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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/04/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 1711/2019 R.G.A.C., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Padalino, giusta procura in atti
Appellante
e
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Vaira, giusta procura in atti
Appellata nonché
Controparte_2
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Foggia n. 960/2018; risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Parte_1
Contr Foggia, l' e , domiciliata presso l' - CP_1 Controparte_2 legittimato a stare in giudizio in nome e per conto della Compagnia assicurativa estera ai sensi dell'art. 126, comma 1 lett. C) del D. Lgs. N. 209/2005 - per sentire condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni materiali quantificati in € 10.000,00, subiti al proprio autoveicolo
Mercedes targato FB356B, a seguito del sinistro stradale causato dal conducente dell'autovettura BMW con targata estera E4153KM.
A sostegno della sua domanda il deduceva, nello specifico, che, in data 8.8.2016 alle Pt_1 ore 14.00 circa, in Foggia, allorquando era alla guida del proprio veicolo Mercedes tg. FB 356B
e percorreva via del Salice Nuovo, veniva urtato dall'autovettura BMW tg E4153KM condotta da e di proprietà di , Parte_2 Controparte_2 assicurata con , la quale, mentre percorreva via del Salice Nuovo Controparte_3 nello stesso senso di marcia percorso dal veicolo Mercedes, nell'effettuare incautamente una manovra di sorpasso e vedendo sopraggiungere un veicolo dall'opposto senso di marcia, repentinamente rientrava nella propria corsia e attingeva il Mercedes che gli era davanti, che, per effetto dell'urto, terminava la sua corsa contro un albero ivi esistente.
In tale sede, si costituiva in giudizio il convenuto che contestava la domanda attorea, CP_1 chiedendone il rigetto, mentre rimaneva contumace l'altra convenuta
[...]
. Controparte_2
Il giudizio di primo grado veniva istruito mediante l'escussione di un testimone e l'espletamento
CTU tecnico-ricostruttiva e, inoltre, veniva definito con sentenza n. 960/2018, depositata in data 20.07.2018, con la quale il Giudice di Pace di Foggia, rigettava la domanda attorea perché non adeguatamente provata, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso questa sentenza, proponeva appello lamentando, in sostanza, Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie del primo grado.
Si costituiva l' , il quale chiedeva il rigetto dell'appello proposto perché Controparte_4 infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
Dichiarata la contumacia di e acquisito il Controparte_2
2 fascicolo del primo grado di giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.01.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. – la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Nel caso di specie si rileva che il Giudice di primo grado, nel valutare l'impianto probatorio complessivo, abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria non essendo sufficientemente provata.
In primo luogo, va, infatti, rilevato che l'unico teste escusso nel giudizio di primo grado, con riferimento alla dinamica, , si è limitato a confermare la scarna e generica Testimone_1 descrizione del sinistro di cui all'atto di citazione.
Ebbene, tale deposizione non può, invero, essere recepita acriticamente, ma deve essere sottoposta ad un severo vaglio critico, soprattutto laddove, come nel caso di specie, non esista un verbale dei vigili urbani, polizia o carabinieri e l'unica prova sulla dinamica raccolta in primo grado consista nella deposizione di un unico teste di parte attrice, la cui presenza non era Testi segnalata né nella denuncia di sinistro in atti, né nel modulo nonostante il teste abbia dichiarato, in sede di escussione testimoniale, di aver fornito nell'immediatezza “i propri dati personali in caso di bisogno al conducente”.
Invero, non può costituire idoneo riscontro di tale dichiarazione testimoniale la CTU svolta in primo grado, in considerazione del fatto che lo stesso consulente ha rappresentato di aver ricostruito la dinamica del sinistro ed accertato la compatibilità con i danni sulla base di una
3 mera ipotesi (cfr. “ipotizzabile la dinamica e i danni subiti dai mezzi coinvolti”) – formulata, peraltro, sulla scorta delle dichiarazioni riferite da un soggetto terzo (tale fratello CP_5 dell'attore), non coinvolto nel sinistro oggetto del giudizio, e quindi in totale di qualsiasi legittimazione alla partecipazione alle operazioni peritali - pertanto, non idonea ad essere posta a fondamento della decisione.
Ad ogni modo, è bene rilevare che la CTU “non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (cfr., Cass. n. 31886/2019; Cass., Ord. n. 196317/2020).
Di fronte a questo quadro probatorio incerto, non può assumere valenza dirimente, ai fini della prova della dinamica del sinistro, neppure il modulo CAI agli atti;
invero, è noto che “La dichiarazione contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, sottoscritta dai conducenti protagonisti del medesimo, è oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice qualora il danneggiato proponga azione risarcitoria diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante. In tale ipotesi, infatti, il proprietario del veicolo assicurato ricopre il ruolo di litisconsorte necessario, sicché la confessione resa circa la dinamica dell'incidente non ha l'efficacia di piena prova nemmeno nei suoi stessi confronti, ai sensi dell'art. 2733 comma 3
c.c.” (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, n.25770).
Dunque, non essendo emersa una prova convincente in ordine alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro – onere probatorio che incombeva su parte attrice - deve confermarsi la sentenza appellata che correttamente ha rigettato la domanda attorea perché non adeguatamente provata.
Al riguardo, va osservato che è consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. civ. n. 21187/2019).
4 Le spese del giudizio di appello vanno poste a carico dell'appellante, in ragione del principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendo conto della attività in concreto espletata e del valore della controversia secondo i parametri del d.m. 55/2014 (e successive modificazioni).
Vanno dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti dell'appellata contumace
[...]
. Controparte_2
Contr Va, invece, rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellata per difetto dei presupposti di legge, sulla scorta di quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che sancisce la sussistenza di rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (Cass. n. 19298 del 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. Civ., 30 ottobre 2015).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell' Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano per compenso
[...] professionale in euro 3.387,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.p.a. come per legge;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti dell'appellata contumace
[...]
; Controparte_2
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 17.04.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
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