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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/07/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3409/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3409/2019, avente a oggetto “opposizione a precetto (art. 615, comma 1 c.p.c.)”, promossa da:
(CF: ), domiciliato come in atti e rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Vincenzo IOZZIA e Alessandro D'ANTONA
Opponente
Contro
(CF: domiciliato come in atti;
rappresentata e difesa dall' CP_1 C.F._2 avv. Angela MUNAFO', giusta procura in atti.
Opposto
CONCLUSIONI
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo preliminarmente la sospensione in via cautelare ed urgente dell'efficacia esecutiva
[...] del titolo posto a fondamento, in relazione all'importo di € 900,00; nel merito di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare l'atto di precetto notificato il 18.07.2019. pagina 1 di 4 Al riguardo, l'attore ha lamentato l'erroneità dell'importo precettato e, precisamente, ha rilevato che nella determinazione di tale importo non si è tenuto conto della somma già corrisposta in favore di parte opposta, ovverosia del pagamento dell'importo di € 900,00 (tramite bonifico del 01.02.2019 di €
300,00; con bonifico del 28.02.2019 di € 300,00; bonifico del 3.04.2019 di € 200,00, bonifico del
2.05.2019 di € 100,00), pertanto, il debito residuo ammonterebbe ad € 8.400,00 anziché a € 9.300,00.
Si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto di rigettare l'istanza di sospensione e CP_1 di nullità poiché l'opposizione attiene al quantum e non anche all'an debatur; nel merito, rigettare l'opposizione per non aver il debitore provato di aver adempiuto esattamente all'obbligo di mantenimento nei confronti della SI.ra , di e e di CP_1 CP_2 CP_3 condannare l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
A tale riguardo, ha rilevato che nell'ipotesi in cui il precetto intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, ciò non determina la nullità dello stesso ma la sua inefficacia parziale per l'importo eccedente.
Inoltre, ha evidenziato come nella specie l'opponente non abbia contestato l'esistenza del debito, ma il suo importo;
sul punto, precisando che incombe sull'opponente fornire prova dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 900,00 e che, in ogni caso, diversamente, da quanto sostenuto da controparte il debito residuo ammonterebbe a € 8.634,00 e non a € 8.400,00.
Con ordinanza del 14.12.2019 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alla somma eccedente l'importo di € 8.634,00.
****
Ciò premesso, va rilevato che, con atto di precetto notificato il 16.07.2019, ha CP_1 intimato a il pagamento della somma di € 9.534,00, di cui € 9.300,00 per sorte capitale, Parte_1
€ 225,00 per compensi atto di precetto e € 9,00 per CPA su compensi del precetto, a titolo di contributo del mantenimento dei figli e della moglie.
Il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto è rappresentato dal decreto di omologazione n.
5407/2015, depositato in cancelleria il 15.07.2015, emesso dal Tribunale di Siracusa nell'ambito del procedimento di separazione consensuale introdotto dai coniugi e , parti del CP_1 Parte_1 presente giudizio. A seguito dell'omologa dell'accordo raggiunto tra i predetti coniugi, l'opponente si è obbligato, con decorrenza dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale, a Pt_1 corrispondere a un contributo al mantenimento dei figli nella misura complessiva di CP_1
€ 250,00 mensili e, altresì, di versare nei confronti di un assegno mensile di € 50,00. CP_1
pagina 2 di 4 Tutto ciò premesso, nel caso di specie, da quanto emerge dagli atti del giudizio può ritenersi incontestata la sussistenza del debito di parte opponente nei confronti di parte opposta, il quale si fonda su un titolo esecutivo valido ed efficace.
Può inoltre ritenersi pacifico che il creditore precettante abbia errato nel non decurtare dalla somma precettata l'importo di € 900,00, di cui è stato effettuato il pagamento dall'opponente prima della Pt_1 notifica del precetto stesso;
circostanza questa provata documentalmente.
Pertanto, dalla somma precettata dovrà essere scomputato l'importo di € 900,00, senza che ciò determini l'annullabilità del precetto stesso.
Sul punto, giova richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui
“l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass.
n. 5515/2008). Sempre la Corte di Cassazione ha affermato che “il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità dell'atto bensì con la nullità ed efficacia parziale per la somma eccedente” (Cass. n. 27032/2014).
In conclusione, il precetto va quindi ridotto di € 900,00 e, conseguentemente, rimane valido ed efficace per la residua parte.
In ordine ai compensi per la stesura dell'atto di precetto, indicati al suo interno, gli stessi non vanno scomputati ma riconosciuti atteso che “Le spese del precetto, anche quelle aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, hanno natura processuale, in senso lato, pertanto, seppur vadano autoliquidate dal creditore intimante nel precetto stesso, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di opposizione, essere liquidate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecutivo, sempre ed in ogni caso sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali forensi … […]” Cass. n. 13606/2024.
Le spese di lite, liquidate in misura media per tutte le fasi (in relazione all'importo di € 900,00, per il quale è stata accertata la fondatezza dell'opposizione), seguono la soccombenza di CP_1
la quale ha intimato il pagamento per un importo superiore rispetto a quello dovuto.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n 3409/2019 R.G.: pagina 3 di 4 1) in accoglimento dell'opposizione, conferma l'efficacia dell'atto di precetto opposto per il minore importo di € 8.634,00;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del CP_1
procuratore avv. Vincenzo Iozzia, che liquida in € 662,00 oltre accessori di legge, iva e c.p.a.
Decisa e letta in udienza, in Ragusa, il 16.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3409/2019, avente a oggetto “opposizione a precetto (art. 615, comma 1 c.p.c.)”, promossa da:
(CF: ), domiciliato come in atti e rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Vincenzo IOZZIA e Alessandro D'ANTONA
Opponente
Contro
(CF: domiciliato come in atti;
rappresentata e difesa dall' CP_1 C.F._2 avv. Angela MUNAFO', giusta procura in atti.
Opposto
CONCLUSIONI
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo preliminarmente la sospensione in via cautelare ed urgente dell'efficacia esecutiva
[...] del titolo posto a fondamento, in relazione all'importo di € 900,00; nel merito di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare l'atto di precetto notificato il 18.07.2019. pagina 1 di 4 Al riguardo, l'attore ha lamentato l'erroneità dell'importo precettato e, precisamente, ha rilevato che nella determinazione di tale importo non si è tenuto conto della somma già corrisposta in favore di parte opposta, ovverosia del pagamento dell'importo di € 900,00 (tramite bonifico del 01.02.2019 di €
300,00; con bonifico del 28.02.2019 di € 300,00; bonifico del 3.04.2019 di € 200,00, bonifico del
2.05.2019 di € 100,00), pertanto, il debito residuo ammonterebbe ad € 8.400,00 anziché a € 9.300,00.
Si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto di rigettare l'istanza di sospensione e CP_1 di nullità poiché l'opposizione attiene al quantum e non anche all'an debatur; nel merito, rigettare l'opposizione per non aver il debitore provato di aver adempiuto esattamente all'obbligo di mantenimento nei confronti della SI.ra , di e e di CP_1 CP_2 CP_3 condannare l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
A tale riguardo, ha rilevato che nell'ipotesi in cui il precetto intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, ciò non determina la nullità dello stesso ma la sua inefficacia parziale per l'importo eccedente.
Inoltre, ha evidenziato come nella specie l'opponente non abbia contestato l'esistenza del debito, ma il suo importo;
sul punto, precisando che incombe sull'opponente fornire prova dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 900,00 e che, in ogni caso, diversamente, da quanto sostenuto da controparte il debito residuo ammonterebbe a € 8.634,00 e non a € 8.400,00.
Con ordinanza del 14.12.2019 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alla somma eccedente l'importo di € 8.634,00.
****
Ciò premesso, va rilevato che, con atto di precetto notificato il 16.07.2019, ha CP_1 intimato a il pagamento della somma di € 9.534,00, di cui € 9.300,00 per sorte capitale, Parte_1
€ 225,00 per compensi atto di precetto e € 9,00 per CPA su compensi del precetto, a titolo di contributo del mantenimento dei figli e della moglie.
Il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto è rappresentato dal decreto di omologazione n.
5407/2015, depositato in cancelleria il 15.07.2015, emesso dal Tribunale di Siracusa nell'ambito del procedimento di separazione consensuale introdotto dai coniugi e , parti del CP_1 Parte_1 presente giudizio. A seguito dell'omologa dell'accordo raggiunto tra i predetti coniugi, l'opponente si è obbligato, con decorrenza dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale, a Pt_1 corrispondere a un contributo al mantenimento dei figli nella misura complessiva di CP_1
€ 250,00 mensili e, altresì, di versare nei confronti di un assegno mensile di € 50,00. CP_1
pagina 2 di 4 Tutto ciò premesso, nel caso di specie, da quanto emerge dagli atti del giudizio può ritenersi incontestata la sussistenza del debito di parte opponente nei confronti di parte opposta, il quale si fonda su un titolo esecutivo valido ed efficace.
Può inoltre ritenersi pacifico che il creditore precettante abbia errato nel non decurtare dalla somma precettata l'importo di € 900,00, di cui è stato effettuato il pagamento dall'opponente prima della Pt_1 notifica del precetto stesso;
circostanza questa provata documentalmente.
Pertanto, dalla somma precettata dovrà essere scomputato l'importo di € 900,00, senza che ciò determini l'annullabilità del precetto stesso.
Sul punto, giova richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui
“l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass.
n. 5515/2008). Sempre la Corte di Cassazione ha affermato che “il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità dell'atto bensì con la nullità ed efficacia parziale per la somma eccedente” (Cass. n. 27032/2014).
In conclusione, il precetto va quindi ridotto di € 900,00 e, conseguentemente, rimane valido ed efficace per la residua parte.
In ordine ai compensi per la stesura dell'atto di precetto, indicati al suo interno, gli stessi non vanno scomputati ma riconosciuti atteso che “Le spese del precetto, anche quelle aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, hanno natura processuale, in senso lato, pertanto, seppur vadano autoliquidate dal creditore intimante nel precetto stesso, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di opposizione, essere liquidate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecutivo, sempre ed in ogni caso sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali forensi … […]” Cass. n. 13606/2024.
Le spese di lite, liquidate in misura media per tutte le fasi (in relazione all'importo di € 900,00, per il quale è stata accertata la fondatezza dell'opposizione), seguono la soccombenza di CP_1
la quale ha intimato il pagamento per un importo superiore rispetto a quello dovuto.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n 3409/2019 R.G.: pagina 3 di 4 1) in accoglimento dell'opposizione, conferma l'efficacia dell'atto di precetto opposto per il minore importo di € 8.634,00;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del CP_1
procuratore avv. Vincenzo Iozzia, che liquida in € 662,00 oltre accessori di legge, iva e c.p.a.
Decisa e letta in udienza, in Ragusa, il 16.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4