Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 20/05/2025
Ruolo Generale n. 399/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 399/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
(C.F. , nonché, in Parte_1 P.IVA_1 proprio, quale socio accomandatario, (C.F. ), rapp.ti e Parte_1 C.F._1 difesi dall'avv. Felice Bianco (c.f. ), domiciliatario in Sant'Antimo (NA) alla Via CodiceFiscale_2
G. Carducci, 12 - Email_1
APPELLANTE
E
1
P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paola Zappa (c.f. P.IVA_2
), domiciliataria all'indirizzo PEC con C.F._3 Email_2 studio in Brescia, via Carlo Zima n. 2/4
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1858/2019 pubbl. il 24.06.2019 resa dal Tribunale di Napoli
Nord, non notificata
FATTO E DIRITTO
Con citazione del 24/01/2020 la società e , socio Parte_2 Parte_1 accomandatario, hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato l'opposizione proposta da costoro con atto del
10.10.2016 avverso il decreto ingiuntivo emesso, ad istanza di per Controparte_2
l'importo di € 31.786,08 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo ed oltre le spese, preteso in pagamento della fattura n. 0633572570219039 del 4.2.2012, relativa alla fornitura di energia elettrica effettuata presso l'utenza intestata alla opponente società sita in Sant'Antimo (NA), alla piazza
Annunziata n. 5.
Gli opponenti eccepivano l'infondatezza della pretesa creditoria, contestando il verbale di verifica da cui erano scaturiti i consumi contabilizzati, e deducevano l'illegittimità della ricostruzione effettuata a far data dal mese di novembre 2007, benché la verifica fosse stata eseguita solo nel novembre 2011, “come se la manomissione fosse stata operata un secondo dopo la messa in funzione del contatore” (cfr. sentenza).
Radicatasi la lite, si costituiva la società opposta chiedendone il rigetto dell'opposizione.
Esponeva che, in data 16/11/2011, i tecnici di (società preposta al servizio di Controparte_3 distribuzione dell'energia elettrica), a seguito di un sopralluogo, avevano accertato che sul cavo di alimentazione che andava ad alimentare il misuratore elettronico con matricola 02035925, relativo CP_2 all'utenza nr. Presa 846314610 intestata alla società , era stato Parte_1
CP_ installato un cavo abusivo che, collegato direttamente sulla montante andava ad alimentare l'impianto elettrico, atto a garantire il prelievo illecito di energia a favore dell'utenza, senza fatturazione dei consumi.
Allegava il verbale di verifica, sottoscritto dal sig. , legale rappresentante della società, Parte_1 presente al momento del sopralluogo (doc. 2), e deduceva che, a seguito del riscontrato illecito, la
2 fornitura era stata distaccata e i corpi estranei oggetto della manomissione erano stati rimossi e racchiusi in apposito contenitore sigillato.
Aggiungeva che la quantificazione dei consumi abusivamente prelevati era stata ricostruita da
[...] secondo il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, in funzione della Controparte_3 portata del cavo elettrico abusivamente collegato alla rete (sezione del cavo quadripolare di 4X6 mm
(doc. 4), e che, sulla base dei dati forniti da Controparte_3 Controparte_2 aveva provveduto ad emettere la fattura posta a base dell'azione monitoria, rimasta insoluta.
Prodotta documentazione, ammessa e raccolta prova per testi, ordinata l'esibizione al terzo
[...] della documentazione avente ad oggetto le letture relative all'utenza e la Controparte_3 ricostruzione dei prelievi addebitati, la causa era decisa con la sentenza oggi appellata.
In sintesi, il Tribunale riteneva accertato il prelievo abusivo e correttamente ricostruiti i consumi presunti, stante l'inapplicabilità del limite temporale di cui agli artt. 10 e 11 della Delibera 200/99 dell'AEEG (ora ARERA).
Argomentando motivi a sostegno del gravame, gli appellanti hanno chiesto riformarsi la pronuncia nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatasi la lite, si è costituita tardivamente l'appellata con comparsa del 15.10.2020 (l'udienza originariamente fissata per il 18.05.2020 è stata differita di ufficio al 22.5 e poi al 16.10.2020), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza del 20 maggio 2025 per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
3 Col primo motivo gli appellanti deducono violazione e falsa applicazione dell'art 115 c.p.c. e inversione dell'onere della prova.
Assumono che il giudice di primo grado ha ritenuto provato il credito anche in assenza di un contratto, non avendolo controparte mai depositato, così come eccepito dagli opponenti con la prima memoria istruttoria depositata ex art. 183 co. 6 c.p.c.
In buona sostanza, non sarebbero provate né la qualità di cliente della società appellante né le tariffe in base alle quali sono stati ricostruiti i consumi.
In definitiva, il Tribunale avrebbe ancorato la prova del credito ad un atto illecito, imputato presuntivamente all'opponente, in assenza di contratto, essenziale anche ai fini della determinazione della tariffa applicata, oltre che della prova circa il reale destinatario della pretesa.
Il motivo è infondato.
Il credito vantato da nei confronti della società Controparte_1 Parte_1
trae origine dall'abusivo allacciamento alla rete elettrica e non da regolare contratto.
[...]
La legittimazione passiva discende dal dato incontestabile che del prelievo di energia conseguente all'allaccio abusivo ha beneficiato la società opponente.
L'opponente non ha neanche allegato di aver sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica con altra società diversa da , non giustificando in alcun modo l'erogazione Controparte_1 di energia elettrica presso l'esercizio commerciale di cui si discute.
L'esistenza del rapporto contrattuale con il fin dal 16.11.2007 (data Controparte_1 di attivazione della fornitura) è stata, peraltro, confermata – con valore certificato – dal distributore territorialmente competente, con la documentazione depositata in ottemperanza Controparte_3 all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal Giudice in primo grado (doc. 8 della produzione di parte appellata).
In ogni caso, l'allaccio abusivo integra un'ipotesi di illecito extracontrattuale, rispetto alla quale il creditore è tenuto ad allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 2043 c.c...
Nel caso di specie, dal verbale - assistito da fede privilegiata, sottoscritto dal sig. , legale Parte_1 rappresentante della società, presente al momento del sopralluogo - risulta accertato che, sul cavo di alimentazione che andava ad alimentare il misuratore elettronico con matricola 02035925, relativo CP_2 all'utenza nr. presa 846314610, intestata alla società , vi era Parte_1 Parte_1
4 installato un cavo abusivo che, collegato direttamente sul montante andava ad alimentare CP_2
l'impianto elettrico del bar gestito dalla indicata società.
L'appellata ha, dunque, adeguatamente allegato e dimostrato il fatto illecito commesso ai suoi danni - da imputarsi all'appellante quale intestataria della fornitura nel tempo alimentata, oltre che dal contatore, anche dall'allaccio abusivo, come attestato nel verbale di verifica - richiamando e producendo in giudizio il verbale delle operazioni che hanno consentito di accertare il prelievo irregolare di energia elettrica.
La contestazione relativa alle tariffe applicate è inammissibile perché proposta per la prima volta solo con l'atto di gravame.
Si dolgono, poi, gli appellanti del fatto che la verifica sia stata effettuata inaudita altera parte, senza il rispetto del contraddittorio delle parti, e senza la possibilità di provare che, anziché di allaccio diretto, si trattasse di semplice guasto e/o malfunzionamento … originato da diverse cause.
Trattandosi di atto irripetibile, la verifica doveva avvenire alla presenza di una persona che tutelasse i Fratelli
Pt_1
Non sarebbe stata fornita la prova dell'imputabilità della manomissione agli appellanti, né del profitto ricavato.
Le doglianze sono infondate.
Quanto all'efficacia probatoria del verbale di verifica, secondo l'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, espresso in tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica “…
l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell - incaricati dell'esazione CP_2 dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” ( in termini la massima di Cass. n. 7075/2020).
Dubbi non sorgono sia in ordine alla manomissione sia in ordine alla imputabilità, alla luce delle risultanze del verbale di verifica, come sopra richiamate.
5 Assumono, poi, gli appellanti la mancanza di prova dell'epoca della manomissione, e l'arbitraria ricostruzione dei consumi, operata a far data dall'installazione del contatore.
Anche tali doglianze sono infondate.
In ipotesi di manomissione del contatore, comunque imputabile all'utente, che si è giovato della manomissione, i consumi contabilizzati dalla società di distribuzione possono ritenersi presuntivamente provati, così come il relativo credito vantato dal gestore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti quali:
1 - la assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibile fornire – una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi – una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale), applicato dal distributore per la rettifica del dato inattendibile risultante dal contatore manomesso;
2 - la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, del distributore, quale soggetto deputato a tale verifica, in conformità alla delibera n. 200 del 28.12.1999 dell'AEGG: elementi inducenti entrambi a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, in assenza di elementi contrari offerti dai debitori, del “normale fabbisogno” della società amministrata (Cass. ord. n. 13605/2019 resa in fattispecie analoga a quella per cui è il presente giudizio).
Orbene, nella specie, il dies a quo del prelievo irregolare (17.11.2007) è stato identificato nel momento dell'attivazione della fornitura, e ciò sulla base dell'andamento costante dei consumi, che non hanno subito nel periodo alcun rilevante scostamento, come dimostrato dalla tabella delle letture fornita da e- distribuzione S.p.a. in adempimento al disposto ordine di esibizione (doc. 8).
La ricostruzione è stata effettuata sulla base della potenza prelevabile dal cavo con il quale è stato realizzato l'allaccio diretto (doc. 3 della produzione di primo grado di parte appellante), e non avrebbe potuto essere diversamente, visto che il prelievo di energia avveniva bypassando il contatore.
Il riferimento alla “potenza prelevabile”, per tale intendendosi il parametro riferito all'energia transitabile attraverso il conduttore elettrico costituente allaccio diretto, appare un criterio adeguato che può essere utilizzato per determinare in via presuntiva, nel caso di allaccio diretto abusivo alla rete, il consumo di energia elettrica nell'arco temporale di riferimento.
Destituita di fondamento è, poi, l'eccezione di violazione dell'art. 10 della delibera ARERA n. 200/99, a tenore del quale, se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla
6 ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica, trattandosi di disposizione inapplicabile alle ipotesi di allaccio abusivo.
In ogni caso, in ipotesi di prelievi abusivi, l'onere della prova del consumo effettivo, in luogo di quello ricostruito, grava integralmente sull'utente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15771 del 2022).
Applicando l'esposto principio alla questione in oggetto, ne deriva che era onere dell'utente dimostrare da quale epoca era, con precisione, retrodatabile l'allaccio abusivo, e che, in difetto di prova del dato temporale, legittimamente la società di gestione ha preteso il pagamento a far data dall'anomala registrazione ricavata dall'analisi storica dei consumi, ovvero dall'installazione dell'utenza, e dunque oltre i limiti temporali di cui al citato art. 10, e comunque nei limiti del quinquennio.
Le superiori motivazioni ed i documenti allegati, pertanto, destituiscono di fondamento le eccezioni formulate dagli appellanti in merito all'insussistenza del credito ingiunto per incertezza dell'an e del quantum, e consentono di ritenere, altresì, corretto il diniego di espletamento della prova richiesta in primo grado dalla - reiterata in sede di gravame - da reputarsi superflua oltre che meramente Parte_2 esplorativa.
Il difetto di allegazione e prova gravante sulla parte non avrebbe potuto essere, infatti, colmato a mezzo della sollecitata c.t.u., al fine, tra l'altro, di accertare l'epoca dell'allaccio abusivo, atteso che la consulenza tecnica di ufficio, come è noto, non può essere invocata per sopperire all'inerzia delle parti
(cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21487 del 15/09/2017).
Conclusivamente l'appello deve essere integralmente rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità e ripetitività delle questioni affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico delle parti appellanti, in solido, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
7 - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna le parti appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado sostenute dall'appellata, che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento, in solido, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 20/05/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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