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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/08/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1772/2023
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA CARTOLARE
All'udienza cartolare, il giudice, Matteo De Nes, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e,
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice, Matteo De Nes, visto l'art. 281- sexies c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile ex art. 99 D.P.R. 115/2002 iscritta il 26.6.2023 e vertente t r a nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Barbara Garascia;
RICORRENTE
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE-CONTUMACE
1 (c.f. ), rappresentata dall'Avvocatura dello Stato di Controparte_2 P.IVA_2
Palermo;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente Parte_1
Voglia l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del
caso o
di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) Accogliere il ricorso con qualsivoglia statuizione;
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e per l'effetto revocarlo;
3) Nel merito ammettere il al Patrocinio a Spese dello Stato;
Parte_1
4) Ogni ulteriore provvedimento di ragione e/o di Legge ritenuto opportuno.
5) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVAZIONE
Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio, ex artt. 281-decies c.p.c. e 99 D.P.R. n.
115/02, contro il provvedimento di non luogo a provvedere sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 25.05.2023, provvedimento del 31.5.2023 (comunicato il
07.06.2023) del Tribunale di Agrigento, Seconda Sezione penale.
Il ricorrente, in particolare, ha rappresentato di aver già proposto nel 2022 domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
il Collegio penale di questo Tribunale, con provvedimento del 6.9.2022, aveva rigettato tale istanza, a seguito della richiesta di integrazione documentale, per mancato superamento della presunzione relativa al superamento delle soglie di reddito per i soggetti che abbiano riportato una condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.
2 Successivamente, il 25.5.2023, il ricorrente ha proposto nuovamente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sulla quale il Tribunale in composizione
Collegiale (Sezione II penale) ha dichiarato il non luogo a provvedere alla luce della pedissequa riproposizione della domanda già presentata e rigettata.
In questa sede, il ricorrente ha affermato invece che la seconda domanda era corredata da esaustiva e differente documentazione relativa alla sua posizione reddituale.
Il ricorso è stato notificato al (non costituito); a seguito Controparte_3
dell'ordinanza del 9.2.2024, il contraddittorio è stato integrato nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria ( ), contraddittore a norma dell'art. CP_2 CP_2
99 D.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5806 del 22/02/2022, Rv.
664066 – 01: “In caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all
[...]
, in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo CP_4
processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi
civili e penali, del quale è parte necessaria il , in quanto titolare del Controparte_1
rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento”).
L costituitasi, ha rilevato solamente il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva (eccezione destituita di fondamento per quanto già esposto).
Il ricorso, in via assorbente, è inammissibile in quanto presentato contro una pronuncia di non luogo a provvedere e non contro un provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 99 D.P.R. n. 115/2002.
In ogni caso, il ricorso è inammissibile anche sotto altro profilo. La seconda istanza del
2023 contiene sostanzialmente la stessa documentazione finanziaria di quella, rigettata,
del 2022 (segnatamente la CU 2021 e l'attestazione ISEE, non avendo diretta rilevanza per la dimostrazione della situazione reddituali i provvedimenti di ammissione rilasciati da altri Tribunali in altri procedimenti). Di conseguenza, contro il rigetto di cui al
3 provvedimento del 6.9.2022 il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione nel termine perentorio di 20 giorni. Ripresentare una nuova domanda di ammissione basata sugli stessi elementi per poi opporre il conseguente provvedimento elude di fatto il citato termine di impugnazione perentorio.
In ordine alle spese di lite, non vi è nulla da stabilire nei rapporti tra il ricorrente e il
, non costituito. Nei rapporti tra il ricorrente e l' Controparte_1 CP_2
costituitasi, il tenore delle difese di quest'ultima (che si è limitata ed eccepire
[...]
erroneamente il proprio difetto di legittimazione passiva e non ha depositato mai note di trattazione scritta per l'udienza cartolare), depongono per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) nulla da stabilire sulle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e il Parte_1
; CP_1 Controparte_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente Pt_1
e la resistente .
[...] Controparte_2
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito di cui all'art. 99 D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Agrigento, il 30.8.2025
Il giudice
Matteo De Nes
4
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA CARTOLARE
All'udienza cartolare, il giudice, Matteo De Nes, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e,
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice, Matteo De Nes, visto l'art. 281- sexies c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile ex art. 99 D.P.R. 115/2002 iscritta il 26.6.2023 e vertente t r a nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Barbara Garascia;
RICORRENTE
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE-CONTUMACE
1 (c.f. ), rappresentata dall'Avvocatura dello Stato di Controparte_2 P.IVA_2
Palermo;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente Parte_1
Voglia l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del
caso o
di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) Accogliere il ricorso con qualsivoglia statuizione;
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e per l'effetto revocarlo;
3) Nel merito ammettere il al Patrocinio a Spese dello Stato;
Parte_1
4) Ogni ulteriore provvedimento di ragione e/o di Legge ritenuto opportuno.
5) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVAZIONE
Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio, ex artt. 281-decies c.p.c. e 99 D.P.R. n.
115/02, contro il provvedimento di non luogo a provvedere sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 25.05.2023, provvedimento del 31.5.2023 (comunicato il
07.06.2023) del Tribunale di Agrigento, Seconda Sezione penale.
Il ricorrente, in particolare, ha rappresentato di aver già proposto nel 2022 domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
il Collegio penale di questo Tribunale, con provvedimento del 6.9.2022, aveva rigettato tale istanza, a seguito della richiesta di integrazione documentale, per mancato superamento della presunzione relativa al superamento delle soglie di reddito per i soggetti che abbiano riportato una condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.
2 Successivamente, il 25.5.2023, il ricorrente ha proposto nuovamente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sulla quale il Tribunale in composizione
Collegiale (Sezione II penale) ha dichiarato il non luogo a provvedere alla luce della pedissequa riproposizione della domanda già presentata e rigettata.
In questa sede, il ricorrente ha affermato invece che la seconda domanda era corredata da esaustiva e differente documentazione relativa alla sua posizione reddituale.
Il ricorso è stato notificato al (non costituito); a seguito Controparte_3
dell'ordinanza del 9.2.2024, il contraddittorio è stato integrato nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria ( ), contraddittore a norma dell'art. CP_2 CP_2
99 D.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5806 del 22/02/2022, Rv.
664066 – 01: “In caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all
[...]
, in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo CP_4
processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi
civili e penali, del quale è parte necessaria il , in quanto titolare del Controparte_1
rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento”).
L costituitasi, ha rilevato solamente il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva (eccezione destituita di fondamento per quanto già esposto).
Il ricorso, in via assorbente, è inammissibile in quanto presentato contro una pronuncia di non luogo a provvedere e non contro un provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 99 D.P.R. n. 115/2002.
In ogni caso, il ricorso è inammissibile anche sotto altro profilo. La seconda istanza del
2023 contiene sostanzialmente la stessa documentazione finanziaria di quella, rigettata,
del 2022 (segnatamente la CU 2021 e l'attestazione ISEE, non avendo diretta rilevanza per la dimostrazione della situazione reddituali i provvedimenti di ammissione rilasciati da altri Tribunali in altri procedimenti). Di conseguenza, contro il rigetto di cui al
3 provvedimento del 6.9.2022 il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione nel termine perentorio di 20 giorni. Ripresentare una nuova domanda di ammissione basata sugli stessi elementi per poi opporre il conseguente provvedimento elude di fatto il citato termine di impugnazione perentorio.
In ordine alle spese di lite, non vi è nulla da stabilire nei rapporti tra il ricorrente e il
, non costituito. Nei rapporti tra il ricorrente e l' Controparte_1 CP_2
costituitasi, il tenore delle difese di quest'ultima (che si è limitata ed eccepire
[...]
erroneamente il proprio difetto di legittimazione passiva e non ha depositato mai note di trattazione scritta per l'udienza cartolare), depongono per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) nulla da stabilire sulle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e il Parte_1
; CP_1 Controparte_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente Pt_1
e la resistente .
[...] Controparte_2
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito di cui all'art. 99 D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Agrigento, il 30.8.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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