Ordinanza collegiale 11 luglio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 3655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3655 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03655/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2025, proposto da
IR NA IA NE NA, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Francesco Rosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Catania, rappresentato e difeso dall'avvocato IA Pia Di Primo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Catania, Via Umberto 151;
per l’esecuzione
della sentenza del T.A.R. Sicilia, sede di Catania, Sezione II, n. 2711 in data 26 luglio 2024.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il dott. NI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania, n. 2711 in data 26 luglio 2024, con cui è stato riconosciuto il diritto dell’interessata alla restituzione o all’acquisizione delle aree occupate dal Comune di Catania.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) in data 18 novembre 2024 l’organismo straordinario di liquidazione ha comunicato alla ricorrente che la Direzione Patrimonio del Comune aveva accertato la necessità di procedere all’acquisizione sanante, stabilendo un indennizzo complessivo pari ad € 5.995.728; b) l’organismo straordinario ha considerato erroneamente il debito del Comune quale parte della massa passiva relativa alla procedura del dissesto finanziario dell’ente e ha formulato una proposta di definizione transattiva della questione; c) in data 13 dicembre 2024 la ricorrente ha contestato le affermazioni dell’organismo straordinario, evidenziando che, ai sensi dell’art. 6, quinto comma, lettera h, del D.P.R. n. 378/1993, i debiti per espropriazioni di aree destinate ad edilizia economico-popolare sono esclusi dalla massa passiva se l’ente è in condizione di recuperare le somme dai concessionari o dagli acquirenti; c) la ricorrente ha dimostrato che il Comune ha già incassato le somme dai soggetti che avevano ricevuto le aree in superficie per la successiva trasformazione in diritto di proprietà, come risulta invero dalla nota del Comune n. 519907/2024, e ha contestato l’importo dell’indennizzo, come quantificato dall’organismo straordinario; d) in data 23 dicembre 2024 l’organismo straordinario di liquidazione ha riconosciuto la fondatezza delle contestazioni della ricorrente ed ha escluso il debito dalla massa passiva relativa alla procedura del dissesto finanziario; e) in data 30 gennaio 2025 la ricorrente ha diffidato nuovamente il Comune di Catania a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale.
Con memoria in data 11 marzo 2025 il Comune di Catania, dopo aver ricostruito il pregresso procedimento amministrativo, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) come affermato dalla giurisprudenza, spetta all’organismo straordinario di liquidazione la competenza a provvedere per gli atti o fatti di gestione anteriori alla procedura di dissesto finanziario; b) difetta la prova della possibilità di recupero delle somme di cui al citato art. 6, quinto comma, lettera h, del D.P.R. n. 378/1993 da parte del Comune; c) l’ente si è attivato per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale e la Direzione Patrimonio ha formulato una proposta transattiva, che è stata però respinta dalla ricorrente; d) l’Amministrazione, inoltre, ha manifestato l’intenzione di disporre l’acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001; e) le controversie sulla quantificazione delle indennità rientrano comunque nella giurisdizione del giudice ordinario; f) in via subordinata si contesta la pretesa della ricorrente in ordine all’ammontare dell’indennizzo, dovendo anche tenersi conto di quanto già versato al dante causa dell’interessata.
Con memorie in data 22 e 24 aprile 2025 la ricorrente ha ribadito le proprie difese, precisando, in particolare, quanto segue: a) si contesta l’affermazione del Comune relativa al presunto pagamento in favore del dante causa della ricorrente, in realtà mai effettuato; b) l’eventuale impossibilità di recuperare integralmente le somme di cui al citato art. 6, lettera h, non incide sull’esclusione del credito in questione dalla massa passiva relativa alla procedura di dissesto finanziario dell’ente; c) l’onere di provare l’impossibilità di recupero integrale delle somme incombe sul Comune e si chiede, comunque, al Collegio di disporre eventualmente l’acquisizione della documentazione in possesso dell’Amministrazione intimata; d) il valore venale delle aree oggetto di esproprio deve essere determinato sulla base di quanto indicato dal Comune nella deliberazione di Giunta n. 1372 in data 27 novembre 2009.
