Decreto cautelare 27 maggio 2022
Sentenza breve 20 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 20/06/2022, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2022
N. 01000/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2022, proposto da
ON PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Calcerano e Elda PA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Selleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
ON US, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione,
1) della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Lecce n. 364 del 29 aprile 2022, avente ad oggetto “Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi provvisori di Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Maxillo Facciale, bandito con deliberazione n. 806 del 4/8/2020. Ammissione candidati. Atto immediatamente esecutivo”, recante esclusione del Dott. ON PA dalla procedura selettiva di cui al predetto Avviso pubblico ed ammissione degli altri candidati, pubblicata il 29.4.2022 sul relativo sito internet;
2) per quanto possa occorrere, della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Lecce n. 806 del 4 agosto 2020, recante “Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi provvisori di Dirigente Medico di Chirurgia Maxillo Facciale. Atto immediatamente esecutivo”;
3) dell’Atto di convocazione dei candidati per lo svolgimento delle prove il 1° giugno 2022, repertorio 2869/2022 pubblicato sull’Albo in data 20 maggio 2022 e sul sito internet della Sanità Puglia;
nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, per quanto di interesse, ancorché allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Asl Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori avv.ti G. Calcerano e E. PA per il ricorrente, avv.to G. Selleri per la P.A.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato in data 25 maggio 2022, il ricorrente impugna gli atti e i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, essenzialmente inerenti alla sua esclusione dalla procedura selettiva di cui all’avviso pubblico in data 4 agosto 2020, per titoli e colloquio, “per il conferimento di incarichi provvisori di Dirigente Medico di Chirurgia Maxillo Facciale” “nelle more dell’espletamento delle procedure di mobilità propedeutiche alle assunzioni a tempo indeterminato”, con espresso riferimento, tra l’altro, al “Piano triennale del Fabbisogno del personale 2020-2022”.
Ai fini dell’annullamento, il ricorrente – dopo aver rappresentato che l’esclusione de qua è stata disposta in ragione della circostanza che il predetto, “all’epoca della presentazione della domanda, non risultava ancora Specialista in Chirurgia Maxillo Facciale, poiché iscritto al IV anno della Scuola di specializzazione” – deduce i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, sostenendo che le disposizioni di cui all’art. 1, commi 547, 548, 548 bis e 548 ter, della legge n. 145 del 2018 impongono al Sistema Sanitario Nazionale “la valutazione e la eventuale assunzione anche di medici specializzandi, purchè essi abbiano almeno iniziato il terzo anno della Scuola di specializzazione… e purchè conseguano la specializzazione al termine del corso” e, conseguentemente, affermando che “chiaro è invero il tenore della Legge, che prevede l’obbligo (e non la mera facoltà) in capo alle Aziende Sanitarie Locali di ammettere alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario i medici specializzandi iscritti almeno al terzo anno del corso, collocandoli peraltro, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata”, nonché adducendo la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
In ultimo, il ricorrente formula anche istanza di risarcimento del danno “per somma provvisoriamente fissata per importo non inferiore ad Euro 50.000,00”.
Con atto depositato in data 2 giugno 2022 si è costituita l’ASL Lecce, la quale – con memoria prodotta il successivo 11 giugno 2022 – ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità per tardività del ricorso e ha, ancora, affermato la manifesta infondatezza del ricorso <<alla stregua del chiaro tenore delle norme “impropriamente” invocate … che a ben vedere regolamentano esclusivamente le selezioni per profili dirigenziali a tempo indeterminato e quindi, non sono applicabili alle procedure a tempo determinato, come quella oggetto di causa>>.
Alla camera di consiglio del 15 giugno 2022 – previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria nonchè sentite sul punto le parti costituite, ai sensi dell’art. 60 c.pr.amm. - il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il Collegio ritiene di poter soprassedere in ordine a profili di inammissibilità e/o irricevibilità dell’impugnativa proposta, in quanto quest’ultima è infondata e, pertanto, va respinta.
Il Collegio non ravvisa, infatti, motivi per discostarsi da precedenti pronunce già emesse in materia e, pertanto, ribadisce che:
<<Vero è che il comma 547 dell’art. 1 della legge 145 del 2018 prevede l’ammissione dei medici specializzandi, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita, con collocazione, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
8. Si tratta, tuttavia, come espressamente precisa il comma 548 dell’anzidetta disposizione, del conseguimento di una idoneità che consente (l’eventuale) assunzione a tempo indeterminato dei medici specializzandi alla duplice condizione dell’effettivo conseguimento del titolo di specializzazione e del preventivo esaurimento della graduatoria dei professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
9. Dunque, la normativa invocata, come correttamente dedotto dall’Azienda ospedaliera, non si riferisce alle selezioni di dirigente medico a tempo determinato come quelle oggetto di causa, ma più correttamente alle selezioni per profili dirigenziali a tempo indeterminato.
10. Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dal comma 548 bis dell’art. 1 della L. 145/2018, laddove prevede che l’eventuale assunzione degli specializzandi fino al 31 dicembre 2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (che non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica e che comporta la permanenza dell’iscrizione presso la scuola di specializzazione per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato nonché l’inquadramento a tempo indeterminato a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica) non solo costituisce facoltà per la P.A (anche in ragione di limiti di spesa previsti e delle esigenze formative), ma, soprattutto, presuppone che i predetti medici siano già utilmente collocati nella graduatoria “separata” di cui al comma 547>> (TAR Puglia, Bari, Sez. I, n. 1191 del 2021; cfr., in termini, TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1541 dell’11 maggio 2022 e n. 1316 del 23 aprile 2021).
Ciò detto e preso, ancora, atto della mancata adduzione da parte del ricorrente della titolarità del requisito da ultimo indicato, il provvedimento impugnato è da ritenere adottato in aderenza alle previsioni di cui all’art. 1 della legge n. 145 del 2018, dallo stesso ricorrente invocate, con l’ulteriore precisazione che nessuna violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 risulta configurabile, atteso che – come più volte affermato in giurisprudenza – <<le garanzie procedimentali sancite dall’art. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990 non trovano applicazione nelle procedure selettive …. dato che “l’esclusione da un pubblico concorso, lungi dal costituire una fattispecie strutturalmente separata dalla procedura concorsuale pur se ad essa funzionalmente connessa, si iscrive senza alcuna autonomia procedimentale nel relativo ambito, rappresentandone un mero segmento e, come tale, non abbisogna di una separata comunicazione di avvio; né rileva la mancanza del preavviso di rigetto” (Cons. St., n. 629/2017 cit.). A tali conclusioni, d’altronde, conducono le considerazioni in merito alla finalità, natura e struttura del procedimento concorsuale - che, come sopra ricordato, non ha funzione punitiva, costituendo un “mero riflesso dell’assenza a monte del requisito di ammissione”, la cui verifica è semplicemente “differita alla conclusione delle prove selettive” – per cui non è previsto un sub-procedimento di verifica, in contraddittorio con il candidato, dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, trattandosi di attività che deve essere svolta d’ufficio dall’Amministrazione, che non è onerata di preavvertire il candidato di un’operazione che costituisce un necessario adempimento già indicato dal bando e dalla legge (cfr. TAR Lazio, sez. II quater, n. 756/2020)>> (TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, n. 1948 del 2021).
3. Stante l’infondatezza dell’azione di annullamento, la domanda di risarcimento del danno non può che essere respinta.
4. In conclusione, il ricorso va respinto.
Tenuto conto delle peculiarità della vicenda in esame, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO