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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3607/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 26.3.2025
Letto l'art. 127ter c.p.c.; rilevato che il giudizio è stato rinviato per l'udienza di discussione, sostituita con note di trattazione scritta;
dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e decide come da sentenza depositata in allegato.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
N. R.G. 3607/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3607/2022 promossa da: pagina 1 di 5 , (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Manocalzati (Av) alla via CP_1 C.F._1
Appia n°81 presso lo studio dell'Avv. Francesco Maiello (c.f.: ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso (PEC: ; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata ex lege in via A. Diaz n.11;
RESISTENTE nonché contro
in persona del Prefetto pro tempore, (C.F: ), con Controparte_3 P.IVA_2
sede legale in Corso Vittorio Emanuele n.4, 83100, Avellino (Av)
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, l'odierno ricorrente, proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n.150 del 2011, alla cartella di pagamento n° 012 2022 00035785 64 000, emessa dall'
[...]
– prov. di Avellino, per contravvenzione per violazione del codice della strada, Controparte_2
oltre sanzioni e interessi, di importo totale pari ad euro 25.505,88, notificata in data 01.09.2022.
L'attore sosteneva che solo a seguito di detta notificazione veniva a conoscenza della sussistenza di n.2 di contravvenzioni del Codice della strada nei suoi confronti, entrambe per la violazione dell'art. 116, comma 15 e 17 del c.d.s, emesse in data 20.4.2018.
L'odierno ricorrente concludeva chiedendo: “in via preliminare dichiarare la sospensione dell'efficacia dell'impugnata Cartella di pagamento n° 012 2022 00035785 64 000 emessa dall' ; nel merito dichiarare inefficace e/o nulla Controparte_4
e/o annullabile la Cartella di pagamento n° 012 2022 00035785 64 000 emessa dall'
[...]
, notificata al ricorrente in data 01/09/2022, per le ragioni Controparte_4 esposte in parte motiva;
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva, cassa e spese generali”.
In data 29.11.2022 si costituiva in giudizio l' eccependo il Controparte_5 difetto di legittimazione passiva e concludeva chiedendo: “
1. dichiarare la legittimazione passiva dell' 2. in caso di rigetto dell'avversa opposizione, condannare parte opponente alle spese ed CP_6
pagina 2 di 5 onorari di causa;
3. in caso di accoglimento della avversa opposizione, compensare le spese e gli onorari di causa.”
In data 25 gennaio 2023, attesa la regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che disponeva la trattazione dell'udienza in forma scritta, veniva rilevato che l'atto introduttivo era risultato ritualmente comunicato da parte della Cancelleria alla convenuta , la quale, tuttavia, non si CP_3
costituiva né depositava gli atti relativi alla propria attività sanzionatoria e, pertanto, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento.
In data 26.02.2025 la scrivente ha trattenuto la causa in decisione.
***
§Sul difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
L'agenzia opposta si costituiva sostenendo che l'attività che precede la formazione, l'iscrizione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, mentre all'ente esattore spetta esclusivamente la successiva fase di riscossione. Inoltre, rappresentava come, in riferimento ai crediti non tributari, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di contestazioni circa l'an debeatur è legittimata unicamente l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito come “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. (Cass. Civ Sez. 3, Ordinanza n. 11661 del
30.04.2024).
L pertanto, si configura quale litisconsorte necessario nelle opposizioni recuperatorie, con le CP_2
quali venga impugnata una cartella di pagamento, emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, laddove la parte deduca che la cartella di pagamento costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del verbale di accertamento della violazione.
La fattispecie in esame è sussumibile nel principio di diritto enunciato dalla Corte e, pertanto,
l'eccezione va rigettata e va riconosciuta la legittimazione passiva dell' Controparte_5
.
[...]
§Nel merito
pagina 3 di 5 L'odierno ricorrente contestava la mancata notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, quale atto presupposto della cartella di pagamento, e deduceva che la contestata omissione non gli avrebbe consentito di adottare le difese ritenute necessarie.
