Articolo 22 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36
Articolo 21Articolo 23
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3 febbraio 1994
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29 aprile 2006
Art. 22. Osservatorio dei servizi idrici 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )) .
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )) .
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )) .
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )) .
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )) .
6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 29 aprile 2006
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