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Sentenza 12 agosto 2024
Sentenza 12 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/08/2024, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1959/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola IAni all'esito della udienza del 12.2.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1959/2022 in materia di opposizione a ordinanza- ingiunzione ex art. 22 l.689/81 promossa da:
LI , nato a [...] il [...], c.f. ed ivi residente in [...], in qualità di comandante del PE denominato “MARIA” iscritto al nr.1271 dei Registri Navi Minori e Galleggianti dell'ufficio Circondariale Marittimo di Marsala nr. UE:
ITA000026937” e P.IVA corrente in Marsala (TP) nella Parte_1 P.IVA_1 piazza Piemonte e Lombardo nr. 25, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, IG.
[...]
nato a [...] il [...], quale armatrice del PE “MARIA” entrambi con Parte_2
l'avv. SAMMARTANO FABIO ed elettivamente domiciliati c/o difensore in Trapani, via XXX
Gennaio n.82
-OPPONENTE
CONTRO
nella persona del Controparte_2
Comandante pro-tempore nata a [...] il [...] Controparte_3
(C.F. ), in proprio rappresentato, difeso e domiciliato ai fini del presente C.F._2 procedimento presso la di porto di (P.IVA ), CP_2 Controparte_2 P.IVA_2 sita in viale Marinai D'Italia nr.14 - San Benedetto del Tronto (AP)
-OPPOSTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 12.2.2024 che si teneva in modalità telematica ex art. 127 ter c.p.c. ed in cui il Giudice pronunciava dispositivo di sentenza.
Svolgimento del processo e motivazione ll sig. e la Società quale obbligata in solido, ricorrevano dinanzi Parte_3 Parte_1 all'intestato Tribunale per vedere annullata l'ordinanza di ingiunzione e confisca nr. 104/2022 emessa dalla di in data 10 novembre 2022, nonché per Controparte_2 Controparte_2 l'annullamento del presupposto P.V.A. nr. 49/2022. Si costituiva in giudizio in data 8.3.2023 la , nella persona del Comandante pro- Controparte_2 tempore a mezzo deposito di comparsa di costituzione e risposta, copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione e notificazione della violazione. pagina 1 di 4 Alla prima udienza di comparizione parti del 17.4.2023 il Giudice “ ritenuta la regolarità della costituzione in giudizio della ai sensi dell'art. 6 co. IX del D.LGS.150/201, preso Controparte_2 atto delle istanze istruttorie di prova orale per testimoni avanzate dalla parte opponente, ritenuto che i capitoli di prova siano documentali in quanto relative a circostanze già riportate nel rapporto in atti per cui l'audizione degli agenti verbalizzanti sul punto appare inutile, fissa onde procedere all'interrogatorio libero del la nuova udienza del 20.7.2023 che si terrà in presenza alle Parte_3 ore 12,30.” Alla udienza del 25.9.2023 espressamente è presente “….il sig. personalmente il quale Parte_3 si dichiara disponibile a rendere interrogatorio ed a domanda del Giudice sui fatti di causa e dunque sull'accertamento degli ispettori comunitari subito in mare a bordo del suo peschereccio IA , così risponde: “mio padre è il proprietario di entrambi i pescherecci ed io mi trovavo sulla motopesca Pt_4
e essendomi accorto di un guasto al frigorifero, forse a causa della mia posa esperienza sul trasbordo del pesce da un peschereccio ad un altro, per non perdere il pescato che peraltro avevo già riportato sul on-book elettronico e dunque sul tablet dove ogni giorno indichiamo i dati di pesca automaticamente e quindi per non buttare il TO e il pesce spada che avevamo pescato e registrato, ho deciso di trasbordare nel frigorifero nell'altra imbarcazione. Non sapevo che cosa fare e nell'immediatezza ho deciso di trasbordare il pesce e peraltro nel frattempo avevo ributtato le attrezzature a mare per fare un altro carico e poi dopo avere ritirato questo carico sono rientrato al Porto. Ribadisco che la sera la cella frigo non ha più funzionato e me ne sono accordo quando avevo già ributtato al mare l'altra attrezzatura per un nuovo pescato. Preciso che da luglio 2023 anche la EM è autorizzata a pescare il TO SO e il pesce spada “ . Il giudice dà atto che la parte non sottoscrive il verbale in quanto lo stesso è redatto in modalità telematica ma la rilettura dinanzi alla parte dichiarante ed ai difensori vale come sottoscrizione. Il tenente fa presente che il TO SO è molto ispezionato e la Per_1 normativa comunitaria in materia è articolata e molto attenzionata perché il TO SO è una specie particolare e peraltro veniva contestata il trasbordo e non la pesca illegale, che è ipotesi ben più grave. A questo punto l'avv. Cardarelli chiede fissarsi udienza di discussione e l'ente convenuto in persona del tenente di vascello si associa. Il Giudice Fissa per la discussione la nuova udienza del Per_1
29.01.2024 che si terrà in modalità scritta ex art.. 127 ter c.p.c. con termine fino al 24.01.2024 per il deposito telematico di brevi note conclusionali riepilogative. “
Le parti depositavano come in atti le note conclusionali ed a seguito di alcuni rinvii, alla udienza del
12.2.2024 il Giudice pronunciava, secondo le modalità del rito di opposizione a ordinanza-ingiunzione, dispositivo di sentenza unitamente al verbale. Ritiene il Giudice che l'opposizione non sia fondata e pertanto vada rigettata, con conseguente conferma del provvedimento opposto: in particolare dalla documentazione acquisita in atti, è emersa la sussistenza della condotta violativa del disposto normativo contestato da parte del sig. a nulla Pt_3 rilevando, ai fini della comminatoria della sanzione, la giustificazione dallo stesso resa in sede di interrogatorio libero, che non può ritenersi idonea a scriminare l'illecito commesso, anche tenuto conto del particolare rigore della normativa in materia di pesca del TO SO, della rigorosa disciplina dei piani di gestione e conservazione pluriennale per questa specie, ove vengono peraltro tipicamente ripartiti i quantitativi pescabili in quote assegnate ai vari sistemi di pesca, opportunamente autorizzati tra gli Stati dell'Unione e delle dettagliate disposizioni sulle modalità di annotazione del pescato sul giornale di bordo, sui porti designati e sulle operazioni di sbarco e/o trasbordo, che, in particolare è quanto rileva nel caso de quo.
Dai verbali allegati in atti, è emerso che il giorno 08 settembre 2022, personale della Guardia Costiera Italiana imbarcato sul pattugliatore comunitario denominato “Lundy Sentinel” dell'EFCA (European Fisheries Control Agency) - impiegato in attività operativa di controllo pesca nel Mediterraneo - sottoponeva ad ispezione in mare il ” - Matricola 01TP01319 nr. UE Parte_5
ITA000026464 e venivano rinvenuti, all'interno di una delle celle presenti a bordo, nr. 21 esemplari di pagina 2 di 4 TO SO, intero, non dichiarati sul giornale elettronico di bordo, pur essendo l'unità in parola sprovvista della necessaria autorizzazione alla pesca attiva, con assegnazione quote, di tale specie. Il Comandante dell'unità, nella persona del IG. in tale circostanza, Persona_2 dichiarava che gli esemplari erano stati trasbordati in mare dal PE “MARIA” – Matricola 01TP01271, autorizzato alla pesca attiva di TO SO, alle ore 20.00 locali del giorno 07.09.2022 a causa di problematiche di refrigerazione della cella frigo di quest'ultima. In tale circostanza di tempo e di luogo, gli ispettori compilavano ai sensi dell'art. 76 del Reg. (CE) 1224/2009 il rapporto di ispezione ICCAT nr.10066 (Allegato 1 fascicolo di parte opposta) , rilevando l'infrazione per il trasbordo in mare, non autorizzato, di TO SO.
Successivamente, al fine di chiarire la situazione in questione, sempre in data 08 settembre 2022 alle ore 13.45 locali, gli ispettori ICAAT intercettavano il PE “MARIA” - Matricola 01TP01271 UE: ITA000026937 e lo sottoponevano, ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) 1224/2009, a controllo di sorveglianza - sighting (Allegato 2 fascicolo di parte resistente): durante il controllo, il Comandante dell'unità ”, IG. , confermava via radio al team ispettivo imbarcato a bordo Pt_4 Parte_3 del “Lundy Sentinel” di aver effettuato, in data 07 settembre 2022 alle ore 22:00 circa, un'operazione di trasbordo, in accordo con il Comandante del PE “EMILIA”, di nr. 21 esemplari di TO SO su quest'ultimo PE , unità non autorizzata alla pesca bersaglio del TO SO. In data 09 settembre 2022, alle ore 11:50 circa, personale militare in forza alla Capitaneria di porto di effettuava un'ispezione a bordo del PE “MARIA” ormeggiato presso Controparte_2 la banchina di riva Malfizia del porto di e dalla disamina della prevista Controparte_2 documentazione del giornale di pesca “e-logbook”, si accertava che il PE “MARIA” aveva dichiarato di aver pescato, tra il 05 e l'08 settembre 2022, un quantitativo totale di nr. 38 esemplari di TO SO e da un'ispezione delle stive di bordo si constatava la presenza di soli nr. 17 esemplari di TO , ciò confermando pertanto l'avvenuto trasbordo di nr. 21 esemplari in mare in violazione delle normative vigenti nazionali e comunitarie Il IG. – Comandante del PE “MARIA” Matricola 01TP01271, unità Parte_3 autorizzata alla cattura bersaglio con quota di TO SO – avendo effettuato un'operazione di trasbordo in mare di prodotto ittico della specie TO SO dalla suindicata unità al Parte_5
” Matricola 01TP01319, pertanto, si rendeva responsabile della violazione prevista dal
[...] combinato disposto degli artt. 22 comma 1 e 32 del Regolamento UE 1627/2016 e dall'art. 10 comma 1 lett. u) del D.lgs 04/2012 e ss.mm.ii., ovvero violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative, europee e nazionali, relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali. Come indicato dall'art. 32 del Reg. (UE) 1627/2016, il trasbordo di TO SO in mare è vietato in qualunque circostanza;
per cui del tutto correttamente, ritiene il Giudice, veniva elevato il verbale di accertamento e contestazione nr. 49/2022 .
Ritiene il Giudice condivisibile l'argomento difensivo della parte opposta relativamente alla eccezione della parte opponente sul mancato funzionamento del frigorifero per cui il trasbordo si era reso necessario e ciò in quanto, anche a voler ritenere veritiera la rottura dell'elettrodomestico, il comandante dell'unità “ ” non ha posto in essere, al momento della avaria delle celle frigo di Pt_4 bordo, alcun tipo di iniziativa finalizzata a riferire a codesta Autorità Marittima la problematica e la presunta necessità di trasbordo del pescato;
il tutto veniva dichiarato solo ed esclusivamente a seguito dell'ispezione avvenuta in mare da parte degli ispettori comunitari. Con la sua condotta, il sig. , avendo effettuato operazioni di trasbordo di TO SO Parte_3 in mare - come si evince altresì dalle dichiarazioni da lui rese in sede di contestazione dell'infrazione - ha violato, indipendentemente dalle giustificazioni addotte relativamente al presunto malfunzionamento della cella frigo e nonostante la sua particolare qualità professionale nonché conoscenza normativa dello specifico settore, gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europee e nazionali relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali.
pagina 3 di 4 Il trasbordo di TO SO in mare è vietato in qualsiasi circostanza e l'unica e remota possibilità di trasbordo di TO SO, fermo restando che detta operazione potrebbe avvenire solo tra unità autorizzate alla pesca bersaglio di tale specie (ed il PE “EMILIA” non rientra tra quelle autorizzate), è da ricondursi alle operazioni da svolgersi solo ed esclusivamente all'interno di un porto designato, previa autorizzazione dello stato di bandiera e previa ispezione dell'Autorità competente dello Stato stesso;
ipotesi non verificatesi nel caso de quo. Peraltro, al momento del successivo riscontro ed ispezione delle stive di bordo del PE
“MARIA”, rinvenendo solo nr.17 esemplari di TO SO a fronte dei 38 dichiarati sul giornale di pesca, i militi operanti hanno comunque appurato il funzionamento delle celle frigorifere, che secondo l'assunto della parte opponente, sarebbe stata nel frattempo riparata. La dichiarazione secondo cui i 21 esemplari di TO sono rimasti a bordo del PE “EMILIA” per il periodo strettamente necessario affinché la cella frigo presente a bordo del PE ” Pt_4 venisse adeguatamente riparata, risulta priva di pregio perché allora tutto il TO sarebbe dovuto essere trasbordato presso l'altro frigorifero e non solo alcuni esemplari.
Pertanto, l'opposizione non è fondata e deve essere rigettata, con conferma della ordinanza-ingiunzione opposta. Le spese possono compensarsi integralmente fra le parti tenuto conto della vicenda occorsa fra pescherecci e della condotta processuale della parte che si è presentata in udienza a rendere interrogatorio libero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso in opposizione in quanto indimostrato e per l'effetto conferma l'ordinanza di ingiunzione e confisca nr. 104/2022 emessa dalla di Controparte_2 Controparte_2 in data 10 novembre 2022, nonché del presupposto P.V.A. nr. 49/2022 per essere stati resi
[...] nella sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della normativa sanzionatoria vigente.
Spese compensate fra le parti..
Ascoli Piceno, 12 febbraio 2024
Il Giudice
dott.ssa Paola IAni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola IAni all'esito della udienza del 12.2.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1959/2022 in materia di opposizione a ordinanza- ingiunzione ex art. 22 l.689/81 promossa da:
LI , nato a [...] il [...], c.f. ed ivi residente in [...], in qualità di comandante del PE denominato “MARIA” iscritto al nr.1271 dei Registri Navi Minori e Galleggianti dell'ufficio Circondariale Marittimo di Marsala nr. UE:
ITA000026937” e P.IVA corrente in Marsala (TP) nella Parte_1 P.IVA_1 piazza Piemonte e Lombardo nr. 25, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, IG.
[...]
nato a [...] il [...], quale armatrice del PE “MARIA” entrambi con Parte_2
l'avv. SAMMARTANO FABIO ed elettivamente domiciliati c/o difensore in Trapani, via XXX
Gennaio n.82
-OPPONENTE
CONTRO
nella persona del Controparte_2
Comandante pro-tempore nata a [...] il [...] Controparte_3
(C.F. ), in proprio rappresentato, difeso e domiciliato ai fini del presente C.F._2 procedimento presso la di porto di (P.IVA ), CP_2 Controparte_2 P.IVA_2 sita in viale Marinai D'Italia nr.14 - San Benedetto del Tronto (AP)
-OPPOSTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 12.2.2024 che si teneva in modalità telematica ex art. 127 ter c.p.c. ed in cui il Giudice pronunciava dispositivo di sentenza.
Svolgimento del processo e motivazione ll sig. e la Società quale obbligata in solido, ricorrevano dinanzi Parte_3 Parte_1 all'intestato Tribunale per vedere annullata l'ordinanza di ingiunzione e confisca nr. 104/2022 emessa dalla di in data 10 novembre 2022, nonché per Controparte_2 Controparte_2 l'annullamento del presupposto P.V.A. nr. 49/2022. Si costituiva in giudizio in data 8.3.2023 la , nella persona del Comandante pro- Controparte_2 tempore a mezzo deposito di comparsa di costituzione e risposta, copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione e notificazione della violazione. pagina 1 di 4 Alla prima udienza di comparizione parti del 17.4.2023 il Giudice “ ritenuta la regolarità della costituzione in giudizio della ai sensi dell'art. 6 co. IX del D.LGS.150/201, preso Controparte_2 atto delle istanze istruttorie di prova orale per testimoni avanzate dalla parte opponente, ritenuto che i capitoli di prova siano documentali in quanto relative a circostanze già riportate nel rapporto in atti per cui l'audizione degli agenti verbalizzanti sul punto appare inutile, fissa onde procedere all'interrogatorio libero del la nuova udienza del 20.7.2023 che si terrà in presenza alle Parte_3 ore 12,30.” Alla udienza del 25.9.2023 espressamente è presente “….il sig. personalmente il quale Parte_3 si dichiara disponibile a rendere interrogatorio ed a domanda del Giudice sui fatti di causa e dunque sull'accertamento degli ispettori comunitari subito in mare a bordo del suo peschereccio IA , così risponde: “mio padre è il proprietario di entrambi i pescherecci ed io mi trovavo sulla motopesca Pt_4
e essendomi accorto di un guasto al frigorifero, forse a causa della mia posa esperienza sul trasbordo del pesce da un peschereccio ad un altro, per non perdere il pescato che peraltro avevo già riportato sul on-book elettronico e dunque sul tablet dove ogni giorno indichiamo i dati di pesca automaticamente e quindi per non buttare il TO e il pesce spada che avevamo pescato e registrato, ho deciso di trasbordare nel frigorifero nell'altra imbarcazione. Non sapevo che cosa fare e nell'immediatezza ho deciso di trasbordare il pesce e peraltro nel frattempo avevo ributtato le attrezzature a mare per fare un altro carico e poi dopo avere ritirato questo carico sono rientrato al Porto. Ribadisco che la sera la cella frigo non ha più funzionato e me ne sono accordo quando avevo già ributtato al mare l'altra attrezzatura per un nuovo pescato. Preciso che da luglio 2023 anche la EM è autorizzata a pescare il TO SO e il pesce spada “ . Il giudice dà atto che la parte non sottoscrive il verbale in quanto lo stesso è redatto in modalità telematica ma la rilettura dinanzi alla parte dichiarante ed ai difensori vale come sottoscrizione. Il tenente fa presente che il TO SO è molto ispezionato e la Per_1 normativa comunitaria in materia è articolata e molto attenzionata perché il TO SO è una specie particolare e peraltro veniva contestata il trasbordo e non la pesca illegale, che è ipotesi ben più grave. A questo punto l'avv. Cardarelli chiede fissarsi udienza di discussione e l'ente convenuto in persona del tenente di vascello si associa. Il Giudice Fissa per la discussione la nuova udienza del Per_1
29.01.2024 che si terrà in modalità scritta ex art.. 127 ter c.p.c. con termine fino al 24.01.2024 per il deposito telematico di brevi note conclusionali riepilogative. “
Le parti depositavano come in atti le note conclusionali ed a seguito di alcuni rinvii, alla udienza del
12.2.2024 il Giudice pronunciava, secondo le modalità del rito di opposizione a ordinanza-ingiunzione, dispositivo di sentenza unitamente al verbale. Ritiene il Giudice che l'opposizione non sia fondata e pertanto vada rigettata, con conseguente conferma del provvedimento opposto: in particolare dalla documentazione acquisita in atti, è emersa la sussistenza della condotta violativa del disposto normativo contestato da parte del sig. a nulla Pt_3 rilevando, ai fini della comminatoria della sanzione, la giustificazione dallo stesso resa in sede di interrogatorio libero, che non può ritenersi idonea a scriminare l'illecito commesso, anche tenuto conto del particolare rigore della normativa in materia di pesca del TO SO, della rigorosa disciplina dei piani di gestione e conservazione pluriennale per questa specie, ove vengono peraltro tipicamente ripartiti i quantitativi pescabili in quote assegnate ai vari sistemi di pesca, opportunamente autorizzati tra gli Stati dell'Unione e delle dettagliate disposizioni sulle modalità di annotazione del pescato sul giornale di bordo, sui porti designati e sulle operazioni di sbarco e/o trasbordo, che, in particolare è quanto rileva nel caso de quo.
Dai verbali allegati in atti, è emerso che il giorno 08 settembre 2022, personale della Guardia Costiera Italiana imbarcato sul pattugliatore comunitario denominato “Lundy Sentinel” dell'EFCA (European Fisheries Control Agency) - impiegato in attività operativa di controllo pesca nel Mediterraneo - sottoponeva ad ispezione in mare il ” - Matricola 01TP01319 nr. UE Parte_5
ITA000026464 e venivano rinvenuti, all'interno di una delle celle presenti a bordo, nr. 21 esemplari di pagina 2 di 4 TO SO, intero, non dichiarati sul giornale elettronico di bordo, pur essendo l'unità in parola sprovvista della necessaria autorizzazione alla pesca attiva, con assegnazione quote, di tale specie. Il Comandante dell'unità, nella persona del IG. in tale circostanza, Persona_2 dichiarava che gli esemplari erano stati trasbordati in mare dal PE “MARIA” – Matricola 01TP01271, autorizzato alla pesca attiva di TO SO, alle ore 20.00 locali del giorno 07.09.2022 a causa di problematiche di refrigerazione della cella frigo di quest'ultima. In tale circostanza di tempo e di luogo, gli ispettori compilavano ai sensi dell'art. 76 del Reg. (CE) 1224/2009 il rapporto di ispezione ICCAT nr.10066 (Allegato 1 fascicolo di parte opposta) , rilevando l'infrazione per il trasbordo in mare, non autorizzato, di TO SO.
Successivamente, al fine di chiarire la situazione in questione, sempre in data 08 settembre 2022 alle ore 13.45 locali, gli ispettori ICAAT intercettavano il PE “MARIA” - Matricola 01TP01271 UE: ITA000026937 e lo sottoponevano, ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) 1224/2009, a controllo di sorveglianza - sighting (Allegato 2 fascicolo di parte resistente): durante il controllo, il Comandante dell'unità ”, IG. , confermava via radio al team ispettivo imbarcato a bordo Pt_4 Parte_3 del “Lundy Sentinel” di aver effettuato, in data 07 settembre 2022 alle ore 22:00 circa, un'operazione di trasbordo, in accordo con il Comandante del PE “EMILIA”, di nr. 21 esemplari di TO SO su quest'ultimo PE , unità non autorizzata alla pesca bersaglio del TO SO. In data 09 settembre 2022, alle ore 11:50 circa, personale militare in forza alla Capitaneria di porto di effettuava un'ispezione a bordo del PE “MARIA” ormeggiato presso Controparte_2 la banchina di riva Malfizia del porto di e dalla disamina della prevista Controparte_2 documentazione del giornale di pesca “e-logbook”, si accertava che il PE “MARIA” aveva dichiarato di aver pescato, tra il 05 e l'08 settembre 2022, un quantitativo totale di nr. 38 esemplari di TO SO e da un'ispezione delle stive di bordo si constatava la presenza di soli nr. 17 esemplari di TO , ciò confermando pertanto l'avvenuto trasbordo di nr. 21 esemplari in mare in violazione delle normative vigenti nazionali e comunitarie Il IG. – Comandante del PE “MARIA” Matricola 01TP01271, unità Parte_3 autorizzata alla cattura bersaglio con quota di TO SO – avendo effettuato un'operazione di trasbordo in mare di prodotto ittico della specie TO SO dalla suindicata unità al Parte_5
” Matricola 01TP01319, pertanto, si rendeva responsabile della violazione prevista dal
[...] combinato disposto degli artt. 22 comma 1 e 32 del Regolamento UE 1627/2016 e dall'art. 10 comma 1 lett. u) del D.lgs 04/2012 e ss.mm.ii., ovvero violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative, europee e nazionali, relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali. Come indicato dall'art. 32 del Reg. (UE) 1627/2016, il trasbordo di TO SO in mare è vietato in qualunque circostanza;
per cui del tutto correttamente, ritiene il Giudice, veniva elevato il verbale di accertamento e contestazione nr. 49/2022 .
Ritiene il Giudice condivisibile l'argomento difensivo della parte opposta relativamente alla eccezione della parte opponente sul mancato funzionamento del frigorifero per cui il trasbordo si era reso necessario e ciò in quanto, anche a voler ritenere veritiera la rottura dell'elettrodomestico, il comandante dell'unità “ ” non ha posto in essere, al momento della avaria delle celle frigo di Pt_4 bordo, alcun tipo di iniziativa finalizzata a riferire a codesta Autorità Marittima la problematica e la presunta necessità di trasbordo del pescato;
il tutto veniva dichiarato solo ed esclusivamente a seguito dell'ispezione avvenuta in mare da parte degli ispettori comunitari. Con la sua condotta, il sig. , avendo effettuato operazioni di trasbordo di TO SO Parte_3 in mare - come si evince altresì dalle dichiarazioni da lui rese in sede di contestazione dell'infrazione - ha violato, indipendentemente dalle giustificazioni addotte relativamente al presunto malfunzionamento della cella frigo e nonostante la sua particolare qualità professionale nonché conoscenza normativa dello specifico settore, gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europee e nazionali relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali.
pagina 3 di 4 Il trasbordo di TO SO in mare è vietato in qualsiasi circostanza e l'unica e remota possibilità di trasbordo di TO SO, fermo restando che detta operazione potrebbe avvenire solo tra unità autorizzate alla pesca bersaglio di tale specie (ed il PE “EMILIA” non rientra tra quelle autorizzate), è da ricondursi alle operazioni da svolgersi solo ed esclusivamente all'interno di un porto designato, previa autorizzazione dello stato di bandiera e previa ispezione dell'Autorità competente dello Stato stesso;
ipotesi non verificatesi nel caso de quo. Peraltro, al momento del successivo riscontro ed ispezione delle stive di bordo del PE
“MARIA”, rinvenendo solo nr.17 esemplari di TO SO a fronte dei 38 dichiarati sul giornale di pesca, i militi operanti hanno comunque appurato il funzionamento delle celle frigorifere, che secondo l'assunto della parte opponente, sarebbe stata nel frattempo riparata. La dichiarazione secondo cui i 21 esemplari di TO sono rimasti a bordo del PE “EMILIA” per il periodo strettamente necessario affinché la cella frigo presente a bordo del PE ” Pt_4 venisse adeguatamente riparata, risulta priva di pregio perché allora tutto il TO sarebbe dovuto essere trasbordato presso l'altro frigorifero e non solo alcuni esemplari.
Pertanto, l'opposizione non è fondata e deve essere rigettata, con conferma della ordinanza-ingiunzione opposta. Le spese possono compensarsi integralmente fra le parti tenuto conto della vicenda occorsa fra pescherecci e della condotta processuale della parte che si è presentata in udienza a rendere interrogatorio libero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso in opposizione in quanto indimostrato e per l'effetto conferma l'ordinanza di ingiunzione e confisca nr. 104/2022 emessa dalla di Controparte_2 Controparte_2 in data 10 novembre 2022, nonché del presupposto P.V.A. nr. 49/2022 per essere stati resi
[...] nella sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della normativa sanzionatoria vigente.
Spese compensate fra le parti..
Ascoli Piceno, 12 febbraio 2024
Il Giudice
dott.ssa Paola IAni
pagina 4 di 4