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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/10/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 1384 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 23/09/2025), nella causa n. 1384/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
VENTRIGLIA LUIGI,
PARTE RICORRENTE
contro
:
e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, ass., ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c., dalla
[...] P.IVA_2
Dott.ssa , dal Dirigente Scolastico Dott. dal Dott. CP_3 CP_4
Fabio Bonavitacola e dalla Dott.ssa Mirella Murgia, dipendenti dello stesso , CP_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo la condanna del all'aggiornamento Controparte_1 delle graduatorie di istituto di III fascia del personale A.T.A. relative al triennio 2021-2024 mediante riconoscimento in proprio favore, per il servizio militare di leva prestato dal 30/7/97 al 29/5/98, di un punteggio integrale pari a punti 0,50 per ogni mese di attività prestata in favore del in Controparte_5 luogo di quello ridotto effettivamente attribuito (tot. 6); a sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato di essersi visto riconoscere, per il servizio militare svolto, un punteggio parziale secondo quanto previsto dall'all. A) del D.M. 50/2021, con atto amministrativo che ha distinto il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego, considerato come effettivo reso nella medesima qualifica per la quale veniva proposta domanda, e quello prestato non in costanza di rapporto di impiego, valorizzabile come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
richiamando la sentenza del Consiglio
1 di Stato n. 8234/19, ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento amministrativo in quanto contrario alle previsioni dell'art. 485 c. 7 D. Lgs. n. 297/1994; ha così chiesto:
“a) Accogliere il ricorso del ricorrente per tutti i motivi indicati in premessa e per l'effetto riconoscere il servizio reso con il punteggio Parte_2 corretto , così come previsto dal Consiglio di Stato , nelle graduatorie del personale ATA di III fascia per il triennio 2021/2023-2024, nella parte in cui disciplina anche la valutazione del servizio militare , del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, in cui si dice che “ il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge , prestati in costanza di rapporto di impiego , sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge , prestati non in costanza di rapporto di impiego , sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali impugnati pur avendone i requisiti . b) ritenere e dichiarare per le ragioni sopra esposte il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del punteggio corretto secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza del 02.12.2019 , n. 8234/2019 per il servizio MILITARE di Leva prestato anche non in costanza di nomina valido ai fini dell'accesso o conferma nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per tutti i motivi sopra esposti;
c) si dichiara che il valore del presente procedimento è di valore indeterminato;
d) Salvo ogni altro diritto;
”;
− parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, Controparte_1 sostenendo la legittimità del proprio operato, considerata la differenza tra lo svolgimento del servizio di leva nel corso del rapporto e in epoca anteriore, anche alla luce dell'espresso disposto dell'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare); ha domandato:
“In via principale e nel merito:
- Contrariis reiectis;
- Rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c.;
- Disporre, in ogni caso, il rimborso delle spese processuali all'Amministrazione che si è difesa con propri dipendenti ex art. 152 bis c.p.c.”;
− la causa, di natura documentale, è stata discussa dalle parti e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. ritiene questa giudice di dare seguito all'orientamento già espresso dall'Ufficio, richiamando, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto statuito, in particolare, nell'ordinanza emessa nel procedimento cautelare RG n. 215/23, Dott.ssa Per_1
“Il ricorrente chiede riconoscersi la piena equiparazione tra servizio militare prestato in costanza di nomina e servizio militare prestato non in costanza di nomina.
In diritto si osserva che, con riguardo al personale A.T.A, l'art. 569 comma 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994 (l'art. 485 comma 7 D.Lgs. n. 297 del 2 1994 riguarda il personale docente) afferma la computabilità "a tutti gli effetti" del "periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva”.
L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (che ha sostituito -previa abrogazione- l'art. 20 della L. n. 958 del 1986) , stabilisce, al comma 1 che "i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2 che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro";
Il D.M. n. 50 del 2021, ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria stabilisce: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva" .
Il decreto, quindi, prevede:
- la computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato sia in costanza di rapporto sia in altro momento (in applicazione dell'art. 569 comma 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994 ) :
- la piena equiparazione del servizio militare e del servizio civile (in applicazione art. 2103 D.Lgs. n. 66 del 2010);
- la distinzione tra servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto, - equiparati al servizio effettivo reso nella medesima qualifica (in applicazione del comma 2 dell'art. 2050 D.Lgs. n. 66 del 2010)- e servizio militare e civile prestato non in costanza di rapporto - equiparati al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (in applicazione del comma 2 dell'art. 2050 D.Lgs. n. 66 del 2010).
Il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto, non trova, quindi, riconoscimento in alcuna norma primaria.
La tesi contraria, sostenuta dal ricorrente, non pare condivisibile, dal momento che imporrebbe di considerare in modo identico due situazioni non paragonabili: nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela– costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato.
L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo.
3 All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il
[...]
, il servizio militare prestato non può essere equiparato a quello Controparte_1 desima qualifica” (valutato con punti 6 per anno), ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost..
La differente valutazione della leva, peraltro, è altresì coerente con l'art. 52 Cost.: la norma di rango primario impone infatti esclusivamente che l'adempimento del servizio militare non pregiudichi la posizione di lavoro del cittadino.
Da qui l'equiparazione del servizio svolto in costanza di rapporto di impiego a quello reso nella medesima qualifica, determinandosi altrimenti un pregiudizio in contrasto con il dettato costituzionale;
ciò non valendo, tuttavia, in riferimento al servizio militare svolto al di fuori del rapporto di impiego, che viene comunque valorizzato come periodo presso un'amministrazione statale.”;
2. tale orientamento è peraltro consolidato nella giurisprudenza sia del Consiglio di Stato (sent. n. 11602/22) che di legittimità (cfr. Cass. n. 22429/24 che ha affermato che la norma primaria non esclude la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa PA), che di merito (C. App. Torino 362/22, Trib. Venezia n. 248/23, Trib. Torino n. 187/23 e 1137/23);
3. è appena il caso di rilevare che sussistono precedenti della Corte di Cassazione che hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - relativa alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima;
ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2) (così Cass. n. 22429/24 paragrafo 3);
4. nello stesso solco si colloca la giurisprudenza citata dal ricorrente e in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 2854/25 del 3/4/25 prodotta con le note conclusive;
4 5. tuttavia, lo si ribadisce, il tema di causa è diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso;
6. le spese di lite, tenuto conto delle oscillazioni interpretative della giurisprudenza, sono compensate per metà e seguono la soccombenza per la restante metà, venendo in tale quota poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15% e tenuto conto della difesa ex art. 417 bis c.p.c.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna il ricorrente a rimborsare alla parte resistente la restante metà, liquidata in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Così deciso in Sassari, il 02/10/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 23/09/2025), nella causa n. 1384/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
VENTRIGLIA LUIGI,
PARTE RICORRENTE
contro
:
e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, ass., ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c., dalla
[...] P.IVA_2
Dott.ssa , dal Dirigente Scolastico Dott. dal Dott. CP_3 CP_4
Fabio Bonavitacola e dalla Dott.ssa Mirella Murgia, dipendenti dello stesso , CP_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo la condanna del all'aggiornamento Controparte_1 delle graduatorie di istituto di III fascia del personale A.T.A. relative al triennio 2021-2024 mediante riconoscimento in proprio favore, per il servizio militare di leva prestato dal 30/7/97 al 29/5/98, di un punteggio integrale pari a punti 0,50 per ogni mese di attività prestata in favore del in Controparte_5 luogo di quello ridotto effettivamente attribuito (tot. 6); a sostegno delle proprie ragioni ha rappresentato di essersi visto riconoscere, per il servizio militare svolto, un punteggio parziale secondo quanto previsto dall'all. A) del D.M. 50/2021, con atto amministrativo che ha distinto il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego, considerato come effettivo reso nella medesima qualifica per la quale veniva proposta domanda, e quello prestato non in costanza di rapporto di impiego, valorizzabile come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
richiamando la sentenza del Consiglio
1 di Stato n. 8234/19, ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento amministrativo in quanto contrario alle previsioni dell'art. 485 c. 7 D. Lgs. n. 297/1994; ha così chiesto:
“a) Accogliere il ricorso del ricorrente per tutti i motivi indicati in premessa e per l'effetto riconoscere il servizio reso con il punteggio Parte_2 corretto , così come previsto dal Consiglio di Stato , nelle graduatorie del personale ATA di III fascia per il triennio 2021/2023-2024, nella parte in cui disciplina anche la valutazione del servizio militare , del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, in cui si dice che “ il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge , prestati in costanza di rapporto di impiego , sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge , prestati non in costanza di rapporto di impiego , sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali impugnati pur avendone i requisiti . b) ritenere e dichiarare per le ragioni sopra esposte il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del punteggio corretto secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza del 02.12.2019 , n. 8234/2019 per il servizio MILITARE di Leva prestato anche non in costanza di nomina valido ai fini dell'accesso o conferma nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per tutti i motivi sopra esposti;
c) si dichiara che il valore del presente procedimento è di valore indeterminato;
d) Salvo ogni altro diritto;
”;
− parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, Controparte_1 sostenendo la legittimità del proprio operato, considerata la differenza tra lo svolgimento del servizio di leva nel corso del rapporto e in epoca anteriore, anche alla luce dell'espresso disposto dell'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare); ha domandato:
“In via principale e nel merito:
- Contrariis reiectis;
- Rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c.;
- Disporre, in ogni caso, il rimborso delle spese processuali all'Amministrazione che si è difesa con propri dipendenti ex art. 152 bis c.p.c.”;
− la causa, di natura documentale, è stata discussa dalle parti e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. ritiene questa giudice di dare seguito all'orientamento già espresso dall'Ufficio, richiamando, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto statuito, in particolare, nell'ordinanza emessa nel procedimento cautelare RG n. 215/23, Dott.ssa Per_1
“Il ricorrente chiede riconoscersi la piena equiparazione tra servizio militare prestato in costanza di nomina e servizio militare prestato non in costanza di nomina.
In diritto si osserva che, con riguardo al personale A.T.A, l'art. 569 comma 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994 (l'art. 485 comma 7 D.Lgs. n. 297 del 2 1994 riguarda il personale docente) afferma la computabilità "a tutti gli effetti" del "periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva”.
L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (che ha sostituito -previa abrogazione- l'art. 20 della L. n. 958 del 1986) , stabilisce, al comma 1 che "i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2 che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro";
Il D.M. n. 50 del 2021, ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria stabilisce: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva" .
Il decreto, quindi, prevede:
- la computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato sia in costanza di rapporto sia in altro momento (in applicazione dell'art. 569 comma 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994 ) :
- la piena equiparazione del servizio militare e del servizio civile (in applicazione art. 2103 D.Lgs. n. 66 del 2010);
- la distinzione tra servizio militare e servizio civile prestato in costanza di rapporto, - equiparati al servizio effettivo reso nella medesima qualifica (in applicazione del comma 2 dell'art. 2050 D.Lgs. n. 66 del 2010)- e servizio militare e civile prestato non in costanza di rapporto - equiparati al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (in applicazione del comma 2 dell'art. 2050 D.Lgs. n. 66 del 2010).
Il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto, non trova, quindi, riconoscimento in alcuna norma primaria.
La tesi contraria, sostenuta dal ricorrente, non pare condivisibile, dal momento che imporrebbe di considerare in modo identico due situazioni non paragonabili: nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela– costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato.
L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo.
3 All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il
[...]
, il servizio militare prestato non può essere equiparato a quello Controparte_1 desima qualifica” (valutato con punti 6 per anno), ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost..
La differente valutazione della leva, peraltro, è altresì coerente con l'art. 52 Cost.: la norma di rango primario impone infatti esclusivamente che l'adempimento del servizio militare non pregiudichi la posizione di lavoro del cittadino.
Da qui l'equiparazione del servizio svolto in costanza di rapporto di impiego a quello reso nella medesima qualifica, determinandosi altrimenti un pregiudizio in contrasto con il dettato costituzionale;
ciò non valendo, tuttavia, in riferimento al servizio militare svolto al di fuori del rapporto di impiego, che viene comunque valorizzato come periodo presso un'amministrazione statale.”;
2. tale orientamento è peraltro consolidato nella giurisprudenza sia del Consiglio di Stato (sent. n. 11602/22) che di legittimità (cfr. Cass. n. 22429/24 che ha affermato che la norma primaria non esclude la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa PA), che di merito (C. App. Torino 362/22, Trib. Venezia n. 248/23, Trib. Torino n. 187/23 e 1137/23);
3. è appena il caso di rilevare che sussistono precedenti della Corte di Cassazione che hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - relativa alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima;
ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2) (così Cass. n. 22429/24 paragrafo 3);
4. nello stesso solco si colloca la giurisprudenza citata dal ricorrente e in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 2854/25 del 3/4/25 prodotta con le note conclusive;
4 5. tuttavia, lo si ribadisce, il tema di causa è diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso;
6. le spese di lite, tenuto conto delle oscillazioni interpretative della giurisprudenza, sono compensate per metà e seguono la soccombenza per la restante metà, venendo in tale quota poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15% e tenuto conto della difesa ex art. 417 bis c.p.c.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna il ricorrente a rimborsare alla parte resistente la restante metà, liquidata in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Così deciso in Sassari, il 02/10/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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