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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 5089/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], c.f.: , nella qualità di Parte_1 C.F._1 amministratore di sostegno di , nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Conforti Giovanfrancesco ed elettivamente domiciliato in Salerno, alla via
Velia n. 34;
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], c.f.: e , nato ad CP_1 C.F._3 Parte_3
Avellino il 16.04.1986, c.f.: , rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. C.F._4
GO AR ed elettivamente domiciliati in Montella (AV) alla via M. Cianciulli n. 14;
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], c.f.: rappresentato e Controparte_2 C.F._5 difeso dall'avv. Russo Nerina ed elettivamente domiciliato in Montella (AV) alla via M. Cianciulli n. 14;
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 28.12.2021, n.q. di amministratore di Parte_1 sostegno del figlio ha chiesto al Tribunale di Avellino di annullare e di dichiarare Parte_4 inefficace l'atto di compravendita per notar del 25/06/2020 con cui i condividenti Persona_1 quotisti e hanno ceduto, al prezzo di € 18.000,00, le loro rispettive quote, pari Parte_3 CP_1
a 6/54 e 18/54, dell'immobile sito in Montella (AV) al Vico Ferri n. 24 a , terzo ed Controparte_2 estraneo alla comunione. In via subordinata, la parte ha chiesto di essere autorizzato ad esercitare il retratto successorio e il diritto di prelazione ex art.732 c.c.
1/4 In punto di fatto, l'attore ha esposto che l'atto di compravendita doveva ritenersi illegittimo per la mancata notifica prevista dall'art. 732 c.c. e per aver i convenuti consentito l'immissione nel possesso del predetto bene da parte dell'acquirente a suo danno.
Con separate comparse di costituzione, depositate il 01.04.2021, si sono costituiti e CP_1 [...]
formulando gli stessi rilievi ed eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per Pt_3 mancato esperimento della procedura di mediazione. Nel merito, i convenuti hanno chiesto di rigettare le domande attoree per infondatezza, per difetto dei requisiti e dell'autorizzazione del giudice tutelare. In via gradata, e solo per l'ipotesi di accoglimento della domanda, hanno chiesto di accertare e dichiarare che il riscatto delle quote è condizionato al previo e/o contestuale versamento a Controparte_2 dell'intero ammontare del prezzo versato a titolo di compravendita, pari ad € 18.000,00, oltre al rimborso delle voci di spese sostenute.
Con comparsa del 1.4.2025 ha formulato le medesime difese degli altri convenuti. Controparte_2
Con note depositate per l'udienza del 25.05.2023, l'attore ha dichiarato di rinunciare alla domanda subordinata volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio del retratto successorio e del diritto di prelazione ex art. 732 c.c.
Con note depositate per l'udienza del 12.12.2024, l'attore ha reiterato la sola domanda principale volta alla declaratoria di annullamento dell'atto di compravendita del 25/06/2020. I convenuti, invece, hanno chiesto di dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
All'esisto dell'udienza del 12.12.2024, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Nelle memorie per l'udienza del 03.04.2025, l'attore ha precisato che la rinuncia al retratto successorio non costituisce rinuncia alla domanda principale e che, omettendo la “denuntiatio”, le parti contraenti gli hanno consapevolmente impedito di valutare il tenore dell'offerta e la convenienza all'esercizio del diritto di prelazione.
Ciò premesso vale, anzitutto, rilevare, che risulta pacifico fra le parti sia la sussistenza di una comunione ereditaria pro quota sull'immobile sito in Montella al Vico Ferri n.24 sia la circostanza che, con atto di compravendita del 25.06.2020 (rep.53.922 – racc.24.717), i quotisti e Parte_3 CP_1 hanno alienato a le proprie quote di comproprietà su tale res, rispettivamente pari a Controparte_2
6/54 e 18/54 dell'intero, con immissione immediata dell'acquirente nel possesso dell'immobile (cfr. art. 7). Non contestata, inoltre, è l'omessa denuntiatio al coerede circostanza che rileva come Parte_2 violazione del citato art. 732 c.c. Infine, vale soggiungere che l'attore ha rinunciato alla domanda, (che era stata, comunque, formulata in via subordinata), volta all'esercizio del retratto successorio richiedendo al Tribunale solo di accertare l'illegittimità dell'atto di compravendita controverso per omessa notifica della proposta di alienazione. A sostegno della domanda in esame e del suo interesse ad agire la parte ha osservato che, omettendo la cd. “denuntiatio”, le parti contraenti “hanno di fatto estromesso il coerede attuale
2/4 parte attrice dalla comprensione del tenore dell'offerta, e valutare la sua convenienza per stabilire se esercitare o meno il diritto di prelazione (Cass.civ.1358/20217).” e che “ In conformità di tale principio è evidente che tale valutazione di opportunità ed interesse avrebbe dovuto essere contestualizzata all'epoca del negozio e che la portata relativa alla denegazione di questo diritto, con i suoi effetti giuridici e fattuali, può agevolmente risultare in un periodo successivo alterata dalla modifica, dissimulata e clandestina, delle quote di partecipazione della proprietà del bene. È pertanto incontrovertibile che decorso del tempo dalla produzione degli effetti dell'atto, gli interessi della parte estromessa dal negozio possono variare nel corso del tempo mentre permane in ogni caso la lesione derivante dalla mancata comunicazione in suo favore. Tanto più che gli effetti di spoglio e spossessamento del bene si sono immediatamente prodotti all'esito del rogito”. Per tali ragioni, a suo avviso, non può avere alcun rilievo l'eccezione di parte avversa “per la quale la rinuncia al retratto successorio, avvenuta in corso di causa, e comunque spiegata con la domanda introduttiva in via subordinata rispetto alla domanda principale di annullamento dell'atto, costituirebbe rinuncia tout court al giudizio. È facoltà della parte lesa dall'altrui comportamento pregiudizievole stabilire il rimedio a fronte di essa più consono, in ragione anche dell'irreversibilità degli effetti medio tempore prodottisi”.
