CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
INGINO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 594/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Maurizio Canavese - Piazza Martiri Della Liberta' 1 10077 San Maurizio Canavese TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 916-2019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento e irrogazione sanzioni n. 916/2019 – emesso dal Comune di San Maurizio Canavese, avente ad oggetto la maggiore imposta dovuta per l'anno 2019 (oltre sanzioni e interessi) in relazione a terreni e quattro aree fabbricabili meglio individuati nel medesimo Avviso IMU rispettivamente al dati_catastali_1 nonché al dati_catastali_2, per l'importo complessivo di € 864,00, di cui € 564,00 a titolo di differenza di imposta, € 141,00 a titolo di sanzione del 25% sulla differenza o imposta dovuta, € 146,73 a titolo di interessi ed € 12,41 a titolo di spese amministrative - e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, in composizione monocratica, per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.
Deduce la ricorrente la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6bis, comma 1 L. 212/2000, come introdotto dal D.Lgs. 219/2023, nonché per difetto di motivazione;
eccepiva inoltre la decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa tributaria ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), per il decorso del termine quinquennale ivi previsto;
nel merito, infine, contestava la sussistenza del presupposto impositivo, posto che l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214, statuisce che “L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili”, mentre la ricorrente non è mai stata proprietaria dei quattro immobili censiti al catasto terreni al dati_catastali_1-2, oggetto di accertamento nell'Avviso IMU impugnato.
Si costituiva in giudizio il Comune di San Maurizio Canavese che ribadiva la correttezza dell'attività svolta ai fini dell'emissione dell'avviso di accertamento, consequenziale all'omesso parziale versamento dell'IMU dovuta in relazione agli immobili della società, contestando l'asserita violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo disciplinato dall'art. 6bis, comma 1 L. 212/2000 (come introdotto dal D.Lgs. 219/2023) essendosi l'Ufficio limitato ad una mera attività liquidatoria, rientrante tra gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali tale obbligo è escluso.
Inoltre, secondo il Comune, nel lamentare l'asserita violazione dell'obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6bis, comma 1 L. 212/2000, la ricorrente non avrebbe dimostrato quale sarebbe stata la lesione in concreto arrecata dalla condotta posta in essere dall'Ente impositore, vale a dire quali circostanze avrebbero potuto portare a un diverso esito della controversia, ove il Comune le avesse conosciute prima di emettere l'avviso di accertamento (cd. prova di resistenza).
Quanto all'eccepita tardività della notifica dell'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2019, il Comune osservava che ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006, il termine di decadenza per la notifica dell'atto impositivo veniva a scadenza il 31 dicembre 2024 (quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato), termine prorogato al 26 marzo 2025 dall'art. 67, comma 4 D.L. 17 marzo
2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, per l'emergenza sanitaria intervenuta nel 2020.
La ricorrente depositava memoria in cui contestava la tardività delle controdeduzioni depositate dal Comune oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso introduttivo ex art. 23, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992, e, in ogni caso, oltre il termine ultimo di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione fissato dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 per la presentazione dei documenti.
All'udienza pubblica del 26/1/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione formulata dalla ricorrente in merito alla dedotta illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo disciplinato dall'art. 6bis, comma 1 L. 212/2000, come introdotto dal D.Lgs. 219/2023, in base al quale «salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo».
Invero, appare circostanza non contestata che il recupero dell'IMU dovuta per l'anno 2019 deriva da un mancato versamento di imposta, sì che il Comune ha potuto provvedere con un atto “sostanzialmente automatizzato” che – a prescindere dal suo nomen iuris – aveva natura sostanzialmente liquidatoria e per il quale, quindi, non era necessario attivare alcun contraddittorio con la contribuente, così come espressamente previsto dall'art. 6bis, comma 2 L. 212/2000, in base al quale l'obbligo di contradditorio preventivo non sussiste per «gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione»
Peraltro, anche a fronte dell'introduzione del contraddittorio preventivo da parte del D.Lgs. 219/2023, costituisce principio pacifico che l'atto lesivo può essere annullato soltanto se, in mancanza dell'irregolarità relativa al contraddittorio, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso. Sussiste pertanto in giudizio l'onere del contribuente di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (C. ord. n. 9496/2020). Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito alcuna prova di quale avrebbe potuto essere il vantaggio derivante dalla convocazione preventiva, di guisa che, anche sotto questo profilo, la censura non può essere accolta.
Nel merito, deve dichiararsi la decadenza del Comune di San Maurizio Canavese dal potere di accertamento dell'imposta per l'anno 2019, spirato il 31/12/2024, posto che l'avviso IMU n. 916/2019 impugnato è stato notificato per la prima volta soltanto in data 29/1/2025.
Invero, non può condividersi la tesi dell'Ufficio che fonda la tempestività dell'atto di riscossione sull'applicazione della proroga del termine ordinario di decadenza per l'esercizio della potestà impositiva di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020 - quale norma di carattere generale che estende il periodo di sospensione ivi previsto a tutti i “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” - interpretando la disposizione, secondo un criterio letterale, quale sospensione generalizzata di tutti i termini decadenziali per l'esercizio dell'azione accertatrice pendenti a tale epoca, riferiti a tutte le annualità d'imposta accertabili alla data dell'8/03/2020.
La sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020, come è noto, ha dato vita ad un continuo e acceso dibattito, non ancora sopito, che ha portato ad orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Anche la Suprema Corte si è espressa sul punto allorquando la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza depositata il 18 novembre 2024 ha sollevato, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., la seguente questione pregiudiziale: “se la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori prevista dall'art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio
2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall'8 marzo al 31 maggio 2020”
Identica questione ha sollevato la CGT di Lecce ma per i tributi locali e in particolare per l'IMU.
La Corte di Cassazione, ancor prima della decisione pregiudizialmente sollevata, con ordinanza n. 960/2025 del 15/1/2025, ha risolto la diversa questione afferente alla tardiva insinuazione allo stato passivo effettuata dall'Agenzia delle Entrate oltre il termine quinquennale, ritenendo che l'effetto della sospensione di cui al primo e quarto comma dell'art. 67 debba intendersi “non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività”, con la conseguenza che “si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”
Successivamente, con decreto n. 1630/2025, la S.C., dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale promosso dalle C.G.T. di primo grado di Gorizia e di Lecce, ha ribadito, in ambito tributario, quanto statuito precedentemente dalla Prima Sezione Civile con ordinanza n. 960/2025, circa l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex dall'art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020, osservando che “In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
L'art. 67 del D.L. 18/2020 ha rilevato le difficoltà dei contribuenti, compressi fisicamente ed economicamente dall'isolamento imposto per l'emergenza sanitaria, all'adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, consentendo la sospensione del pagamento di quanto dovuto per 85 giorni. È questo il tenore della norma che sostanzialmente è sfuggito ai più, in quanto il legislatore, inconsciamente responsabile di una non facile lettura del dettato normativo, ha voluto proteggere il cittadino che non era più in grado di produrre il reddito da utilizzare anche per l'assolvimento dei propri obblighi tributari. Il ribaltamento speculare sugli enti impositori, dettato anche dal “principio di corrispondenza”, non poteva e non può attribuire significati e poteri diversi da quanto approntato e stabilito in favore del contribuente.
La sospensione va intesa in tal senso, e a favore dei contribuenti, dei termini di prescrizione e decadenza per il compimento di attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione per un periodo di 85 giorni e una specifica proroga per i soli termini relativi a tali procedimenti che siano in scadenza entro il 31 dicembre
2020 fino al 31 dicembre del secondo anno successivo e, dunque, fino al 31 dicembre 2022 in virtù del richiamato art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 (Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).
A parere di questo Giudice l'interpretazione, così corretta, deve essere implementata con quanto indicato dalla Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E/2000, nella finalità “di distribuire la notifica degli atti accertamento da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo, al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi” con la funzione di contraltare, alla possibilità concessa ai contribuenti, di far slittare il termine per i versamenti nel periodo in considerazione. In caso contrario, il vantaggio di cui godrebbe l'Ente impositore, sarebbe ingiustificato ed in aperta violazione del “principio di corrispondenza”: principio condiviso dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare 6/E del 23 marzo 2020, laddove ha affermato che il comma 1 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020 “non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento”, benché “in questo periodo emergenziale gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente”.
Questa interpretazione, consapevolmente difforme da quanto ritenuto dalla Suprema Corte con ordinanza
960/2025, ha trovato conferma in un recentissimo revirement della medesima, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui “il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8/3/2020 e il 31/12/2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, D.L. n. 34/20 al periodo intercorrente fra il 1/3/2021 ed il 28/2/2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020”
(Cass. sent. n. 17668/2025 del 30/6/2025)
L'art. 67 del D.L. 18/2020 risulta pertanto inapplicabile al caso di specie.
