Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 282
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per litispendenza

    Il ricorso va dichiarato inammissibile con riferimento alle cartelle ed all'avviso di accertamento poiché oggetto di altro ricorso proposto avverso analoga intimazione di pagamento. Il ricorso è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 39 c.p.c.

  • Accolto
    Vizi della notifica della cartella di pagamento

    Il ricorso è fondato con riferimento alla cartella poiché la documentazione prodotta è insufficiente ai fini della prova della correttezza e completezza del procedimento notificatorio. Non è stata prodotta la nota di deposito presso la casa comunale, né la prova della spedizione della raccomandata informativa. È stata prodotta una busta di spedizione priva di indicazione del numero di raccomandata, recante l'indicazione di destinatario trasferito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 282
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 282
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo