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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/02/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14359/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14359/2018 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], elett. dom. in Parte_1 C.F._1
CATANIA VIA CONTE RUGGERO 9 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA COCO giusta procura in atti.
ATTORE contro
NELLA QUALITÀ DI IMPRESA DESIGNATA DAL FGVS, (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in VIA STELLATA,13 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. LA PIANA ANTONINO giusta procura in atti.
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in CP_2 P.IVA_2
CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA', 188 95100 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv.
BORGIA VINCENZO giusta procura in atti.
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, con sede a Scicli (RG), - contumace Controparte_4
CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale
Con provvedimento del 02.07.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
pagina 1 di 14
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
rappresentava che, in data 14 luglio 2016, intorno alle 7.00, percorreva alla guida della Parte_1
propria autovettura Fiat UN targata DE144BZ, sprovvista di copertura assicurativa, in Catania, il
Viale Bolano con direzione di marcia Misterbianco/Catania. Mentre si trovava già nella corsia di marcia di sinistra, e, dunque in fase di sorpasso, in quanto, esattamente in prossimità dell'ingresso per il rifornimento Q8, e peraltro sulle strisce pedonali, si trovava fermo un grande camion bianco targato
EZ911AG, assicurato presso di proprietà della che occupava CP_2 Controparte_3
interamente la corsia di destra, improvvisamente, sul lato sinistro, la Fiat UN, e, dunque, a ridosso tra questa ed il marciapiede di delimitazione dei sensi di marcia, veniva affiancata e superata a velocità elevata da una moto di grossa cilindrata di colore verde acceso, che tagliava la strada all'auto del come per volere entrare dentro in rifornimento Q8. Pur provando a sterzare per evitare di Pt_1
prenderla, era inevitabile l'impatto con il camion fermo che occupava interamente la carreggiata di percorrenza. Rilevava che lo stesso conducente del camion, intervenuto, ha dichiarato alle Autorità di trovarsi dentro il bar sito all'interno del rifornimento per prendere un caffè e per chiedere informazioni stradali. A seguito del suddetto sinistro, avvenuto per colpa e responsabilità del conducente del mezzo targato EZ911AG e/o del conducente della moto verde, non identificata, pro quota, il mezzo del sig. subiva ingenti danni, da quantificare, e lo stesso conducente riportava gravi lesioni, tanto da Pt_1
dover essere ricoverato presso il nosocomio ospedaliero Garibaldi di Catania. Il mezzo Fiat UN targato DE144BZ, non marciante, veniva successivamente rottamato. Il sig. provvedeva anche a Pt_1
presentare denuncia-querela alla Procura della Repubblica e, verbalizzato ai sensi dell'art. 149 CdS, impugnava il suddetto verbale davanti al Giudice di Pace di Catania, con ricorso rubricato al n. di R.G.
10001/2016. Il giudizio veniva definito con Sentenza n. 1278/2017 che annullava il verbale impugnato,
e ciò in quanto il aveva provato che l'impatto con il camion tg. EZ911AG, fermo sulla destra Pt_1
della corsia, è dipeso da cause allo stesso non imputabili. Deduceva che, in seguito all'evento lesivo de quo, il Sig. ha subito un danno di natura non patrimoniale, sia a carattere temporaneo, Parte_1
che a carattere permanente, valutati in: inabilità temporanea assoluta giorni 68; inabilità temporanea parziale al 75% giorni 44; inabilità temporanea parziale al 50% giorni 30; inabilità temporanea parziale al 25% giorni 40; nonché una invalidità permanente quale danno biologico alla persona nella misura non inferire al 15 %, oltre che esiti cicatriziali quale pregiudizio estetico in soggetto di anni 26, oltre al danno morale in termini di dolore, sofferenza soggettiva, patimento e turbamento dell'animo.
Chiedeva, pertanto: dichiarare che il sinistro in narrativa esposto, occorso all'attore , Parte_1
pagina 2 di 14 addì 14.7.2016, è imputabile ad esclusiva colpa e responsabilità delle convenute Controparte_3
in persona del legale rapp.te pro tempore, proprietaria del mezzo camion bianco targato
[...]
EZ911AG, fermo parcheggiato nella carreggiata, volto a creare una palese insidia stradale, la CP_2
, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, che garantiva il camion all'epoca del
[...]
sinistro, nonché , quale Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, pro quota, e, per CP_1
l'effetto, condannarle solidalmente al pagamento, in favore dell'istante, di €. 2.900,00 Parte_1
(diconsi Euro duemilanovecento/00) a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali riportati dal mezzo Fiat UN targata DE144BZ, oltre alle spese di rottamazione del mezzo, ed €. €. 59.209,00
(diconsi Eurocinquantanovemiladuecentonove/00) a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti, oltre personalizzazione del danno del 44%, pari ad €. 20.619,00 (diconsi
Euroventimilaseicentodiciannove/00), secondo i parametri ed i criteri ivi indicati, subordinatamente all'esito delle risultanze, di cui all'indagine peritale, da espletare nel corso dell'istruttoria del giudizio, a titolo di risarcimento del danno materiale;
ovvero sciogliere condannatorio solidalmente in danno ai convenuti, per le somme maggiori o minori che l'Ill.mo Decidente riterrà di liquidare in favore dell'attore, a seguito dell'istruttoria, per le diverse voci e categorie di danno, illustrate in premessa;
il tutto con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT delle somme che risulteranno dovute, ove già non espresse in moneta attuale, ed interessi legali dal dì del sinistro al saldo sulle dette somme già attualizzate, ovvero, se da rivalutare, via via rivalutate anno per anno;
condannare, altresì, in solido i convenuti al pagamento di tutte le spese e compensi del presente giudizio, diritti ed onorari di causa, oltre oneri di legge, ricomprendendo, altresì, le spese giudiziali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., oltre che quelli da sostenersi per consulenza e assistenza peritale di parte;
condannare la Società convenuta altresì, all'ulteriore pagamento della somma da calcolarsi in via equitativa dovuta a titolo di risarcimento per la configurazione della evidente responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., per i fatti sopra narrati, tenuto conto del comportamento delle convenute, che hanno ingiustamente leso i diritti dell'attore a ricevere il risarcimento dei danni subiti nei termini previsti dalle disposizioni di legge in materia, determinando un colpevole ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarcitorio e configurando, dunque, una ipotesi di
c.d. mala gestio, primariamente.
Si costituiva la la quale chiedeva rigettarsi le domande avanzate poiché infondate in fatto CP_2
ed in diritto, nonché contestando il quantum richiesto.
Si costituiva nella qualità di Impresa designata per il F.V.G.S., la quale eccepiva il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, in subordine, limitare il pagina 3 di 14 risarcimento del danno a quanto effettivamente accertato in sede di c.t.u., anche a seguito di eventuale concorso di colpa del proprietario dell'autocarro.
Nessuno si costituiva per la quale rimaneva contumace nonostante la regolare Controparte_3
notifica dell'atto di citazione.
La causa, istruita documentalmente, con la prova per testi ammessa con ordinanza del 29.01.2020, alla quale si rinvia e con le espletate c.t.u., veniva assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020. Quindi, con provvedimento del 02.07.2024 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
In punto di diritto, si osserva che, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. Civ., n.13703/2017; Cass. Civ., n.3282/2006).
Tuttavia, in caso di tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale non si applica la presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149, comma 1, cod. strada, né la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., gravando sul conducente del veicolo tamponante l'onere di provare tale anomalia (Cass. Civ., n.18884/15; Cass. Civ. n. 8051/16).
Dall'attività istruttoria espletata, è emerso che in data 14 luglio 2016, intorno alle 7.00, l'attore percorreva alla guida della propria autovettura Fiat UN targata DE144BZ, in Catania, il Viale Bolano con direzione di marcia Misterbianco/Catania, in rettilineo, a senso unico di marcia a due corsie, quando, all'altezza del rifornimento Q8, si trovava fermo sulla corsia di marcia un Autocarro Scania, targato EZ911AG, cilindrata CC 12742, di proprietà della seppur il si Controparte_3 Pt_1
portava sulla corsia di sorpasso, al fine di superarlo, tuttavia, lo superava a sua volta un motociclo di grossa cilindrata di colore verde che gli tagliava la strada, il repentinamente sterzava sulla Pt_1
destra per evitare l'impatto con il motociclo, ma tamponava con la parte anteriore destra, il lato posteriore sinistro dell'autocarro.
In particolare, il teste dichiarava: io mi trovavo a bordo della mia auto sulla Testimone_1 circonvallazione di Catania, all'altezza del rifornimento, credo Q8, in direzione Catania, e ho visto un
pagina 4 di 14 camion che si trovava fermo sulla corsia che percorrevo, occupandola interamente, tra l'entrata e
l'uscita del rifornimento. Per evitare il camion sia io che le altre macchine che mi precedevano ci spostavamo nella corsia di sorpasso. A un certo punto ho visto una motocicletta che superava a velocità e mentre superava la macchina che precedeva quella che precedeva me che era già nella corsia di sorpasso, ho visto che questa macchina, una punto nera, forse per evitare la moto andava a sbattere con lo spigolo anteriore destro sullo spigolo posteriore sinistro del camion. Questa moto si è poi allontanata. La punto nera si è girata a 360 gradi, e siamo scesi tutti per prestare soccorso. La punto si è fermata dopo l'urto girata nella corsia di sorpasso. Il conducente del camion è uscito dal bar del rifornimento dicendo che si era fermato per chiedere informazioni, ma non aveva azionato nemmeno le quattro frecce. Il camion si è fermato nella corsia di destra occupandola interamente, perché in quella strada non vi sono luoghi di sosta.
Parimenti, il teste riferiva che: stavo transitando per la via Bolano direzione Catania Testimone_2 all'altezza della rotonda della meridiana e successivamente vi è un distributore di benzina. Ricordo che davanti a me transitava una UN e ho visto un camion che si trovava tra l'entrata e l'uscita del distributore di benzina e per evitare entrambe il camion ci siamo posti sulla corsia di sinistra.
All'improvviso una moto superava la punto sulla sinistra e le tagliava la strada sterzando immediatamente sulla destra. La punto per evitare di impattare la moto ha sterzato sulla destra è ha sbattuto con il camion posteggiato sulla destra. Il camion era in sosta senza conducente occupando gran parte della corsia di destra. Dopo l'impatto io mi sono fermato per prestare soccorso, è sceso pure il ragazzo che guidava la punto e ho visto il conducente del camion uscire dal bar il quale diceva che si era fermato per chiedere informazioni e prendere un caffè.
Tali dichiarazioni appaiono intrinsicamente coerenti, non contraddittorie ed attendibili, nonchè reciprocamente riscontrate. D'altronde, tali testi sono stati indicati nella querela presentata dal Pt_1
in data 09.09.2016 alla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania e sono stati sentiti innanzi il
Giudice di Pace di Catania, il quale, con la sentenza n.1278/17, ha annullato la contravvenzione elevata all'attore in data 17.07.2016 per violazione all'art.149 CdS. Vero è che tale sentenza non è opponibile ai convenuti che non sono stati parti di quel procedimento, tuttavia, ben può essere valutata da questo
G.I. insieme a tutti gli altri elementi probatori emersi, sulla base del principio del libero convincimento.
Sicchè, appare accertata la presenza di questo motociclo, rimasto non identificato, che, superando l'autovettura dell'attore e sterzando repentinamente verso destra, lo costringeva a porre in essere una manovra di evitamento, andando a collidere con l'autocarro che occupava gran parte della corsia di marcia.
pagina 5 di 14 Vero è che l'autocarro era stato già avvistato dall'attore, come lo stesso conferma e dalle altre autovetture che si erano spostate sulla corsia di sorpasso, proprio per superarlo, sicchè non può ritenersi un ostacolo imprevedibile, tuttavia, non è stato provato che tale sosta era dovuta per un guasto, ovvero per una causa non imputabile al conducente dell'autocarro, che lo costringeva all'arresto temporaneo del mezzo in una zona dove non è ammessa alcuna sosta, essendo, appunto deputata al transito veicolare;
peraltro, come afferma il teste non aveva nemmeno azionato le quattro frecce Tes_1
direzionali per indicare la sosta temporanea. E' appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art.158 comma 1 lett.c): La fermata e la sosta sono vietate sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità, nonché, ai sensi del comma 2 lett.o): limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
Pertanto, appare ovvio che detto autocarro, occupava indebitamente la corsia di marcia, senza giustificato motivo, perché, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali, il conducente era sceso per chiedere informazioni e prendere un caffè, noncurante che quel mezzo ingombrante gran parte della corsia di marcia, avrebbe potuto costituire un concreto pericolo per la circolazione stradale, come in effetti è avvenuto.
D'altronde, anche il motoveicolo - rimasto non identificato, in quanto repentinamente dileguatosi, come affermato dai testi presenti sui luoghi del sinistro - ha condizionato la traiettoria di marcia della
UN, che si è dovuta spostare sulla destra per evitare l'impatto, così trovandosi a non avere più spazio libero per marciare in sicurezza, avendo l'ingombro dell'autocarro sulla destra che occupava quasi tutta la corsia di marcia e non potendo così evitare l'impatto.
Ciononostante, non può non rilevarsi l'assenza di tracce di frenata della UN e l'entità dell'urto e dei danni subiti dalla stessa e dall'autocarro, da cui deve desumersi, per come rilevato dal c.t.u., che l'attore stesse viaggiando ad una velocità superiore al limite consentito (50km/h) e comunque non consone ai luoghi, in considerazione della presenza di un ingombro nella carreggiata, dallo stesso percepito. E' appena il caso di rilevare che l'art.141 del CdS prevede che: E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
pagina 6 di 14 Nella specie, il se avesse condotto ad una velocità adeguata l'autoveicolo avrebbe potuto Pt_1
innescare un'azione frenante che avrebbe sicuramente evitato o ridotto le conseguenze dell'impatto, così come accertate, difronte ad un ostacolo già percepito. Invero, come accertato dal c.t.u. e desumibile dal rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale di Catania, la UN ha subito deformazioni sia nella parte superiore, nella parte anteriore, nel tettuccio, sia lungo la fiancata destra.
In tema di circolazione stradale, la regola posta dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ. non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro soltanto perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (cfr., Cass. Civ.,
n.20982/2011; si veda, anche Cass. Civ., n.9528/2012, secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, sebbene appare provato che il abbia Pt_1
tamponato l'autocarro al fine di evitare la collisione con il motociclo, rimasto non identificato, che lo ha superato, curvando repentinamente verso destra – autocarro che costituiva un sicuro intralcio e pericolo alla circolazione - dall'altro, deve parimenti rilevarsi che il conducente dell'autovettura UN ha tenuto una velocità non adeguata e sicuramente elevata in relazione ai luoghi, in violazione dell'art.141 CdS, in presenza di un ingombro ben visibile, ed in considerazione della particolare entità dei danni subiti dai mezzi coinvolti ed alla posizione di quiete finale della UN (si vedano le foto allegate al rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale di Catania).
Pertanto, deve ritenersi che possa determinarsi un concorso di colpa determinato nella misura del 45%
a carico del conducente dell'autocarro, per averlo lasciato in sosta in violazione dell'art.158 CdS, per le considerazioni sopra evidenziate;
nonché della misura del 45% a carico del conducente del motociclo rimasto non identificato, per aver violato l'art.148 CdS comma 2 e 11, secondo cui:
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare,
pagina 7 di 14 nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro.
Infine, nella misura del 10% a carico del non avendo fornito la prova liberatoria ex art.2054 Pt_1
comma 3 c.p.c., atteso che a causa della condotta imprudente e negligente posta in essere ha contribuito causalmente al verificarsi del sinistro occorso, seppur in maniera minore, ma comunque efficiente anche con riferimento all'aggravamento delle conseguenze derivanti dalla velocità in cui transitava l'autoveicolo, che sarebbero state inesistenti o comunque minori qualora fosse stata mantenuta una velocità adeguata in rapporto ai luoghi in cui si è verificato il sinistro.
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico legale, accertando che a seguito dell'evento per cui
è causa parte attrice ha riportato la frattura della colonna e della parete posteriore del cotile destro. Le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 45 (quarantacinque), un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 (trenta), un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 (trenta). A seguito dell'evento occorso sono residuati postumi permanenti - quale danno biologico-, consistenti in: “Esiti di frattura della parete posteriore e della colonna dell'acetabolo destro -osteosintetizzata-”, valutabili nella misura del 12%.
Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti ed avendo risposto esaurientemente ai quesiti posti. Ciò posto, sussiste il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n.
14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi
"piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"”, giacchè, se “non avesse
pagina 8 di 14 conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico- legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Ne deriva, pertanto, che “l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico”, restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, “la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza
"normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Al fine di poter riconoscere una maggiorazione del risarcimento a titolo di personalizzazione, occorre che vi siano conseguenze del tutto peculiari nel soggetto leso che non siano espressione del grado percentuale di invalidità già accertato dal consulente medico legale, circostanze “specifiche ed eccezionali” che potranno legittimare il giudice alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione
(ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014). La personalizzazione del danno, infatti, non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione. Tali aspetti devono essere allegati e provati dalla vittima. Deve essere, quindi, allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un'attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, “eccezionali” e
“peculiari”.
Infine, è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
pagina 9 di 14 Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Civ., n.23778/2014).
Nella specie, l'attore non ha provato, né ha richiesto di provare, il danno concreto più grave subito rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. Civ.,
n.11754/2018, anche di recente la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 28526 del 6 novembre 2024, nel ribadire il principio della "personalizzazione" del risarcimento del danno biologico, ha evidenziato come, in caso di lesioni alla salute, sia possibile adattare il risarcimento per tenere conto delle specifiche conseguenze personali e particolarmente gravi subite dalla vittima così confermando che la
"personalizzazione" del danno può applicarsi solo se le sofferenze della vittima superano quelle normalmente previste per casi simili). Sicchè, sotto tale profilo va rigettata la chiesta personalizzazione del danno ed il risarcimento del danno morale, nemmeno specificatamente allegato, né provato.
Con riguardo al danno biologico non di lieve entità, può farsi riferimento ai criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano (in atto quelli del 2024), che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Tale prassi giurisprudenziale ha avuto recente ulteriore conforto dalla Suprema Corte, la quale ha statuito: nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del
2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali (Cass. Civ., n.11754/2018; si veda, altresì, Cass. Civ., n.25164/2020).
Orbene, tenuto conto delle Tabelle di Milano, anno 2024, in relazione all'invalidità permanente accertata – pari al 12% ed ai giorni di inabilità temporanea assoluta pari: al 100% di giorni 45; al 75% di gg. 30, al 50% di giorni 30, all'attore spetta la complessiva somma di seguito indicata, secondo i criteri adottati dalle tabelle citate:
Età del danneggiato alla data del sinistro 25 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
UN danno biologico € 2.851,87
pagina 10 di 14 UN base I.T.T. € 115,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 30.116,00
Invalidità temporanea totale € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 9.487,50
Totale generale: € 39.603,50
Ovviamente, tale somma deve essere decurtata del 10%, in relazione all'accertato concorso di colpa a carico del danneggiato. Sicchè, la somma complessiva è pari ad euro 35.643,15 (39.603,50 – 10%), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Con riguardo al risarcimento del danno patrimoniale, relativamente all'autoveicolo UN, di proprietà, che è stato rottamato, come documentato in atti, e stimato dal c.t.u. in euro 1.400-1.500, quale valore commerciale prima dell'incidente, appare congrua la somma di euro 1.450,00, a cui devono aggiungersi le spese mediche, così come ritenute congrue dal c.t.u., pari ad euro 15,00, per un totale di euro 1.465,00, che decurtato del 10%, è pari ad euro 1.318,50
(Fatt.n.15 del 22/8/2016 per rilascio cartelle cliniche per € 15,00, allegata alla Cartella Clinica riguardante ricovero presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia “Rosario Cuscani” del P.O.
” dal 15/7/2016 al 30/7/2016). Nessun altro danno, nemmeno da cd. fermo tecnico Controparte_5
risulta documentato, né provato, né tantomeno risulta provata eventuale attività difensiva stragiudiziale, né ulteriori spese mediche. Sicchè, sotto tale profilo la domanda va rigettata.
Ciò posto, con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione passiva da parte di , nella Controparte_1
qualità, occorre precisare che, secondo costante giurisprudenza il profilo della legittimatio ad causam, quale condizione dell'azione, soddisfa l'esigenza di idonea evocazione in giudizio del soggetto
(astrattamente) tenuto a rispondere dell'obbligazione risarcitoria nell'ipotesi di veicolo non identificato, non incidendo sulla circostanza che il danneggiato deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'imputabilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo e, in secondo luogo, provare che tale veicolo è rimasto sconosciuto ( Cass. civ. sez. III, 10 Giugno 2005 n. 12304, Cass. Civ. Sez. III, 25 Luglio 1995 n. 8086). Poiché il giudizio “si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da
pagina 11 di 14 un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda" (Cass. n. 3019/2016). In tal senso è richiesto al danneggiato di dimostrare che il veicolo danneggiante sia rimasto sconosciuto “in base a circostanze obiettive non dipendenti da sua negligenza” (Cass. civ. sez. III, 22/11/2016, n.23710) tanto più che l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima, in linea con l'art. 1, comma 4, della seconda direttiva
CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del
16 settembre 2009, n. 2009/103, sorge non soltanto qualora il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. Civ.,
n.33444/2019). Nella specie, appare evidente che l'attore non abbia potuto identificare il conducente del motociclo per circostanze allo stesso non imputabili, per come desumibili dalla dinamica del sinistro e dalle dichiarazioni testimoniali che hanno sottolineato l'immediatezza tra il sorpasso del motociclo, poi dileguatosi, ed il sinistro. Peraltro, l'attore ha successivamente sporto querela in data
09.09.2016 per attivare la ricerca del responsabile.
Pertanto, sussistendo la legittimazione attiva e stante il paritetico concorso di colpa con gli altri convenuti, la nella qualità di Impresa designata dal F.V.G.S., deve essere condannata Controparte_1
al pagamento della metà dei suindicati importi pari ad euro 17.821,57 (35.543,15/2) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ed euro 659,25 (1.318,50/2) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Mentre, e devono essere condannati in solido al CP_2 Controparte_3
pagamento dell'altra metà, pari ad euro 17.821,57 (35.543,15/2) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ed euro 659,25 (1.318,50/2) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Posto che l'evento lesivo è precedente alle tabelle Milanesi del 2024, occorre procedere alla devalutazione alla data del sinistro degli importi liquidati per il danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. Il danno patrimoniale che quello biologico, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.).
pagina 12 di 14 Sulle predette somme sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209). Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese mediche, quelle in cui sono avvenuti gli esborsi.
Non sussistono i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., stante l'esito del procedimento e per quanto sopra evidenziato.
Stante la parziale soccombenza, le parti convenute in solido vanno condannati alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte attrice che si liquidano nella misura di due terzi, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, tabella n.2, quarto scaglione del D.M. 55/2014, nella complessiva somma di euro 5.077,33 per compensi, oltre euro 786,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, preso atto che parte attrice ha dichiarato di non possedere più i requisiti per il gratuito patrocinio.
Pone a carico dei convenuti in solido il compenso in via definitiva dei c.t.u. nominati, come liquidati con separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza ed azione disattese, in parziale accoglimento della domanda avanzata da , con atto di citazione del 12.09.2018: Parte_1
-Condanna la in persona del leg. rappr. pro-tempore, nella qualità di impresa Controparte_6
designata per il F.V.G.S., al pagamento in favore di della complessiva somma di euro Parte_1
17.821,57 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di euro 659,25 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione come sopra indicati e sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
-Condanna e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro CP_2 Controparte_3
tempore, in solido, al pagamento in favore di della complessiva somma di euro Parte_1
17.821,57 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di euro 659,25 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione come sopra indicati e sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
-Condanna le parti convenute in solido alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte attrice che si liquidano nella complessiva somma di euro 5.077,33 per compensi, oltre euro 786,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 13 di 14 Pone a carico dei convenuti in solido il compenso in via definitiva dei c.t.u. nominati, come liquidati con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 18.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14359/2018 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], elett. dom. in Parte_1 C.F._1
CATANIA VIA CONTE RUGGERO 9 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA COCO giusta procura in atti.
ATTORE contro
NELLA QUALITÀ DI IMPRESA DESIGNATA DAL FGVS, (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in VIA STELLATA,13 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. LA PIANA ANTONINO giusta procura in atti.
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in CP_2 P.IVA_2
CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA', 188 95100 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv.
BORGIA VINCENZO giusta procura in atti.
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, con sede a Scicli (RG), - contumace Controparte_4
CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale
Con provvedimento del 02.07.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
rappresentava che, in data 14 luglio 2016, intorno alle 7.00, percorreva alla guida della Parte_1
propria autovettura Fiat UN targata DE144BZ, sprovvista di copertura assicurativa, in Catania, il
Viale Bolano con direzione di marcia Misterbianco/Catania. Mentre si trovava già nella corsia di marcia di sinistra, e, dunque in fase di sorpasso, in quanto, esattamente in prossimità dell'ingresso per il rifornimento Q8, e peraltro sulle strisce pedonali, si trovava fermo un grande camion bianco targato
EZ911AG, assicurato presso di proprietà della che occupava CP_2 Controparte_3
interamente la corsia di destra, improvvisamente, sul lato sinistro, la Fiat UN, e, dunque, a ridosso tra questa ed il marciapiede di delimitazione dei sensi di marcia, veniva affiancata e superata a velocità elevata da una moto di grossa cilindrata di colore verde acceso, che tagliava la strada all'auto del come per volere entrare dentro in rifornimento Q8. Pur provando a sterzare per evitare di Pt_1
prenderla, era inevitabile l'impatto con il camion fermo che occupava interamente la carreggiata di percorrenza. Rilevava che lo stesso conducente del camion, intervenuto, ha dichiarato alle Autorità di trovarsi dentro il bar sito all'interno del rifornimento per prendere un caffè e per chiedere informazioni stradali. A seguito del suddetto sinistro, avvenuto per colpa e responsabilità del conducente del mezzo targato EZ911AG e/o del conducente della moto verde, non identificata, pro quota, il mezzo del sig. subiva ingenti danni, da quantificare, e lo stesso conducente riportava gravi lesioni, tanto da Pt_1
dover essere ricoverato presso il nosocomio ospedaliero Garibaldi di Catania. Il mezzo Fiat UN targato DE144BZ, non marciante, veniva successivamente rottamato. Il sig. provvedeva anche a Pt_1
presentare denuncia-querela alla Procura della Repubblica e, verbalizzato ai sensi dell'art. 149 CdS, impugnava il suddetto verbale davanti al Giudice di Pace di Catania, con ricorso rubricato al n. di R.G.
10001/2016. Il giudizio veniva definito con Sentenza n. 1278/2017 che annullava il verbale impugnato,
e ciò in quanto il aveva provato che l'impatto con il camion tg. EZ911AG, fermo sulla destra Pt_1
della corsia, è dipeso da cause allo stesso non imputabili. Deduceva che, in seguito all'evento lesivo de quo, il Sig. ha subito un danno di natura non patrimoniale, sia a carattere temporaneo, Parte_1
che a carattere permanente, valutati in: inabilità temporanea assoluta giorni 68; inabilità temporanea parziale al 75% giorni 44; inabilità temporanea parziale al 50% giorni 30; inabilità temporanea parziale al 25% giorni 40; nonché una invalidità permanente quale danno biologico alla persona nella misura non inferire al 15 %, oltre che esiti cicatriziali quale pregiudizio estetico in soggetto di anni 26, oltre al danno morale in termini di dolore, sofferenza soggettiva, patimento e turbamento dell'animo.
Chiedeva, pertanto: dichiarare che il sinistro in narrativa esposto, occorso all'attore , Parte_1
pagina 2 di 14 addì 14.7.2016, è imputabile ad esclusiva colpa e responsabilità delle convenute Controparte_3
in persona del legale rapp.te pro tempore, proprietaria del mezzo camion bianco targato
[...]
EZ911AG, fermo parcheggiato nella carreggiata, volto a creare una palese insidia stradale, la CP_2
, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, che garantiva il camion all'epoca del
[...]
sinistro, nonché , quale Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, pro quota, e, per CP_1
l'effetto, condannarle solidalmente al pagamento, in favore dell'istante, di €. 2.900,00 Parte_1
(diconsi Euro duemilanovecento/00) a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali riportati dal mezzo Fiat UN targata DE144BZ, oltre alle spese di rottamazione del mezzo, ed €. €. 59.209,00
(diconsi Eurocinquantanovemiladuecentonove/00) a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti, oltre personalizzazione del danno del 44%, pari ad €. 20.619,00 (diconsi
Euroventimilaseicentodiciannove/00), secondo i parametri ed i criteri ivi indicati, subordinatamente all'esito delle risultanze, di cui all'indagine peritale, da espletare nel corso dell'istruttoria del giudizio, a titolo di risarcimento del danno materiale;
ovvero sciogliere condannatorio solidalmente in danno ai convenuti, per le somme maggiori o minori che l'Ill.mo Decidente riterrà di liquidare in favore dell'attore, a seguito dell'istruttoria, per le diverse voci e categorie di danno, illustrate in premessa;
il tutto con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT delle somme che risulteranno dovute, ove già non espresse in moneta attuale, ed interessi legali dal dì del sinistro al saldo sulle dette somme già attualizzate, ovvero, se da rivalutare, via via rivalutate anno per anno;
condannare, altresì, in solido i convenuti al pagamento di tutte le spese e compensi del presente giudizio, diritti ed onorari di causa, oltre oneri di legge, ricomprendendo, altresì, le spese giudiziali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., oltre che quelli da sostenersi per consulenza e assistenza peritale di parte;
condannare la Società convenuta altresì, all'ulteriore pagamento della somma da calcolarsi in via equitativa dovuta a titolo di risarcimento per la configurazione della evidente responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., per i fatti sopra narrati, tenuto conto del comportamento delle convenute, che hanno ingiustamente leso i diritti dell'attore a ricevere il risarcimento dei danni subiti nei termini previsti dalle disposizioni di legge in materia, determinando un colpevole ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarcitorio e configurando, dunque, una ipotesi di
c.d. mala gestio, primariamente.
Si costituiva la la quale chiedeva rigettarsi le domande avanzate poiché infondate in fatto CP_2
ed in diritto, nonché contestando il quantum richiesto.
Si costituiva nella qualità di Impresa designata per il F.V.G.S., la quale eccepiva il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, in subordine, limitare il pagina 3 di 14 risarcimento del danno a quanto effettivamente accertato in sede di c.t.u., anche a seguito di eventuale concorso di colpa del proprietario dell'autocarro.
Nessuno si costituiva per la quale rimaneva contumace nonostante la regolare Controparte_3
notifica dell'atto di citazione.
La causa, istruita documentalmente, con la prova per testi ammessa con ordinanza del 29.01.2020, alla quale si rinvia e con le espletate c.t.u., veniva assegnata a questo G.I. in data 03.09.2020. Quindi, con provvedimento del 02.07.2024 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
In punto di diritto, si osserva che, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. Civ., n.13703/2017; Cass. Civ., n.3282/2006).
Tuttavia, in caso di tamponamento di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale non si applica la presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149, comma 1, cod. strada, né la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., gravando sul conducente del veicolo tamponante l'onere di provare tale anomalia (Cass. Civ., n.18884/15; Cass. Civ. n. 8051/16).
Dall'attività istruttoria espletata, è emerso che in data 14 luglio 2016, intorno alle 7.00, l'attore percorreva alla guida della propria autovettura Fiat UN targata DE144BZ, in Catania, il Viale Bolano con direzione di marcia Misterbianco/Catania, in rettilineo, a senso unico di marcia a due corsie, quando, all'altezza del rifornimento Q8, si trovava fermo sulla corsia di marcia un Autocarro Scania, targato EZ911AG, cilindrata CC 12742, di proprietà della seppur il si Controparte_3 Pt_1
portava sulla corsia di sorpasso, al fine di superarlo, tuttavia, lo superava a sua volta un motociclo di grossa cilindrata di colore verde che gli tagliava la strada, il repentinamente sterzava sulla Pt_1
destra per evitare l'impatto con il motociclo, ma tamponava con la parte anteriore destra, il lato posteriore sinistro dell'autocarro.
In particolare, il teste dichiarava: io mi trovavo a bordo della mia auto sulla Testimone_1 circonvallazione di Catania, all'altezza del rifornimento, credo Q8, in direzione Catania, e ho visto un
pagina 4 di 14 camion che si trovava fermo sulla corsia che percorrevo, occupandola interamente, tra l'entrata e
l'uscita del rifornimento. Per evitare il camion sia io che le altre macchine che mi precedevano ci spostavamo nella corsia di sorpasso. A un certo punto ho visto una motocicletta che superava a velocità e mentre superava la macchina che precedeva quella che precedeva me che era già nella corsia di sorpasso, ho visto che questa macchina, una punto nera, forse per evitare la moto andava a sbattere con lo spigolo anteriore destro sullo spigolo posteriore sinistro del camion. Questa moto si è poi allontanata. La punto nera si è girata a 360 gradi, e siamo scesi tutti per prestare soccorso. La punto si è fermata dopo l'urto girata nella corsia di sorpasso. Il conducente del camion è uscito dal bar del rifornimento dicendo che si era fermato per chiedere informazioni, ma non aveva azionato nemmeno le quattro frecce. Il camion si è fermato nella corsia di destra occupandola interamente, perché in quella strada non vi sono luoghi di sosta.
Parimenti, il teste riferiva che: stavo transitando per la via Bolano direzione Catania Testimone_2 all'altezza della rotonda della meridiana e successivamente vi è un distributore di benzina. Ricordo che davanti a me transitava una UN e ho visto un camion che si trovava tra l'entrata e l'uscita del distributore di benzina e per evitare entrambe il camion ci siamo posti sulla corsia di sinistra.
All'improvviso una moto superava la punto sulla sinistra e le tagliava la strada sterzando immediatamente sulla destra. La punto per evitare di impattare la moto ha sterzato sulla destra è ha sbattuto con il camion posteggiato sulla destra. Il camion era in sosta senza conducente occupando gran parte della corsia di destra. Dopo l'impatto io mi sono fermato per prestare soccorso, è sceso pure il ragazzo che guidava la punto e ho visto il conducente del camion uscire dal bar il quale diceva che si era fermato per chiedere informazioni e prendere un caffè.
Tali dichiarazioni appaiono intrinsicamente coerenti, non contraddittorie ed attendibili, nonchè reciprocamente riscontrate. D'altronde, tali testi sono stati indicati nella querela presentata dal Pt_1
in data 09.09.2016 alla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania e sono stati sentiti innanzi il
Giudice di Pace di Catania, il quale, con la sentenza n.1278/17, ha annullato la contravvenzione elevata all'attore in data 17.07.2016 per violazione all'art.149 CdS. Vero è che tale sentenza non è opponibile ai convenuti che non sono stati parti di quel procedimento, tuttavia, ben può essere valutata da questo
G.I. insieme a tutti gli altri elementi probatori emersi, sulla base del principio del libero convincimento.
Sicchè, appare accertata la presenza di questo motociclo, rimasto non identificato, che, superando l'autovettura dell'attore e sterzando repentinamente verso destra, lo costringeva a porre in essere una manovra di evitamento, andando a collidere con l'autocarro che occupava gran parte della corsia di marcia.
pagina 5 di 14 Vero è che l'autocarro era stato già avvistato dall'attore, come lo stesso conferma e dalle altre autovetture che si erano spostate sulla corsia di sorpasso, proprio per superarlo, sicchè non può ritenersi un ostacolo imprevedibile, tuttavia, non è stato provato che tale sosta era dovuta per un guasto, ovvero per una causa non imputabile al conducente dell'autocarro, che lo costringeva all'arresto temporaneo del mezzo in una zona dove non è ammessa alcuna sosta, essendo, appunto deputata al transito veicolare;
peraltro, come afferma il teste non aveva nemmeno azionato le quattro frecce Tes_1
direzionali per indicare la sosta temporanea. E' appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art.158 comma 1 lett.c): La fermata e la sosta sono vietate sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità, nonché, ai sensi del comma 2 lett.o): limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
Pertanto, appare ovvio che detto autocarro, occupava indebitamente la corsia di marcia, senza giustificato motivo, perché, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali, il conducente era sceso per chiedere informazioni e prendere un caffè, noncurante che quel mezzo ingombrante gran parte della corsia di marcia, avrebbe potuto costituire un concreto pericolo per la circolazione stradale, come in effetti è avvenuto.
D'altronde, anche il motoveicolo - rimasto non identificato, in quanto repentinamente dileguatosi, come affermato dai testi presenti sui luoghi del sinistro - ha condizionato la traiettoria di marcia della
UN, che si è dovuta spostare sulla destra per evitare l'impatto, così trovandosi a non avere più spazio libero per marciare in sicurezza, avendo l'ingombro dell'autocarro sulla destra che occupava quasi tutta la corsia di marcia e non potendo così evitare l'impatto.
Ciononostante, non può non rilevarsi l'assenza di tracce di frenata della UN e l'entità dell'urto e dei danni subiti dalla stessa e dall'autocarro, da cui deve desumersi, per come rilevato dal c.t.u., che l'attore stesse viaggiando ad una velocità superiore al limite consentito (50km/h) e comunque non consone ai luoghi, in considerazione della presenza di un ingombro nella carreggiata, dallo stesso percepito. E' appena il caso di rilevare che l'art.141 del CdS prevede che: E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
pagina 6 di 14 Nella specie, il se avesse condotto ad una velocità adeguata l'autoveicolo avrebbe potuto Pt_1
innescare un'azione frenante che avrebbe sicuramente evitato o ridotto le conseguenze dell'impatto, così come accertate, difronte ad un ostacolo già percepito. Invero, come accertato dal c.t.u. e desumibile dal rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale di Catania, la UN ha subito deformazioni sia nella parte superiore, nella parte anteriore, nel tettuccio, sia lungo la fiancata destra.
In tema di circolazione stradale, la regola posta dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ. non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro soltanto perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (cfr., Cass. Civ.,
n.20982/2011; si veda, anche Cass. Civ., n.9528/2012, secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, sebbene appare provato che il abbia Pt_1
tamponato l'autocarro al fine di evitare la collisione con il motociclo, rimasto non identificato, che lo ha superato, curvando repentinamente verso destra – autocarro che costituiva un sicuro intralcio e pericolo alla circolazione - dall'altro, deve parimenti rilevarsi che il conducente dell'autovettura UN ha tenuto una velocità non adeguata e sicuramente elevata in relazione ai luoghi, in violazione dell'art.141 CdS, in presenza di un ingombro ben visibile, ed in considerazione della particolare entità dei danni subiti dai mezzi coinvolti ed alla posizione di quiete finale della UN (si vedano le foto allegate al rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale di Catania).
Pertanto, deve ritenersi che possa determinarsi un concorso di colpa determinato nella misura del 45%
a carico del conducente dell'autocarro, per averlo lasciato in sosta in violazione dell'art.158 CdS, per le considerazioni sopra evidenziate;
nonché della misura del 45% a carico del conducente del motociclo rimasto non identificato, per aver violato l'art.148 CdS comma 2 e 11, secondo cui:
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare,
pagina 7 di 14 nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro.
Infine, nella misura del 10% a carico del non avendo fornito la prova liberatoria ex art.2054 Pt_1
comma 3 c.p.c., atteso che a causa della condotta imprudente e negligente posta in essere ha contribuito causalmente al verificarsi del sinistro occorso, seppur in maniera minore, ma comunque efficiente anche con riferimento all'aggravamento delle conseguenze derivanti dalla velocità in cui transitava l'autoveicolo, che sarebbero state inesistenti o comunque minori qualora fosse stata mantenuta una velocità adeguata in rapporto ai luoghi in cui si è verificato il sinistro.
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico legale, accertando che a seguito dell'evento per cui
è causa parte attrice ha riportato la frattura della colonna e della parete posteriore del cotile destro. Le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 45 (quarantacinque), un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 (trenta), un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 (trenta). A seguito dell'evento occorso sono residuati postumi permanenti - quale danno biologico-, consistenti in: “Esiti di frattura della parete posteriore e della colonna dell'acetabolo destro -osteosintetizzata-”, valutabili nella misura del 12%.
Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti ed avendo risposto esaurientemente ai quesiti posti. Ciò posto, sussiste il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n.
14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi
"piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale"”, giacchè, se “non avesse
pagina 8 di 14 conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico- legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Ne deriva, pertanto, che “l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico”, restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, “la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza
"normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Al fine di poter riconoscere una maggiorazione del risarcimento a titolo di personalizzazione, occorre che vi siano conseguenze del tutto peculiari nel soggetto leso che non siano espressione del grado percentuale di invalidità già accertato dal consulente medico legale, circostanze “specifiche ed eccezionali” che potranno legittimare il giudice alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione
(ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014). La personalizzazione del danno, infatti, non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione. Tali aspetti devono essere allegati e provati dalla vittima. Deve essere, quindi, allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un'attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, “eccezionali” e
“peculiari”.
Infine, è appena il caso di rilevare che, secondo la granitica giurisprudenza di legittimità, il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
pagina 9 di 14 Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Civ., n.23778/2014).
Nella specie, l'attore non ha provato, né ha richiesto di provare, il danno concreto più grave subito rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. Civ.,
n.11754/2018, anche di recente la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 28526 del 6 novembre 2024, nel ribadire il principio della "personalizzazione" del risarcimento del danno biologico, ha evidenziato come, in caso di lesioni alla salute, sia possibile adattare il risarcimento per tenere conto delle specifiche conseguenze personali e particolarmente gravi subite dalla vittima così confermando che la
"personalizzazione" del danno può applicarsi solo se le sofferenze della vittima superano quelle normalmente previste per casi simili). Sicchè, sotto tale profilo va rigettata la chiesta personalizzazione del danno ed il risarcimento del danno morale, nemmeno specificatamente allegato, né provato.
Con riguardo al danno biologico non di lieve entità, può farsi riferimento ai criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano (in atto quelli del 2024), che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Tale prassi giurisprudenziale ha avuto recente ulteriore conforto dalla Suprema Corte, la quale ha statuito: nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del
2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali (Cass. Civ., n.11754/2018; si veda, altresì, Cass. Civ., n.25164/2020).
Orbene, tenuto conto delle Tabelle di Milano, anno 2024, in relazione all'invalidità permanente accertata – pari al 12% ed ai giorni di inabilità temporanea assoluta pari: al 100% di giorni 45; al 75% di gg. 30, al 50% di giorni 30, all'attore spetta la complessiva somma di seguito indicata, secondo i criteri adottati dalle tabelle citate:
Età del danneggiato alla data del sinistro 25 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
UN danno biologico € 2.851,87
pagina 10 di 14 UN base I.T.T. € 115,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 30.116,00
Invalidità temporanea totale € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 9.487,50
Totale generale: € 39.603,50
Ovviamente, tale somma deve essere decurtata del 10%, in relazione all'accertato concorso di colpa a carico del danneggiato. Sicchè, la somma complessiva è pari ad euro 35.643,15 (39.603,50 – 10%), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Con riguardo al risarcimento del danno patrimoniale, relativamente all'autoveicolo UN, di proprietà, che è stato rottamato, come documentato in atti, e stimato dal c.t.u. in euro 1.400-1.500, quale valore commerciale prima dell'incidente, appare congrua la somma di euro 1.450,00, a cui devono aggiungersi le spese mediche, così come ritenute congrue dal c.t.u., pari ad euro 15,00, per un totale di euro 1.465,00, che decurtato del 10%, è pari ad euro 1.318,50
(Fatt.n.15 del 22/8/2016 per rilascio cartelle cliniche per € 15,00, allegata alla Cartella Clinica riguardante ricovero presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia “Rosario Cuscani” del P.O.
” dal 15/7/2016 al 30/7/2016). Nessun altro danno, nemmeno da cd. fermo tecnico Controparte_5
risulta documentato, né provato, né tantomeno risulta provata eventuale attività difensiva stragiudiziale, né ulteriori spese mediche. Sicchè, sotto tale profilo la domanda va rigettata.
Ciò posto, con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione passiva da parte di , nella Controparte_1
qualità, occorre precisare che, secondo costante giurisprudenza il profilo della legittimatio ad causam, quale condizione dell'azione, soddisfa l'esigenza di idonea evocazione in giudizio del soggetto
(astrattamente) tenuto a rispondere dell'obbligazione risarcitoria nell'ipotesi di veicolo non identificato, non incidendo sulla circostanza che il danneggiato deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'imputabilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo e, in secondo luogo, provare che tale veicolo è rimasto sconosciuto ( Cass. civ. sez. III, 10 Giugno 2005 n. 12304, Cass. Civ. Sez. III, 25 Luglio 1995 n. 8086). Poiché il giudizio “si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da
pagina 11 di 14 un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda" (Cass. n. 3019/2016). In tal senso è richiesto al danneggiato di dimostrare che il veicolo danneggiante sia rimasto sconosciuto “in base a circostanze obiettive non dipendenti da sua negligenza” (Cass. civ. sez. III, 22/11/2016, n.23710) tanto più che l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima, in linea con l'art. 1, comma 4, della seconda direttiva
CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del
16 settembre 2009, n. 2009/103, sorge non soltanto qualora il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. Civ.,
n.33444/2019). Nella specie, appare evidente che l'attore non abbia potuto identificare il conducente del motociclo per circostanze allo stesso non imputabili, per come desumibili dalla dinamica del sinistro e dalle dichiarazioni testimoniali che hanno sottolineato l'immediatezza tra il sorpasso del motociclo, poi dileguatosi, ed il sinistro. Peraltro, l'attore ha successivamente sporto querela in data
09.09.2016 per attivare la ricerca del responsabile.
Pertanto, sussistendo la legittimazione attiva e stante il paritetico concorso di colpa con gli altri convenuti, la nella qualità di Impresa designata dal F.V.G.S., deve essere condannata Controparte_1
al pagamento della metà dei suindicati importi pari ad euro 17.821,57 (35.543,15/2) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ed euro 659,25 (1.318,50/2) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Mentre, e devono essere condannati in solido al CP_2 Controparte_3
pagamento dell'altra metà, pari ad euro 17.821,57 (35.543,15/2) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ed euro 659,25 (1.318,50/2) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Posto che l'evento lesivo è precedente alle tabelle Milanesi del 2024, occorre procedere alla devalutazione alla data del sinistro degli importi liquidati per il danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. Il danno patrimoniale che quello biologico, in quanto credito di valore, va poi rivalutato dalla data del sinistro, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (indici utilizzati dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati - indice F.O.I.).
pagina 12 di 14 Sulle predette somme sono anche dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie;
cfr. Cass., Sezioni Unite, 1712/95) ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209). Le date di liquidazione e di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi sono, per le spese mediche, quelle in cui sono avvenuti gli esborsi.
Non sussistono i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., stante l'esito del procedimento e per quanto sopra evidenziato.
Stante la parziale soccombenza, le parti convenute in solido vanno condannati alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte attrice che si liquidano nella misura di due terzi, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, tabella n.2, quarto scaglione del D.M. 55/2014, nella complessiva somma di euro 5.077,33 per compensi, oltre euro 786,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, preso atto che parte attrice ha dichiarato di non possedere più i requisiti per il gratuito patrocinio.
Pone a carico dei convenuti in solido il compenso in via definitiva dei c.t.u. nominati, come liquidati con separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza ed azione disattese, in parziale accoglimento della domanda avanzata da , con atto di citazione del 12.09.2018: Parte_1
-Condanna la in persona del leg. rappr. pro-tempore, nella qualità di impresa Controparte_6
designata per il F.V.G.S., al pagamento in favore di della complessiva somma di euro Parte_1
17.821,57 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di euro 659,25 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione come sopra indicati e sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
-Condanna e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro CP_2 Controparte_3
tempore, in solido, al pagamento in favore di della complessiva somma di euro Parte_1
17.821,57 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di euro 659,25 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione come sopra indicati e sul coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
-Condanna le parti convenute in solido alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte attrice che si liquidano nella complessiva somma di euro 5.077,33 per compensi, oltre euro 786,00 per spese vive, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 13 di 14 Pone a carico dei convenuti in solido il compenso in via definitiva dei c.t.u. nominati, come liquidati con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 18.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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