CA
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n.772/2023 promossa in grado di appello d a in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLANTE Contro
e rappresentati e difesi dall'avv. Alfio Cuzzumbo. CP_1 CP_2
APPELLATI
All'udienza dell'11 settembre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso rivolto al G.L. del Tribunale di Palermo in data 20/8/2020 e Parte_2
, agendo il primo anche quale amministratore di sostegno ed entrambi CP_2 quali genitori esercenti la responsabilità sul figlio quest'ultimo titolare Persona_1 degli indennizzi previsti in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, avevano lamentato che tanto l'indennizzo di cui all'art. 1 comma 1° Legge n. 229/2005 che l'assegno una tantum di cui all'art. 4 della stessa legge riconosciuti a partire dal 20/11/2005 , non erano stati corrisposti nella misura dovuta in quanto le componenti di tali provvidenze costituenti la base di calcolo per la determinazione delle predette indennità non erano state incrementate nel tempo in base alla rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT distintamente operante sia sull'indennizzo base di cui all'art. 2 della legge n. 210/1992 che sulla Indennità Integrativa Speciale ( di cui all'art. 1 CP_3 comma 1° della stessa legge.
Avevano pertanto concluso chiedendo :
“accertare e dichiarare che il è tenuto a corrispondere in favore degli aventi Parte_1 diritto, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sulla indennità integrativa speciale sin dal momento di accertamento del diritto all'indennizzo. accertare e dichiarare che il dal 2005 a tutt'oggi, non ha mai corrisposto, in Parte_1 favore degli odierni ricorrenti, la rivalutazione della indennità integrativa speciale. Accertare e dichiarare che le somme maturate in favore dei ricorrenti a titolo di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e per gli interessi dovuti ex lege in ordine all'indennità integrativa speciale ammontano a € 414.196,71 dal 21.11.2005 al 31.12.2019. Conseguentemente, sempre per tutte le causali di cui in premessa, condannare il Parte_1
in persona del Ministro pro tempore, a pagare, in favore dei signori e
[...] Parte_2 CP_2
la complessiva somma di € 414.196,71, € 207.098,35 per ciascun ricorrente, dovuta a titolo di
[...] rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sulla indennità integrativa speciale dal 2005 ad oggi e interessi legali dalla scadenza di ogni singolo rateo all'effettivo soddisfo. Condannare il in persona del Ministro pro tempore, a rivalutare l'indennità Parte_1 de qua secondo tali parametri anche per il futuro (…)”. Nel contradditorio delle parti, disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal , con sentenza del 29/6/2023 il G.L. così statuiva: Parte_1 condanna il resistente al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti la Parte_1 somma complessiva di € 104.519,52, a titolo di arretrati indennizzo ex art. 1, comma 1, L. n. 229/2005 e assegno una tantum ex art. 4, comma 1, L. 229/2005 comprensivi della rivalutazione della componente IIS, per il periodo dal 20.11.2005 al 31.12.2020, al netto di quanto corrisposto dal come da decreto del 16.09.2022, ivi inclusi interessi legali sino al 30.09.2022 e oltre Parte_1 ulteriori interessi da detta data al saldo effettivo. Accerta che l'importo dell'indennità ex art. 1, comma 1, L. 229/2005 spettante a entrambi i ricorrenti sulla base della rivalutazione derivante dalla combinata applicazione degli indici ISTAT alle quote di indennizzo di cui alla L. 210/1992 già rivalutate sulla base dei T.I.P. è pari a complessivi € 66.030,35 annui (€ 33.015,18 per ciascuno) per l'anno 2021 e a complessivi € 71.098,61 annui (€ 35.549,31 per ciascuno) per l'anno 2022 e che dal dicembre 2022 a ciascuno dei ricorrenti il predetto indennizzo spetta nella misura mensile di € 2.962,44 ciascuno (per entrambi a complessivi € 5.924,88) e condanna il a corrispondere ai ricorrenti la Parte_1 differenza tra gli importi come sopra determinati e quanto eventualmente corrisposto in misura inferiore, oltre interessi di legge dalle rispettive scadenze dei pagamenti al saldo effettivo (…) Tanto disponeva il G.L. sul presupposto che l'accertamento tecnico delegato al c.t.u. e a più riprese revisionato non aveva rispetto i criteri applicativi dettati dalle disposizioni di legge istitutive dei cennati indennizzi . In particolare , premesso che l'effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011 determinante l'annullamento ex tunc della disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 11 commi 13 e 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30/7/2010, era stato che l'indennizzo di cui alla L. 210/1992 configurante la base di calcolo dell'indennizzo di cui all'art. 1 della Legge n. 229/2005 , andava integralmente rivalutato secondo il tasso di inflazione programmato (T.I.P.) anche nella componente indennità integrativa speciale e quindi doveva deve essere moltiplicato per sei volte ai fini della quantificazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 comma 1° L. 229/2005 e che ai sensi del successivo comma 4 dell'articolo 1 legge 229/2005 “l'intero importo dell'indennizzo stabilito ai sensi del presente articolo doveva essere rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT”, ha ritenuto il G.L., in accordo con i rilievi formulati dai ricorrenti, che il conteggio operato dal c.t.u. non aveva operato la rivalutazione ISTAT della somma già adeguata al TIP . Con il corollario che, tenuto conto degli importi medio tempore versati dal a Parte_1 deconto del maggior credito in data 16/9/2022, gli importi ancora dovuti alla data del 31/12/2020 a titolo di arretrati sulle quote di indennizzo ex art. 1 comma 1° e art. 4 comma
1° della Legge n. 229/2005 ammontavano complessivamente ad € 104.519,52 comprensivi di interessi fino al 30/9/2022. Il G.L. ha nel contempo proceduto al calcolo dell'indennizzo di cui all'art. 1 comma 1° della Legge n. 229/2005 dovuto per gli anni 2021 e 2022 ed alla rideterminazione della misura dell'indennizzo nell'importo dovuto all'attualità (31/12/2022) pari ad € 2.962,44 per ciascuno dei ricorrenti. La sentenza di primo grado è stata gravata di appello da parte del il quale Parte_1 ha censurato l'acritico appiattimento sui rilievi mossi dai ricorrenti alla c.t.u. quando , piuttosto, alla luce del versamento effettuato dal in corso di causa (per un Parte_1 totale di € 198.883,10 ) il G.L. avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere essendo l'importo liquidato interamente satisfattivo di quanto dovuto fino al 31/12/2020. Quanto alle quote di indennizzo riferibili agli anni 2021 e 2022 il ha contestato Parte_1
l'utilizzo dell'importo di cui alla Legge n. 210/1992 moltiplicato per 6 in luogo dell'importo di cui alla Legge n. 229/2005 afferente la prima categoria di danno. Il ha pertanto chiesto la riforma della sentenza di primo grado previo rinnovo Parte_1 delle operazioni di c.t.u.. Con un secondo motivo ha reiterato in forma di doglianza l'eccezione di prescrizione sul presupposto dell'applicabilità nella fattispecie dell'art. 2948 nn. 1 e 4 c.c. rispetto alle somme rivendicate quali differenze maturate su ogni mensilità corrisposta . Infine il si duole del vizio di ultrapetizione per avere il G.L. riconosciuto Parte_1 importi financo superiori rispetto a quelli inizialmente richiesti dai ricorrenti. Si sono costituiti in questa sede e i quali hanno chiesto il Parte_2 CP_2 rigetto del gravame. Quest'ultimo appare fondato per quanto di ragione. Prendendo le mosse dalle fonti legali istitutive degli speciali indennizzi dovuti per le infezioni contratte a causa delle vaccinazioni obbligatorie , esse sono date dalle seguenti disposizioni: «Art. 1 Legge n. 210/10992 . - 1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge»..» «Art. 2 - 1. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 3. In ordine alla discussa rivalutazione ella componente costituita dalla il legislatore era CP_3 intervenuto con una norma di interpretazione autentica – art. 11 commi 13 e 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30/7/2010 – che ne avevano escluso la rivalutazione ma la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma interpretativa con il corollario che ambedue le componenti dell'indennizzo di cui all'art.2 della Legge n. 210/1992 devono essere assoggettate alla rivalutazione secondo il T.I.P. Art. 1 Legge n. 229/2005 - Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. (…)
4. L'intero importo dell'indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT. Art. 4 Legge n. 229/2005 - Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 è ulteriormente riconosciuto il beneficio di un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla commissione di cui all'articolo 2, sino alla misura massima di dieci annualità dell'indennizzo di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
(…)
Pertanto l'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 va integralmente rivalutato secondo il T.I.P. anche nella componente indennità integrativa speciale e deve essere moltiplicato per sei volte ai fini della quantificazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 comma 1° della Legge n. 229/2005.
Parimenti l'importo dell'indennizzo di cui all'art. 2 della Legge n. 210/1992 integralmente rivalutato fino alla data del suo riconoscimento costituisce la base di calcolo per la determinazione dell'assegno una tantum di cui all'art. 4 della Legge n. 229/2005.
L'indennizzo di cui all'art. 1 comma 1° è a sua volta soggetto alla rivalutazione ISTAT. Orbene dall'analisi della relazione di c.t.u. e delle successive integrazioni fornite dallo stesso, cui si rimanda, ritiene la Corte che con la 4^ relazione di chiarimenti il consulente abbia fatto corretta applicazione dei criteri legali, essendo pervenuto alla determinazione degli arretrati dovuti fino al 31/12/2020 sull'indennizzo di cui all'art. 1 comma 1° Legge n. 229/2005 previa applicazione del coefficiente di rivalutazione T.I.P. su ambedue le componenti dell'indennizzo. Analogamente rispetto all'assegno una tantum di cui all'art. 4 appare corretta la individuazione della quota giornaliera alla data di riconoscimento dell'indennizzo pari ad € 145,98 , cui lo stesso nell'atto di appello ha dichiarato di prestare adesione. Parte_1
Erroneamente invero il G.L. ha ritenuto di fare affidamento sulle indicazioni fornite dai ricorrenti dirette ad individuare un maggiore importo dovuto quale quota giornaliera (€ 207,29) ricavato dall'indebita duplicazione di un non meglio precisato coefficiente di rivalutazione ISTAT (1,42) fino alla data di liquidazione dell'indennizzo avente l'effetto di amplificare l'importo base già rivalutato. Applicati i parametri sopra esposti e sottratto dal maggior importo dovuto quanto nelle more liquidato dal Ministro con decreto del 16/9/2022, il c.t.u.. è pervenuto alla quantificazione della complessiva somma ancora a credito dei ricorrenti fino al 31/12/2020 pari ad € 33.299,66 comprensiva di interessi legali calcolati fino al 30/9/2022. Relativamente all'indennizzo ex art. 1 coma 1° da liquidarsi per gli anni 2021 e 2022 e per l'importo dell'indennizzo dovuto a regine a partire dal 31/12/2022 risultano corretti gli importi quantificati dal c.t.u. che si è diligentemente uniformato ai parametri legali di calcolo dettati dalla normativa primaria (art. 1 e art.4 Legge n. 229/2005 ) i quali fanno riferimento quale base di calcolo all'importo di cui alla Legge n. 210/1992 con prevalenza su ogni altra fonte di rango inferiore. Quanto ai residui motivi di gravame formulati dal va opportunamente disattesa Parte_1
l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in forza del rimando all'art. 2948 c.1 e 4 c.c. Si concorda infatti con la sentenza impugnata e con la giurisprudenza ivi richiamata la quale distingue il regime prescrizionale applicabile secondo che la somma rivendicata sia costituita da un importo già liquido dovuto ad anno o a mese di cui l'amministrazione ha soltanto ritardato l'erogazione, soggetto alla prescrizione di cinque anni a norma dell'art. 2948 c.c., ed un importo non liquido di incerta quantificazione, quale era nel caso di specie la rivalutazione monetaria da determinarsi sulle componenti base dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 Si è pertanto stabilito che Il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione sulla componente dell'indennizzo per danni da vaccinazione obbligatoria, costituita dall'indennità integrativa speciale, nel caso in cui tali somme non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto, è soggetto alla prescrizionale ordinaria decennale, e non a quella quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (cosiddetto procedimento di contabilità). Ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129, e che il credito per rivalutazione monetaria e interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili eloro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori;
e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente a costituire liquidazione della prestazione, tale da determinare l'applicabilità della prescrizione quinquennale” (Cass. n. 7885 del 3/4/2014 ). Escluso infine ogni presunto vizio di extra-petizione rispetto agli importi domandanti nell'inziale ricorso - € 414.196,71 – in parziale riforma della sentenza di primo grado il deve essere condannato a corrispondere ai ricorrenti quali arretrati Controparte_4 dovuti a titolo di indennizzo ex art. 1 comma 1° ed assegno una tantum ex art. 4 Legge n. 229/2005 la complessiva minor somma di € 33.299,66 da ripartirsi in ragione della metà in favore di ciascuno dei soggetti appellati oltre interessi legali dall'1/10/2022 al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito alterno del giudizio sussistono giustificati motivi per compensare in misura di 1/3 le spese del doppio grado del giudizio mentre la restante parte liquidata come in dispositivo , va posta a carico del soccombente. CP_4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 2412/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 29 giugno 2023, dichiara che gli arretrati dovuti dal a e a titolo di indennizzo ex art. 1 Parte_1 Parte_2 CP_2
Legge n. 229/2005 e di assegno una tantum di cui all'art. 4 della Legge n. 229/2005 , comprensivi di interessi legali fino al 30/9/2022, ammontavano complessivamente ad €
33.299,66 e per l'effetto condanna il appellante al pagamento dell'importo di € Parte_1
16.649,83 in favore di ciascuno dei soggetti appellati oltre interessi legali dall'1/10/2022 al soddisfo. Compensa in misura di 1/3 tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e condanna il al pagamento in favore degli appellati della restante parte che Parte_1 liquida in complessivi € 4.076,66 per il giudizio di primo grado ed in complessivi 4.773,33 per il giudizio di appello.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco