Art. 3.
Nei riguardi degli impiegati di cui al precedente articolo 1, il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e' valutato ai fini giuridici per l'intera sua durata quale servizio effettivo con esclusione della ricostruzione di carriera.
Nei riguardi degli impiegati di cui al precedente articolo 1, il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e' valutato ai fini giuridici per l'intera sua durata quale servizio effettivo con esclusione della ricostruzione di carriera.