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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/12/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1852/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1852/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano
SA (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
NO De RI (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 5 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
3/12/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 29/09/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia (SP) e che dall'unione è nato il figlio (il 26/12/1991) Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale della Spezia con decreto dell'11/11/2009. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Riguardo alla casa familiare, cointestata in parità di quota ai ricorrenti e sita alla Spezia (SP), Via
Monfalcone n. 23 piano 2, acquistata dai medesimi con atto di compravendita a rogito notaio di La Spezia in data 23/12/1986 (rep. 33317 fascicolo 3496, registrato a La Persona_2
Spezia il 12/ al n..328.) censita nel Catasto Fabbricati della Spezia al foglio 25, particella 870, subalterno 29, categoria A/2, classe 2, consistenza 4,0 vani, rendita euro 537,12. I Sigg.ri CP_1
e , intendendo regolare i rapporti patrimoniali tra loro esistenti in unica
[...] Parte_1 soluzione ai sensi dell'art. 5 co. 8 Legge n. 898/1970, convengono quanto segue:
1) si impegna ed obbliga a vendere a , che si impegna ed obbliga Controparte_1 Parte_1 ad acquistare, la quota di comproprietà pari al 50% relativa all'immobile sopra indicato, per il prezzo complessivo di euro 39.000,00.
La cessione della quota dovrà essere formalizzata attraverso rogito notarile di compravendita da stipularsi entro sessanta giorni a decorrere dal deposito della sentenza di divorzio, termine prorogabile di ulteriori trenta giorni a richiesta della parte acquirente per esigenze legate alla liquidità. Il pagamento del prezzo di vendita dovrà essere effettuato al momento del rogito.
Relativamente trasferimento immobiliare sopra menzionato i ricorrenti, sin da ora, richiedono i benefici fiscali ex art. 19 Legge 6 marzo 1987, n. 74.
pag. 2 di 5 2) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad un contributo al mantenimento.
3) Le parti dichiarano di aver già prima di ora risolto ogni altro rapporto di natura economico- patrimoniale e di non aver più nulla a che reciprocamente pretendere per nessuna ragione e/o titolo tranne l'esatto e preciso adempimento di quanto previsto e concordato nel presente atto.
4) Le spese di procedura saranno compensate fra le parti”.
L'udienza del 3/12/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo pag. 3 di 5 dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte del figlio maggiorenne , della Per_1 autosufficienza economica che gli permette di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e in La Spezia (SP) in data 16/05/1987 e trascritto nei Registri
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 1987, al n. 96, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“Riguardo alla casa familiare, cointestata in parità di quota ai ricorrenti e sita alla Spezia (SP), Via
Monfalcone n. 23 piano 2, acquistata dai medesimi con atto di compravendita a rogito notaio di La Spezia in data 23/12/1986 (rep. 33317 fascicolo 3496, registrato a La Persona_2
Spezia il 12/ al n..328.) censita nel Catasto Fabbricati della Spezia al foglio 25, particella 870, subalterno 29, categoria A/2, classe 2, consistenza 4,0 vani, rendita euro 537,12. I Sigg.ri CP_1
e , intendendo regolare i rapporti patrimoniali tra loro esistenti in unica
[...] Parte_1 soluzione ai sensi dell'art. 5 co. 8 Legge n. 898/1970, convengono quanto segue:
1) si impegna ed obbliga a vendere a , che si impegna ed obbliga Controparte_1 Parte_1 ad acquistare, la quota di comproprietà pari al 50% relativa all'immobile sopra indicato, per il prezzo complessivo di euro 39.000,00.
pag. 4 di 5 La cessione della quota dovrà essere formalizzata attraverso rogito notarile di compravendita da stipularsi entro sessanta giorni a decorrere dal deposito della sentenza di divorzio, termine prorogabile di ulteriori trenta giorni a richiesta della parte acquirente per esigenze legate alla liquidità. Il pagamento del prezzo di vendita dovrà essere effettuato al momento del rogito.
Relativamente trasferimento immobiliare sopra menzionato i ricorrenti, sin da ora, richiedono i benefici fiscali ex art. 19 Legge 6 marzo 1987, n. 74.
2) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad un contributo al mantenimento.
3) Le parti dichiarano di aver già prima di ora risolto ogni altro rapporto di natura economico- patrimoniale e di non aver più nulla a che reciprocamente pretendere per nessuna ragione e/o titolo tranne l'esatto e preciso adempimento di quanto previsto e concordato nel presente atto.