Considerato il contrasto giurisprudenziale sui temi trattati, sussistono validi motivi per compensare interamente le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
INGINO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 594/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Maurizio Canavese - Piazza Martiri Della Liberta' 1 10077 San Maurizio Canavese TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 916-2019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento e irrogazione sanzioni n. 916/2019 – emesso dal Comune di San Maurizio Canavese, avente ad oggetto la maggiore imposta dovuta per l'anno 2019 (oltre sanzioni e interessi) in relazione a terreni e quattro aree fabbricabili meglio individuati nel medesimo Avviso IMU rispettivamente al dati_catastali_1 nonché al dati_catastali_2, per l'importo complessivo di € 864,00, di cui € 564,00 a titolo di differenza di imposta, € 141,00 a titolo di sanzione del 25% sulla differenza o imposta dovuta, € 146,73 a titolo di interessi ed € 12,41 a titolo di spese amministrative - e adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino, in composizione monocratica, per ivi sentirne pronunciare l'annullamento.
Deduce la ricorrente la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6bis, comma 1 L. 212/2000, come introdotto dal D.Lgs. 219/2023, nonché per difetto di motivazione;
eccepiva inoltre la decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa tributaria ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), per il decorso del termine quinquennale ivi previsto;
nel merito, infine, contestava la sussistenza del presupposto impositivo, posto che l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214, statuisce che “L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili”, mentre la ricorrente non è mai stata proprietaria dei quattro immobili censiti al catasto terreni al dati_catastali_1-2, oggetto di accertamento nell'Avviso IMU impugnato.
Si costituiva in giudizio il Comune di San Maurizio Canavese che ribadiva la correttezza dell'attività svolta ai fini dell'emissione dell'avviso di accertamento, consequenziale all'omesso parziale versamento dell'IMU dovuta in relazione agli immobili della società, contestando l'asserita violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo disciplinato dall'art. 6bis, comma 1 L. 212/2000 (come introdotto dal D.Lgs. 219/2023) essendosi l'Ufficio limitato ad una mera attività liquidatoria, rientrante tra gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali tale obbligo è escluso.
Inoltre, secondo il Comune, nel lamentare l'asserita violazione dell'obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6bis, comma 1 L. 212/2000, la ricorrente non avrebbe dimostrato quale sarebbe stata la lesione in concreto arrecata dalla condotta posta in essere dall'Ente impositore, vale a dire quali circostanze avrebbero potuto portare a un diverso esito della controversia, ove il Comune le avesse conosciute prima di emettere l'avviso di accertamento (cd. prova di resistenza).
Quanto all'eccepita tardività della notifica dell'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2019, il Comune osservava che ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006, il termine di decadenza per la notifica dell'atto impositivo veniva a scadenza il 31 dicembre 2024 (quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato), termine prorogato al 26 marzo 2025 dall'art. 67, comma 4 D.L. 17 marzo
2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, per l'emergenza sanitaria intervenuta nel 2020.
La ricorrente depositava memoria in cui contestava la tardività delle controdeduzioni depositate dal Comune oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso introduttivo ex art. 23, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992, e, in ogni caso, oltre il termine ultimo di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione fissato dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 per la presentazione dei documenti.
All'udienza pubblica del 26/1/2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione formulata dalla ricorrente in merito alla dedotta illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo disciplinato dall'art. 6bis, comma 1 L. 212/2000, come introdotto dal D.Lgs. 219/2023, in base al quale «salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo».
Invero, appare circostanza non contestata che il recupero dell'IMU dovuta per l'anno 2019 deriva da un mancato versamento di imposta, sì che il Comune ha potuto provvedere con un atto “sostanzialmente automatizzato” che – a prescindere dal suo nomen iuris – aveva natura sostanzialmente liquidatoria e per il quale, quindi, non era necessario attivare alcun contraddittorio con la contribuente, così come espressamente previsto dall'art. 6bis, comma 2 L. 212/2000, in base al quale l'obbligo di contradditorio preventivo non sussiste per «gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione»
Peraltro, anche a fronte dell'introduzione del contraddittorio preventivo da parte del D.Lgs. 219/2023, costituisce principio pacifico che l'atto lesivo può essere annullato soltanto se, in mancanza dell'irregolarità relativa al contraddittorio, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso. Sussiste pertanto in giudizio l'onere del contribuente di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (C. ord. n. 9496/2020). Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito alcuna prova di quale avrebbe potuto essere il vantaggio derivante dalla convocazione preventiva, di guisa che, anche sotto questo profilo, la censura non può essere accolta.
