Sentenza 11 novembre 1970
Massime • 2
L'assenza di indicazione della qualita del ricevente l'atto non determina nullita della notifica, ma soltanto l'Onere per la parte, che ha provveduto ad essa di fornire la prova che tra destinatario ed il ricevente esisteva uno dei rapporti voluti dalla legge (di famiglia di servizio, di lavoro).*
Dalla dichiarata illegittimita costituzionale dell'art 21 del RDL 7 agosto 1936, n 1639 non discende che, tempestivamente notificato l'accertamento di valore ad uno dei coobbligati, l' amministrazione decada dal diritto a vedere accertato detto maggior valore nei confronti degli altri coobbligati ai quali l'avviso non venne notificato o fu invalidamente notificato detto coobbligato o puo proporre ricorso, allorquando venga comunque a conoscenza dell'accertamento, oppure puo difendersi a seguito di integrazione del contraddittorio in Sede di ricorsi o giudizi intentati dal coobbligato al quale l'atto di accertamento venne regolarmente notificato.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/11/1970, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1970 |
Testo completo
L'assenza di indicazione della qualita del ricevente l'atto non determina nullita della notifica, ma soltanto l'Onere per la parte, che ha provveduto ad essa di fornire la prova che tra destinatario ed il ricevente esisteva uno dei rapporti voluti dalla legge (di famiglia di servizio, di lavoro).*