Sulla natura recuperatoria dell'opposizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da ultimo chiarito che l'eventuale azione, successiva alla notificazione della cartella di pagamento, diretta a dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio, atteso che quest'ultima viene esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata.
Dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione disciplinata dall'art. 7, esperita per denunciare l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, diventa l'unica difesa del ricorrente per dedurre il relativo vizio, vista l'assenza di vie alternative per contestare nel merito della pretesa sanzionatoria.
Secondo le Sezioni Unite, dinanzi alla denuncia dell'omessa o tardiva notificazione, l'onere probatorio grava sull'ente impositore e “se l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta.” (Cass. civ. Sez. Unite, Sentenza n. 22080 del 22.9.2017).
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità più recente ha ribadito che quando l'opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, in difetto di valida notificazione del verbale, sia stata regolarmente proposta entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a eccepire l'omessa o tardiva notificazione del verbale, invertendo l'onere probatorio a carico dell'ente sanzionante. (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021 “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.”).
Nella specie, invero, non è stato contestato l'assunto per il quale la cartella di pagamento veniva notificata in data 1.9.2022, di talché l'opposizione è stata tempestivamente proposta.
Nel caso in esame, inoltre, a fronte dell'opposizione proposta da parte ricorrente, che eccepiva l'omessa notificazione del verbale di accertamento della violazione, la , quale ente CP_3
impositore, si rendeva contumace, nonostante la comunicazione ritualmente effettuata nei suoi confronti (cfr. comunicazione del 05.10.2022), venendo meno all'onere probatorio a suo carico.
pagina 4 di 5 Ne consegue che, alla luce dei principi suesposti, dinanzi al mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'amministrazione competente, la pretesa sanzionatoria è estinta e la cartella deve essere dichiarata nulla.
§Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estintiva la pretesa creditoria e nulla la cartella di pagamento n° 012 2022 00035785 64 000;
2. Condanna le resistenti in solido a rimborsare la parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano, in € 237,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali se dovute.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Avellino, 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 26.3.2025
Letto l'art. 127ter c.p.c.; rilevato che il giudizio è stato rinviato per l'udienza di discussione, sostituita con note di trattazione scritta;
dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e decide come da sentenza depositata in allegato.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
N. R.G. 3607/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3607/2022 promossa da: pagina 1 di 5 , (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Manocalzati (Av) alla via CP_1 C.F._1
Appia n°81 presso lo studio dell'Avv. Francesco Maiello (c.f.: ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso (PEC: ; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata ex lege in via A. Diaz n.11;
RESISTENTE nonché contro
in persona del Prefetto pro tempore, (C.F: ), con Controparte_3 P.IVA_2
sede legale in Corso Vittorio Emanuele n.4, 83100, Avellino (Av)
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, ritualmente notificato, l'odierno ricorrente, proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n.150 del 2011, alla cartella di pagamento n° 012 2022 00035785 64 000, emessa dall'
[...]
– prov. di Avellino, per contravvenzione per violazione del codice della strada, Controparte_2
oltre sanzioni e interessi, di importo totale pari ad euro 25.505,88, notificata in data 01.09.2022.
L'attore sosteneva che solo a seguito di detta notificazione veniva a conoscenza della sussistenza di n.2 di contravvenzioni del Codice della strada nei suoi confronti, entrambe per la violazione dell'art. 116, comma 15 e 17 del c.d.s, emesse in data 20.4.2018.
L'odierno ricorrente concludeva chiedendo: “in via preliminare dichiarare la sospensione dell'efficacia dell'impugnata Cartella di pagamento n° 012 2022 00035785 64 000 emessa dall' ; nel merito dichiarare inefficace e/o nulla Controparte_4
e/o annullabile la Cartella di pagamento n° 012 2022 00035785 64 000 emessa dall'
[...]
, notificata al ricorrente in data 01/09/2022, per le ragioni Controparte_4 esposte in parte motiva;
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva, cassa e spese generali”.
