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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/01/2024, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 511/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 511/2023, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
VITALE ANNA,
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Conclusioni: come da comparsa conclusionale e ricorso RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 25.06.2016, regolarmente trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di Erice (TP), al n. 4, p. I, ufficio 5, anno 2016. Aggiungeva che dalla loro unione non erano nati figli. Rappresentava che, dopo i primi anni di convivenza serena, era insorta una crisi coniugale tale da allontanare irrimediabilmente i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti.
Dichiarava, dunque, la propria intenzione di separarsi dal marito. Rimaneva contumace il resistente , di talché l'esperimento del CP_1 tentativo di conciliazione non poteva essere effettuato.
***** Tanto premesso, va senz'altro accolta la domanda, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di
1 comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Difatti, gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare la contumacia del resistente, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione. In assenza di ulteriori domande spiegate dalle parti, null'altro deve disporsi. Le spese del giudizio possono essere lasciate a carico di chi le ha sostenute, considerato il tenore delle statuizioni e l'opzione di contumacia prescelta dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi personale dei coniugi , nato a CP_1
Trapani il 20.02.1969 e nata ad [...], il [...], matrimonio celebrato in Parte_1
Erice, il 25.06.2016, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 4, p.2, uff. 5, dell'anno 2016;
- compensa le spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369; Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024.
Il Giudice rel. Arianna Lo Vasco Il Presidente Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 511/2023, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
VITALE ANNA,
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Conclusioni: come da comparsa conclusionale e ricorso RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 25.06.2016, regolarmente trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di Erice (TP), al n. 4, p. I, ufficio 5, anno 2016. Aggiungeva che dalla loro unione non erano nati figli. Rappresentava che, dopo i primi anni di convivenza serena, era insorta una crisi coniugale tale da allontanare irrimediabilmente i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti.
Dichiarava, dunque, la propria intenzione di separarsi dal marito. Rimaneva contumace il resistente , di talché l'esperimento del CP_1 tentativo di conciliazione non poteva essere effettuato.
***** Tanto premesso, va senz'altro accolta la domanda, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di
1 comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Difatti, gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare la contumacia del resistente, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione. In assenza di ulteriori domande spiegate dalle parti, null'altro deve disporsi. Le spese del giudizio possono essere lasciate a carico di chi le ha sostenute, considerato il tenore delle statuizioni e l'opzione di contumacia prescelta dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi personale dei coniugi , nato a CP_1
Trapani il 20.02.1969 e nata ad [...], il [...], matrimonio celebrato in Parte_1
Erice, il 25.06.2016, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 4, p.2, uff. 5, dell'anno 2016;
- compensa le spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369; Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024.
Il Giudice rel. Arianna Lo Vasco Il Presidente Mauro Petrusa
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