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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1508/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
Dott.ssa Antonia Palombella;
Giudice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1508/2023, avente ad oggetto “Ricorso cumulativo congiunto per la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso, in via congiunta, da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Arzachena, Via Amsicora nr. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Maria Poggi (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Arzachena, Viale C.F._2
Costa Smeralda nr. 51;
e pagina 1 di 10 nata ad [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Parte_2 C.F._3
Via Amsicora nr. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenica Gala (C.F.: ), C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio difensore, in Arzachena, Viale Costa Smeralda nr. 51;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 13 febbraio 2025;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno richiesto, all'intestato Tribunale, di omologare la separazione consensuale, alle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta, ed indicate nel ricorso introduttivo nonché, una volta decorso il termine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Arzachena il 25 giugno 2011, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, atto nr. 17, parte II, serie A, anno 2011, con conferma delle condizioni di separazione già dedotte.
Con sentenza depositata il 18 febbraio 2024, il Tribunale, in composizione collegiale, previo riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge, stante l'acclarata situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, e richiamato l'orientamento giurisprudenziale a sostegno dell'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e di scioglimento (o cessazione degli effetti civili) del matrimonio nel ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta (Cass. Sent. nr. 28727/2023), ha omologato la separazione consensuale dei ricorrenti, alle condizioni indicate nel pagina 2 di 10 ricorso introduttivo, disponendo, contestualmente e con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 13 febbraio 2025, le parti, in via congiunta, hanno confermato di volersi avvalere della trattazione scritta in sostituzione alla comparizione personale in udienza, con conseguente rinuncia al tentativo di conciliazione davanti al
Giudice, chiedendo, all'intestato Tribunale, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni di cui all'omologa della separazione.
Raccolto il parere del PM in sede, il Giudice Relatore ha riferito la causa al collegio per la decisione nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
*****
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta, stante la cessazione della comunione morale e materiale fra i coniugi, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione, senza che vi sia intervenuta riconciliazione.
pagina 3 di 10 Ritiene il Collegio, dunque, doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti, alle condizioni richieste nel ricorso introduttivo, ed omologate nella sentenza di separazione, che potranno, pertanto, essere recepite nel dispositivo della presente sentenza, ad eccezione delle condizioni di cui ai nr. 1) e 2) delle conclusioni rassegnate in via congiunta, in quanto condizioni tipiche dello stato di separazione, che non determina la fine del matrimonio, né fa venire meno lo status di coniuge, e dando atto che l'utilizzo dell'espressione “i coniugi” deve intendersi sostituita dall'espressione “le parti”, considerato che, come è noto, lo status di coniuge viene meno con la pronuncia di scioglimento, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di procedura camerale, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, e vista la natura consensuale del presente procedimento, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74; visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70; visto il parere favorevole del PM in sede;
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il 25.06.2011 tra:
nato il [...] a [...]; Parte_1
e nata il [...] ad [...]; Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Arzachena, Atto nr. 17, parte II, Serie A, anno 2011, alle seguenti:
CONDIZIONI
pagina 4 di 10
pagina 5 di 10
pagina 6 di 10
pagina 7 di 10
pagina 8 di 10
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
pagina 9 di 10 Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
Dott.ssa Antonia Palombella;
Giudice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1508/2023, avente ad oggetto “Ricorso cumulativo congiunto per la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso, in via congiunta, da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Arzachena, Via Amsicora nr. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Maria Poggi (C.F.:
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Arzachena, Viale C.F._2
Costa Smeralda nr. 51;
e pagina 1 di 10 nata ad [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Parte_2 C.F._3
Via Amsicora nr. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenica Gala (C.F.: ), C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio difensore, in Arzachena, Viale Costa Smeralda nr. 51;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 13 febbraio 2025;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno richiesto, all'intestato Tribunale, di omologare la separazione consensuale, alle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta, ed indicate nel ricorso introduttivo nonché, una volta decorso il termine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Arzachena il 25 giugno 2011, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, atto nr. 17, parte II, serie A, anno 2011, con conferma delle condizioni di separazione già dedotte.
Con sentenza depositata il 18 febbraio 2024, il Tribunale, in composizione collegiale, previo riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge, stante l'acclarata situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, e richiamato l'orientamento giurisprudenziale a sostegno dell'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e di scioglimento (o cessazione degli effetti civili) del matrimonio nel ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta (Cass. Sent. nr. 28727/2023), ha omologato la separazione consensuale dei ricorrenti, alle condizioni indicate nel pagina 2 di 10 ricorso introduttivo, disponendo, contestualmente e con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 13 febbraio 2025, le parti, in via congiunta, hanno confermato di volersi avvalere della trattazione scritta in sostituzione alla comparizione personale in udienza, con conseguente rinuncia al tentativo di conciliazione davanti al
Giudice, chiedendo, all'intestato Tribunale, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni di cui all'omologa della separazione.
Raccolto il parere del PM in sede, il Giudice Relatore ha riferito la causa al collegio per la decisione nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
*****
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta, stante la cessazione della comunione morale e materiale fra i coniugi, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione, senza che vi sia intervenuta riconciliazione.
pagina 3 di 10 Ritiene il Collegio, dunque, doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti, alle condizioni richieste nel ricorso introduttivo, ed omologate nella sentenza di separazione, che potranno, pertanto, essere recepite nel dispositivo della presente sentenza, ad eccezione delle condizioni di cui ai nr. 1) e 2) delle conclusioni rassegnate in via congiunta, in quanto condizioni tipiche dello stato di separazione, che non determina la fine del matrimonio, né fa venire meno lo status di coniuge, e dando atto che l'utilizzo dell'espressione “i coniugi” deve intendersi sostituita dall'espressione “le parti”, considerato che, come è noto, lo status di coniuge viene meno con la pronuncia di scioglimento, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di procedura camerale, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, e vista la natura consensuale del presente procedimento, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74; visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70; visto il parere favorevole del PM in sede;
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il 25.06.2011 tra:
nato il [...] a [...]; Parte_1
e nata il [...] ad [...]; Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Arzachena, Atto nr. 17, parte II, Serie A, anno 2011, alle seguenti:
CONDIZIONI
pagina 4 di 10
pagina 5 di 10
pagina 6 di 10
pagina 7 di 10
pagina 8 di 10
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
pagina 9 di 10 Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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