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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/10/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. n. ………….
R.G 5429/2024
..
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il G.U. Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione avverso pignoramento presso terzi
Tra
Per: il sig. , c.f. c.f. rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso dall' Avv. Ferdinando Martoriello presso il cui studio in
Ottaviano al Viale Elena n. 12 elegge domicilio, giusta procura in atti;
Attore
E già ) in p. Controparte_1 Controparte_2 PartitaIVA_1 legale rapp.te p.t rapp.ta e difesa dall'Avv.to Carmine Cesarano presso il cui studio in Napoli alla via dei Mille, n. 40 elegge domicilio, giusta procura in atti;
Convenuta
Nonché
in qualità di terzo pignorato Controparte_3
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Oggetto della presente opposizione è l'atto di pignoramento presso terzi n. 20240002147621086956222 per un importo di € 503,36 avente origine dal presunto mancato pagamento della tassa automobilistica di cui veniva chiesta dichiararsi la nullità,,l'inefficacia, l'illegittimità ed infondatezza della suddetta .
Atteso il carattere documentale della questione il fascicolo , veniva posto in decisione senza necessità di articolare alcun mezzo istruttorio che del resto nulla avrebbero aggiunto alle argomentazioni delle parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede
MOTIVI DELLA DECISIONE All'esito della vicenda processuale va evidenziato come la questione avrebbe potuto essere definita in via bonaria senza ricorrere all'autorità giudiziaria con dilatazione dei tempi .
In via preliminare si rileva come il contraddittorio risulti essere regolare e del resto dall'istruttoria processuale così come risultano essere provate sia la legittimazione attiva che quella passiva e del resto non sono emersi elementi che autorizzino a ritenere fondata una carenza di legittimazione in tal senso di una delle parti.
Risulta poi sussistere la competenza dell'autorità adita , ovvero del tribunale di Torre Annunziata e nello specifico del Giudice dell'esecuzione poiché viene contestato la facoltà di di procedere con il CP_1 recupero coattivo delle somme vantate e tale doglianza è mossa dopo la notifica atto di pignoramento.
E' da rigettarsi in questo senso l'eccezione sollevata da parte opposta circa il difetto di giurisdizione dell'autorità adita in favore del Giudice
Tributario malgrado si faccia riferimento alla richiesta di pagamento della tassa di circolazione: viene infatti contestato la facoltà di Municipia di procedere ad esecuzione per il recupero di somme e quindi ciò comporta il sindacato del G.E. poiché oggetto della contestazione è appunto l'esecuzione.
All'esito della vicenda processuale la domanda risulta essere fondata in fatto ed in diritto e quindi meritevole dell'accoglimento per i motivi che si vanno ad illustrare di seguito.
Nel merito si osserva come in via assorbente e preliminare risulti essere fondata l'eccezione relativa alla prescrizione dei tributi avanzata dall'odierna attrice;
ragion per cui tale eccezione impedisce di poter entrare nel merito delle argomentazioni sollevate dalle parti.
Questo perché il titolo esecutivo , la tassa automobilistica, risale all'anno
2016 e alla luce della prescrizione triennale il termine in questione risulta essere già maturato alla data della notifica del pignoramento. Difatti non si rinvengono adeguati atti idonei a comprovare l'interruzione dei termini in materia e ragion per cui l'eccezione sollevata dall'odierna opponente è da ritenersi meritevole dell'accoglimento.
Di conseguenza si può affermare come nessuna valida comunicazione sia pervenuta all'interessato e quindi anche i successivi atti sono da considerarsi nulla ovvero anche ingiunzione , preavviso fermo amministrativo e pignoramento poiché nella realtà nessuna richiesta è giunta alla parte .
In altre parole nulla è dovuto in quanto la contestazione circa le somme vantate è come se non fosse mai pervenuta nella sfera del destinatario e quindi di conseguenza non può produrre effetti in suo danno.
Sarebbe stato in tal senso onere dell'odierna convenuta dimostrare la fondatezza delle propria pretesa ed in assenza dell'idonea documentazione ciò non è avvenuto.
Tale circostanza comporta di per sè l'accoglimento della domanda del ricorrente e rende del tutto superfluo ed ininfluente soffermarsi sulle ulteriori argomentazioni sollevate dalle parti.
Il pignoramento n. . 20240002147621086956222 per un importo di €
503,36 relativo il pagamento tassa automobilistica 2016 per quanto evidenziato nel corso della vicenda processuale deve essere dichiarato nullo ovvero inefficace ovvero illegittimo.
Nullità che comporta la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte dal terzo al creditore poiché non sussiste più titolo per trattenerle.
In ultimo circa la richiesta di condanna della parte soccombente al pagamento al risarcimento del danno ex art 96 cpc , questa deve essere rigettata .
Infatti in questa sede malgrado l'accoglimento della domanda non si rinvengono i presupposti in tal senso;
ciò tuttavia non impedisce alla parte interessata di far valere le proprie ragioni in altra sede. Le spese di lite alla luce della risultanze istruttorie e della condotta processuale delle parti seguono la soccombenza e tengono conto del valore della controversia.
Riguardo il governo delle suddette , questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti , secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della
Giustizia n. 10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014
Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (e dell'attività difensiva espletata, con attribuzione - ex art.93 c.p.c.- al procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario avv.to Ferdinando Martoriello.
PQM
Il Giudice Onorario di Pace dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di già in p. legale Controparte_1 Controparte_2 rapp.te p.t, provvede come di seguito :
1 Dichiara nullo il pignoramento presso terzi n.
20240002147621086956222 per un importo di € 503,36;
2.Dispone che provveda alla restituzione al sig. CP_1 [...] delle somme eventualmente già versate dal terzo pignorato;
Parte_1
3. Condanna in p. del legale rapp.te p.t. al pagamento delle CP_1 competenze che si determinano in € 232,00 oltre 15% spese generali , iva e cpa come per legge nella misura e nell'importo dovuto non rinvenendosi in atto il relativo contributo unificato con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Ferdinando Martoriello;
nulla circa il contributo unificato poiché non rinvenuto in atti.
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito 24.10.2025
Dott.Domenico Dente Gattola
R.G 5429/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il G.U. Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione avverso pignoramento presso terzi
Tra
Per: il sig. , c.f. c.f. rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso dall' Avv. Ferdinando Martoriello presso il cui studio in
Ottaviano al Viale Elena n. 12 elegge domicilio, giusta procura in atti;
Attore
E già ) in p. Controparte_1 Controparte_2 PartitaIVA_1 legale rapp.te p.t rapp.ta e difesa dall'Avv.to Carmine Cesarano presso il cui studio in Napoli alla via dei Mille, n. 40 elegge domicilio, giusta procura in atti;
Convenuta
Nonché
in qualità di terzo pignorato Controparte_3
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Oggetto della presente opposizione è l'atto di pignoramento presso terzi n. 20240002147621086956222 per un importo di € 503,36 avente origine dal presunto mancato pagamento della tassa automobilistica di cui veniva chiesta dichiararsi la nullità,,l'inefficacia, l'illegittimità ed infondatezza della suddetta .
Atteso il carattere documentale della questione il fascicolo , veniva posto in decisione senza necessità di articolare alcun mezzo istruttorio che del resto nulla avrebbero aggiunto alle argomentazioni delle parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede
MOTIVI DELLA DECISIONE All'esito della vicenda processuale va evidenziato come la questione avrebbe potuto essere definita in via bonaria senza ricorrere all'autorità giudiziaria con dilatazione dei tempi .
In via preliminare si rileva come il contraddittorio risulti essere regolare e del resto dall'istruttoria processuale così come risultano essere provate sia la legittimazione attiva che quella passiva e del resto non sono emersi elementi che autorizzino a ritenere fondata una carenza di legittimazione in tal senso di una delle parti.
Risulta poi sussistere la competenza dell'autorità adita , ovvero del tribunale di Torre Annunziata e nello specifico del Giudice dell'esecuzione poiché viene contestato la facoltà di di procedere con il CP_1 recupero coattivo delle somme vantate e tale doglianza è mossa dopo la notifica atto di pignoramento.
E' da rigettarsi in questo senso l'eccezione sollevata da parte opposta circa il difetto di giurisdizione dell'autorità adita in favore del Giudice
Tributario malgrado si faccia riferimento alla richiesta di pagamento della tassa di circolazione: viene infatti contestato la facoltà di Municipia di procedere ad esecuzione per il recupero di somme e quindi ciò comporta il sindacato del G.E. poiché oggetto della contestazione è appunto l'esecuzione.
All'esito della vicenda processuale la domanda risulta essere fondata in fatto ed in diritto e quindi meritevole dell'accoglimento per i motivi che si vanno ad illustrare di seguito.
Nel merito si osserva come in via assorbente e preliminare risulti essere fondata l'eccezione relativa alla prescrizione dei tributi avanzata dall'odierna attrice;
ragion per cui tale eccezione impedisce di poter entrare nel merito delle argomentazioni sollevate dalle parti.
Questo perché il titolo esecutivo , la tassa automobilistica, risale all'anno
2016 e alla luce della prescrizione triennale il termine in questione risulta essere già maturato alla data della notifica del pignoramento. Difatti non si rinvengono adeguati atti idonei a comprovare l'interruzione dei termini in materia e ragion per cui l'eccezione sollevata dall'odierna opponente è da ritenersi meritevole dell'accoglimento.
Di conseguenza si può affermare come nessuna valida comunicazione sia pervenuta all'interessato e quindi anche i successivi atti sono da considerarsi nulla ovvero anche ingiunzione , preavviso fermo amministrativo e pignoramento poiché nella realtà nessuna richiesta è giunta alla parte .
In altre parole nulla è dovuto in quanto la contestazione circa le somme vantate è come se non fosse mai pervenuta nella sfera del destinatario e quindi di conseguenza non può produrre effetti in suo danno.
Sarebbe stato in tal senso onere dell'odierna convenuta dimostrare la fondatezza delle propria pretesa ed in assenza dell'idonea documentazione ciò non è avvenuto.
Tale circostanza comporta di per sè l'accoglimento della domanda del ricorrente e rende del tutto superfluo ed ininfluente soffermarsi sulle ulteriori argomentazioni sollevate dalle parti.
Il pignoramento n. . 20240002147621086956222 per un importo di €
503,36 relativo il pagamento tassa automobilistica 2016 per quanto evidenziato nel corso della vicenda processuale deve essere dichiarato nullo ovvero inefficace ovvero illegittimo.
Nullità che comporta la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte dal terzo al creditore poiché non sussiste più titolo per trattenerle.
In ultimo circa la richiesta di condanna della parte soccombente al pagamento al risarcimento del danno ex art 96 cpc , questa deve essere rigettata .
Infatti in questa sede malgrado l'accoglimento della domanda non si rinvengono i presupposti in tal senso;
ciò tuttavia non impedisce alla parte interessata di far valere le proprie ragioni in altra sede. Le spese di lite alla luce della risultanze istruttorie e della condotta processuale delle parti seguono la soccombenza e tengono conto del valore della controversia.
Riguardo il governo delle suddette , questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti , secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della
Giustizia n. 10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014
Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (e dell'attività difensiva espletata, con attribuzione - ex art.93 c.p.c.- al procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario avv.to Ferdinando Martoriello.
PQM
Il Giudice Onorario di Pace dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di già in p. legale Controparte_1 Controparte_2 rapp.te p.t, provvede come di seguito :
1 Dichiara nullo il pignoramento presso terzi n.
20240002147621086956222 per un importo di € 503,36;
2.Dispone che provveda alla restituzione al sig. CP_1 [...] delle somme eventualmente già versate dal terzo pignorato;
Parte_1
3. Condanna in p. del legale rapp.te p.t. al pagamento delle CP_1 competenze che si determinano in € 232,00 oltre 15% spese generali , iva e cpa come per legge nella misura e nell'importo dovuto non rinvenendosi in atto il relativo contributo unificato con attribuzione al procuratore antistatario avvocato Ferdinando Martoriello;
nulla circa il contributo unificato poiché non rinvenuto in atti.
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito 24.10.2025
Dott.Domenico Dente Gattola