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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/07/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. 113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice, Sofia Gancitano, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 70 CCII
Premesso che (C.F. ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Monica Mischiati (C.F.
), con studio a Rovigo in Via Mure San Giuseppe n. 23, ha depositato ricorso C.F._2 per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCIII;
richiamato quanto già affermato nel decreto di apertura della procedura del 30.04.2025:
“richiamato il proprio provvedimento interlocutorio, sentita la ricorrente e l'OCC in udienza e vista
l'integrazione documentale depositata, comprensiva di copia dell'assegno circolare non trasferibile
n. 0374996923-02, intestato alla ricorrente, che essere consegnato all'OCC; Pt_2
ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che il ricorrente possa essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);
ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);
1 rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con
l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento;
rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
aver beneficiato della esdebitazione già due volte;
aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);
considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto
l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”;
rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano:
• il soddisfacimento integrale del creditore prededucibile entro un mese dall'omologa;
• il soddisfacimento nella misura del 55,05% del creditore ipotecario entro tre anni dall'omologa;
• il soddisfacimento nella misura del 33,16% dei creditori chirografari a partire dal terzo fino al quinto anno dall'omologa;
2 • l'accantonamento di euro 2.004,72, da pagare entro il quinto anno, per i creditori sopravvenuti;
precisato che il piano prevede di destinare al ceto creditorio complessivi € 125.000,00 in cinque anni attraverso il versamento di una quota del reddito mensile della ricorrente (€ 925,00 al mese), oltre al versamento di € 7.500,00 derivanti dall'indennità di occupazione pro quota dell'immobile in comproprietà con il fratello sito in Rovigo, viale Gramsci, 20; € 60.000,00 quale Persona_1 somma derivante da residuo TFR e disponibilità liquide attuali;
€ 2.000,00 a titolo di finanza esterna apportata tramite assegno circolare non trasferibile nr. 0374996923-02, intestato alla ricorrente, dell'importo di € 2.000,00, consegnato all'OCC in data 05.05.2025; rilevato che si è provveduto alla pubblicazione del decreto, della proposta e del piano sul sito web del
Tribunale; rilevato che l'OCC ha dichiarato di aver provveduto alla comunicazione della proposta, del piano e del decreto a tutti i creditori;
rilevato che l'OCC ha riferito allo scrivente giudice che nessuno dei creditori ha presentato osservazioni;
rilevato che nessuno dei creditori si è opposto all'omologazione del piano;
Contr rilevato che, in punto a fattibilità del piano, sia condivisibile quanto dichiarato dall' che ha attestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
quanto, infine, alla congruità delle somme che la ricorrente mette mensilmente a disposizione del ceto creditorio, è qui sufficiente richiamare la relazione dell'OCC, secondo cui le spese mensili occorrenti alla signora indicate in ricorso ammontano a € 1.405,00 mensili. Le stesse risultano Parte_3 giustificate in quanto strettamente necessarie per le esigenze quotidiane di base e mediche e non hanno natura ludica e palesemente voluttuaria. Detta somma appare congrua in relazione al fabbisogno familiare autocertificato;
ritenuto, in conclusione, di dover confermare la valutazione positiva in ordine alla ammissibilità giuridica e alla fattibilità economica del piano, già effettuata in sede di apertura della procedura, a seguito di modifica di quest'ultimo in data 01.04.2025; ritenuto, in conclusione, che sussistano i presupposti per l'omologazione del piano;
P.Q.M.
visto l'art. 70 CCII,
OMOLOGA
3 il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da;
Parte_1
DICHIARA
la chiusura della procedura;
ORDINA
La trascrizione della sentenza sui beni immobili della ricorrente;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata, a cura dell'OCC a tutti i creditori a mezzo PEC ex art. 70, comma 2, CCII, nonché pubblicata, a cura della Cancelleria, sul sito web di questo Tribunale.
Si comunichi alla ricorrente e all'OCC.