In data 29.11.2022 si costituiva in giudizio l' eccependo il Controparte_5 difetto di legittimazione passiva e concludeva chiedendo: “
1. dichiarare la legittimazione passiva dell' 2. in caso di rigetto dell'avversa opposizione, condannare parte opponente alle spese ed CP_6
pagina 2 di 5 onorari di causa;
3. in caso di accoglimento della avversa opposizione, compensare le spese e gli onorari di causa.”
In data 25 gennaio 2023, attesa la regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che disponeva la trattazione dell'udienza in forma scritta, veniva rilevato che l'atto introduttivo era risultato ritualmente comunicato da parte della Cancelleria alla convenuta , la quale, tuttavia, non si CP_3
costituiva né depositava gli atti relativi alla propria attività sanzionatoria e, pertanto, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento.
In data 26.02.2025 la scrivente ha trattenuto la causa in decisione.
***
§Sul difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
L'agenzia opposta si costituiva sostenendo che l'attività che precede la formazione, l'iscrizione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, mentre all'ente esattore spetta esclusivamente la successiva fase di riscossione. Inoltre, rappresentava come, in riferimento ai crediti non tributari, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di contestazioni circa l'an debeatur è legittimata unicamente l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito come “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. (Cass. Civ Sez. 3, Ordinanza n. 11661 del
30.04.2024).
L pertanto, si configura quale litisconsorte necessario nelle opposizioni recuperatorie, con le CP_2
quali venga impugnata una cartella di pagamento, emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, laddove la parte deduca che la cartella di pagamento costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del verbale di accertamento della violazione.
La fattispecie in esame è sussumibile nel principio di diritto enunciato dalla Corte e, pertanto,
l'eccezione va rigettata e va riconosciuta la legittimazione passiva dell' Controparte_5
.
[...]
§Nel merito
pagina 3 di 5 L'odierno ricorrente contestava la mancata notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, quale atto presupposto della cartella di pagamento, e deduceva che la contestata omissione non gli avrebbe consentito di adottare le difese ritenute necessarie.
Sulla natura recuperatoria dell'opposizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da ultimo chiarito che l'eventuale azione, successiva alla notificazione della cartella di pagamento, diretta a dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio, atteso che quest'ultima viene esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata.
Dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione disciplinata dall'art. 7, esperita per denunciare l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, diventa l'unica difesa del ricorrente per dedurre il relativo vizio, vista l'assenza di vie alternative per contestare nel merito della pretesa sanzionatoria.
Secondo le Sezioni Unite, dinanzi alla denuncia dell'omessa o tardiva notificazione, l'onere probatorio grava sull'ente impositore e “se l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta.” (Cass. civ. Sez. Unite, Sentenza n. 22080 del 22.9.2017).
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità più recente ha ribadito che quando l'opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, in difetto di valida notificazione del verbale, sia stata regolarmente proposta entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a eccepire l'omessa o tardiva notificazione del verbale, invertendo l'onere probatorio a carico dell'ente sanzionante. (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021 “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.”).
Nella specie, invero, non è stato contestato l'assunto per il quale la cartella di pagamento veniva notificata in data 1.9.2022, di talché l'opposizione è stata tempestivamente proposta.
Nel caso in esame, inoltre, a fronte dell'opposizione proposta da parte ricorrente, che eccepiva l'omessa notificazione del verbale di accertamento della violazione, la , quale ente CP_3
impositore, si rendeva contumace, nonostante la comunicazione ritualmente effettuata nei suoi confronti (cfr. comunicazione del 05.10.2022), venendo meno all'onere probatorio a suo carico.
pagina 4 di 5 Ne consegue che, alla luce dei principi suesposti, dinanzi al mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'amministrazione competente, la pretesa sanzionatoria è estinta e la cartella deve essere dichiarata nulla.
§Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estintiva la pretesa creditoria e nulla la cartella di pagamento n° 012 2022 00035785 64 000;
2. Condanna le resistenti in solido a rimborsare la parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano, in € 237,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali se dovute.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Avellino, 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 5 di 5