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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 147/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO IA Presidente rel.
Dott. ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 24/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 147/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SALERA SANDRO ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dello stesso in CORSO DELLA REPUBBLICA 128 03043 CASSINO
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. BOTTA ANDREA ed elettivamente domiciliato in VIA CP_1
CESARE BECCARIA, 29 00196 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Cassino numero 917 del 22 novembre 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
La società proponeva ricorso al tribunale di Cassino impugnando la diffida ad adempiere al Pt_1
pagamento della somma di euro 143.648,1 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo da gennaio 2015 a novembre 2019 oltre ad euro 79.182,16 a titolo di somme aggiuntive per interessi e sanzioni. La diffida trae origine da un verbale di accertamento in cui il servizio ispettivo dell'ispettorato del lavoro contestava l'omessa contribuzione in relazione alle somme dovute come seconda quota dell'una tantum , prevista dall'accordo integrativo dal 3 dicembre 2017 , una tantum pagate dalla società, indennità di trasferta per le quali gli ispettori avevano ravvisato l'assenza di documentazione di riscontro . La pretesa era azionata anche in relazione al venir meno del diritto a fruire delle agevolazioni contributive in ragione delle violazioni accertate e del fatto che la società avesse messa a conguaglio alcune somme a titolo di assegno per il nucleo familiare in misura superiore rispetto alle somme effettivamente spettanti e per un dipendente anche oltre il periodo indennizzabile in caso di assenza per malattia o infortunio .
CP_ Il tribunale respingeva l'opposizione ritenendo fondata la pretesa recuperatoria dell' e condannava la società al pagamento delle spese di lite
Avverso detta sentenza proponeva appello la società contestando , con il primo motivo , la violazione dell'accordo collettivo nazionale del 3 dicembre 2017 in relazione all'articolo 12 della legge 156 del
1969 e rilevando come l'imposizione contributiva presuppone la natura retributiva dell'emolumento laddove l'una tantum per carenza contrattuale era sprovvista di tale natura retributiva;
rappresentava come la società poteva corrispondere a titolo di liberalità le somme in contestazione senza connessione con la prestazione lavorativa
Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'articolo 11 della legge 467/1984 , dell'articolo 51 sesto comma del dpr 917 del 1986 , dell'articolo 48 sesto comma del medesimo DPR. Lamentava la mancata ammissione nella prova testimoniale e contestava le deduzioni cui erano pervenuti gli ispettori e sulla scorta delle quali il tribunale aveva respinto l'opposizione della società
Con il terzo motivo di appello la società deduceva la violazione dell'articolo 24 del dpr 797 del 1955 in tema di conguaglio di somme corrisposte a titolo di assegno per il nucleo familiare Con il quarto motivo di appello la società contestava la violazione dell'articolo uno comma 1175 della legge numero 296 del 2006
Il primo motivo di appello è infondato . Deve premettersi che l'appellante riproduce sostanzialmente le medesime argomentazioni già formulate nel giudizio di primo grado senza tenere conto né prendere posizione sul percorso motivazionale del tribunale nella sentenza impugnata. La censura si palesa sostanzialmente inammissibile. In ogni caso la censura è infondata nel merito . In relazione all'una tantum corrisposta in ragione della vacanza contrattuale trattasi di emolumento pacificamente retributivo perché vale a compensare il lavoratore dipendente per il ritardo nel rinnovo della contrattazione collettiva e quindi ad adeguare i valori retributivi all'importo effettivamente spettante per qualità e quantità del lavoro svolto . Seppure tale indennità non fosse stata in concreto corrisposta al personale dipendente, in tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo.