Rovigo, 14.07.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice, Sofia Gancitano, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 70 CCII
Premesso che (C.F. ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Monica Mischiati (C.F.
), con studio a Rovigo in Via Mure San Giuseppe n. 23, ha depositato ricorso C.F._2 per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCIII;
richiamato quanto già affermato nel decreto di apertura della procedura del 30.04.2025:
“richiamato il proprio provvedimento interlocutorio, sentita la ricorrente e l'OCC in udienza e vista
l'integrazione documentale depositata, comprensiva di copia dell'assegno circolare non trasferibile
n. 0374996923-02, intestato alla ricorrente, che essere consegnato all'OCC; Pt_2
ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che il ricorrente possa essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);
ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);
1 rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con
l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento;
rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
aver beneficiato della esdebitazione già due volte;
aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);
considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto
l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”;
rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano:
• il soddisfacimento integrale del creditore prededucibile entro un mese dall'omologa;
• il soddisfacimento nella misura del 55,05% del creditore ipotecario entro tre anni dall'omologa;
• il soddisfacimento nella misura del 33,16% dei creditori chirografari a partire dal terzo fino al quinto anno dall'omologa;
2 • l'accantonamento di euro 2.004,72, da pagare entro il quinto anno, per i creditori sopravvenuti;
precisato che il piano prevede di destinare al ceto creditorio complessivi € 125.000,00 in cinque anni attraverso il versamento di una quota del reddito mensile della ricorrente (€ 925,00 al mese), oltre al versamento di € 7.500,00 derivanti dall'indennità di occupazione pro quota dell'immobile in comproprietà con il fratello sito in Rovigo, viale Gramsci, 20; € 60.000,00 quale Persona_1 somma derivante da residuo TFR e disponibilità liquide attuali;
€ 2.000,00 a titolo di finanza esterna apportata tramite assegno circolare non trasferibile nr. 0374996923-02, intestato alla ricorrente, dell'importo di € 2.000,00, consegnato all'OCC in data 05.05.2025; rilevato che si è provveduto alla pubblicazione del decreto, della proposta e del piano sul sito web del
Tribunale; rilevato che l'OCC ha dichiarato di aver provveduto alla comunicazione della proposta, del piano e del decreto a tutti i creditori;
rilevato che l'OCC ha riferito allo scrivente giudice che nessuno dei creditori ha presentato osservazioni;
rilevato che nessuno dei creditori si è opposto all'omologazione del piano;
Contr rilevato che, in punto a fattibilità del piano, sia condivisibile quanto dichiarato dall' che ha attestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
quanto, infine, alla congruità delle somme che la ricorrente mette mensilmente a disposizione del ceto creditorio, è qui sufficiente richiamare la relazione dell'OCC, secondo cui le spese mensili occorrenti alla signora indicate in ricorso ammontano a € 1.405,00 mensili. Le stesse risultano Parte_3 giustificate in quanto strettamente necessarie per le esigenze quotidiane di base e mediche e non hanno natura ludica e palesemente voluttuaria. Detta somma appare congrua in relazione al fabbisogno familiare autocertificato;
ritenuto, in conclusione, di dover confermare la valutazione positiva in ordine alla ammissibilità giuridica e alla fattibilità economica del piano, già effettuata in sede di apertura della procedura, a seguito di modifica di quest'ultimo in data 01.04.2025; ritenuto, in conclusione, che sussistano i presupposti per l'omologazione del piano;
P.Q.M.
visto l'art. 70 CCII,
OMOLOGA
3 il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da;
Parte_1
DICHIARA
la chiusura della procedura;
ORDINA
La trascrizione della sentenza sui beni immobili della ricorrente;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata, a cura dell'OCC a tutti i creditori a mezzo PEC ex art. 70, comma 2, CCII, nonché pubblicata, a cura della Cancelleria, sul sito web di questo Tribunale.
Si comunichi alla ricorrente e all'OCC.
Rovigo, 14.07.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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