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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11272/2023 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il Parte_1
18/09/1955 (C.F. ), rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. MOLITEO EMANUELA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a CATANIA il 09/08/1962; Controparte_1
- resistente contumace-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
CP_1
La domanda di separazione merita accoglimento.
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio in data
14/12/1991 trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Catania al n. 415 parte 1 Uff. 1 anno 1991, le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessaria una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti (v. Cass. N. 21099/2007 e Cass. N. 3356/2007).
Non può trovare accoglimento la domanda di mantenimento, avanzata dal ricorrente nei confronti della moglie.
In base all'art. 156, co. 1 e 2, c. c., “1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri.
2. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Per costante giurisprudenza, il diritto al mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è disponibile e soggetto, in quanto tale, al principio della domanda e di disponibilità della prova.
In capo al coniuge il quale domandi ex art. 156 c.c. il mantenimento incombe, dunque, l'onere di allegare (e poi, ovviamente, dare prova) gli elementi costitutivi di detto diritto, e
2 cioè: - la non addebitabilità della separazione all'istante; - la mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri (ossia – afferma costantemente la Suprema Corte – di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio); - la sussistenza di una disparità economica tra gli stessi coniugi.
La pronuncia di separazione, infatti, non estinguendo il vincolo coniugale non fa cessare l'obbligo di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c. e, per questa ragione, deve essere attribuito al coniuge impossibilitato a procurarsi autonomamente un reddito, una somma che gli consenta di godere del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito: “L'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, l. 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”
(Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/02/2024, n. 5242).
Orbene, nel caso di specie non può dirsi provata l'esistenza di una sperequazione reddituale.
E invero, non è stata prodotta documentazione volta a comprovare la complessiva situazione economico - patrimoniale delle parti bensì soltanto un estratto di conto corrente.
3 Sono, inoltre, generiche le allegazioni sulla complessiva condizione patrimoniale delle parti. Il ricorrente, infatti, si è limitato a dedurre che beneficerebbe una rendita da CP_2
infortunio mentre la moglie percepirebbe “reddito da lavoro”, senza peraltro produrre idonea documentazione a dimostrazione di quanto affermato.
Allo stesso modo non sono state formulate deduzioni specifiche in ordine al reddito percepito anche in costanza di convivenza matrimoniale e sono generiche - nonché in ogni caso sono prive di alcun supporto documentale e probatorio - le deduzioni riguardanti la condizione patrimoniale della moglie.
Per quanto esposto, la domanda di mantenimento formulata nei confronti della moglie va rigettata, in quanto non sono state allegate e provate la sussistenza di una disparità economica né la mancanza di adeguati redditi propri tali da consentire di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Con riguardo alla domanda in forza della quale il ricorrente ha chiesto di assegnare la casa coniugale alla moglie, va infine osservato che nulla si deve disporre sul punto.
Invero, l'assegnazione è finalizzata all'esclusivo interesse della prole ed in particolare all'interesse di quest'ultima a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta;
pertanto, tale misura può essere disposta solo nell'interesse dei figli minorenni o — se maggiorenni — ancora non autosufficienti, ed a favore del coniuge affidatario ovvero con cui i figli convivono.
Di contro, in mancanza di figli minorenni o — se maggiorenni
— ancora non autosufficienti conviventi, proprio per il suo carattere eccezionale, l'assegnazione non può essere disposta a favore di uno dei coniugi, pur se comproprietario dell'immobile,
4 trovando al riguardo applicazione esclusivamente le norme sulla comunione (v. Cass. 26574/07).
Nel caso di specie, in mancanza di figli minorenni o maggiorenni ancora non autosufficienti conviventi, nulla può disporsi in merito alla casa coniugale, trovando applicazione l'ordinaria disciplina civilistica.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili avuto riguardo all'esito della lite, al rigetto della domanda di mantenimento e alla mancanza di opposizione alla domanda di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 11272/2023 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
Rigetta le altre domande;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11272/2023 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il Parte_1
18/09/1955 (C.F. ), rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. MOLITEO EMANUELA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a CATANIA il 09/08/1962; Controparte_1
- resistente contumace-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
CP_1
La domanda di separazione merita accoglimento.
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio in data
14/12/1991 trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Catania al n. 415 parte 1 Uff. 1 anno 1991, le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessaria una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti (v. Cass. N. 21099/2007 e Cass. N. 3356/2007).
Non può trovare accoglimento la domanda di mantenimento, avanzata dal ricorrente nei confronti della moglie.
In base all'art. 156, co. 1 e 2, c. c., “1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri.
2. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Per costante giurisprudenza, il diritto al mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è disponibile e soggetto, in quanto tale, al principio della domanda e di disponibilità della prova.
In capo al coniuge il quale domandi ex art. 156 c.c. il mantenimento incombe, dunque, l'onere di allegare (e poi, ovviamente, dare prova) gli elementi costitutivi di detto diritto, e
2 cioè: - la non addebitabilità della separazione all'istante; - la mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri (ossia – afferma costantemente la Suprema Corte – di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio); - la sussistenza di una disparità economica tra gli stessi coniugi.
La pronuncia di separazione, infatti, non estinguendo il vincolo coniugale non fa cessare l'obbligo di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c. e, per questa ragione, deve essere attribuito al coniuge impossibilitato a procurarsi autonomamente un reddito, una somma che gli consenta di godere del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito: “L'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, l. 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”
(Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/02/2024, n. 5242).
Orbene, nel caso di specie non può dirsi provata l'esistenza di una sperequazione reddituale.
E invero, non è stata prodotta documentazione volta a comprovare la complessiva situazione economico - patrimoniale delle parti bensì soltanto un estratto di conto corrente.
3 Sono, inoltre, generiche le allegazioni sulla complessiva condizione patrimoniale delle parti. Il ricorrente, infatti, si è limitato a dedurre che beneficerebbe una rendita da CP_2
infortunio mentre la moglie percepirebbe “reddito da lavoro”, senza peraltro produrre idonea documentazione a dimostrazione di quanto affermato.
Allo stesso modo non sono state formulate deduzioni specifiche in ordine al reddito percepito anche in costanza di convivenza matrimoniale e sono generiche - nonché in ogni caso sono prive di alcun supporto documentale e probatorio - le deduzioni riguardanti la condizione patrimoniale della moglie.
Per quanto esposto, la domanda di mantenimento formulata nei confronti della moglie va rigettata, in quanto non sono state allegate e provate la sussistenza di una disparità economica né la mancanza di adeguati redditi propri tali da consentire di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Con riguardo alla domanda in forza della quale il ricorrente ha chiesto di assegnare la casa coniugale alla moglie, va infine osservato che nulla si deve disporre sul punto.
Invero, l'assegnazione è finalizzata all'esclusivo interesse della prole ed in particolare all'interesse di quest'ultima a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta;
pertanto, tale misura può essere disposta solo nell'interesse dei figli minorenni o — se maggiorenni — ancora non autosufficienti, ed a favore del coniuge affidatario ovvero con cui i figli convivono.
Di contro, in mancanza di figli minorenni o — se maggiorenni
— ancora non autosufficienti conviventi, proprio per il suo carattere eccezionale, l'assegnazione non può essere disposta a favore di uno dei coniugi, pur se comproprietario dell'immobile,
4 trovando al riguardo applicazione esclusivamente le norme sulla comunione (v. Cass. 26574/07).
Nel caso di specie, in mancanza di figli minorenni o maggiorenni ancora non autosufficienti conviventi, nulla può disporsi in merito alla casa coniugale, trovando applicazione l'ordinaria disciplina civilistica.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili avuto riguardo all'esito della lite, al rigetto della domanda di mantenimento e alla mancanza di opposizione alla domanda di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 11272/2023 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
Rigetta le altre domande;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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