L'"una tantum" attribuita al personale in servizio per il periodo di "vacatio" contrattuale non costituisce voce retributiva autonoma ma incremento forfetizzato della retribuzione stipendiale, di cui diviene parte integrante in quanto idonea a realizzare un miglioramento stipendiale – rilevante anche per i successivi trattamenti pensionistici con determinazione rapportata alle singole mensilità di vacanza contrattuale . Ne consegue la piena computabilità di detta indennità nella base pensionabile dei dipendenti in servizio e quindi la sua rilevanza a fini contributivi (Cass. 16330/2009)
In relazione all'una tantum erogata spontaneamente dalla parte datoriale la società deduce il carattere liberale dell'erogazione
In base all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 le erogazioni liberali del datore di lavoro ai propri dipendenti sono sottratte alla contribuzione a condizione che: a) non sussista alcun obbligo rispetto ad esse a carico del datore di lavoro;
b) le elargizioni siano concesse per eventi eccezionali e non ricorrenti;
c) non vi sia alcun collegamento, neppure indiretto, tra le elargizioni stesse, il rendimento dei lavoratori e l'andamento aziendale.(Cass. 15207/10)
Seppure voglia argomentarsi l'assenza di un obbligo contrattuale in relazione alla carenza di elementi probatori significativi circa detto elemento , la società non ha provato che le elargizioni furono concesse per eventi eccezionali e non ricorrenti, ed anzi siffatta condizione è smentita dalla circostanza che tali importi erano erogati a molti dipendenti e con continuità, cadenza mensile e per molti mesi consecutivi. Le modalità di erogazione escludono che il pagamento potesse essere ricondotto a eventi eccezionali e pone fortemente in dubbio che fosse effettivamente operato senza nessun collegamento neppure indiretto con la prestazione lavorativa.
In difetto di prova sulla sussistenza della condizioni di esenzione dal pagamento della contribuzione sulla una tantum versata ai dipendenti, i rilievi della società alla sentenza impugnata devono Pt_1
essere respinti .
Con il secondo motivo di appello la società contesta la mancata ammissione della prova in relazione alle trasferte degli impiegati in servizio presso la sede centrale di Cassino che prestavano in via sistematica attività lavorativa a CA e NA;
assumeva che , trattandosi di trasferte effettive,
l'onere contributivo non era dovuto per le somme erogate a tale titolo.
Il tribunale non ha ammesso la prova testimoniale in ragione della sua genericità e avendo la società omesso di indicare quale fosse l'attività che veniva richiesta al personale in trasferta , tenuto altresì conto delle risultanze della prova testimoniale comunque espletata (escussione come teste dell'ispettore verbalizzante )
L'ispettore in effetti , escusso come testimone , ha dichiarato di aver richiesto ai Testimone_1
dipendenti presenti in azienda se gli stessi prestavano servizio in sede ovvero in trasferta e questi avevano dichiarato che prestavano solo servizio in sede .
La prova è significativa perché l'ispettore ha reso dichiarazioni in sede testimoniale e ha testualmente riportato quanto riferito dai lavoratori escussi nel corso dell'ispezione . D'altronde siffatta prova deve essere letta in combinato con l'assenza di ordini di servizio che comprovassero qualsivoglia disposizione inerente lo spostamento del personale dalla sede di Cassino alla sede di CA .
Orbene seppur è vero che nessuna disposizione di legge o di contratto imponga di disporre le trasferte con atto scritto , con la conseguenza che astrattamente le stesse possono essere comunicate anche verbalmente dalla società , ricorrendone le condizioni , è tuttavia poco credibile che di reiterate trasferte non vi sia alcuna traccia documentale, anche considerate le responsabilità datoriali connesse agli spostamenti in termini di sicurezza sul lavoro . In ogni caso , come correttamente rilevato dal tribunale , la prova articolata , per la sua genericità , non avrebbe potuto essere ammessa e ciò in quanto la società chiedeva ai testi di riferire genericamente se il personale impiegatizio fosse stato inviato in trasferta , senza specificare in quali occasioni e per quanto tempo , ovvero se gli impiegati assegnati alla sede di Cassino prestassero in via sistematica attività lavorativa presso la sede di CA
e NA , richiedendo al teste una valutazione che questi non poteva pacificamente esprimere, ovvero se le mansioni disimpegnate agli impiegati venivano svolte oltre che presso la sede di Cassino anche in altri siti produttivi per esigenze di magazzino , servizi alla logistica , contabilità , non essendo l'attività fuorisede solo appannaggio del personale viaggiante . La genericità della prova capitolata – dalla quale si potrebbe al più argomentare l'astratta possibilità che si siano prodotte alcune trasferte impiegatizie , ma giammai la prova delle numerose trasferte concretamente retribuite – e la circostanza che quanto riportato nel verbale ispettivo è stato confermato in sede testimoniale dall'ispettore precedente ( e cioè che tutti gli impiegati sentiti con dichiarazioni spontanee in occasione dell'ispezione e specificamente occupata full time dal 2009 con la Testimone_2
qualifica di impiegata , , occupata full time dal 2015 con la qualifica di impiegata, Parte_2
, occupato come impiegato dal 2011 , occupata come impiegata dal Testimone_3 Testimone_4
2000 , occupato con la qualifica di impiegato addetto al magazzino dal 2016, Testimone_5
occupato con la qualifica di impiegato addetto alla logistica dal 2012 abbiano Parte_3
confermato di svolgere la propria attività esclusivamente in sede ) autorizzano il collegio a ritenere non provato l'effettivo svolgimento delle molte trasferte riportate nei pagamenti agli impiegati .
E' infatti irrilevante accertare se astrattamente le attività impiegatizie potessero svolgersi anche in trasferta , se la società non è in condizioni di dimostrare che le trasferte riportate in busta paga a fini retributivi fossero trasferte effettivamente realizzate .
Trattandosi di esonero dalla responsabilità contributiva era onere della società provare che in corrispondenza al versamento di emolumenti a titolo di trasferta in busta paga i lavoratori addetti a funzioni impiegatizie erano effettivamente destinati dalla sede di Cassino a quella di CA o NA
e per lo svolgimento di quali attività in concreto delegate.
In relazione al terzo motivo di appello la società deduce che non è provato il fatto che sarebbero state conguagliate somme eccedenti quelle corrisposte ai lavoratori a titolo di assegni per il nucleo familiare e che il ricalcolo del dovuto potrebbe al limite comportare una mera rettifica con diritto dell'ente a ripetere le somme eventualmente eccedenti
E' noto che, in tema di assegni familiari, il datore di lavoro, maturate le condizioni per la prestazione previdenziale, è gravato dall'obbligo di anticipazione dei relativi emolumenti ai propri dipendenti, salvo il diritto al conguaglio, per far luogo al quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, 24
CP_ e 47 del d.P.R. n. 797 del 1955, non occorre alcun atto autorizzativo dell' (Cass.
Ordinanza n. 5640 del 02/03/2021 ). Sussiste dunque un obbligo del datore di lavoro di anticipare con denaro proprio gli assegni familiari ai suoi dipendenti una volta maturate le condizioni per la prestazione previdenziale, salvo il diritto al conguaglio. Ma il diritto al conguaglio opera nei limiti entro cui la somma può essere concessa a titolo di assegni familiari e non oltre detto limite . La società
CP_ non ha contestato l'erroneità del calcolo operato dall'ispettore, ma ha dedotto che l' avrebbe potuto recuperare le somme erogate al dipendente non dovute . L'allegazione non è tuttavia condivisibile perché la possibilità per l'azienda di avvalersi del conguaglio presuppone che la somma oggetto di
CP_ conguaglio coincida con l'ammontare della prestazione previdenziale che l' sarebbe stata tenuta a corrispondere al lavoratore . Laddove il datore di lavoro eroghi una somma diversa rispetto a quella dovuta a titolo di assegni familiari non potrà conguagliare detta somma con crediti contributivi
CP_ CP_ dell' perché si determinerebbe una illegittima locupletazione : l' riconoscerebbe a credito della società l'ammontare di una somma da questa erogata ai propri dipendenti a titolo di assegno familiare che tuttavia non corrispondeva al corretto ammontare della prestazione previdenziale dovuta. Non può in effetti richiamarsi la disciplina dell'articolo 2033 del codice civile con riguardo al rapporto tra delegante e delegato stante l'operatività di una disciplina specifica in materia di assegni familiari che legittima il datore di lavoro a trattenere le somme indebitamente corrisposte in misura maggiore al dovuto in tema di assegni familiari . Infatti l'articolo 24 del DPR 797 del 1955 come correttamente rappresentato dal tribunale , onera il datore di lavoro del recupero delle somme indebitamente pagate per assegni familiari . Il motivo di censura deve essere dunque disatteso
Anche il quarto motivo di appello è infondato
Il motivo di appello trova in parte fondamento nella pretesa regolarità contributiva correlata all'accoglimento dei primi tre motivi di censura . Il rigetto dei primi tre motivi di appello importa il rigetto anche delle contestazioni in merito all'assenza della condizione di irregolarità contributiva
Invero l'art. 1 comma 1175 della legge 296/06 dispone : “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”
L' non ha verificato , nel caso di specie la sussistenza delle condizioni di regolarità per il rilascio CP_1
- o il diniego - del DURC ma la revoca delle agevolazioni contributive è stata disposta limitatamente ai lavoratori cui i benefici si riferivano e per una durata pari al periodo in cui si è protratta la violazione
Il recupero delle agevolazioni contributive non è stato dunque operato in relazione a tutte le posizioni ma esclusivamente in relazione alle posizioni di quei lavoratori per i quali è stata accertata l'omissione contributiva relativa al pagamento dell'una tantum, di trasferte, assegni familiari e rimborsi spese.
Le argomentazioni circa l'adempimento dei restanti obblighi contributivi restano dunque estranee rispetto alla pretesa azionata con il verbale ispettivo di cui si controverte.
L'appello è dunque infondato risultando peraltro irrilevante la prova testimoniale articolata per le ragioni già espresse e per la sua assoluta genericità anche con riferimento alla richiesta di accertare che gli assegni per nucleo familiare erano stati commisurati a quanto dagli stessi dipendenti attestato
, che l'una tantum aveva carattere di liberalità e che i dipendenti non avevano rivendicato il pagamento dell'una tantum per vacanza contrattuale , e perché riferita a circostanze comunque prive di valenza probatoria per le ragioni in precedenza esplicitate
Le spese di lite seguono la soccombenza Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 7200,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR TO IA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO IA Presidente rel.
Dott. ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 24/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 147/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SALERA SANDRO ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dello stesso in CORSO DELLA REPUBBLICA 128 03043 CASSINO
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. BOTTA ANDREA ed elettivamente domiciliato in VIA CP_1
CESARE BECCARIA, 29 00196 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Cassino numero 917 del 22 novembre 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
La società proponeva ricorso al tribunale di Cassino impugnando la diffida ad adempiere al Pt_1
pagamento della somma di euro 143.648,1 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo da gennaio 2015 a novembre 2019 oltre ad euro 79.182,16 a titolo di somme aggiuntive per interessi e sanzioni. La diffida trae origine da un verbale di accertamento in cui il servizio ispettivo dell'ispettorato del lavoro contestava l'omessa contribuzione in relazione alle somme dovute come seconda quota dell'una tantum , prevista dall'accordo integrativo dal 3 dicembre 2017 , una tantum pagate dalla società, indennità di trasferta per le quali gli ispettori avevano ravvisato l'assenza di documentazione di riscontro . La pretesa era azionata anche in relazione al venir meno del diritto a fruire delle agevolazioni contributive in ragione delle violazioni accertate e del fatto che la società avesse messa a conguaglio alcune somme a titolo di assegno per il nucleo familiare in misura superiore rispetto alle somme effettivamente spettanti e per un dipendente anche oltre il periodo indennizzabile in caso di assenza per malattia o infortunio .
CP_ Il tribunale respingeva l'opposizione ritenendo fondata la pretesa recuperatoria dell' e condannava la società al pagamento delle spese di lite
Avverso detta sentenza proponeva appello la società contestando , con il primo motivo , la violazione dell'accordo collettivo nazionale del 3 dicembre 2017 in relazione all'articolo 12 della legge 156 del
1969 e rilevando come l'imposizione contributiva presuppone la natura retributiva dell'emolumento laddove l'una tantum per carenza contrattuale era sprovvista di tale natura retributiva;
rappresentava come la società poteva corrispondere a titolo di liberalità le somme in contestazione senza connessione con la prestazione lavorativa
Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'articolo 11 della legge 467/1984 , dell'articolo 51 sesto comma del dpr 917 del 1986 , dell'articolo 48 sesto comma del medesimo DPR. Lamentava la mancata ammissione nella prova testimoniale e contestava le deduzioni cui erano pervenuti gli ispettori e sulla scorta delle quali il tribunale aveva respinto l'opposizione della società
Con il terzo motivo di appello la società deduceva la violazione dell'articolo 24 del dpr 797 del 1955 in tema di conguaglio di somme corrisposte a titolo di assegno per il nucleo familiare Con il quarto motivo di appello la società contestava la violazione dell'articolo uno comma 1175 della legge numero 296 del 2006
Il primo motivo di appello è infondato . Deve premettersi che l'appellante riproduce sostanzialmente le medesime argomentazioni già formulate nel giudizio di primo grado senza tenere conto né prendere posizione sul percorso motivazionale del tribunale nella sentenza impugnata. La censura si palesa sostanzialmente inammissibile. In ogni caso la censura è infondata nel merito . In relazione all'una tantum corrisposta in ragione della vacanza contrattuale trattasi di emolumento pacificamente retributivo perché vale a compensare il lavoratore dipendente per il ritardo nel rinnovo della contrattazione collettiva e quindi ad adeguare i valori retributivi all'importo effettivamente spettante per qualità e quantità del lavoro svolto . Seppure tale indennità non fosse stata in concreto corrisposta al personale dipendente, in tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo.
L'"una tantum" attribuita al personale in servizio per il periodo di "vacatio" contrattuale non costituisce voce retributiva autonoma ma incremento forfetizzato della retribuzione stipendiale, di cui diviene parte integrante in quanto idonea a realizzare un miglioramento stipendiale – rilevante anche per i successivi trattamenti pensionistici con determinazione rapportata alle singole mensilità di vacanza contrattuale . Ne consegue la piena computabilità di detta indennità nella base pensionabile dei dipendenti in servizio e quindi la sua rilevanza a fini contributivi (Cass. 16330/2009)
In relazione all'una tantum erogata spontaneamente dalla parte datoriale la società deduce il carattere liberale dell'erogazione
In base all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 le erogazioni liberali del datore di lavoro ai propri dipendenti sono sottratte alla contribuzione a condizione che: a) non sussista alcun obbligo rispetto ad esse a carico del datore di lavoro;
b) le elargizioni siano concesse per eventi eccezionali e non ricorrenti;
c) non vi sia alcun collegamento, neppure indiretto, tra le elargizioni stesse, il rendimento dei lavoratori e l'andamento aziendale.(Cass. 15207/10)
Seppure voglia argomentarsi l'assenza di un obbligo contrattuale in relazione alla carenza di elementi probatori significativi circa detto elemento , la società non ha provato che le elargizioni furono concesse per eventi eccezionali e non ricorrenti, ed anzi siffatta condizione è smentita dalla circostanza che tali importi erano erogati a molti dipendenti e con continuità, cadenza mensile e per molti mesi consecutivi. Le modalità di erogazione escludono che il pagamento potesse essere ricondotto a eventi eccezionali e pone fortemente in dubbio che fosse effettivamente operato senza nessun collegamento neppure indiretto con la prestazione lavorativa.
In difetto di prova sulla sussistenza della condizioni di esenzione dal pagamento della contribuzione sulla una tantum versata ai dipendenti, i rilievi della società alla sentenza impugnata devono Pt_1
essere respinti .
Con il secondo motivo di appello la società contesta la mancata ammissione della prova in relazione alle trasferte degli impiegati in servizio presso la sede centrale di Cassino che prestavano in via sistematica attività lavorativa a CA e NA;
assumeva che , trattandosi di trasferte effettive,
l'onere contributivo non era dovuto per le somme erogate a tale titolo.
Il tribunale non ha ammesso la prova testimoniale in ragione della sua genericità e avendo la società omesso di indicare quale fosse l'attività che veniva richiesta al personale in trasferta , tenuto altresì conto delle risultanze della prova testimoniale comunque espletata (escussione come teste dell'ispettore verbalizzante )
L'ispettore in effetti , escusso come testimone , ha dichiarato di aver richiesto ai Testimone_1
dipendenti presenti in azienda se gli stessi prestavano servizio in sede ovvero in trasferta e questi avevano dichiarato che prestavano solo servizio in sede .
La prova è significativa perché l'ispettore ha reso dichiarazioni in sede testimoniale e ha testualmente riportato quanto riferito dai lavoratori escussi nel corso dell'ispezione . D'altronde siffatta prova deve essere letta in combinato con l'assenza di ordini di servizio che comprovassero qualsivoglia disposizione inerente lo spostamento del personale dalla sede di Cassino alla sede di CA .
Orbene seppur è vero che nessuna disposizione di legge o di contratto imponga di disporre le trasferte con atto scritto , con la conseguenza che astrattamente le stesse possono essere comunicate anche verbalmente dalla società , ricorrendone le condizioni , è tuttavia poco credibile che di reiterate trasferte non vi sia alcuna traccia documentale, anche considerate le responsabilità datoriali connesse agli spostamenti in termini di sicurezza sul lavoro . In ogni caso , come correttamente rilevato dal tribunale , la prova articolata , per la sua genericità , non avrebbe potuto essere ammessa e ciò in quanto la società chiedeva ai testi di riferire genericamente se il personale impiegatizio fosse stato inviato in trasferta , senza specificare in quali occasioni e per quanto tempo , ovvero se gli impiegati assegnati alla sede di Cassino prestassero in via sistematica attività lavorativa presso la sede di CA
e NA , richiedendo al teste una valutazione che questi non poteva pacificamente esprimere, ovvero se le mansioni disimpegnate agli impiegati venivano svolte oltre che presso la sede di Cassino anche in altri siti produttivi per esigenze di magazzino , servizi alla logistica , contabilità , non essendo l'attività fuorisede solo appannaggio del personale viaggiante . La genericità della prova capitolata – dalla quale si potrebbe al più argomentare l'astratta possibilità che si siano prodotte alcune trasferte impiegatizie , ma giammai la prova delle numerose trasferte concretamente retribuite – e la circostanza che quanto riportato nel verbale ispettivo è stato confermato in sede testimoniale dall'ispettore precedente ( e cioè che tutti gli impiegati sentiti con dichiarazioni spontanee in occasione dell'ispezione e specificamente occupata full time dal 2009 con la Testimone_2
qualifica di impiegata , , occupata full time dal 2015 con la qualifica di impiegata, Parte_2
, occupato come impiegato dal 2011 , occupata come impiegata dal Testimone_3 Testimone_4
2000 , occupato con la qualifica di impiegato addetto al magazzino dal 2016, Testimone_5
occupato con la qualifica di impiegato addetto alla logistica dal 2012 abbiano Parte_3
confermato di svolgere la propria attività esclusivamente in sede ) autorizzano il collegio a ritenere non provato l'effettivo svolgimento delle molte trasferte riportate nei pagamenti agli impiegati .
E' infatti irrilevante accertare se astrattamente le attività impiegatizie potessero svolgersi anche in trasferta , se la società non è in condizioni di dimostrare che le trasferte riportate in busta paga a fini retributivi fossero trasferte effettivamente realizzate .
Trattandosi di esonero dalla responsabilità contributiva era onere della società provare che in corrispondenza al versamento di emolumenti a titolo di trasferta in busta paga i lavoratori addetti a funzioni impiegatizie erano effettivamente destinati dalla sede di Cassino a quella di CA o NA
e per lo svolgimento di quali attività in concreto delegate.
In relazione al terzo motivo di appello la società deduce che non è provato il fatto che sarebbero state conguagliate somme eccedenti quelle corrisposte ai lavoratori a titolo di assegni per il nucleo familiare e che il ricalcolo del dovuto potrebbe al limite comportare una mera rettifica con diritto dell'ente a ripetere le somme eventualmente eccedenti
E' noto che, in tema di assegni familiari, il datore di lavoro, maturate le condizioni per la prestazione previdenziale, è gravato dall'obbligo di anticipazione dei relativi emolumenti ai propri dipendenti, salvo il diritto al conguaglio, per far luogo al quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, 24
CP_ e 47 del d.P.R. n. 797 del 1955, non occorre alcun atto autorizzativo dell' (Cass.
Ordinanza n. 5640 del 02/03/2021 ). Sussiste dunque un obbligo del datore di lavoro di anticipare con denaro proprio gli assegni familiari ai suoi dipendenti una volta maturate le condizioni per la prestazione previdenziale, salvo il diritto al conguaglio. Ma il diritto al conguaglio opera nei limiti entro cui la somma può essere concessa a titolo di assegni familiari e non oltre detto limite . La società
CP_ non ha contestato l'erroneità del calcolo operato dall'ispettore, ma ha dedotto che l' avrebbe potuto recuperare le somme erogate al dipendente non dovute . L'allegazione non è tuttavia condivisibile perché la possibilità per l'azienda di avvalersi del conguaglio presuppone che la somma oggetto di
CP_ conguaglio coincida con l'ammontare della prestazione previdenziale che l' sarebbe stata tenuta a corrispondere al lavoratore . Laddove il datore di lavoro eroghi una somma diversa rispetto a quella dovuta a titolo di assegni familiari non potrà conguagliare detta somma con crediti contributivi
CP_ CP_ dell' perché si determinerebbe una illegittima locupletazione : l' riconoscerebbe a credito della società l'ammontare di una somma da questa erogata ai propri dipendenti a titolo di assegno familiare che tuttavia non corrispondeva al corretto ammontare della prestazione previdenziale dovuta. Non può in effetti richiamarsi la disciplina dell'articolo 2033 del codice civile con riguardo al rapporto tra delegante e delegato stante l'operatività di una disciplina specifica in materia di assegni familiari che legittima il datore di lavoro a trattenere le somme indebitamente corrisposte in misura maggiore al dovuto in tema di assegni familiari . Infatti l'articolo 24 del DPR 797 del 1955 come correttamente rappresentato dal tribunale , onera il datore di lavoro del recupero delle somme indebitamente pagate per assegni familiari . Il motivo di censura deve essere dunque disatteso
Anche il quarto motivo di appello è infondato
Il motivo di appello trova in parte fondamento nella pretesa regolarità contributiva correlata all'accoglimento dei primi tre motivi di censura . Il rigetto dei primi tre motivi di appello importa il rigetto anche delle contestazioni in merito all'assenza della condizione di irregolarità contributiva
Invero l'art. 1 comma 1175 della legge 296/06 dispone : “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”
L' non ha verificato , nel caso di specie la sussistenza delle condizioni di regolarità per il rilascio CP_1
- o il diniego - del DURC ma la revoca delle agevolazioni contributive è stata disposta limitatamente ai lavoratori cui i benefici si riferivano e per una durata pari al periodo in cui si è protratta la violazione
Il recupero delle agevolazioni contributive non è stato dunque operato in relazione a tutte le posizioni ma esclusivamente in relazione alle posizioni di quei lavoratori per i quali è stata accertata l'omissione contributiva relativa al pagamento dell'una tantum, di trasferte, assegni familiari e rimborsi spese.
Le argomentazioni circa l'adempimento dei restanti obblighi contributivi restano dunque estranee rispetto alla pretesa azionata con il verbale ispettivo di cui si controverte.
L'appello è dunque infondato risultando peraltro irrilevante la prova testimoniale articolata per le ragioni già espresse e per la sua assoluta genericità anche con riferimento alla richiesta di accertare che gli assegni per nucleo familiare erano stati commisurati a quanto dagli stessi dipendenti attestato
, che l'una tantum aveva carattere di liberalità e che i dipendenti non avevano rivendicato il pagamento dell'una tantum per vacanza contrattuale , e perché riferita a circostanze comunque prive di valenza probatoria per le ragioni in precedenza esplicitate
Le spese di lite seguono la soccombenza Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 7200,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
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