Nel merito, deve dichiararsi la decadenza del Comune di San Maurizio Canavese dal potere di accertamento dell'imposta per l'anno 2019, spirato il 31/12/2024, posto che l'avviso IMU n. 916/2019 impugnato è stato notificato per la prima volta soltanto in data 29/1/2025.
Invero, non può condividersi la tesi dell'Ufficio che fonda la tempestività dell'atto di riscossione sull'applicazione della proroga del termine ordinario di decadenza per l'esercizio della potestà impositiva di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020 - quale norma di carattere generale che estende il periodo di sospensione ivi previsto a tutti i “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” - interpretando la disposizione, secondo un criterio letterale, quale sospensione generalizzata di tutti i termini decadenziali per l'esercizio dell'azione accertatrice pendenti a tale epoca, riferiti a tutte le annualità d'imposta accertabili alla data dell'8/03/2020.
La sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020, come è noto, ha dato vita ad un continuo e acceso dibattito, non ancora sopito, che ha portato ad orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Anche la Suprema Corte si è espressa sul punto allorquando la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza depositata il 18 novembre 2024 ha sollevato, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., la seguente questione pregiudiziale: “se la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori prevista dall'art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio
2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall'8 marzo al 31 maggio 2020”
Identica questione ha sollevato la CGT di Lecce ma per i tributi locali e in particolare per l'IMU.
La Corte di Cassazione, ancor prima della decisione pregiudizialmente sollevata, con ordinanza n. 960/2025 del 15/1/2025, ha risolto la diversa questione afferente alla tardiva insinuazione allo stato passivo effettuata dall'Agenzia delle Entrate oltre il termine quinquennale, ritenendo che l'effetto della sospensione di cui al primo e quarto comma dell'art. 67 debba intendersi “non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività”, con la conseguenza che “si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.”
Successivamente, con decreto n. 1630/2025, la S.C., dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale promosso dalle C.G.T. di primo grado di Gorizia e di Lecce, ha ribadito, in ambito tributario, quanto statuito precedentemente dalla Prima Sezione Civile con ordinanza n. 960/2025, circa l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex dall'art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020, osservando che “In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
L'art. 67 del D.L. 18/2020 ha rilevato le difficoltà dei contribuenti, compressi fisicamente ed economicamente dall'isolamento imposto per l'emergenza sanitaria, all'adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, consentendo la sospensione del pagamento di quanto dovuto per 85 giorni. È questo il tenore della norma che sostanzialmente è sfuggito ai più, in quanto il legislatore, inconsciamente responsabile di una non facile lettura del dettato normativo, ha voluto proteggere il cittadino che non era più in grado di produrre il reddito da utilizzare anche per l'assolvimento dei propri obblighi tributari. Il ribaltamento speculare sugli enti impositori, dettato anche dal “principio di corrispondenza”, non poteva e non può attribuire significati e poteri diversi da quanto approntato e stabilito in favore del contribuente.
La sospensione va intesa in tal senso, e a favore dei contribuenti, dei termini di prescrizione e decadenza per il compimento di attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione per un periodo di 85 giorni e una specifica proroga per i soli termini relativi a tali procedimenti che siano in scadenza entro il 31 dicembre
2020 fino al 31 dicembre del secondo anno successivo e, dunque, fino al 31 dicembre 2022 in virtù del richiamato art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 (Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).
A parere di questo Giudice l'interpretazione, così corretta, deve essere implementata con quanto indicato dalla Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E/2000, nella finalità “di distribuire la notifica degli atti accertamento da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo, al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi” con la funzione di contraltare, alla possibilità concessa ai contribuenti, di far slittare il termine per i versamenti nel periodo in considerazione. In caso contrario, il vantaggio di cui godrebbe l'Ente impositore, sarebbe ingiustificato ed in aperta violazione del “principio di corrispondenza”: principio condiviso dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare 6/E del 23 marzo 2020, laddove ha affermato che il comma 1 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020 “non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento”, benché “in questo periodo emergenziale gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente”.
Questa interpretazione, consapevolmente difforme da quanto ritenuto dalla Suprema Corte con ordinanza
960/2025, ha trovato conferma in un recentissimo revirement della medesima, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui “il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8/3/2020 e il 31/12/2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, D.L. n. 34/20 al periodo intercorrente fra il 1/3/2021 ed il 28/2/2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020”
(Cass. sent. n. 17668/2025 del 30/6/2025)
L'art. 67 del D.L. 18/2020 risulta pertanto inapplicabile al caso di specie.
Considerato il contrasto giurisprudenziale sui temi trattati, sussistono validi motivi per compensare interamente le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese compensate.