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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7792/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7792/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...] 6 e rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Mazza, del foro di Bologna con studio in Dozza (BO) Via Massarenti 6 e nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Parte_2 Cappello del foro di Bologna con studio in Imola Via Garibaldi 68 ed ivi domiciliato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 14/07/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 27/06/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 28/05/2025 ; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nato in data [...] il figlio;
Per_1
pagina 1 di 4 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
31/08/1971 e nato a [...], il [...] uniti in matrimonio celebrato a Parte_2
IMOLA (BO) il 10/06/2017 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Imola
(BO) al n. 12 parte II Serie A anno 2017;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno separati restando la moglie nel domicilio coniugale sito in Imola
Via Torquato Tasso 6, unitamente al figlio minore ed il marito a Sassari e nei giorni Per_1 di seguito indicati presso i nonni paterni o altra residenza a Imola, avendo già portato con sé indumenti ed oggetti personali;
2) assegna la casa coniugale situata a Imola Via Torquato Tasso n. 6 alla Signora
[...]
Parte_1
3) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori affinché, in accordo tra Per_1 di loro, ne curino l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, pur mantenendo la propria residenza abituale presso il domicilio materno;
4) dispone che il padre potrà tenere il figlio con sé a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Il padre, inoltre, impegnandosi a concordare con la madre gli esatti periodi entro aprile di ogni anno, potrà tenere il figlio: (i) per 15 giorni, anche non consecutivi, nell'arco delle vacanze estive, (ii) nel periodo natalizio dal 23.12 al 31.12 e dall'1.1. al 6.1 ad anni alternati tra i genitori con assegnazione fissa del giorno della Vigilia di Natale alla madre e del giorno di Natale al padre (iii) nel giorno di Pasqua e Lunedi dell'Angelo ad anni alterni e (iv) una settimana ulteriore durante l'anno da concordarsi tra i genitori con almeno un mese di anticipo.
5) dispone che il sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Parte_2
si impegna a corrispondere entro il giorno quindici di ogni mese, l'importo di euro Per_1
900,00 (novecento/00) - da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT riscontrabili nella
Gazzetta Ufficiale, e da erogarsi fino alla raggiunta indipendenza economica del minore - di cui: euro 650,00 (seicentocinquanta/00) versati a mezzo bonifico bancario alla sig. Parte_1 pagina 2 di 4 sul conto corrente da questa indicato e quanto ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da versarsi su un fondo assicurativo o bancario vincolato a favore del figlio . Al compimento dei 18 Per_1
(diciotto) anni del figlio questo potrà disporre del fondo per esigenze connesse alla sua Per_1 istruzione, fermo restando che il sig. dovrà continuare a versare a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento del figlio la predetta somma di euro 900,00 (novecento/00), di cui
650,00 (seicentocinquanta/00) alla sig. ed euro 250,00 (duecentocinquanta/00) o Parte_1 direttamente al figlio o in altra modalità concordata direttamente con quest'ultimo;
6) dispone che il sig. a titolo di assegno al mantenimento del coniuge separato Parte_2 corrisponda, entro il giorno quindici di ogni mese, alla sig. l'importo di euro Parte_1
500,00 (cinquecento/00) sul conto corrente intestato alla signora, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT riscontrabili nella Gazzetta Ufficiale;
7) prende atto che il sig. si impegna inoltre a versare alla data di emissione della sentenza Pt_2 di separazione la somma una tantum di euro 18.000,00 (diciottomila/00) tramite bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig. Parte_1
8) obbliga il sig. a rimborsare alla sig. il 50% di tutte le Parte_2 Parte_1 spese straordinarie sostenute per il figlio così come individuate nel “protocollo del Per_1
Tribunale di Bologna” che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, salve le seguenti precisazioni relative a spese straordinarie che restano a carico della signora Parte_1
- farmaci ordinari anche da banco (come quelli a titolo esemplificativo per cura di stati febbrili, mal di testa etc);
- le spese per il materiale scolastico di cancellaria durante l'anno scolastico quali penne, matite e quaderni, ecc.;
- iscrizione ad attività sportive del figlio, tornei e relativo abbigliamento
(ad eccezione delle spese per l'attrezzatura sportiva quali racchette da tennis e scarpe che verranno divise a metà);
- spese per trasporti pubblici. Tali spese verranno poste fiscalmente in detrazione, ove previsto, al
50% tra le parti;
9) prende atto che le parti hanno concordato che il signor i farà carico esclusivo Parte_2 delle spese future per l'iscrizione e la frequentazione del figlio ad Università Statali Per_1 pubbliche;
eventuali spese per corsi di studio fuori sede saranno valutate di comune accordo tra i genitori;
10) dispone che la casa coniugale sita in Imola via Torquato Tasso n. 6 di proprietà del nonno paterno viene assegnata alla sig. e le relative spese ordinarie saranno sostenute da Parte_1
pagina 3 di 4 quest'ultima mentre le spese straordinarie resteranno a carico del proprietario, inclusa l'IMU;
11) stabilisce che gli assegni familiari e l'assegno unico verranno richiesti e percepiti in misura pari al 50% per entrambi, impegnandosi fin da ora a sottoscrivere reciprocamente la documentazione relativa;
12) prende atto che i coniugi dichiarano di avere regolato ogni reciproco rapporto economico e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro a nessun titolo oltre a quanto qui convenuto;
13) prende atto che i coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso alla richiesta ed al rinnovo del passaporto, sia per sé sia per il figlio secondo la vigente normativa in materia, senza che Per_1 ciò conferisca loro la facoltà di stabilirsi definitivamente all'estero con il figlio. I coniugi convengono che il minore non potrà mutare la città di residenza, sempre nell'ambito nazionale, se non previ accordi fra le parti, ad eccezione di trasferimenti che dovessero essere effettuati nell'ambito territoriale di competenza del Tribunale di Bologna;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Imola (BO)- di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.7.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7792/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...] 6 e rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Mazza, del foro di Bologna con studio in Dozza (BO) Via Massarenti 6 e nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Parte_2 Cappello del foro di Bologna con studio in Imola Via Garibaldi 68 ed ivi domiciliato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 14/07/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 27/06/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 28/05/2025 ; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nato in data [...] il figlio;
Per_1
pagina 1 di 4 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
31/08/1971 e nato a [...], il [...] uniti in matrimonio celebrato a Parte_2
IMOLA (BO) il 10/06/2017 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Imola
(BO) al n. 12 parte II Serie A anno 2017;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno separati restando la moglie nel domicilio coniugale sito in Imola
Via Torquato Tasso 6, unitamente al figlio minore ed il marito a Sassari e nei giorni Per_1 di seguito indicati presso i nonni paterni o altra residenza a Imola, avendo già portato con sé indumenti ed oggetti personali;
2) assegna la casa coniugale situata a Imola Via Torquato Tasso n. 6 alla Signora
[...]
Parte_1
3) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori affinché, in accordo tra Per_1 di loro, ne curino l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, pur mantenendo la propria residenza abituale presso il domicilio materno;
4) dispone che il padre potrà tenere il figlio con sé a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Il padre, inoltre, impegnandosi a concordare con la madre gli esatti periodi entro aprile di ogni anno, potrà tenere il figlio: (i) per 15 giorni, anche non consecutivi, nell'arco delle vacanze estive, (ii) nel periodo natalizio dal 23.12 al 31.12 e dall'1.1. al 6.1 ad anni alternati tra i genitori con assegnazione fissa del giorno della Vigilia di Natale alla madre e del giorno di Natale al padre (iii) nel giorno di Pasqua e Lunedi dell'Angelo ad anni alterni e (iv) una settimana ulteriore durante l'anno da concordarsi tra i genitori con almeno un mese di anticipo.
5) dispone che il sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Parte_2
si impegna a corrispondere entro il giorno quindici di ogni mese, l'importo di euro Per_1
900,00 (novecento/00) - da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT riscontrabili nella
Gazzetta Ufficiale, e da erogarsi fino alla raggiunta indipendenza economica del minore - di cui: euro 650,00 (seicentocinquanta/00) versati a mezzo bonifico bancario alla sig. Parte_1 pagina 2 di 4 sul conto corrente da questa indicato e quanto ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da versarsi su un fondo assicurativo o bancario vincolato a favore del figlio . Al compimento dei 18 Per_1
(diciotto) anni del figlio questo potrà disporre del fondo per esigenze connesse alla sua Per_1 istruzione, fermo restando che il sig. dovrà continuare a versare a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento del figlio la predetta somma di euro 900,00 (novecento/00), di cui
650,00 (seicentocinquanta/00) alla sig. ed euro 250,00 (duecentocinquanta/00) o Parte_1 direttamente al figlio o in altra modalità concordata direttamente con quest'ultimo;
6) dispone che il sig. a titolo di assegno al mantenimento del coniuge separato Parte_2 corrisponda, entro il giorno quindici di ogni mese, alla sig. l'importo di euro Parte_1
500,00 (cinquecento/00) sul conto corrente intestato alla signora, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT riscontrabili nella Gazzetta Ufficiale;
7) prende atto che il sig. si impegna inoltre a versare alla data di emissione della sentenza Pt_2 di separazione la somma una tantum di euro 18.000,00 (diciottomila/00) tramite bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig. Parte_1
8) obbliga il sig. a rimborsare alla sig. il 50% di tutte le Parte_2 Parte_1 spese straordinarie sostenute per il figlio così come individuate nel “protocollo del Per_1
Tribunale di Bologna” che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, salve le seguenti precisazioni relative a spese straordinarie che restano a carico della signora Parte_1
- farmaci ordinari anche da banco (come quelli a titolo esemplificativo per cura di stati febbrili, mal di testa etc);
- le spese per il materiale scolastico di cancellaria durante l'anno scolastico quali penne, matite e quaderni, ecc.;
- iscrizione ad attività sportive del figlio, tornei e relativo abbigliamento
(ad eccezione delle spese per l'attrezzatura sportiva quali racchette da tennis e scarpe che verranno divise a metà);
- spese per trasporti pubblici. Tali spese verranno poste fiscalmente in detrazione, ove previsto, al
50% tra le parti;
9) prende atto che le parti hanno concordato che il signor i farà carico esclusivo Parte_2 delle spese future per l'iscrizione e la frequentazione del figlio ad Università Statali Per_1 pubbliche;
eventuali spese per corsi di studio fuori sede saranno valutate di comune accordo tra i genitori;
10) dispone che la casa coniugale sita in Imola via Torquato Tasso n. 6 di proprietà del nonno paterno viene assegnata alla sig. e le relative spese ordinarie saranno sostenute da Parte_1
pagina 3 di 4 quest'ultima mentre le spese straordinarie resteranno a carico del proprietario, inclusa l'IMU;
11) stabilisce che gli assegni familiari e l'assegno unico verranno richiesti e percepiti in misura pari al 50% per entrambi, impegnandosi fin da ora a sottoscrivere reciprocamente la documentazione relativa;
12) prende atto che i coniugi dichiarano di avere regolato ogni reciproco rapporto economico e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro a nessun titolo oltre a quanto qui convenuto;
13) prende atto che i coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso alla richiesta ed al rinnovo del passaporto, sia per sé sia per il figlio secondo la vigente normativa in materia, senza che Per_1 ciò conferisca loro la facoltà di stabilirsi definitivamente all'estero con il figlio. I coniugi convengono che il minore non potrà mutare la città di residenza, sempre nell'ambito nazionale, se non previ accordi fra le parti, ad eccezione di trasferimenti che dovessero essere effettuati nell'ambito territoriale di competenza del Tribunale di Bologna;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Imola (BO)- di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16.7.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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