Articolo 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 176
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6 aprile 1968
Art. 1. Articolo unico.

Alla legge 9 gennaio 1951, n. 167 , sul Consiglio superiore delle forze armate, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio superiore delle forze armate e' articolato in tre Sezioni: Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Esercito, Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina, Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Aeronautica.
Il Consiglio superiore esamina in riunione plenaria le questioni che interessano piu' di una forza armata e per Sezione quelle che riguardano una sola forza armata. Peraltro, i progetti di contratti e transazioni di cui al successivo articolo 11, lettera f), che riguardano piu' forze armate ma per i quali sussiste, in relazione all'oggetto, una specifica competenza tecnica ovvero, in mancanza, un prevalente interesse di una di esse sono esaminati, per designazione del presidente del Consiglio superiore, dalla corrispondente Sezione del Consiglio, integrata per ciascuna delle altre forze armate interessate all'atto da un membro, ordinario o straordinario, con diritto a voto designato dal rispettivo presidente di Sezione".
All'articolo 5, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"Non possono far parte del Consiglio superiore, quali membri ordinari, gli ufficiali generali e ammiragli collocati in soprannumero agli organici, ai sensi dell' articolo 192 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale".
Il secondo comma dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Il segretario generale del Ministero della difesa, o il suo rappresentante, il procuratore generale militare, i direttori generali che sopraintendono ad attivita' comuni alle tre forze armate, il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato, od i loro supplenti partecipano a ciascuna delle tre Sezioni".

Entrata in vigore il 6 aprile 1968