Orbene, osserva il Tribunale che, come noto, in tema di comunione ereditaria, l'art. 732 c.c. riconosce ai partecipanti lo "ius prelationis", in base al quale se uno di essi voglia alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la proposta, per consentire loro di avvalersi della preferenza, sicché non può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo previsto ex lege e, altresì, lo "ius retractionis", esercitabile dal partecipante verso il terzo acquirente della quota ereditaria ove sia stato violato il diritto di prelazione, per mancata notifica della proposta di alienazione ovvero per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto. Si tratta, dunque, di diritti collegati, ma distinti, aventi contenuto e soggetti passivi differenti, ciascuno dei quali è da considerarsi "terzo" rispetto al rapporto cui non partecipa, con conseguente esclusione della qualità di litisconsorte necessario dell'alienante nei giudizi di riscatto (cfr. Cassazione ordinanza 2025 n. 59). In altre parole l'art. 732 c.c. dispone che i coeredi, in mancanza della notificazione della proposta di alienazione, hanno il diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Da quanto esposto deriva che, nel caso di omessa notifica, non è consentito il conseguimento, da parte del coerede, di una pronuncia di annullamento dell'atto dispositivo, ma il solo diritto potestativo di riscatto nei confronti dell'acquirente della quota ereditaria. In difetto di una regolare proposta di acquisto, che costituirebbe l'esatto adempimento dell'obbligazione di preferire, a parità di condizioni, gli eredi all'estraneo, il potere di riscatto si pone, dunque, come riparazione specifica ed integrale della violazione commessa con salvezza, tuttavia, secondo alcuni, del solo diritto al risarcimento del danno nei confronti del coerede alienante. Sotto tale ultimo profilo, infatti, è stato evidenziato che il diritto al riscatto è esercitabile nei confronti del terzo acquirente e non nei confronti del coerede e costituisce, pertanto, un diritto, di natura potestativa, rispetto al quale la violazione del diritto di prelazione si pone semplicemente come premessa per il suo sorgere.
3/4 In disparte, quindi, la possibilità di esercitare un'azione risarcitoria nei confronti del venditore, la violazione del diritto di prelazione fa conseguire, come previsto dalla norma, unicamente il diritto di riscattare il bene con sostituzione del coerede che lo abbia esercitato nella posizione del retrattato.
Sulle suesposte premesse, la domanda deve essere dichiarata inammissibile con assorbimento delle restanti questioni.
Le spese di lite nel rapporto processuale tra attore e seguono la soccombenza e sono Controparte_2 liquidate, come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'omesso svolgimento di attività istruttoria e dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 per il grado di complessità della causa. CP_ Allo stesso modo le spese di lite nel rapporto processuale tra attore e i convenuti seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in considerazione del valore della lite, dell'omesso svolgimento di attività istruttoria e dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 per il grado di complessità della causa e applicando una minima maggiorazione ex art. 4, co. 2 del D.M. n. 55/2014 e successive mod.
e integr. per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulla controversia in esame, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda attorea;
- condanna la parte attrice, al pagamento, in favore di , delle spese del presente giudizio, Controparte_2 che si liquidano in € 1.698,5 oltre 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Russo Nerina;
- condanna la parte attrice, al pagamento, in favore di e delle spese del presente CP_1 Parte_3 giudizio, che si liquidano in € 1.800,00 oltre 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario AR GO.
Così deciso il 22.10.2025 all'esito dell'udienza del 2.10.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 5089/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], c.f.: , nella qualità di Parte_1 C.F._1 amministratore di sostegno di , nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Conforti Giovanfrancesco ed elettivamente domiciliato in Salerno, alla via
Velia n. 34;
ATTORE
E
, nata a [...] il [...], c.f.: e , nato ad CP_1 C.F._3 Parte_3
Avellino il 16.04.1986, c.f.: , rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. C.F._4
GO AR ed elettivamente domiciliati in Montella (AV) alla via M. Cianciulli n. 14;
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], c.f.: rappresentato e Controparte_2 C.F._5 difeso dall'avv. Russo Nerina ed elettivamente domiciliato in Montella (AV) alla via M. Cianciulli n. 14;
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 28.12.2021, n.q. di amministratore di Parte_1 sostegno del figlio ha chiesto al Tribunale di Avellino di annullare e di dichiarare Parte_4 inefficace l'atto di compravendita per notar del 25/06/2020 con cui i condividenti Persona_1 quotisti e hanno ceduto, al prezzo di € 18.000,00, le loro rispettive quote, pari Parte_3 CP_1
a 6/54 e 18/54, dell'immobile sito in Montella (AV) al Vico Ferri n. 24 a , terzo ed Controparte_2 estraneo alla comunione. In via subordinata, la parte ha chiesto di essere autorizzato ad esercitare il retratto successorio e il diritto di prelazione ex art.732 c.c.
1/4 In punto di fatto, l'attore ha esposto che l'atto di compravendita doveva ritenersi illegittimo per la mancata notifica prevista dall'art. 732 c.c. e per aver i convenuti consentito l'immissione nel possesso del predetto bene da parte dell'acquirente a suo danno.
Con separate comparse di costituzione, depositate il 01.04.2021, si sono costituiti e CP_1 [...]
formulando gli stessi rilievi ed eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per Pt_3 mancato esperimento della procedura di mediazione. Nel merito, i convenuti hanno chiesto di rigettare le domande attoree per infondatezza, per difetto dei requisiti e dell'autorizzazione del giudice tutelare. In via gradata, e solo per l'ipotesi di accoglimento della domanda, hanno chiesto di accertare e dichiarare che il riscatto delle quote è condizionato al previo e/o contestuale versamento a Controparte_2 dell'intero ammontare del prezzo versato a titolo di compravendita, pari ad € 18.000,00, oltre al rimborso delle voci di spese sostenute.
Con comparsa del 1.4.2025 ha formulato le medesime difese degli altri convenuti. Controparte_2
Con note depositate per l'udienza del 25.05.2023, l'attore ha dichiarato di rinunciare alla domanda subordinata volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio del retratto successorio e del diritto di prelazione ex art. 732 c.c.
Con note depositate per l'udienza del 12.12.2024, l'attore ha reiterato la sola domanda principale volta alla declaratoria di annullamento dell'atto di compravendita del 25/06/2020. I convenuti, invece, hanno chiesto di dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
All'esisto dell'udienza del 12.12.2024, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Nelle memorie per l'udienza del 03.04.2025, l'attore ha precisato che la rinuncia al retratto successorio non costituisce rinuncia alla domanda principale e che, omettendo la “denuntiatio”, le parti contraenti gli hanno consapevolmente impedito di valutare il tenore dell'offerta e la convenienza all'esercizio del diritto di prelazione.
Ciò premesso vale, anzitutto, rilevare, che risulta pacifico fra le parti sia la sussistenza di una comunione ereditaria pro quota sull'immobile sito in Montella al Vico Ferri n.24 sia la circostanza che, con atto di compravendita del 25.06.2020 (rep.53.922 – racc.24.717), i quotisti e Parte_3 CP_1 hanno alienato a le proprie quote di comproprietà su tale res, rispettivamente pari a Controparte_2
6/54 e 18/54 dell'intero, con immissione immediata dell'acquirente nel possesso dell'immobile (cfr. art. 7). Non contestata, inoltre, è l'omessa denuntiatio al coerede circostanza che rileva come Parte_2 violazione del citato art. 732 c.c. Infine, vale soggiungere che l'attore ha rinunciato alla domanda, (che era stata, comunque, formulata in via subordinata), volta all'esercizio del retratto successorio richiedendo al Tribunale solo di accertare l'illegittimità dell'atto di compravendita controverso per omessa notifica della proposta di alienazione. A sostegno della domanda in esame e del suo interesse ad agire la parte ha osservato che, omettendo la cd. “denuntiatio”, le parti contraenti “hanno di fatto estromesso il coerede attuale
2/4 parte attrice dalla comprensione del tenore dell'offerta, e valutare la sua convenienza per stabilire se esercitare o meno il diritto di prelazione (Cass.civ.1358/20217).” e che “ In conformità di tale principio è evidente che tale valutazione di opportunità ed interesse avrebbe dovuto essere contestualizzata all'epoca del negozio e che la portata relativa alla denegazione di questo diritto, con i suoi effetti giuridici e fattuali, può agevolmente risultare in un periodo successivo alterata dalla modifica, dissimulata e clandestina, delle quote di partecipazione della proprietà del bene. È pertanto incontrovertibile che decorso del tempo dalla produzione degli effetti dell'atto, gli interessi della parte estromessa dal negozio possono variare nel corso del tempo mentre permane in ogni caso la lesione derivante dalla mancata comunicazione in suo favore. Tanto più che gli effetti di spoglio e spossessamento del bene si sono immediatamente prodotti all'esito del rogito”. Per tali ragioni, a suo avviso, non può avere alcun rilievo l'eccezione di parte avversa “per la quale la rinuncia al retratto successorio, avvenuta in corso di causa, e comunque spiegata con la domanda introduttiva in via subordinata rispetto alla domanda principale di annullamento dell'atto, costituirebbe rinuncia tout court al giudizio. È facoltà della parte lesa dall'altrui comportamento pregiudizievole stabilire il rimedio a fronte di essa più consono, in ragione anche dell'irreversibilità degli effetti medio tempore prodottisi”.
