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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 9418/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to CARRÀ Parte_1
RAFFAELE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Dante 58/A
Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio . Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 07/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 19/06/2024 il sig. , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire CP_1 dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Ed invero, riguardo ai requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Per le infermità Parte_1 accertate, presenta una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%.
Non si ravvisano i requisiti medico legali per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento;
tuttavia, si riterrebbe riconoscere limitatamente alle cure effettuate, il diritto alla indennità di accompagnamento nel periodo gennaio-ottobre 2023.” (cfr. consulenza agli atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
Può, quindi, concludersi che il sig. è da ritenersi in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento da gennaio a ottobre 2023.
Stante il parziale accoglimento delle domande spiegate in ricorso, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in CP_1 dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Carrà Raffaele, che si è dichiarato antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che il sig. è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento da gennaio a ottobre
2023.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' , CP_1 liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Carrà Raffaele.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo l'8/04/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 9418/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to CARRÀ Parte_1
RAFFAELE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Dante 58/A
Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio . Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 07/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 19/06/2024 il sig. , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire CP_1 dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Ed invero, riguardo ai requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che “Per le infermità Parte_1 accertate, presenta una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%.
Non si ravvisano i requisiti medico legali per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento;
tuttavia, si riterrebbe riconoscere limitatamente alle cure effettuate, il diritto alla indennità di accompagnamento nel periodo gennaio-ottobre 2023.” (cfr. consulenza agli atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
Può, quindi, concludersi che il sig. è da ritenersi in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento da gennaio a ottobre 2023.
Stante il parziale accoglimento delle domande spiegate in ricorso, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in CP_1 dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Carrà Raffaele, che si è dichiarato antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che il sig. è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento da gennaio a ottobre
2023.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' , CP_1 liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Carrà Raffaele.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo l'8/04/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta