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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO NI, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 767/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ministeri Ministero Difesa - Direzione Generale Per Il Personale Civile - Via Xx Settembre 123 00187
Roma RM
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Genova - Viale Brigate Partigiane, 2 16100 Genova GE
Rappresentato da Rappresentante_1 Avvocato Dello Stato - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Portovenere - ... 19025 Portovenere SP
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 64/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 2 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 584 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Appello N. 767/2024 il Ministero della Difesa e l'Aeronautica Militare – Comando Aeroporto Cadimare di La Spezia rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, impugnavano la sentenza N. 64/2024 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di La Spezia pronunciata in data 6 marzo
2024 e depositata in data 8 aprile 2024, recante il rigetto del ricorso promosso avverso l'avviso di pagamento n. 585 del 1° luglio 2022 relativo alla TARI per l'anno 2022 emesso dal Comune di Porto Venere, in relazione agli immobili di proprietà della base militare Cadimare siti in Indirizzo_1, per una superficie pari a 1.589 mq e in Indirizzo_2, per una superficie pari a 12.765 mq. L'oggetto dell'odierno contenzioso riguarda solo le unità immobiliari site interamente nel Comune di Porto Venere in Indirizzo_2, corrispondenti a taluni cespiti ricompresi nella base militare dell'Aeronautica di Cadimare.
In data 9 gennaio 2019, il Comune di Porto Venere ha invitato bonariamente l'Aeronautica militare a regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di un'apposita denuncia entro i successivi trenta giorni, relativamente agli immobili non sottoposti a tassazione da parte del Comune della Spezia, per una superficie complessiva stimata in mq. 12.765,00, da assoggettare a tassazione TARI da parte del
Comune di Porto Venere.
L'Amministrazione militare ha invocato l'applicazione del cosiddetto principio di prevalenza sancito dall'art. 5 del previgente Regolamento TARI del Comune di Porto Venere e con riferimento all'IMU dall'art. 1, comma
742, L. n. 160/2019, riferito agli immobili le cui superfici insistono contestualmente sul territorio di più enti impositori, sostenendo, in particolare, che la porzione prevalente delle aree riconducibili alla Base di
Cadimare sarebbe ubicata sul territorio del Comune della Spezia, con conseguente concentrazione in capo ad esso della potestà impositiva riferita a siffatte metrature.
Venivano emessi distinti avvisi di pagamento aventi ad oggetto la TARI dovuta in relazione alle superfici di cui trattasi per le annualità comprese tra il 2018 ed il 2022. I predetti avvisi sono divenuti definitivi, per mancata impugnazione ad eccezione degli avvisi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2022, impugnati e dei quali il ricorso relativo al 2019 è stato respinto con sentenza confermata in appello e quello del 2022 è sottoposto al nostro odierno esame.
In considerazione di quanto precede, l'odierna appellante aveva contestato in primo grado il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento;
il difetto di legittimazione impositiva attiva in capo al Comune di
Porto Venere ai sensi dell'art. 1 comma 742 legge 160 del 2019, sull'assunto che la porzione prevalente della Base di Cadimare ricadesse sul territorio del Comune della Spezia;
la duplicazione d'imposta, in relazione ai medesimi cespiti di cui trattasi, a fronte dei pagamenti effettuati, secondo la ricorrente, nei confronti del Comune della Spezia;
in subordine si chiedeva l'applicazione della riduzione tariffaria prevista dall'art. 5, lett. b), del Regolamento TARI, afferente all'esclusione delle aree pertinenziali delle civili abitazioni, ovvero, in subordine, di quella sancita dall'art. 19 del medesimo regolamento, secondo cui “in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso [...] il tributo è dovuto dai contribuenti in misura del 20%”.
Si costituiva in primo grado il Comune di Porto Venere rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, chiedendo il rigetto del ricorso e, per l'effetto, la conferma del provvedimento impugnato.
Avverso la sentenza di rigetto del ricorso l'Amministrazione militare presentava i seguenti motivi di appello.
1)Violazione del principio di prevalenza, che avrebbe comportato l'illegittima statuizione dei Giudici di Primo
Grado secondo cui per gli immobili della Base di Cadimare iscritti al Comune di Porto Venere, legittimato a riscuotere la TARI sarebbe quest'ultimo Comune. 2) Erroneità della statuizione della Corte sul mancato riscontro in ordine al pagamento TARI in favore del Comune di La Spezia sostenendo che l'avviso di pagamento n. 584 TARI 2022 notificato al Comando Aeroporto Cadimare dal Comune di Porto Venere fosse stato emesso in violazione del divieto di duplicazione impositiva, e che, in quanto tale, fosse doppiamente illegittimo, posto che il presupposto dell'illegittima doppia imposizione sarebbe stato già integrato nel momento in cui. per le stesse superfici. sarebbe stato richiesto il medesimo tributo da due differenti enti impositori, come nel caso di specie sarebbe avvenuto a partire dal 2019 e ancor di più, per il fatto che quel tributo era già stato versato dalla Base di Cadimare al Comune di La Spezia (l'unico a cui, secondo l'appellante, era effettivamente dovuto).
Si costituiva il Comune di Porto Venere, rappresento e difeso dall'Avv. Difensore_1 chiedendo, preliminarmente dichiararsi il difetto di interesse alla luce del carattere definitivo, in quanto non impugnato, dell'avviso di accertamento n. 258/2023 emesso con riferimento alla medesima pretesa per cui è causa.
Nel merito si chiedeva il rigetto dell'appello, rilevando che è l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto, in quanto suscettibile di produrre rifiuti, che rileva ai fini dell'applicazione della TARI, evidentemente a favore dell'ente comunale nel cui catasto l'immobile stesso risulta iscritto o iscrivibile e che quello che conta ai nostri fini è l'scrizione a catasto dell'immobile produttore di rifiuti e nel nostro caso, i ridetti immobili sono iscritti al catasto del Comune di Porto Venere, per cui detto Comune sarà legittimato a richiedere il pagamento della Tari.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, il Comune di Porto Venere evidenziava sulla asserita erroneità della statuizione della Corte sul mancato riscontro in ordine al pagamento TARI in favore del Comune di La
Spezia, che diversamente da quanto erroneamente ritenuto dai primi Giudici, sarebbe del tutto indimostrato che gli importi versati al Comune di la Spezia si riferiscano agli immobili per cui è causa.
Infine, il Comune di Porto Venere svolgeva anche appello incidentale ritenendo illegittima la sentenza impugnata nella parte in cui assume che tra gli immobili assoggettati a tassazione da parte del Comune della Spezia figurino anche quelli – pacificamente insistenti sul territorio del Comune di Porto Venere – che formano oggetto dell'avviso di pagamento per cui è causa.
Entrambe le parti, presentavano successive memorie, con le quali si ribadivano le conclusioni già assunte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' da respingere l'eccezione preliminare sollevata dal Comune di Porto Venere, per la prima volta nella costituzione nell'odierna impugnazione, secondo cui sarebbe inammissibile il presente gravame per difetto di interesse a fronte del carattere definitivo, in quanto incontestato, dell'avviso di accertamento n. 258/2023 emesso con riferimento alla medesima pretesa per cui è causa, atteso che detta questione doveva essere posta innanzi al Giudice di Primo Grado avverso il ricorso introduttivo del giudizio e non come motivo nuovo in sede di appello ex art. 32 D.Lgs. 546/1992.
Invero, l'eccezione di inammissibilità per la definitività dell'atto presupposto non può essere sollevata per la prima volta in appello se non è stata eccepita in primo grado. Questo principio si basa sul fatto che il processo d'appello è un giudizio di revisione della sentenza di primo grado, non un nuovo primo grado. Le parti hanno l'onere di sollevare le eccezioni relative ai presupposti processuali (come la tempestività dell'impugnazione) nel primo atto difensivo utile o comunque in primo grado, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992, che stabilisce che in appello non possono proporsi nuove domande ed eccezioni, tranne quelle rilevabili d'ufficio e l'eccezione di inammissibilità per la definitività (o mancata impugnazione) dell'atto presupposto è considerata un'eccezione in senso stretto (o quanto meno soggetta a preclusione), che spetta alla parte interessata sollevare tempestivamente. Se non viene rilevata in primo grado, si considera sanata o comunque non più proponibile.
Analizzando il primo motivo di impugnazione questo Collegio ritiene opportuno effettuare una ricognizione sia della norma di fonte statale, richiamata dall'appellante, rappresentata dall'art. 1 comma 742 L. 160/2019, ai sensi del quale “Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso”, sia della norma enunciata nel regolamento del Comune di Porto Venere, vale a dire l'art. 5 del regolamento - sebbene detta disposizione sia stata espunta dal testo del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti di Portovenere, che così recitava “La TARI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo”.
In tale contesto, l'Amministrazione contribuente ha invocato l'applicazione del cosiddetto principio di prevalenza, riferito agli immobili le cui superfici insistono contestualmente sul territorio di più enti impositori, sostenendo, in particolare, che la porzione prevalente delle aree riconducibili alla Base di Cadimare sarebbe ubicata sul territorio del Comune della Spezia, con conseguente concentrazione in capo ad esso della potestà impositiva riferita a siffatte metrature.
Ebbene, due sono le questioni interpretative che le parti sollevano, alle quali, questa Corte, è chiamata a rispondere.
La prima attiene alla portata del principio di prevalenza. In altre parole, occorre verificare se l'assunto secondo cui il contribuente sia tenuto a pagare la tassa al solo Comune dove la sua abitazione o struttura insiste in maniera prevalente, sia principio generale vincolante trasversalmente per tutti i tributi locali che abbiano a vario titolo a fondamento la titolarità di immobili, come sostenuto dall'appellante.
A questo proposito, è decisivo, osservare, innanzi tutto, che le disposizioni appena citate, sulle quale si fondano le doglianze dell'appellante, riguardano esclusivamente l'IMU, essendo inapplicabili in materia di
TARI, anche in considerazione del fatto che l'art. 5 del previgente regolamento del Comune di Porto Venere, non è stato più riproposto nell'attuale vigente regolamento.
Si legge, infatti, al comma 738 del medesimo art. 1, L. n. 160/2019, che “l'imposta municipale propria (IMU)
è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”. Ne consegue che è la stessa lettera della norma ad escludere ogni possibile rifermento ad altre imposte o tasse al di fuori dell'imposta municipale propria (IMU), quand'anche siano imposte o tasse locali, non essendo condivisibile la tesi dell'Amministrazione Militare, secondo cui tale norma espliciterebbe un principio generale vincolante trasversalmente per tutti i tributi locali che abbiano a vario titolo a fondamento la titolarità di immobili.
Innanzitutto, perché la TARI non ha come presupposto la titolarità di immobili, ma piuttosto l'utilizzo dell'immobile. Infatti, mentre l'IMU si applica a chiunque sia proprietario o vanti altro diritto reale di godimento sull'immobile, indipendentemente dal suo utilizzo, la TARI si applica in funzione del possesso o della detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, E mentre, l'IMU è un'imposta di natura patrimoniale, che grava sul patrimonio immobiliare del contribuente, la TARI è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Pertanto, considerato che i cespiti accertati sono immobili dotati di una autonoma iscrizione catastale e ricadenti per intero sul territorio del Comune di Porto Venere, non può trascurarsi che, stante l'effettiva attitudine degli immobili a produrre rifiuti r l'oggettivo utilizzo degli stessi, dette superfici pari a mq 3716,00 usufruiscono del connesso servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Inoltre, non ricorre, come già appena accennato l'ipotesi prospettata dall'appellante, poiché le mappe e le visure catastali agli atti del presente giudizio, non indicano assolutamente la presenza di unità immobiliari collocate a cavallo fra i Comuni di La Spezia e di Porto Venere, indicano semmai che l'intero complesso immobiliare è, in parte, ricadente all'interno dell'agro del Comune di La Spezia e in parte posto all'interno del territorio del Comune di Porto Venere - circostanza ininfluente ai nostri fini – e, piuttosto, attestano, in particolare, che i fabbricati di cui ai Dati catastali_1 (quelli, cioè, cui si riferisce la pretesa per cui è causa) appartengono, tutti, ad un'unica autonomo complesso immobiliare situato per intero nel territorio del Comune di Porto Venere, pur non essendo necessario, perché irrilevante ai fini della decisione, individuare dove sia effettivamente collocata la porzione prevalente della
Base di Cadimare, (docc. n. da 12 a 15 del fasc. di I grado).
Né risulta possibile un'applicazione estensiva o analogica della norma, prima di tutto, per espresso divieto posto dall'art. 14 delle preleggi, che impongono, invece, un'interpretazione restrittiva delle disposizioni “che fanno eccezione a regole generali” e, nel caso richiamato non può negarsi che l'invocata applicazione del principio di prevalenza costituisce una deroga agevolativa che induce a limitarla solamente limitandole al caso e all'imposta espressamente previsti, per evitare che, al fine di chiarire il significato esatto della norma si possa ampliarne il suo campo di applicazione, oltre quanto voluto dal legislatore.
Quindi il principio della prevalenza non trova nemmeno ingresso nel presente procedimento, non potendosi certo derogare al riparto della potestà impositiva desumibile dai criteri a tal fine previsti ex lege sulla scorta di un mero “principio” applicabile, per espressa previsione normativa, con specifico ed esclusivo riferimento ad un tributo locale diverso da quello per cui è causa.
Quanto al secondo motivo di appello, riguardante la presunta erroneità della statuizione della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di La Spezia sul mancato riscontro in ordine al pagamento TARI in favore del Comune di La Spezia, si osserva che la questione della paventata duplicazione impositiva rispetto agli importi già, asseritamente versati a favore del Comune della Spezia, non interessa il presente giudizio e sulla questione questo Giudice ritiene di non doversi nemmeno esprimere, sia per l'assorbente motivazione adottata a proposito del primo motivo di impugnazione che rende ultronea ogni altra statuizione, anche in virtù della ragione liquida, sia perché l'eventuale dimostrazione che gli importi versati al Comune di La Spezia si riferiscano anche agli immobili per cui è causa, darebbe diritto all'Amministrazione militare di ottenerne la ripetizione ex art. 2033, c.c., quale indebito soggettivo, vale a dire quale azione legale da intraprendere presso l'autorità giudiziaria ordinaria per recuperare quanto pagato senza che vi fosse un obbligo, cioè un pagamento non dovuto, basata sul principio di prevenire l'ingiusto o indebito arricchimento, ma non già di certo di incidere sulla legittimità dell'avviso di pagamento questione estranea alla giurisdizione di questo
Giudice.
Le stesse precedenti considerazioni valgono anche al fine del rigetto dell'appello incidentale.
Il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale e l'appello incidentale. Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO NI, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 767/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ministeri Ministero Difesa - Direzione Generale Per Il Personale Civile - Via Xx Settembre 123 00187
Roma RM
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Genova - Viale Brigate Partigiane, 2 16100 Genova GE
Rappresentato da Rappresentante_1 Avvocato Dello Stato - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Portovenere - ... 19025 Portovenere SP
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 64/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 2 e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 584 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Appello N. 767/2024 il Ministero della Difesa e l'Aeronautica Militare – Comando Aeroporto Cadimare di La Spezia rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, impugnavano la sentenza N. 64/2024 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di La Spezia pronunciata in data 6 marzo
2024 e depositata in data 8 aprile 2024, recante il rigetto del ricorso promosso avverso l'avviso di pagamento n. 585 del 1° luglio 2022 relativo alla TARI per l'anno 2022 emesso dal Comune di Porto Venere, in relazione agli immobili di proprietà della base militare Cadimare siti in Indirizzo_1, per una superficie pari a 1.589 mq e in Indirizzo_2, per una superficie pari a 12.765 mq. L'oggetto dell'odierno contenzioso riguarda solo le unità immobiliari site interamente nel Comune di Porto Venere in Indirizzo_2, corrispondenti a taluni cespiti ricompresi nella base militare dell'Aeronautica di Cadimare.
In data 9 gennaio 2019, il Comune di Porto Venere ha invitato bonariamente l'Aeronautica militare a regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di un'apposita denuncia entro i successivi trenta giorni, relativamente agli immobili non sottoposti a tassazione da parte del Comune della Spezia, per una superficie complessiva stimata in mq. 12.765,00, da assoggettare a tassazione TARI da parte del
Comune di Porto Venere.
L'Amministrazione militare ha invocato l'applicazione del cosiddetto principio di prevalenza sancito dall'art. 5 del previgente Regolamento TARI del Comune di Porto Venere e con riferimento all'IMU dall'art. 1, comma
742, L. n. 160/2019, riferito agli immobili le cui superfici insistono contestualmente sul territorio di più enti impositori, sostenendo, in particolare, che la porzione prevalente delle aree riconducibili alla Base di
Cadimare sarebbe ubicata sul territorio del Comune della Spezia, con conseguente concentrazione in capo ad esso della potestà impositiva riferita a siffatte metrature.
Venivano emessi distinti avvisi di pagamento aventi ad oggetto la TARI dovuta in relazione alle superfici di cui trattasi per le annualità comprese tra il 2018 ed il 2022. I predetti avvisi sono divenuti definitivi, per mancata impugnazione ad eccezione degli avvisi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2022, impugnati e dei quali il ricorso relativo al 2019 è stato respinto con sentenza confermata in appello e quello del 2022 è sottoposto al nostro odierno esame.
In considerazione di quanto precede, l'odierna appellante aveva contestato in primo grado il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento;
il difetto di legittimazione impositiva attiva in capo al Comune di
Porto Venere ai sensi dell'art. 1 comma 742 legge 160 del 2019, sull'assunto che la porzione prevalente della Base di Cadimare ricadesse sul territorio del Comune della Spezia;
la duplicazione d'imposta, in relazione ai medesimi cespiti di cui trattasi, a fronte dei pagamenti effettuati, secondo la ricorrente, nei confronti del Comune della Spezia;
in subordine si chiedeva l'applicazione della riduzione tariffaria prevista dall'art. 5, lett. b), del Regolamento TARI, afferente all'esclusione delle aree pertinenziali delle civili abitazioni, ovvero, in subordine, di quella sancita dall'art. 19 del medesimo regolamento, secondo cui “in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso [...] il tributo è dovuto dai contribuenti in misura del 20%”.
Si costituiva in primo grado il Comune di Porto Venere rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, chiedendo il rigetto del ricorso e, per l'effetto, la conferma del provvedimento impugnato.
Avverso la sentenza di rigetto del ricorso l'Amministrazione militare presentava i seguenti motivi di appello.
1)Violazione del principio di prevalenza, che avrebbe comportato l'illegittima statuizione dei Giudici di Primo
Grado secondo cui per gli immobili della Base di Cadimare iscritti al Comune di Porto Venere, legittimato a riscuotere la TARI sarebbe quest'ultimo Comune. 2) Erroneità della statuizione della Corte sul mancato riscontro in ordine al pagamento TARI in favore del Comune di La Spezia sostenendo che l'avviso di pagamento n. 584 TARI 2022 notificato al Comando Aeroporto Cadimare dal Comune di Porto Venere fosse stato emesso in violazione del divieto di duplicazione impositiva, e che, in quanto tale, fosse doppiamente illegittimo, posto che il presupposto dell'illegittima doppia imposizione sarebbe stato già integrato nel momento in cui. per le stesse superfici. sarebbe stato richiesto il medesimo tributo da due differenti enti impositori, come nel caso di specie sarebbe avvenuto a partire dal 2019 e ancor di più, per il fatto che quel tributo era già stato versato dalla Base di Cadimare al Comune di La Spezia (l'unico a cui, secondo l'appellante, era effettivamente dovuto).
Si costituiva il Comune di Porto Venere, rappresento e difeso dall'Avv. Difensore_1 chiedendo, preliminarmente dichiararsi il difetto di interesse alla luce del carattere definitivo, in quanto non impugnato, dell'avviso di accertamento n. 258/2023 emesso con riferimento alla medesima pretesa per cui è causa.
Nel merito si chiedeva il rigetto dell'appello, rilevando che è l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto, in quanto suscettibile di produrre rifiuti, che rileva ai fini dell'applicazione della TARI, evidentemente a favore dell'ente comunale nel cui catasto l'immobile stesso risulta iscritto o iscrivibile e che quello che conta ai nostri fini è l'scrizione a catasto dell'immobile produttore di rifiuti e nel nostro caso, i ridetti immobili sono iscritti al catasto del Comune di Porto Venere, per cui detto Comune sarà legittimato a richiedere il pagamento della Tari.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, il Comune di Porto Venere evidenziava sulla asserita erroneità della statuizione della Corte sul mancato riscontro in ordine al pagamento TARI in favore del Comune di La
Spezia, che diversamente da quanto erroneamente ritenuto dai primi Giudici, sarebbe del tutto indimostrato che gli importi versati al Comune di la Spezia si riferiscano agli immobili per cui è causa.
Infine, il Comune di Porto Venere svolgeva anche appello incidentale ritenendo illegittima la sentenza impugnata nella parte in cui assume che tra gli immobili assoggettati a tassazione da parte del Comune della Spezia figurino anche quelli – pacificamente insistenti sul territorio del Comune di Porto Venere – che formano oggetto dell'avviso di pagamento per cui è causa.
Entrambe le parti, presentavano successive memorie, con le quali si ribadivano le conclusioni già assunte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' da respingere l'eccezione preliminare sollevata dal Comune di Porto Venere, per la prima volta nella costituzione nell'odierna impugnazione, secondo cui sarebbe inammissibile il presente gravame per difetto di interesse a fronte del carattere definitivo, in quanto incontestato, dell'avviso di accertamento n. 258/2023 emesso con riferimento alla medesima pretesa per cui è causa, atteso che detta questione doveva essere posta innanzi al Giudice di Primo Grado avverso il ricorso introduttivo del giudizio e non come motivo nuovo in sede di appello ex art. 32 D.Lgs. 546/1992.
Invero, l'eccezione di inammissibilità per la definitività dell'atto presupposto non può essere sollevata per la prima volta in appello se non è stata eccepita in primo grado. Questo principio si basa sul fatto che il processo d'appello è un giudizio di revisione della sentenza di primo grado, non un nuovo primo grado. Le parti hanno l'onere di sollevare le eccezioni relative ai presupposti processuali (come la tempestività dell'impugnazione) nel primo atto difensivo utile o comunque in primo grado, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992, che stabilisce che in appello non possono proporsi nuove domande ed eccezioni, tranne quelle rilevabili d'ufficio e l'eccezione di inammissibilità per la definitività (o mancata impugnazione) dell'atto presupposto è considerata un'eccezione in senso stretto (o quanto meno soggetta a preclusione), che spetta alla parte interessata sollevare tempestivamente. Se non viene rilevata in primo grado, si considera sanata o comunque non più proponibile.
Analizzando il primo motivo di impugnazione questo Collegio ritiene opportuno effettuare una ricognizione sia della norma di fonte statale, richiamata dall'appellante, rappresentata dall'art. 1 comma 742 L. 160/2019, ai sensi del quale “Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso”, sia della norma enunciata nel regolamento del Comune di Porto Venere, vale a dire l'art. 5 del regolamento - sebbene detta disposizione sia stata espunta dal testo del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti di Portovenere, che così recitava “La TARI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo”.
In tale contesto, l'Amministrazione contribuente ha invocato l'applicazione del cosiddetto principio di prevalenza, riferito agli immobili le cui superfici insistono contestualmente sul territorio di più enti impositori, sostenendo, in particolare, che la porzione prevalente delle aree riconducibili alla Base di Cadimare sarebbe ubicata sul territorio del Comune della Spezia, con conseguente concentrazione in capo ad esso della potestà impositiva riferita a siffatte metrature.
Ebbene, due sono le questioni interpretative che le parti sollevano, alle quali, questa Corte, è chiamata a rispondere.
La prima attiene alla portata del principio di prevalenza. In altre parole, occorre verificare se l'assunto secondo cui il contribuente sia tenuto a pagare la tassa al solo Comune dove la sua abitazione o struttura insiste in maniera prevalente, sia principio generale vincolante trasversalmente per tutti i tributi locali che abbiano a vario titolo a fondamento la titolarità di immobili, come sostenuto dall'appellante.
A questo proposito, è decisivo, osservare, innanzi tutto, che le disposizioni appena citate, sulle quale si fondano le doglianze dell'appellante, riguardano esclusivamente l'IMU, essendo inapplicabili in materia di
TARI, anche in considerazione del fatto che l'art. 5 del previgente regolamento del Comune di Porto Venere, non è stato più riproposto nell'attuale vigente regolamento.
Si legge, infatti, al comma 738 del medesimo art. 1, L. n. 160/2019, che “l'imposta municipale propria (IMU)
è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”. Ne consegue che è la stessa lettera della norma ad escludere ogni possibile rifermento ad altre imposte o tasse al di fuori dell'imposta municipale propria (IMU), quand'anche siano imposte o tasse locali, non essendo condivisibile la tesi dell'Amministrazione Militare, secondo cui tale norma espliciterebbe un principio generale vincolante trasversalmente per tutti i tributi locali che abbiano a vario titolo a fondamento la titolarità di immobili.
Innanzitutto, perché la TARI non ha come presupposto la titolarità di immobili, ma piuttosto l'utilizzo dell'immobile. Infatti, mentre l'IMU si applica a chiunque sia proprietario o vanti altro diritto reale di godimento sull'immobile, indipendentemente dal suo utilizzo, la TARI si applica in funzione del possesso o della detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, E mentre, l'IMU è un'imposta di natura patrimoniale, che grava sul patrimonio immobiliare del contribuente, la TARI è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Pertanto, considerato che i cespiti accertati sono immobili dotati di una autonoma iscrizione catastale e ricadenti per intero sul territorio del Comune di Porto Venere, non può trascurarsi che, stante l'effettiva attitudine degli immobili a produrre rifiuti r l'oggettivo utilizzo degli stessi, dette superfici pari a mq 3716,00 usufruiscono del connesso servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Inoltre, non ricorre, come già appena accennato l'ipotesi prospettata dall'appellante, poiché le mappe e le visure catastali agli atti del presente giudizio, non indicano assolutamente la presenza di unità immobiliari collocate a cavallo fra i Comuni di La Spezia e di Porto Venere, indicano semmai che l'intero complesso immobiliare è, in parte, ricadente all'interno dell'agro del Comune di La Spezia e in parte posto all'interno del territorio del Comune di Porto Venere - circostanza ininfluente ai nostri fini – e, piuttosto, attestano, in particolare, che i fabbricati di cui ai Dati catastali_1 (quelli, cioè, cui si riferisce la pretesa per cui è causa) appartengono, tutti, ad un'unica autonomo complesso immobiliare situato per intero nel territorio del Comune di Porto Venere, pur non essendo necessario, perché irrilevante ai fini della decisione, individuare dove sia effettivamente collocata la porzione prevalente della
Base di Cadimare, (docc. n. da 12 a 15 del fasc. di I grado).
Né risulta possibile un'applicazione estensiva o analogica della norma, prima di tutto, per espresso divieto posto dall'art. 14 delle preleggi, che impongono, invece, un'interpretazione restrittiva delle disposizioni “che fanno eccezione a regole generali” e, nel caso richiamato non può negarsi che l'invocata applicazione del principio di prevalenza costituisce una deroga agevolativa che induce a limitarla solamente limitandole al caso e all'imposta espressamente previsti, per evitare che, al fine di chiarire il significato esatto della norma si possa ampliarne il suo campo di applicazione, oltre quanto voluto dal legislatore.
Quindi il principio della prevalenza non trova nemmeno ingresso nel presente procedimento, non potendosi certo derogare al riparto della potestà impositiva desumibile dai criteri a tal fine previsti ex lege sulla scorta di un mero “principio” applicabile, per espressa previsione normativa, con specifico ed esclusivo riferimento ad un tributo locale diverso da quello per cui è causa.
Quanto al secondo motivo di appello, riguardante la presunta erroneità della statuizione della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di La Spezia sul mancato riscontro in ordine al pagamento TARI in favore del Comune di La Spezia, si osserva che la questione della paventata duplicazione impositiva rispetto agli importi già, asseritamente versati a favore del Comune della Spezia, non interessa il presente giudizio e sulla questione questo Giudice ritiene di non doversi nemmeno esprimere, sia per l'assorbente motivazione adottata a proposito del primo motivo di impugnazione che rende ultronea ogni altra statuizione, anche in virtù della ragione liquida, sia perché l'eventuale dimostrazione che gli importi versati al Comune di La Spezia si riferiscano anche agli immobili per cui è causa, darebbe diritto all'Amministrazione militare di ottenerne la ripetizione ex art. 2033, c.c., quale indebito soggettivo, vale a dire quale azione legale da intraprendere presso l'autorità giudiziaria ordinaria per recuperare quanto pagato senza che vi fosse un obbligo, cioè un pagamento non dovuto, basata sul principio di prevenire l'ingiusto o indebito arricchimento, ma non già di certo di incidere sulla legittimità dell'avviso di pagamento questione estranea alla giurisdizione di questo
Giudice.
Le stesse precedenti considerazioni valgono anche al fine del rigetto dell'appello incidentale.
Il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale e l'appello incidentale. Spese compensate.