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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 52/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 52/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a[...] e (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(AQ), via Monte San Nicola n. 4, entrambi rappresentati e difesi dell'avv. Alessandra
Moreschini, con studio in Vicovaro (Rm) via Licinese 1/C, giusta procura in calce al ricorso congiunto.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 1956/2017 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
1 CONCLUSIONI
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.01.2025, e Parte_1 [...]
hanno adìto il Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione degli Pt_2
effetti civili del matrimonio contratto in data 29.05.2004 a Vicovaro (RM) dal quale sono nati due figli: in data 23.07.2005 e in data 31.01.2010. Per_1 Per_2
Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa n. 2990 emesso in data 24.05.2018.
All'udienza del 5 marzo 2025, celebrata ai sensi dell'art 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, emesso da questo
Tribunale in data 24.05.2018, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dal provvedimento di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative né al superiore interesse del figlio minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e celebrato in data 29.05.2004 a Vicovaro (RM),
[...] Parte_2
trascritto presso il comune di Vicovaro, Atto n.3, p.2, serie A, Ufficio 1, anno 2004.
OMOLOGA le condizioni relative:
- all'affidamento del figlio minore e al diritto di visita:
- al mantenimento di entrambi i figli:
4 PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicovaro (RM) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 10 marzo 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 52/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a[...] e (C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(AQ), via Monte San Nicola n. 4, entrambi rappresentati e difesi dell'avv. Alessandra
Moreschini, con studio in Vicovaro (Rm) via Licinese 1/C, giusta procura in calce al ricorso congiunto.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di provvedimento di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 1956/2017 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
1 CONCLUSIONI
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.01.2025, e Parte_1 [...]
hanno adìto il Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione degli Pt_2
effetti civili del matrimonio contratto in data 29.05.2004 a Vicovaro (RM) dal quale sono nati due figli: in data 23.07.2005 e in data 31.01.2010. Per_1 Per_2
Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa n. 2990 emesso in data 24.05.2018.
All'udienza del 5 marzo 2025, celebrata ai sensi dell'art 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, emesso da questo
Tribunale in data 24.05.2018, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dal provvedimento di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative né al superiore interesse del figlio minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e celebrato in data 29.05.2004 a Vicovaro (RM),
[...] Parte_2
trascritto presso il comune di Vicovaro, Atto n.3, p.2, serie A, Ufficio 1, anno 2004.
OMOLOGA le condizioni relative:
- all'affidamento del figlio minore e al diritto di visita:
- al mantenimento di entrambi i figli:
4 PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicovaro (RM) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 10 marzo 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
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