venga in gioco la violazione del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è in re ipsa (Cass. 24563/2016; Cass. 14710/2015; Cass.,
16398/2004 );
Nella fattispecie in esame inoltre non è di poco conto la circostanza che le predette modalità attuative della prestazione sono state richieste con ampia frequenza nel corso della durata della relazione lavorativa.
D'altro canto la resistente si è difesa asserendo di essersi conformata alle prescrizioni del CP_3
CCNL e segnatamente all'art 71 che alla lett b) che prevede: ” Durata massima dell'orario di lavoro comprensivo del lavoro straordinario. Tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12, decorrenti dal 1°
Gennaio di ogni anno di applicazione del presente contratto, fermo restando quanto previsto in materia di banca delle ore (artt. 81,82).
Nonché di essersi attenuta alle prescrizioni dell'art. Art. 79 (Straordinario) che recita:
“Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio, per un numero di ore annuali che sommate all'orario normale di lavoro non superi il limite di cui al precedente art. 71 lettera b.”
Tuttavia, pur avendo riportato testualmente le clausole contrattuali non ha allegato prima ancora che provato di avervi dato corretta applicazione nel caso concreto, in cui si controverte – giova ribadirlo
– quanto al capo di domanda che si sta esaminando, di risarcimento del danno da usura psico-fisica e non di maggiorazioni per lavoro straordinario. Le difese della società convenuta risultano carenti sotto il profilo asseverativo anche in ordine alla attuazione di una 'banca ore' stante il superamento delle due ore di lavoro straordinario per ogni giornata di lavoro effettivo, come evincibile dal rapporto tra il dato ' giorni lavorati ' e il dato ' ore straordinario' riportati in busta paga.
Quanto alla dedotta volontarietà dello straordinario prestato deve rilevarsi che, in ogni caso, come, a fronte di un obbligo ex art. 2087 cc per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (cfr. in motivazione Cass. n. 12538/2019).
Conclusivamente il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica avuto riguardo alle costanti condizioni di lavoro e alle modalità con cui è stata richiesta la prestazione lavorativa che può essere equitativamente quantificato in misura di un terzo dell'importo richiesto in ricorso, in cui a base del calcolo sono state poste tutte le ore eccedenti il limite orario ordinario e non solo quello eccedente l'orario esigibile secondo il CCNL cui è stata applicata la maggiorazione del 100%.
Pertanto, l'importo che va liquidato a tale titolo è pari ad € 4633,79
Con riferimento a quanto richiesto dal ricorrente in merito all'indennità per lavoro notturno, le dichiarazioni dei testi presenti sul luogo di lavoro insieme al lavoratore ed inseriti nei medesimi turni di servizio, nonché le buste paga e i turni di servizio, contestati solo genericamente da parte convenuta provano il diritto del ricorrente a percepire l'indennità ex art. 108 “CCNL Vigilanza Privata” per ulteriori per anni 2017 e 2018 come indicati nei conteggi per un importo pari a 179,74 euro.
Quanto al riposo settimanale , dai turni di servizi e dalle buste paga, genericamente contestati da parte convenuta, nonché dalla prova testi è emerso che il ricorrente non ha sempre ottenuto il riconoscimento del riposo settimanale e ha diritto a percepire l'indennità per i riposi settimanali maturati e non fruiti relativamente ai giorni indicati analiticamente nei conteggi depositati (cfr. atti), nonché le maggiorazioni previste dall'art. 73 del CCNL di categoria per un importo di 299,88 a titolo di indennità sostitutiva per la mancata fruizione del riposo settimanale maturato e non fruito;
€ 389,84
a titolo di maggiorazione del 30% della quota giornaliera della normale retribuzione per la mancata fruizione del riposo settimanale entro sette giorni;
€ 419,83 pari al 40% della normale retribuzione oraria a titolo di risarcimento del danno. Per quanto riguarda i riposi compensativi per mancato godimento della pausa giornaliera di 10 minuti, il ricorrente ha dedotto di lavorare oltre le sei ore giornaliere e ha invocato l'art.74 del CCNL di settore. La società ha genericamente negato l'applicabilità al ricorrente della norma contrattuale, sostenendo che il ricorrente ha sempre fruito della pausa giornaliera di 10 minuti, visibilmente sottraendosi all'onere probatorio a suo carico, deducendo la generica circostanza della fruizione della pausa. Pertanto, anche sotto questo aspetto, la richiesta attorea va accolta.
Alla luce di tutto ciò, ritenendosi congrui i conteggi elaborati da parte ricorrente la convenuta va condannata al pagamento nei confronti del ricorrente della complessiva somma di € 7.494,63 Euro ( di cui: € 898,35 a titolo di straordinario maturato e non corrisposto, la somma di € 4633,79 a titolo di risarcimento danni per superamento del numero massimo di ore di straordinario consentite dal CCNL di categoria;
€ 179,74 a titolo di indennità per lavoro notturno ex art. 108 CNNL di categoria;
€ 299,88
a titolo di indennità sostitutiva per la mancata fruizione del riposo settimanale maturato e non fruito;
€ 389,84 a titolo di maggiorazione del 30% della quota giornaliera della normale retribuzione per la mancata fruizione del riposo settimanale entro sette giorni;
€ 419,83 pari al 40% della normale retribuzione oraria a titolo di risarcimento del danno e 673,20 a titolo di indennità sostitutiva della mancata fruizione della pausa retribuita di 10 minuti) , oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale, possono essere compensate per ¼ mentre per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: -condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui in motivazione, della complessiva somma di € 7.494, 63, oltre rivalutazione e interessi sulla somma dovuta, dalla maturazione dei crediti al saldo;
- rigetta per il resto;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che, compensate per ¼, liquida in complessivi € 2021,25 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 21.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 21.05.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 2018/2023
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Pellegrino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. , in persona dell'amministratore delegato, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Pierluigi Rizzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 02.02.2023, il ricorrente esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società “COSMOPOL S.P.A. ISTITUTO DI VIGILANZA
PRIVATA” a far data dal 29.06.2017 sino al 15.06.2020 con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, full-time, con la qualifica professionale di Guardia Giurata addetta ai servizi di vigilanza armati ed inquadrato nel livello 6 del “CCNL per i lavoratori dipendenti di vigilanza privata”;
- che il rapporto di lavoro con la convenuta società cessava in data 15.06.2020 alla naturale scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato;
- che la convenuta società operava nel settore della sorveglianza privata quindi, Il CCNL applicabile al caso di specie era il “CCNL per i lavoratori dipendenti di vigilanza privata”; - di aver prestato, sin dalla sua assunzione, attività lavorativa secondo le direttive che gli venivano impartite dal datore di lavoro, osservando sempre l'orario di lavoro che gli veniva comunicato verbalmente dalla centrale operativa della convenuta società, chiedendo preventiva autorizzazione in caso di assenza per ferie o per qualsiasi altro titolo e comunque sottostando al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
- di aver sempre svolto durante l'intercorso rapporto di lavoro la mansione di guardia giurata addetto al servizio di vigilanza armata e precisamente di aver prestato la sua attività lavorativa nei cantieri specificati nei turni di servizio depositati in atti, rispettando il sistema 5 + 1 previsto dal CCNL di categoria;
- che la retribuzione percepita durante l'intercorso rapporto di lavoro è sempre stata quella che risultava dalle buste paga depositate in atti;
- di aver espletato un numero di ore di straordinario di gran lunga superiore a quello consentito dal
CCNL di categoria in un anno solare;
- che non tutte le ore di straordinario effettivamente svolte venivano retribuite dal datore di lavoro;
- di avere il diritto a percepire le differenze retributive maturate per le effettive ore di straordinario svolte, nonché di avere il diritto a percepire il risarcimento del danno da usura psico-fisica, così come confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26450 del 29 settembre 2021;
- di aver diritto, pertanto, a percepire la somma di € 898,35 a titolo di straordinario maturato e non corrisposto nonché la somma di € 13.901,37 a titolo di risarcimento danni per superamento del numero massimo di ore di straordinario consentite dal CCNL di categoria, così come da conteggi depositati in atti;
- che, il risarcimento del danno veniva calcolato nella misura della retribuzione dovuta al lavoratore per lo svolgimento di un orario di lavoro straordinario diurno nonché un ulteriore aumento pari al
40%;
- di non aver percepito per tutto l'intercorso rapporto di lavoro la giusta indennità prevista dall'art. 108 del CCNL di categoria che prevedeva, in caso di lavoro notturno e domenicale, la corresponsione di un'indennità ulteriore alla paga oraria;
- che dall'analisi delle buste paga e dei turni di servizio emergeva che non gli veniva riconosciuta la suddetta indennità per tutti i giorni in cui prestava la sua prestazione lavorativa durante l'orario notturno e/o domenicale e di vantare, pertanto, un credito pari ad € 179,74 così come da conteggi depositati in atti;
- che la non gli riconosceva sempre il giusto riposo settimanale così come previsto dal CP_1
CCNL di categoria e vista l'applicazione al caso di specie dell'orario di lavoro basato sul sistema 5+1, da un'attenta analisi dei turni di servizio emergeva che lo stesso non aveva mai fruito del giusto riposo settimanale e pertanto aveva diritto a percepire una indennità sostituiva a titolo di riposi settimanali non usufruiti pari ad € 299,88 così come risulta dai conteggi depositati in atti;
- di aver, pertanto, maturato € 389,84 a titolo di maggiorazione del 30% della quota giornaliera della normale retribuzione per la mancata fruizione del riposo settimanale entro sette giorni ed € 419,83 pari al 40% della normale retribuzione oraria a titolo di risarcimento del danno, così come da conteggi in atti;
- di aver sempre osservato, durante l'intercorso rapporto di lavoro, un orario di lavoro superiore alle sei ore consecutive e di non aver mai usufruito della pausa retribuita pari a 10 minuti giornalieri né, all'uopo, di riposi compensativi;
- di aver diritto, pertanto, ad ottenere un'indennità sostitutiva pari all'importo complessivo di €
673,20, come da conteggi in atti;
- di aver interrotto i termini prescrizionali mediante l'attivazione della procedura della conciliazione facoltativa innanzi alla ITL di Avellino;
- di aver diritto a percepire la complessiva somma di € 16.762,21 di cui: € 898,35 a titolo di straordinario maturato e non corrisposto nonché la somma di € 13.901,37 a titolo di risarcimento danni per superamento del numero massimo di ore di straordinario consentite dal CCNL di categoria;
€ 179,74 a titolo di indennità per lavoro notturno ex art. 108 CNNL di categoria;
€ 299,88 a titolo di indennità sostitutiva per la mancata fruizione del riposo settimanale maturato e non fruito;
€ 389,84
a titolo di maggiorazione del 30% della quota giornaliera della normale retribuzione per la mancata fruizione del riposo settimanale entro sette giorni;
€ 419,83 pari al 40% della normale retribuzione oraria a titolo di risarcimento del danno;
€ 673,20 a titolo di indennità sostitutiva della mancata fruizione della pausa retribuita pari a 10 minuti giornalieri.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo seguente: “
1. Dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e tra le parti ex art. 2094 c.c. dal CP_2
29.06.2017 sino al 15.06.2020 o per il periodo che sarà accertato in corso di causa;
2. previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati, condannare la convenuta a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 16.762,21 o ad altra somma maggiore o minore che vorrà esso Sig. Giudice Unico, in funzione di Giudice del Lavoro, determinare anche in via equitativa o risarcitoria, oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 c.p.c.; 3. condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
4. dichiarare, come per legge, la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva”. Si costituiva tempestivamente parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. In particolare, contestava sia i turni prodotti dal ricorrente sia il fatto che lo stesso avesse svolto prestazioni straordinarie eccedenti a quelle debitamente retribuite e, quindi, che avesse maturato la pretesa retribuzione di € 898,35; contestava, altresì, in quanto infondata e non spettante, la pretesa indennità per il lavoro notturno e domenicale di € 179,74,
e che il ricorrente non avesse goduto del riposo settimanale;
sosteneva che il ricorrente, al pari delle altre guardie particolari giurate, aveva sempre osservato la pausa giornaliera, a volte anche più di una, superiore a dieci minuti, e deduceva, quindi, l'infondatezza della domanda di pagamento di € 673,20 della relativa indennità risarcitoria. Sul preteso risarcimento del danno per asserito superamento del limite del lavoro straordinario, precisava che, a fronte delle 416 ore annue di lavoro straordinario previste dall'art. 71 del CCNL, la Società poteva richiedere, su base volontaria, ulteriori ore di prestazione nella misura di 2 ore giornaliere in applicazione della banca ore e che, sommate le ore di cui all'art. 71 del CCNL con quelle di cui all'art. 81 del CCNL, il ricorrente non aveva mai superato il limite complessivo;
evidenziava, poi, che le prestazioni straordinarie, debitamente retribuite, erano state rese su base volontaria ed eccepiva l'assenza di allegazione di sorta in merito ai pretesi danni;
contestava, che il ricorrente avesse subìto danno di sorta per effetto dello svolgimento di prestazioni straordinarie;
contestava, infine, la quantificazione e monetizzazione dell'imprecisato danno.
Espletata la prova testimoniale, la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate nei termini assegnati, decisa con sentenza.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti della motivazione che segue.
Il ricorrente chiede di percepire la complessiva somma di € 16.762,21 di cui: € 898,35 a titolo di straordinario maturato e non corrisposto nonché la somma di € 13.901,37 a titolo di risarcimento danni per superamento del numero massimo di ore di straordinario consentite dal CCNL di categoria;
€ 179,74 a titolo di indennità per lavoro notturno ex art. 108 CNNL di categoria;
€ 299,88 a titolo di indennità sostitutiva per la mancata fruizione del riposo settimanale maturato e non fruito;
€ 389,84
a titolo di maggiorazione del 30% della quota giornaliera della normale retribuzione per la mancata fruizione del riposo settimanale entro sette giorni;
€ 419,83 pari al 40% della normale retribuzione oraria a titolo di risarcimento del danno;
€ 673,20 a titolo di indennità sostitutiva della mancata fruizione della pausa retribuita pari a 10 minuti giornalieri.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico. Sul punto parte ricorrente, attraverso i documenti depositati ( turni di servizio e buste paga) ha assolto all'onere probatorio a suo carico. Parte convenuta, invece, ha solo genericamente contestato quanto allegato e provato da parte ricorrente. Inoltre la prova testi ha sostanzialmente confermato l'assunto di parte ricorrente ( cfr. atti).
Per quanto riguarda la somma € 898,35 richiesta a titolo di straordinario maturato, si evidenzia che –
a fronte di una specificazione allegazione in ricorso, supportata da turni di servizio e buste paga, parte convenuta si è limitata a una generica contestazione;
si ritiene pertanto provato quanto allegato circa le ore di straordinario maturato in base a quanto risulta dai turni di servizio e buste paga.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno da usura psico-fisica., questo giudice ritiene di aderire ai sensi dell'art. 118 disp att, quanto espresso nella sentenza n. 1538/25 dott. Bonfiglio, ritenendola condivisibile
La prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de quo" (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581).
Il ricorrente ha allegato sia il numero delle ore di lavoro giornaliero svolte eccedenti l'orario ordinario che il periodo di riferimento, avendo dedotto di aver lavorato per un numero di ore di gran lunga superiore alle 384 ore di straordinario annue consentite dal CCNL di categoria. Circostanze sostanzialmente confermate dalla prova testimoniale espletata e suffragate dalla costante contabilizzazione in busta paga di lavoro straordinario.
Da questi elementi è senz'altro evincibile il superamento della soglia di tollerabilità della prestazione eseguita, tale di per sé da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo il ragionamento logico-giuridico sotteso al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui, qualora venga in gioco la violazione del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è in re ipsa (Cass. 24563/2016; Cass. 14710/2015; Cass.,
16398/2004 );
Nella fattispecie in esame inoltre non è di poco conto la circostanza che le predette modalità attuative della prestazione sono state richieste con ampia frequenza nel corso della durata della relazione lavorativa.
D'altro canto la resistente si è difesa asserendo di essersi conformata alle prescrizioni del CP_3
CCNL e segnatamente all'art 71 che alla lett b) che prevede: ” Durata massima dell'orario di lavoro comprensivo del lavoro straordinario. Tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, la durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12, decorrenti dal 1°
Gennaio di ogni anno di applicazione del presente contratto, fermo restando quanto previsto in materia di banca delle ore (artt. 81,82).
Nonché di essersi attenuta alle prescrizioni dell'art. Art. 79 (Straordinario) che recita:
“Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio, per un numero di ore annuali che sommate all'orario normale di lavoro non superi il limite di cui al precedente art. 71 lettera b.”
Tuttavia, pur avendo riportato testualmente le clausole contrattuali non ha allegato prima ancora che provato di avervi dato corretta applicazione nel caso concreto, in cui si controverte – giova ribadirlo
– quanto al capo di domanda che si sta esaminando, di risarcimento del danno da usura psico-fisica e non di maggiorazioni per lavoro straordinario. Le difese della società convenuta risultano carenti sotto il profilo asseverativo anche in ordine alla attuazione di una 'banca ore' stante il superamento delle due ore di lavoro straordinario per ogni giornata di lavoro effettivo, come evincibile dal rapporto tra il dato ' giorni lavorati ' e il dato ' ore straordinario' riportati in busta paga.
Quanto alla dedotta volontarietà dello straordinario prestato deve rilevarsi che, in ogni caso, come, a fronte di un obbligo ex art. 2087 cc per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (cfr. in motivazione Cass. n. 12538/2019).
Conclusivamente il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica avuto riguardo alle costanti condizioni di lavoro e alle modalità con cui è stata richiesta la prestazione lavorativa che può essere equitativamente quantificato in misura di un terzo dell'importo richiesto in ricorso, in cui a base del calcolo sono state poste tutte le ore eccedenti il limite orario ordinario e non solo quello eccedente l'orario esigibile secondo il CCNL cui è stata applicata la maggiorazione del 100%.
Pertanto, l'importo che va liquidato a tale titolo è pari ad € 4633,79
Con riferimento a quanto richiesto dal ricorrente in merito all'indennità per lavoro notturno, le dichiarazioni dei testi presenti sul luogo di lavoro insieme al lavoratore ed inseriti nei medesimi turni di servizio, nonché le buste paga e i turni di servizio, contestati solo genericamente da parte convenuta provano il diritto del ricorrente a percepire l'indennità ex art. 108 “CCNL Vigilanza Privata” per ulteriori per anni 2017 e 2018 come indicati nei conteggi per un importo pari a 179,74 euro.
Quanto al riposo settimanale , dai turni di servizi e dalle buste paga, genericamente contestati da parte convenuta, nonché dalla prova testi è emerso che il ricorrente non ha sempre ottenuto il riconoscimento del riposo settimanale e ha diritto a percepire l'indennità per i riposi settimanali maturati e non fruiti relativamente ai giorni indicati analiticamente nei conteggi depositati (cfr. atti), nonché le maggiorazioni previste dall'art. 73 del CCNL di categoria per un importo di 299,88 a titolo di indennità sostitutiva per la mancata fruizione del riposo settimanale maturato e non fruito;
€ 389,84
a titolo di maggiorazione del 30% della quota giornaliera della normale retribuzione per la mancata fruizione del riposo settimanale entro sette giorni;
€ 419,83 pari al 40% della normale retribuzione oraria a titolo di risarcimento del danno. Per quanto riguarda i riposi compensativi per mancato godimento della pausa giornaliera di 10 minuti, il ricorrente ha dedotto di lavorare oltre le sei ore giornaliere e ha invocato l'art.74 del CCNL di settore. La società ha genericamente negato l'applicabilità al ricorrente della norma contrattuale, sostenendo che il ricorrente ha sempre fruito della pausa giornaliera di 10 minuti, visibilmente sottraendosi all'onere probatorio a suo carico, deducendo la generica circostanza della fruizione della pausa. Pertanto, anche sotto questo aspetto, la richiesta attorea va accolta.
Alla luce di tutto ciò, ritenendosi congrui i conteggi elaborati da parte ricorrente la convenuta va condannata al pagamento nei confronti del ricorrente della complessiva somma di € 7.494,63 Euro ( di cui: € 898,35 a titolo di straordinario maturato e non corrisposto, la somma di € 4633,79 a titolo di risarcimento danni per superamento del numero massimo di ore di straordinario consentite dal CCNL di categoria;
€ 179,74 a titolo di indennità per lavoro notturno ex art. 108 CNNL di categoria;
€ 299,88
a titolo di indennità sostitutiva per la mancata fruizione del riposo settimanale maturato e non fruito;
€ 389,84 a titolo di maggiorazione del 30% della quota giornaliera della normale retribuzione per la mancata fruizione del riposo settimanale entro sette giorni;
€ 419,83 pari al 40% della normale retribuzione oraria a titolo di risarcimento del danno e 673,20 a titolo di indennità sostitutiva della mancata fruizione della pausa retribuita di 10 minuti) , oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale, possono essere compensate per ¼ mentre per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: -condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui in motivazione, della complessiva somma di € 7.494, 63, oltre rivalutazione e interessi sulla somma dovuta, dalla maturazione dei crediti al saldo;
- rigetta per il resto;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che, compensate per ¼, liquida in complessivi € 2021,25 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 21.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia