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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11475/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LICCHELLI IRENE MARIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MANZI ORESTE CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: -Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della CP_ somma di € 23.396,70 avanzata dall' nei confronti della ricorrente;
-Accertare e dichiarare CP_ l'irrepetibilità della somma di € 23.396,70 erogata dall' in favore di Parte_1 nel periodo dal 01/07/2018 al 31/03/2022, o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
- CP_ Accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico de qua, condannare l alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. L' ha chiesto: respingere il ricorso, per le argomentazioni e motivazioni esposte in premessa. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Ai fini della decisione si deve premettere che l'onere della prova ex art. 2697 c.c. non grava sull' , ma sul pensionato che chiede l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di CP_1 procedere alla ripetizione dell'indebito. La giurisprudenza (anche a Sezioni Unite) ha infatti affermato che: “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
1 Il suddetto principio trova applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall' siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli CP_1 estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011).
Dalla lettura di tale sentenza si evince che - in alternativa –è sufficiente che, costituendosi in giudizio, l' fornisca argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo CP_1 hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo all'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso si evince che erano ben chiare le ragioni poste a base dell'indebito; Nella premessa in fatto, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
1. In data CP_ 03.11.2017 trasmetteva a il verbale sanitario contenente il giudizio Parte_1 definitivo espresso sull'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, in riferimento alla domanda di invalidità civile presentata dalla ricorrente in data
12.06.2017. 2. La domanda di invalidità civile veniva accolta e la proponente riconosciuta quale invalida totale con permanente inabilità lavorativa al 100%, categoria INVCIV numero , Numer_1 con decorrenza dal 1° luglio 2017, per l'importo di € 794,90, confermata anche in sede di visita di revisione del 21.06.2018; 3. In 10.12.2019, con successiva visita di revisione, veniva accertata un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%.
4. La Pt_1 continuava a percepire per il 2018 l'importo di € 516,35, per il 2019 di € 522,03, per il 2020 di €
520,29, per il 2021 di € 522,10 e per il 2022 di € 522,10. 5. In data 10.03.2022, la ricorrente riceveva da CP_
la notifica dell'atto di accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione di invalidità in parola;
6. Nel documento si indicava che, per il periodo dal 01/07/2018 al 31/03/2022, sulla pensione cat. INVCIV n. 07658888 è stata corrisposta la somma di € 23.396,70 non spettante per i seguenti motivi: “e' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
Da ciò si evince che la ricorrente aveva compreso chiaramente che l'indebito traeva origine dal fatto che le prestazioni di invalidità civile di cui era titolare da luglio 2017 (pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento) erano state revocate a seguito di visita di revisione del
10.12.2019 (con la quale era stata riconosciuta un'invalidità civile del 75%) ma, nonostante l'esito della visita di revisione, l aveva continuato ad erogare le prestazioni fino al 31.03.2022. CP_1
Il fatto che le motivazioni dell'indebito, come innanzi riassunte, fossero perfettamente chiare alla ricorrente si evince in modo inequivocabile dalla lettura del ricorso amministrativo allegato.
In ogni caso, l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento impugnato deve essere comunque superata, in quanto costituendosi l ha precisato che
1. la ricorrente era titolare CP_1 di pensione di invalidità a decorrere dall'agosto 2017. 2. Sottoposta a visita per revisione/conferma, in data 10/12/2019, la commissione medica ha rilevato l'inesistenza dei requisiti per l'accesso e/o il mantenimento del diritto alla prestazione.
3. Si è dunque provveduto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici in godimento alla ricorrente in ottemperanza all'accertamento e quantificando le somme indebitamente percepite chiedendone la restituzione.
2 Ne consegue che l' ha adempiuto all'onere di fornire argomenti idonei a consentire la CP_2 ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero dell'indebito; pertanto, in base alla giurisprudenza innanzi citata della S.C., scatta in capo alla parte ricorrente l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Tale prova non è stata però fornita dalla ricorrente, che ha anzi espressamente ammesso non solo che i requisiti sanitari per la pensione di inabilità civile e l'indennità di accompagnamento erano venuti meno a seguito della visita di revisione del 10.12.2019, ma anche di essere venuta a conoscenza di tale circostanza, in quanto l'esito della visita le era stato comunicato.
Ne consegue che l'indebito deve ritenersi provato, per cui resta solo da verificare se vi siano le condizioni per escluderne la ripetibilità; al riguardo, si deve rilevare l'estraneità alla fattispecie per cui è causa delle norme di legge richiamate in ricorso (art. 52 L. 88/89 e art. 13 L. 412/91), in quanto relative all'indebito pensionistico e non a quello assistenziale oggetto di causa.
In tale materia, trova applicazione il seguente principio di diritto: “L'indebito assistenziale che si
è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. civ. sez. VI, 04/08/2022, n.24180).
Applicando tali principi nel caso di specie, l'indebito è ripetibile, in quanto l'esito della visita di revisione è stato comunicato al percipiente;
la ripetibilità può però operare solo dal momento in cui tale esito è stato comunicato, in quanto l'erogazione indebita non era addebitabile alla ricorrente (la quale, fino al momento in cui ha avuto notizia dell'esito della visita, ha continuato a percepire i ratei in buona fede); poiché dalla memoria dell e relativi allegati risulta che CP_1
Nel caso di specie l'esito della visita e del conseguentemente venir meno dei requisiti per usufruire della prestazione è stato notificato il 24.12.19 (all. 1 e 2), ne consegue che i ratei di prestazione indebitamente erogati sono ripetibili solo a partire da gennaio 2020.
Il ricorso deve essere invece accolto con riferimento al periodo da luglio 2018 a dicembre 2019, in quanto, rispetto a tale periodo l'indebito, non vi è prova non solo che l'indebito fosse stato comunicato all'interessata, ma anche che fosse maturato, posto che nel verbale della visita di revisione viene indicata la decorrenza del 75% dal 10.12.2019.
Non si comprende quindi su quali basi l faccia partire l'erogazione indebita da luglio 2018, CP_1 non essendovi in atti verbali di visita di revisione anteriori a dicembre 2019; nessun chiarimento CP_ al riguardo è stato fornito dall , che anzi – dopo aver dedotto che ha chiesto in CP_1 ripetizione solo i ratei decorrenti dal 1.7.18 data del venire meno dei requisiti di legge” - si è poi contraddetto, deducendo che “nel caso di specie l'esito della visita e del conseguentemente venir meno dei requisiti per usufruire della prestazione è stato notificato il 24.12.19 (all. 1 e 2)”.
Per quanto esposto, l'indebito di € 23.396,70 dovrà essere ricalcolato a cura dell , dovendo CP_1 essere escluso il periodo anteriore a gennaio 2020, per le ragioni innanzi esposte.
3 Tale esclusione non comporta la condanna dell alla restituzione, anche solo parziale, delle CP_1 somme trattenute (pari finora a € 3.589,57 come dedotto e documentato dalla ricorrente nelle note scritte), in quanto l'indebito residuo è certamente superiore a tale importo (si è infatti già visto che nel ricorso si deduce che
4. La continuava a percepire per il 2018 l'importo di € Pt_1
516,35, per il 2019 di € 522,03, per il 2020 di € 520,29, per il 2021 di € 522,10 e per il 2022 di € 522,10).
Il ricorso deve essere quindi accolto nei limiti innanzi esposti.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica una compensazione parziale delle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 18/10/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito relativamente al periodo da luglio 2018 a dicembre 2019.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento della restante metà, CP_1 liquidata in € 1350,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, lì 24/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
4
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11475/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LICCHELLI IRENE MARIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MANZI ORESTE CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: -Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della CP_ somma di € 23.396,70 avanzata dall' nei confronti della ricorrente;
-Accertare e dichiarare CP_ l'irrepetibilità della somma di € 23.396,70 erogata dall' in favore di Parte_1 nel periodo dal 01/07/2018 al 31/03/2022, o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
- CP_ Accertata e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico de qua, condannare l alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. L' ha chiesto: respingere il ricorso, per le argomentazioni e motivazioni esposte in premessa. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Ai fini della decisione si deve premettere che l'onere della prova ex art. 2697 c.c. non grava sull' , ma sul pensionato che chiede l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di CP_1 procedere alla ripetizione dell'indebito. La giurisprudenza (anche a Sezioni Unite) ha infatti affermato che: “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
1 Il suddetto principio trova applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall' siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli CP_1 estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011).
Dalla lettura di tale sentenza si evince che - in alternativa –è sufficiente che, costituendosi in giudizio, l' fornisca argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo CP_1 hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo all'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso si evince che erano ben chiare le ragioni poste a base dell'indebito; Nella premessa in fatto, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
1. In data CP_ 03.11.2017 trasmetteva a il verbale sanitario contenente il giudizio Parte_1 definitivo espresso sull'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, in riferimento alla domanda di invalidità civile presentata dalla ricorrente in data
12.06.2017. 2. La domanda di invalidità civile veniva accolta e la proponente riconosciuta quale invalida totale con permanente inabilità lavorativa al 100%, categoria INVCIV numero , Numer_1 con decorrenza dal 1° luglio 2017, per l'importo di € 794,90, confermata anche in sede di visita di revisione del 21.06.2018; 3. In 10.12.2019, con successiva visita di revisione, veniva accertata un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%.
4. La Pt_1 continuava a percepire per il 2018 l'importo di € 516,35, per il 2019 di € 522,03, per il 2020 di €
520,29, per il 2021 di € 522,10 e per il 2022 di € 522,10. 5. In data 10.03.2022, la ricorrente riceveva da CP_
la notifica dell'atto di accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione di invalidità in parola;
6. Nel documento si indicava che, per il periodo dal 01/07/2018 al 31/03/2022, sulla pensione cat. INVCIV n. 07658888 è stata corrisposta la somma di € 23.396,70 non spettante per i seguenti motivi: “e' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
Da ciò si evince che la ricorrente aveva compreso chiaramente che l'indebito traeva origine dal fatto che le prestazioni di invalidità civile di cui era titolare da luglio 2017 (pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento) erano state revocate a seguito di visita di revisione del
10.12.2019 (con la quale era stata riconosciuta un'invalidità civile del 75%) ma, nonostante l'esito della visita di revisione, l aveva continuato ad erogare le prestazioni fino al 31.03.2022. CP_1
Il fatto che le motivazioni dell'indebito, come innanzi riassunte, fossero perfettamente chiare alla ricorrente si evince in modo inequivocabile dalla lettura del ricorso amministrativo allegato.
In ogni caso, l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento impugnato deve essere comunque superata, in quanto costituendosi l ha precisato che
1. la ricorrente era titolare CP_1 di pensione di invalidità a decorrere dall'agosto 2017. 2. Sottoposta a visita per revisione/conferma, in data 10/12/2019, la commissione medica ha rilevato l'inesistenza dei requisiti per l'accesso e/o il mantenimento del diritto alla prestazione.
3. Si è dunque provveduto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici in godimento alla ricorrente in ottemperanza all'accertamento e quantificando le somme indebitamente percepite chiedendone la restituzione.
2 Ne consegue che l' ha adempiuto all'onere di fornire argomenti idonei a consentire la CP_2 ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero dell'indebito; pertanto, in base alla giurisprudenza innanzi citata della S.C., scatta in capo alla parte ricorrente l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Tale prova non è stata però fornita dalla ricorrente, che ha anzi espressamente ammesso non solo che i requisiti sanitari per la pensione di inabilità civile e l'indennità di accompagnamento erano venuti meno a seguito della visita di revisione del 10.12.2019, ma anche di essere venuta a conoscenza di tale circostanza, in quanto l'esito della visita le era stato comunicato.
Ne consegue che l'indebito deve ritenersi provato, per cui resta solo da verificare se vi siano le condizioni per escluderne la ripetibilità; al riguardo, si deve rilevare l'estraneità alla fattispecie per cui è causa delle norme di legge richiamate in ricorso (art. 52 L. 88/89 e art. 13 L. 412/91), in quanto relative all'indebito pensionistico e non a quello assistenziale oggetto di causa.
In tale materia, trova applicazione il seguente principio di diritto: “L'indebito assistenziale che si
è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. civ. sez. VI, 04/08/2022, n.24180).
Applicando tali principi nel caso di specie, l'indebito è ripetibile, in quanto l'esito della visita di revisione è stato comunicato al percipiente;
la ripetibilità può però operare solo dal momento in cui tale esito è stato comunicato, in quanto l'erogazione indebita non era addebitabile alla ricorrente (la quale, fino al momento in cui ha avuto notizia dell'esito della visita, ha continuato a percepire i ratei in buona fede); poiché dalla memoria dell e relativi allegati risulta che CP_1
Nel caso di specie l'esito della visita e del conseguentemente venir meno dei requisiti per usufruire della prestazione è stato notificato il 24.12.19 (all. 1 e 2), ne consegue che i ratei di prestazione indebitamente erogati sono ripetibili solo a partire da gennaio 2020.
Il ricorso deve essere invece accolto con riferimento al periodo da luglio 2018 a dicembre 2019, in quanto, rispetto a tale periodo l'indebito, non vi è prova non solo che l'indebito fosse stato comunicato all'interessata, ma anche che fosse maturato, posto che nel verbale della visita di revisione viene indicata la decorrenza del 75% dal 10.12.2019.
Non si comprende quindi su quali basi l faccia partire l'erogazione indebita da luglio 2018, CP_1 non essendovi in atti verbali di visita di revisione anteriori a dicembre 2019; nessun chiarimento CP_ al riguardo è stato fornito dall , che anzi – dopo aver dedotto che ha chiesto in CP_1 ripetizione solo i ratei decorrenti dal 1.7.18 data del venire meno dei requisiti di legge” - si è poi contraddetto, deducendo che “nel caso di specie l'esito della visita e del conseguentemente venir meno dei requisiti per usufruire della prestazione è stato notificato il 24.12.19 (all. 1 e 2)”.
Per quanto esposto, l'indebito di € 23.396,70 dovrà essere ricalcolato a cura dell , dovendo CP_1 essere escluso il periodo anteriore a gennaio 2020, per le ragioni innanzi esposte.
3 Tale esclusione non comporta la condanna dell alla restituzione, anche solo parziale, delle CP_1 somme trattenute (pari finora a € 3.589,57 come dedotto e documentato dalla ricorrente nelle note scritte), in quanto l'indebito residuo è certamente superiore a tale importo (si è infatti già visto che nel ricorso si deduce che
4. La continuava a percepire per il 2018 l'importo di € Pt_1
516,35, per il 2019 di € 522,03, per il 2020 di € 520,29, per il 2021 di € 522,10 e per il 2022 di € 522,10).
Il ricorso deve essere quindi accolto nei limiti innanzi esposti.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica una compensazione parziale delle spese.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 18/10/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito relativamente al periodo da luglio 2018 a dicembre 2019.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Compensa per metà le spese di lite e condanna l al pagamento della restante metà, CP_1 liquidata in € 1350,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, lì 24/03/2025
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Dr. Luca Notarangelo
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