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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Graziella Costantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 175 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata in [...]/MS, Brasile, 15/09/1960, codice fiscale Parte_1
; , nata in [...]/MS, Brasile, 07/08/1998, C.F._1 Parte_2 codice fiscale;
nato in [...]/MS, C.F._2 Parte_3
Brasile, 01/03/2002, codice fiscale , tutti residente in residente in [...], C.F._3
86, Campo Grande/MS, Brasile, CAP: , il ricorrenti vengono rappresentati e difesi P.IVA_1 dall'avvocato Giovanni Bonato (C.F. ) presso il cui studio in Roma, via C.F._4
Colleferro n. 15 (CAP 00189), sono elettivamente domiciliati, come risulta dalla procura speciale alle liti (con autentica notarile rilasciata in Brasile, tradotta, legalizzata e munita di apostille nelle forme di legge), che si produce unitamente al ricorso (v. all. 1); i ricorrenti, insieme al loro difensore, dichiarano espressamente di voler ricevere le comunicazioni da parte della cancelleria, ai sensi degli artt. 136, terzo comma, 170 e 176 c.p.c., al numero di fax (0630361952) oppure a mezzo di posta elettronica certificata
- RICORRENTI -
Email_1
E
, (C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_2
C.F. PartitaIVA_3
- RESISTENTE –
1 Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_1 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano di
[...]
(o o o , nato a [...] Persona_1 Persona_2 Persona_2 Persona_3
(Cosenza), in data 10/04/1853.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che l'avo italiano ha contratto matrimonio con Per_4
(o nel comune di Frascineto (Italia) in data 05/02/1880, dall'unione
[...] Persona_5 coniugale è nato (o , in data 14/07/1898, nella città di São Persona_6 Persona_7
AR (Brasile),il quale ha contratto matrimonio con (o Persona_8 Persona_9
, in data 04/07/1928, nella città di São Simão (Brasile) dall'unione coniugale è nato
[...] [...]
in data 26/09/1931, nella città di São Simão (Brasile), il quale ha contratto Persona_10 matrimonio con , in data 24/01/1959, nella città di Ponta Porã (Brasile) Controparte_3
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Controparte_3 CP_4
dall'unione coniugale è nata il [...], nella città di Bela
[...] Parte_1
Vista (Brasile), dall'unione tra e è nata Parte_1 Controparte_5
, in data 07/08/1998, nella città di Campo Grande (Brasile) e Parte_2 Parte_3
in data 01/03/2002, nella città di Campo Grande (Brasile).
[...]
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Parte_4
d'Italia di San Paolo,Brasile, seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Parte_4 al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il P.M. nulla opponeva.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 24 novembre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto in caso di accoglimento del ricorso la compensazione delle spese.
Preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co.
5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Civita, Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
2 Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliano dell'avo italiano già menzionato, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Parte_5 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
3 Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro 24.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Graziella Costantino
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