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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 282/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1844/2022 depositato il 19/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229004951252 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 3191 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2379 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7086 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0081 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 043 2022
90049512 52 dell'importo di euro 21.726,11 per Irpef, Irap, Iva, sanzioni ed interessi per gli anni 2008 e 2009 notificata il 19/7/2022.
A fondamento della richiesta di annullamento ha eccepito:
1) Il difetto di motivazione dell'atto impugnato, anche con riferimento al calcolo degli interessi;
2) La mancata indicazione dell'Autorità Giudiziaria nonché delle modalità etermine per l'impugnazione;
3) l'omessa allegazione degli atti prodromici;
4) l'omessa notificazione degli atti prodromici, ovvero:
3.1) cartella nr. 043 2012 000 1143 191 000;
3.2) cartella nr. 043 2013 000 0762 379 000;
3.3) cartella nr. 043 2013 000 7087 086 000;
3.4) avviso di accertamento nr. TULTULM000081.
4) il decorso dei termini di prescrizione relativi ad imposte, sanzioni e interessi.
Ha inoltre richiesto la condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
In data 31/12/2022 si è costituita in giudizio l' Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ha eccepito: a) l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 39 c.p.c. con riferimento agli atti di cui ai nn. 3.2), 3.3), 3.4) in quanto già impugnati con ricorso iscritto al nr. 995/2018;
b) l'infondatezza del ricorso con riferimento alla cartella di cui al punto nr. 3.1) poiché ritualmente notificata, come da documentazione prodotta.
All'odierna udienza la causa è stata trattata e quindi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente eccepito dalla resistente il ricorso va dichiarato inammissibile con riferimento alle cartelle ed all'avviso di accertamento di cui ai punti nr. 3.2), 3.3), 3.4) che precedono poiché oggetto di altro ricorso proposto avverso l'analoga intimazione di pagamento nr. 043 2017 90085224 44. Il ricorso è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 39 c.p.c.
Il ricorso è invece fondato con riferimento alla cartella di cui al punto 3.1) poiché la documentazione prodotta
è insufficiente ai fini della prova della correttezza e completezza del procedimento notificatorio.
La resistente ha infatti prodotto una comunicazione nella quale si specifica che gli atti depositati presso la casa comunale ( come da precedente comunicazione, che non risulta tuttavia prodotta) sarebbero stati disponibili presso gli uffici comunali di Indirizzo_1 invece che Indirizzo_2. Non è stata tuttavia prodotta agli atti di causa né la nota di deposito presso la casa comunale, né la prova della spedizione della raccomandata informativa.
E' stata inoltre prodotta dalla resistente una busta di spedizione, priva tuttavia di indicazione del numero di raccomandata, recante l'indicazione di destinatario trasferito.
Il ricorso va quindi deciso come da dispositivo, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura della decisione, la quale non ha comportato accertamento della fondatezza della pretesa tributaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso in riferimento alle cartelle ed all'avviso di accertamento nr. 043 2013 000
0762 379 000, nr. 043 2013 000 7087 086 000 e nr. TULTULM000081.
Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla la cartella nr. 043 2012 000 1143 191 000.
Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1844/2022 depositato il 19/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229004951252 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 3191 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2379 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7086 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0081 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 043 2022
90049512 52 dell'importo di euro 21.726,11 per Irpef, Irap, Iva, sanzioni ed interessi per gli anni 2008 e 2009 notificata il 19/7/2022.
A fondamento della richiesta di annullamento ha eccepito:
1) Il difetto di motivazione dell'atto impugnato, anche con riferimento al calcolo degli interessi;
2) La mancata indicazione dell'Autorità Giudiziaria nonché delle modalità etermine per l'impugnazione;
3) l'omessa allegazione degli atti prodromici;
4) l'omessa notificazione degli atti prodromici, ovvero:
3.1) cartella nr. 043 2012 000 1143 191 000;
3.2) cartella nr. 043 2013 000 0762 379 000;
3.3) cartella nr. 043 2013 000 7087 086 000;
3.4) avviso di accertamento nr. TULTULM000081.
4) il decorso dei termini di prescrizione relativi ad imposte, sanzioni e interessi.
Ha inoltre richiesto la condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
In data 31/12/2022 si è costituita in giudizio l' Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ha eccepito: a) l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 39 c.p.c. con riferimento agli atti di cui ai nn. 3.2), 3.3), 3.4) in quanto già impugnati con ricorso iscritto al nr. 995/2018;
b) l'infondatezza del ricorso con riferimento alla cartella di cui al punto nr. 3.1) poiché ritualmente notificata, come da documentazione prodotta.
All'odierna udienza la causa è stata trattata e quindi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come correttamente eccepito dalla resistente il ricorso va dichiarato inammissibile con riferimento alle cartelle ed all'avviso di accertamento di cui ai punti nr. 3.2), 3.3), 3.4) che precedono poiché oggetto di altro ricorso proposto avverso l'analoga intimazione di pagamento nr. 043 2017 90085224 44. Il ricorso è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 39 c.p.c.
Il ricorso è invece fondato con riferimento alla cartella di cui al punto 3.1) poiché la documentazione prodotta
è insufficiente ai fini della prova della correttezza e completezza del procedimento notificatorio.
La resistente ha infatti prodotto una comunicazione nella quale si specifica che gli atti depositati presso la casa comunale ( come da precedente comunicazione, che non risulta tuttavia prodotta) sarebbero stati disponibili presso gli uffici comunali di Indirizzo_1 invece che Indirizzo_2. Non è stata tuttavia prodotta agli atti di causa né la nota di deposito presso la casa comunale, né la prova della spedizione della raccomandata informativa.
E' stata inoltre prodotta dalla resistente una busta di spedizione, priva tuttavia di indicazione del numero di raccomandata, recante l'indicazione di destinatario trasferito.
Il ricorso va quindi deciso come da dispositivo, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura della decisione, la quale non ha comportato accertamento della fondatezza della pretesa tributaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso in riferimento alle cartelle ed all'avviso di accertamento nr. 043 2013 000
0762 379 000, nr. 043 2013 000 7087 086 000 e nr. TULTULM000081.
Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla la cartella nr. 043 2012 000 1143 191 000.
Spese compensate.