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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3623 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nato a San Giorgio a [...] il [...], CP_1
C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1 atti, dall'avv. VACCARO CIRO presso il quale elettivamente domicilia in S. Giorgio a Cremano alla Via Manzoni, n. 24,
E
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. VACCARO CIRO presso il quale elettivamente domicilia in
S. Giorgio a Cremano alla Via Manzoni, n. 24,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/02/2025, e CP_1 Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Vico
[...]
1 Equense (NA) il 03/10/2003, e che dalla loro unione erano nati i figli
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...]_2
Napoli il 05/11/2010), esponevano che la vita matrimoniale era stata caratterizzata da continui contrasti e dissapori, dovuti ad una incompatibilità di carattere dei coniugi;
che tra le parti era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 158/2024 del
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 19/06/2024, resa nel procedimento RG 5877/2024; che dalla data di pronunzia della separazione non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, gli stessi non avevano più convissuto, e l'unione spirituale e materiale non si era più ricostituita, né vi era più possibilità di riconciliazione tra le parti;
che la sig.ra aveva venduto la casa coniugale ubicata Pt_1 in Portici (Na) alla Via Cellini n°31, di sua esclusiva proprietà, e con una quota della somma ricavata dalla vendita aveva acquistato un'abitazione delle dimensioni inferiori destinandola ad abitazione propria e dei figli minorenne e maggiorenne Persona_2 Per_1 ma non ancora economicamente autosufficiente;
che il sig. CP_1 svolgeva l'attività lavorativa di funzionario avvocato alle dipendenze della pubblica amministrazione (Ente Pubblico non economico )
A.C.E.R. – Agenzia Campana Per L'Edilizia Residenziale, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.550,00, mentre la sig.ra svolgeva la professione di insegnante, a tempo Pt_1 indeterminato, di scuola primaria pubblica, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.800,00. Tanto premesso, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate in data
14/03/2025, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015
2 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Il SI si impegna a corrispondere alla SI CP_1
un assegno mensile di €.500,00 quale contributo Parte_1 economico volto al mantenimento dei figli minorenne Persona_2
e maggiorenne e non ancora economicamente. Tale assegno Per_1 dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese, inoltre sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT,
2. La SI rinuncia all'assegno divorzile Parte_1 essendo economicamente autosufficiente;
3. Il SI al fine di garantire ai propri figli il rispetto CP_1 delle elementari esigenze di vita si impegna a contribuire per il 50% al pagamento delle spese mediche relative alla salute de figli Per_2 minorenne e maggiorenne e non ancora
[...] Per_1 economicamente autosufficiente, nonché si impegna a versare il 50% delle somme che sono e saranno necessarie per l'istruzione degli stessi e infine si impegna a contribuire alle spese straordinarie che saranno sostenute e documentate dalla SI . Parte_1
Rientrano nell'assegno di mantenimento come sopra determinato le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione in cui vivono i minori, il materiale scolastico e di cancelleria per scuola primaria, i medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali).
Il SI contribuirà nella misura del 50% alle spese CP_1 straordinarie occorrenti per i figli secondo il distinguo che segue:
I- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo specificandole in: a)libri di testo, cancelleria e materiale da corredo scolastico per istituto superiore;
b)tasse scolastiche e
3 universitarie imposte da istituti pubblici;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)trasporto pubblico;
e) mensa;
II - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b)corsi di specializzazione, master e quanto altro necessari ai fini di una futura attività lavorativa per i figli;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d)corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
III -Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal medico curante, quelle oculistiche,b)cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario
Nazionale; d)ticket sanitari;
IV - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b)cure termali e fisioterapiche;
c)cure non convenzionali;
d)farmaci particolari;
e) patologie gravi;
V - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a)tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b)centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a)corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)spese baby sitter;
c)viaggi e vacanze;
4. In ordine infine all'affidamento del figlio minore Persona_2 occorre rilevare che sebbene il quadro normativo di riferimento per la soluzione delle problematiche relative all'affidamento dei figli abbia subito una sostanziale modifica con la novella legge 8 febbraio 2006
n.54, che ha introdotto “l'affidamento condiviso dei figli”, tuttavia alla luce delle considerazioni sopra formulate, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei figli, logica e buon senso, ma soprattutto al fine di permettere ai minori di continuare a vivere nei rispettivi ambienti scolastici e culturali originari, appare opportuno che
4 venga confermato che l'affidamento del minore sia Persona_2 condiviso ferma restando la residenza privilegiata del figlio presso la mamma, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra il padre e le figlie, il padre potrà vedere quando vorrà il figlio Persona_2 compatibilmente con le sue esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti, con il consenso della madre e con un preavviso di almeno 24 ore. In allegato al presente ricorso, inoltre, le parti allegano il piano genitoriale per una migliore organizzazione della famiglia;
Solo in caso di disaccordo tra i coniugi si conviene che il padre potrà avere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: Persona_2
A) Ogni settimana il mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 20,00; Week- end alterni dalle 15,30 del sabato alle 21,30 della domenica, tuttavia qualora i giorni sopra prestabiliti per il diritto di vista al minore dovesse coincidere con i turni di lavoro del sig. di volta in CP_1 volta saranno concordati tra le parti dei giorni di visita compatibili con le esigenze di lavoro di quest'ultimo, nonché con le esigenze del minore;
I coniugi convengono che il figlio minore per due volte Persona_2 al mese, possa dunque pernottare presso l'abitazione dove risiede il padre, ciò avverrà in ogni caso nel pieno rispetto e compatibilmente con le esigenze del minore;
B) Per le festività natalizie sono individuati due periodi in cui il padre alternativamente per anno trascorrerà le vacanze con il figlio minore: dal 24 dicembre al 26 dicembre incluso, per il primo anno;
nonché dal
31 dicembre al 2 gennaio incluso per il secondo anno;
e così di seguito fino all'anno del raggiungimento della maggior età del figlio Per_2
[...]
C) Per le festività pasquali, dal giovedì Santo al lunedì di Pasqua, il padre potrà trascorrere le vacanze con il figlio alternativamente per anno con la madre;
D) Durante le vacanze estive, per il mese di agosto di ogni anno, il figlio dovrà trascorrere quindici giorni con il padre, ferragosto incluso,
5 e quindici giorni con la madre alternativamente per anno, ferma restando la possibilità per entrambi i coniugi di organizzare periodi di vacanza diversi che andranno concordati almeno 60 giorni prima;
5. I coniugi si obbligano a comunicare all'altro coniuge eventuali spostamenti o cambi di residenza;
6. I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, lo studio e la salute dei figli;
7. Entrambi i coniugi dichiarano, inoltre, di non aver nulla a pretendere in ordine a ulteriori beni mobili e immobili di proprietà esclusiva rispettivamente del SI e della SI CP_1
; Parte_1
8. I coniugi si rilasciano sin da ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio di e e si impegnano a concederlo Per_1 Persona_2 nuovamente in caso di rinnovo di detti documenti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti in Vico Equense il 03/10/2003 (atto n. 202, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di VICO EQUENSE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 9/5/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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