Con ordinanza n. 2248 in data 11 luglio 2025 il Collegio ha osservato e disposto quanto segue:
La ricorrente ha versato in atti la nota del Comune n. 519907/2024, la quale è, però, sprovvista di numero di protocollo e di data.
Dalla nota indicata risulta che le cooperative beneficiarie abbiano corrisposto, almeno in parte, gli importi dovuti per la concessione del diritto di superficie e per la successiva trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.
Più esattamente, nella nota si indicano degli importi corrispondenti al corrispettivo versato dalle due cooperative per la concessione del diritto di superficie e, in relazione ad alcuni immobili, per la trasformazione in diritto di proprietà.
Anche tenuto conto che la citata nota - indicata dalla ricorrente con il numero 519907/2024 - risulta sprovvista di numero di protocollo e di data, deve disporsi che il Comune: a) depositi tale nota con indicazione del numero e della data; b) precisi, attraverso puntuale documentazione di riscontro, se il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sia intervenuto con riferimento a tutti gli immobili; c) nel caso in cui tale trasformazione non sia intervenuta in relazione a tutti gli immobili, precisi per quali immobili sia intervenuta e quale sia l’importo della somma per cui tale trasformazione non sia intervenuta; d) documenti i dichiarati versamenti intervenuti in favore del dante causa dell’odierna interessata.
I documentati chiarimenti che sono stati indicati dovranno essere forniti nel termine di giorni sessanta, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Con memoria in data 6 ottobre 2025 il Comune di Catania, nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) i rapporti - relativi alla concessione del diritto di superficie e alla sua successiva trasformazione in diritto di proprietà - con i concessionari e acquirenti delle aree comprese nel piano di zona sono stati definiti solo in parte e non risulta che l’Amministrazione sia in grado di adottare provvedimenti ai fini dell’integrale recupero delle somme; b) si contesta che vi sia stata inerzia nell’esecuzione della sentenza n. 2711 in data 26 luglio 2024 e si rammenta che, dopo la notifica della decisione che ha accertato l’obbligo dell’ente di provvedere, in via alternativa, alla restituzione dei terreni con risarcimento del danno da occupazione illegittima, all’acquisizione autoritativa ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 ovvero alla definizione di un accordo negoziale, è stato attivato il relativo procedimento ed è stata trasmessa all’organo straordinario di liquidazione una relazione da cui risulta l’intervenuta trasformazione della quasi totalità dell’area e l’impossibilità della restituzione in natura, nonché la conseguente necessità di disporre l’acquisizione sanante; c) l’organo straordinario di liquidazione ha formulato una proposta di definizione transattiva e di acquisizione dei beni, con ammissione del credito alla massa passiva; d) la ricorrente, con nota del 13 dicembre 2024, ha contestato l’ammissione del credito alla massa passiva e ha rifiutato l’importo offerto; e) a seguito di ciò l’organo straordinario, con nota del 23 dicembre 2024, ha dichiarato che il credito non doveva essere inserito nella massa passiva; f) la Direzione Patrimonio, con note n. 566997 del 27 dicembre 2024 e n. 71478 del 13 febbraio 2025, ha confermato la quantificazione dell’importo dovuto e la precedente proposta di definizione bonaria, manifestando in modo espresso la volontà del Comune di concludere il procedimento con un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001; g) pertanto, è in discussione la sola misura dell’indennizzo e le modalità della relativa corresponsione; h) l’art. 133, comma 1, lettera g, c.p.a. stabilisce che le controversie sulla determinazione e sulla corresponsione dell’indennità dovuta a seguito dell’esercizio del potere di acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, con competenza in unico grado della Corte di Appello, anche qualora la liquidazione sia effettuata da un commissario “ad acta” nominato dal giudice amministrativo; i) nel merito, la ricorrente ha chiesto il pagamento di € 6.939.762,64 a titolo di risarcimento per l’illegittima occupazione sulla base di una stima redatta da un