Articolo 3 della Legge 9 agosto 1974, n. 367
Articolo 2
Versione
7 settembre 1974
Art. 3.
Nei riguardi degli impiegati di cui al precedente articolo 1, il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e' valutato ai fini giuridici per l'intera sua durata quale servizio effettivo con esclusione della ricostruzione di carriera.

Entrata in vigore il 7 settembre 1974