Orbene, osserva il Tribunale che, come noto, in tema di comunione ereditaria, l'art. 732 c.c. riconosce ai partecipanti lo "ius prelationis", in base al quale se uno di essi voglia alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la proposta, per consentire loro di avvalersi della preferenza, sicché non può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo previsto ex lege e, altresì, lo "ius retractionis", esercitabile dal partecipante verso il terzo acquirente della quota ereditaria ove sia stato violato il diritto di prelazione, per mancata notifica della proposta di alienazione ovvero per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto. Si tratta, dunque, di diritti collegati, ma distinti, aventi contenuto e soggetti passivi differenti, ciascuno dei quali è da considerarsi "terzo" rispetto al rapporto cui non partecipa, con conseguente esclusione della qualità di litisconsorte necessario dell'alienante nei giudizi di riscatto (cfr. Cassazione ordinanza 2025 n. 59). In altre parole l'art. 732 c.c. dispone che i coeredi, in mancanza della notificazione della proposta di alienazione, hanno il diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Da quanto esposto deriva che, nel caso di omessa notifica, non è consentito il conseguimento, da parte del coerede, di una pronuncia di annullamento dell'atto dispositivo, ma il solo diritto potestativo di riscatto nei confronti dell'acquirente della quota ereditaria. In difetto di una regolare proposta di acquisto, che costituirebbe l'esatto adempimento dell'obbligazione di preferire, a parità di condizioni, gli eredi all'estraneo, il potere di riscatto si pone, dunque, come riparazione specifica ed integrale della violazione commessa con salvezza, tuttavia, secondo alcuni, del solo diritto al risarcimento del danno nei confronti del coerede alienante. Sotto tale ultimo profilo, infatti, è stato evidenziato che il diritto al riscatto è esercitabile nei confronti del terzo acquirente e non nei confronti del coerede e costituisce, pertanto, un diritto, di natura potestativa, rispetto al quale la violazione del diritto di prelazione si pone semplicemente come premessa per il suo sorgere.
3/4 In disparte, quindi, la possibilità di esercitare un'azione risarcitoria nei confronti del venditore, la violazione del diritto di prelazione fa conseguire, come previsto dalla norma, unicamente il diritto di riscattare il bene con sostituzione del coerede che lo abbia esercitato nella posizione del retrattato.
Sulle suesposte premesse, la domanda deve essere dichiarata inammissibile con assorbimento delle restanti questioni.
Le spese di lite nel rapporto processuale tra attore e seguono la soccombenza e sono Controparte_2 liquidate, come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'omesso svolgimento di attività istruttoria e dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 per il grado di complessità della causa. CP_ Allo stesso modo le spese di lite nel rapporto processuale tra attore e i convenuti seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in considerazione del valore della lite, dell'omesso svolgimento di attività istruttoria e dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022 per il grado di complessità della causa e applicando una minima maggiorazione ex art. 4, co. 2 del D.M. n. 55/2014 e successive mod.
e integr. per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulla controversia in esame, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda attorea;
- condanna la parte attrice, al pagamento, in favore di , delle spese del presente giudizio, Controparte_2 che si liquidano in € 1.698,5 oltre 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Russo Nerina;
- condanna la parte attrice, al pagamento, in favore di e delle spese del presente CP_1 Parte_3 giudizio, che si liquidano in € 1.800,00 oltre 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario AR GO.
Così deciso il 22.10.2025 all'esito dell'udienza del 2.10.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
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