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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/07/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 247 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. INTELISANO ILARIA, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
27/01/2025, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- che da una relazione di convivenza era nato in data [...] il figlio
[...]
Per_1 - che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“1. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2
abitativa presso la residenza materna: limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2. Per quanto concerne il tempo di permanenza del padre con il figlio, i genitori hanno concordato tra loro il seguente protocollo, salvo il necessario preavviso e coordinamento: fino al compimento della maggiore età, il padre potrà incontrare il figlio tutti i martedì e venerdì dall'uscita della scuola fino alle ore 20:30 e un fine settimana alterno dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica alle ore 20:30; ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni (il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre); per almeno 10 giorni durante le vacanze estive
(in assenza di accordo, prima del Ferragosto negli anni dispari e dopo il Ferragosto negli anni pari);
3. I genitori dovranno comunicarsi qualunque allontanamento con il figlio dalla residenza;
4. Il SI. contribuirà al mantenimeto del figlio CP_1 versando alla SI.ra , nella sua qualità di genitore collocatario Parte_1 prevalente, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 250,00, a mezzo bonifico bancario o sul conto corrente/postepay che la SI.ra provvederà a comunicare Parte_1 al SI. , a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Disporre l'obbligo a carico del SI. di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie, non CP_1 coperte dall'assegno periodico, che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: Spese mediche (da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)farmaci; Spese mediche (da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare
) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempoprolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. Tutte le spese straordinarie sopraelencate, di cui si chiede il pagamento, dovranno essere puntualmente giustificate e documentate all'altro genitore, con fatture, scontrini da cui si evinca l'oggetto della spesa di cui si chiede il rimborso. Le spese da concordare che, invece, verranno sostenute unilateralmente da un genitore non potranno essere oggetto di rimborso;
6. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
18/02/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare. Alla suddetta udienza del 04/06/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], con ricorso depositato in data
[...]
27/01/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 05/06/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 247 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. INTELISANO ILARIA, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
27/01/2025, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- che da una relazione di convivenza era nato in data [...] il figlio
[...]
Per_1 - che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“1. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2
abitativa presso la residenza materna: limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2. Per quanto concerne il tempo di permanenza del padre con il figlio, i genitori hanno concordato tra loro il seguente protocollo, salvo il necessario preavviso e coordinamento: fino al compimento della maggiore età, il padre potrà incontrare il figlio tutti i martedì e venerdì dall'uscita della scuola fino alle ore 20:30 e un fine settimana alterno dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica alle ore 20:30; ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni (il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre); per almeno 10 giorni durante le vacanze estive
(in assenza di accordo, prima del Ferragosto negli anni dispari e dopo il Ferragosto negli anni pari);
3. I genitori dovranno comunicarsi qualunque allontanamento con il figlio dalla residenza;
4. Il SI. contribuirà al mantenimeto del figlio CP_1 versando alla SI.ra , nella sua qualità di genitore collocatario Parte_1 prevalente, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 250,00, a mezzo bonifico bancario o sul conto corrente/postepay che la SI.ra provvederà a comunicare Parte_1 al SI. , a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Disporre l'obbligo a carico del SI. di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie, non CP_1 coperte dall'assegno periodico, che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: Spese mediche (da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)farmaci; Spese mediche (da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare
) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempoprolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. Tutte le spese straordinarie sopraelencate, di cui si chiede il pagamento, dovranno essere puntualmente giustificate e documentate all'altro genitore, con fatture, scontrini da cui si evinca l'oggetto della spesa di cui si chiede il rimborso. Le spese da concordare che, invece, verranno sostenute unilateralmente da un genitore non potranno essere oggetto di rimborso;
6. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
18/02/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare. Alla suddetta udienza del 04/06/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], con ricorso depositato in data
[...]
27/01/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 05/06/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.