4) Le spese di procedura saranno compensate fra le parti”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1852/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano
SA (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
NO De RI (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici C.F._4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 5 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
3/12/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 29/09/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia (SP) e che dall'unione è nato il figlio (il 26/12/1991) Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale della Spezia con decreto dell'11/11/2009. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Riguardo alla casa familiare, cointestata in parità di quota ai ricorrenti e sita alla Spezia (SP), Via
Monfalcone n. 23 piano 2, acquistata dai medesimi con atto di compravendita a rogito notaio di La Spezia in data 23/12/1986 (rep. 33317 fascicolo 3496, registrato a La Persona_2
Spezia il 12/ al n..328.) censita nel Catasto Fabbricati della Spezia al foglio 25, particella 870, subalterno 29, categoria A/2, classe 2, consistenza 4,0 vani, rendita euro 537,12. I Sigg.ri CP_1
e , intendendo regolare i rapporti patrimoniali tra loro esistenti in unica
[...] Parte_1 soluzione ai sensi dell'art. 5 co. 8 Legge n. 898/1970, convengono quanto segue:
1) si impegna ed obbliga a vendere a , che si impegna ed obbliga Controparte_1 Parte_1 ad acquistare, la quota di comproprietà pari al 50% relativa all'immobile sopra indicato, per il prezzo complessivo di euro 39.000,00.
La cessione della quota dovrà essere formalizzata attraverso rogito notarile di compravendita da stipularsi entro sessanta giorni a decorrere dal deposito della sentenza di divorzio, termine prorogabile di ulteriori trenta giorni a richiesta della parte acquirente per esigenze legate alla liquidità. Il pagamento del prezzo di vendita dovrà essere effettuato al momento del rogito.
Relativamente trasferimento immobiliare sopra menzionato i ricorrenti, sin da ora, richiedono i benefici fiscali ex art. 19 Legge 6 marzo 1987, n. 74.
pag. 2 di 5 2) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad un contributo al mantenimento.
3) Le parti dichiarano di aver già prima di ora risolto ogni altro rapporto di natura economico- patrimoniale e di non aver più nulla a che reciprocamente pretendere per nessuna ragione e/o titolo tranne l'esatto e preciso adempimento di quanto previsto e concordato nel presente atto.
4) Le spese di procedura saranno compensate fra le parti”.
L'udienza del 3/12/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo pag. 3 di 5 dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte del figlio maggiorenne , della Per_1 autosufficienza economica che gli permette di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e in La Spezia (SP) in data 16/05/1987 e trascritto nei Registri
[...] Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 1987, al n. 96, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“Riguardo alla casa familiare, cointestata in parità di quota ai ricorrenti e sita alla Spezia (SP), Via
Monfalcone n. 23 piano 2, acquistata dai medesimi con atto di compravendita a rogito notaio di La Spezia in data 23/12/1986 (rep. 33317 fascicolo 3496, registrato a La Persona_2
Spezia il 12/ al n..328.) censita nel Catasto Fabbricati della Spezia al foglio 25, particella 870, subalterno 29, categoria A/2, classe 2, consistenza 4,0 vani, rendita euro 537,12. I Sigg.ri CP_1
e , intendendo regolare i rapporti patrimoniali tra loro esistenti in unica
[...] Parte_1 soluzione ai sensi dell'art. 5 co. 8 Legge n. 898/1970, convengono quanto segue:
1) si impegna ed obbliga a vendere a , che si impegna ed obbliga Controparte_1 Parte_1 ad acquistare, la quota di comproprietà pari al 50% relativa all'immobile sopra indicato, per il prezzo complessivo di euro 39.000,00.
pag. 4 di 5 La cessione della quota dovrà essere formalizzata attraverso rogito notarile di compravendita da stipularsi entro sessanta giorni a decorrere dal deposito della sentenza di divorzio, termine prorogabile di ulteriori trenta giorni a richiesta della parte acquirente per esigenze legate alla liquidità. Il pagamento del prezzo di vendita dovrà essere effettuato al momento del rogito.
Relativamente trasferimento immobiliare sopra menzionato i ricorrenti, sin da ora, richiedono i benefici fiscali ex art. 19 Legge 6 marzo 1987, n. 74.
2) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad un contributo al mantenimento.
3) Le parti dichiarano di aver già prima di ora risolto ogni altro rapporto di natura economico- patrimoniale e di non aver più nulla a che reciprocamente pretendere per nessuna ragione e/o titolo tranne l'esatto e preciso adempimento di quanto previsto e concordato nel presente atto.
4) Le spese di procedura saranno compensate fra le parti”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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