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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 3206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3206 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3206/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'AU UL, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16899/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Padula 138 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250086957515000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1859/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 07120250086957515000, notificata in data 18/06/2025, per un importo di € 116,75, relativa a sanzione imposta di registro, anno 2017, derivante dall'atto di registrazione serie 3T n.004686/2017.
Eccepisce la carenza di motivazione dell'atto, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito, la prescrizione delle sanzioni, l'infondatezza della pretesa. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate deduce la legittimità del proprio operato considerato che l'atto opposto è finalizzato al recupero di sanzioni ed interessi dovuti per tardiva registrazione del contratto di locazione sottoscritto il 01/09/2016 e registrato solo in data 04/09/2017 ovvero oltre i 30 giorni dalla stipula o dall'entrata in vigore del contratto (se successiva); il prodromico avviso di liquidazione n.
2017/3T/004686/000/001/001 veniva tempestivamente notificato e diveniva definitivo con il decorso del termine ultimo per l'impugnazione, per cui è preclusa ogni eccezione relativa al merito della pretesa.
Precisa che la parte era a conoscenza dell'avviso di liquidazione, considerato che ha presentato istanza di annullamento in autotutela, che è stata rigettata. Chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso e comunque, il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate riscossione non è costituita in giudizio.
La Corte, all'udienza del 2.12.2025, assente parte ricorrente dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione per implicita rinuncia;
all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
L'atto opposto è stato preceduto dalla notifica di avviso di liquidazione, in data 18.05.21, per tardiva registrazione del contratto di locazione sottoscritto l'01/09/2016 e registrato in data 04/09/2017 ovvero oltre i 30 giorni dalla stipula o dall'entrata in vigore del contratto;
avverso l'atto la ricorrente, in data
24.06.21, inoltrò istanza di autotutela, rigettata dall'Ufficio. Non avendo la contribuente provveduto al pagamento o all'impugnazione dell'avviso di liquidazione, è stato iscritto il carico a ruolo ed il concessionario ha provveduto a notificare la cartella di pagamento tempestivamente.
Destituiti di fondamento sono i motivi di ricorso, innanzitutto va osservato che essendo stato notificato l'atto presupposto e non impugnato, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri, restando preclusa ogni eccezione riferentesi alla pretesa creditoria. Qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
La cartella di pagamento, inoltre, è immune dai vizi censurati. La cartella è conforme al modello ministeriale e contiene gli elementi essenziali indicati nell'art. 25 del D.
P.R. n. 602/73 e nel D.M.
3.9.1999 n. 321, quali i tributi per cui è stata emessa, i dati del debitore ed il codice fiscale, l'anno di riferimento, la data di esecutività del ruolo e degli atti ad essa prodromici, l'ufficio cui è possibile chiedere informazioni, nonché la indicazione del responsabile del procedimento e degli organi ai quali proporre impugnazione e le modalità ed i termini per proporre ricorso. L'atto impugnato è pertanto motivato ed ha consentito alla contribuente una adeguata difesa.
Al caso in esame è applicabile la prescrizione decennale del tributo, conseguentemente gli atti sono stati emessi e notificati nel predetto termine, né è maturata la prescrizione quinquennale di sanzione ed interessi (cass sent. n. 24900/25, n. 24721/24 e precedenti ivi citati).
Il ricorso va dunque respinto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che si liquidano in € 200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'AU UL, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16899/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Padula 138 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250086957515000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1859/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 07120250086957515000, notificata in data 18/06/2025, per un importo di € 116,75, relativa a sanzione imposta di registro, anno 2017, derivante dall'atto di registrazione serie 3T n.004686/2017.
Eccepisce la carenza di motivazione dell'atto, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito, la prescrizione delle sanzioni, l'infondatezza della pretesa. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate deduce la legittimità del proprio operato considerato che l'atto opposto è finalizzato al recupero di sanzioni ed interessi dovuti per tardiva registrazione del contratto di locazione sottoscritto il 01/09/2016 e registrato solo in data 04/09/2017 ovvero oltre i 30 giorni dalla stipula o dall'entrata in vigore del contratto (se successiva); il prodromico avviso di liquidazione n.
2017/3T/004686/000/001/001 veniva tempestivamente notificato e diveniva definitivo con il decorso del termine ultimo per l'impugnazione, per cui è preclusa ogni eccezione relativa al merito della pretesa.
Precisa che la parte era a conoscenza dell'avviso di liquidazione, considerato che ha presentato istanza di annullamento in autotutela, che è stata rigettata. Chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso e comunque, il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate riscossione non è costituita in giudizio.
La Corte, all'udienza del 2.12.2025, assente parte ricorrente dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione per implicita rinuncia;
all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
L'atto opposto è stato preceduto dalla notifica di avviso di liquidazione, in data 18.05.21, per tardiva registrazione del contratto di locazione sottoscritto l'01/09/2016 e registrato in data 04/09/2017 ovvero oltre i 30 giorni dalla stipula o dall'entrata in vigore del contratto;
avverso l'atto la ricorrente, in data
24.06.21, inoltrò istanza di autotutela, rigettata dall'Ufficio. Non avendo la contribuente provveduto al pagamento o all'impugnazione dell'avviso di liquidazione, è stato iscritto il carico a ruolo ed il concessionario ha provveduto a notificare la cartella di pagamento tempestivamente.
Destituiti di fondamento sono i motivi di ricorso, innanzitutto va osservato che essendo stato notificato l'atto presupposto e non impugnato, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri, restando preclusa ogni eccezione riferentesi alla pretesa creditoria. Qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
La cartella di pagamento, inoltre, è immune dai vizi censurati. La cartella è conforme al modello ministeriale e contiene gli elementi essenziali indicati nell'art. 25 del D.
P.R. n. 602/73 e nel D.M.
3.9.1999 n. 321, quali i tributi per cui è stata emessa, i dati del debitore ed il codice fiscale, l'anno di riferimento, la data di esecutività del ruolo e degli atti ad essa prodromici, l'ufficio cui è possibile chiedere informazioni, nonché la indicazione del responsabile del procedimento e degli organi ai quali proporre impugnazione e le modalità ed i termini per proporre ricorso. L'atto impugnato è pertanto motivato ed ha consentito alla contribuente una adeguata difesa.
Al caso in esame è applicabile la prescrizione decennale del tributo, conseguentemente gli atti sono stati emessi e notificati nel predetto termine, né è maturata la prescrizione quinquennale di sanzione ed interessi (cass sent. n. 24900/25, n. 24721/24 e precedenti ivi citati).
Il ricorso va dunque respinto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che si liquidano in € 200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.