tecnico di parte che ha applicato un valore unitario di € 200,00 al metro quadrato, senza distinguere tra le diverse destinazioni urbanistiche delle porzioni di area interessate dal procedimento; l) l’Ufficio Espropri, con nota n. 495578 del 12 novembre 2024, ha ritenuto congruo il valore di € 200,00 al metro quadrato indicato nella consulenza di parte, evidenziando che il Comune, per la cessione in proprietà dei terreni del piano di zona Trappeto Sud alle cooperative edilizie assegnatarie, aveva applicato un corrispettivo di € 131,39 al metro quadro, pari al 60% del valore venale, corrispondente ad un valore di mercato di circa € 220,00 al metro quadro, sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. 115/2024; m) si contesta come errata e non congrua la diversa quantificazione proposta nella diffida inviata dal difensore della ricorrente, il quale ha applicato il valore unitario di € 476,52 al metro quadro desunto dalla tabella allegata alla deliberazione di Giunta n. 1372/2009, corrispondente alle aree destinate a residenza, estendendo tale importo all’intera superficie oggetto di occupazione, senza considerare che solo parte delle aree sono destinate, per l’appunti a residenza; n) inoltre, non appare corretta l’individuazione dell’area da parte della ricorrente e in ogni caso devono essere computate le somme già versate al dante causa della ricorrente; o) il Comune ha dato esecuzione all’ordinanza del Tribunale n. 2248 in data 11 luglio 2025, depositando in data 1 agosto 2025 la documentazione richiesta; p) a seguito della deliberazione dell’organo straordinario di liquidazione n. 51 del 10 luglio 2025, con cui è stato approvato il rendiconto di gestione e dichiarata la cessazione dell’attività dell’organo, la posizione debitoria dell’ente verso i creditori non soddisfatti segue la disciplina di cui all’art. 1, comma 483, della legge n. 213/2023, il quale consente di proporre transazioni sui debiti residui e di ricorrere, per i crediti oggetto di mancata transazione, ad un piano decennale di rateizzazione; q) la Giunta Municipale, con deliberazione n. 143 del 31 luglio 2025, ha fissato i criteri per la trattazione dei debiti residui già ammessi o comunque oggetto di proposta da parte dell’organo straordinario, stabilendo di procedere a definizioni transattive che prevedano il riconoscimento parziale del credito in una misura compresa tra il 60% e l’80% dell’importo originario, con rinuncia agli interessi maturati, graduando la trattazione dei crediti privilegiati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze e attribuendo priorità, tra i crediti chirografari, a quelli di ammontare superiore ad € 300.000,00; r) l’Amministrazione sta quindi valutando il caso in esame alla luce della nuova cornice normativa.
Con memoria in data 4 novembre 2025 la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) le aree illegittimamente occupate sono state concesse in diritto di superficie a cooperative edilizie e l’Amministrazione ha già recuperato le somme dai concessionari e dagli acquirenti per la concessione del diritto di superficie e per la successiva trasformazione in diritto di proprietà; b) il Comune ha adempiuto l’ordinanza istruttoria n. 2248 anche alla luce delle deduzioni avversarie 11 luglio 2025, depositando in data 1 agosto 2025 la documentazione richiesta (con particolare riferimento alla nota n. 519097 del 26 novembre 2024); c) dalla documentazione depositata risulta che: - l’area di proprietà della ricorrente è stata assegnata in diritto di superficie alle cooperative edilizie “Serena 81” e “Orsa Minore 81”; - la trasformazione in diritto di proprietà è intervenuta per la totalità degli alloggi facenti capo alle due cooperative; - il corrispettivo per la trasformazione è stato integralmente versato; d) il Comune ha prodotto copia di due mandati di pagamento per un importo complessivo di £ 785.275.000, che l’Amministrazione avrebbe emesso in data 27 gennaio 1999 in esecuzione del provvedimento n. 22/1998 del 26 ottobre 1998; e) si contesta tale documentazione, rilevandosi che trattasi di una copia parziale di un semplice elenco di mandati (non dei mandati stessi) e che non vi è prova dell’effettiva disposizione del bonifico in favore del dante causa, nonché dell’effettivo pagamento delle indennità; f) risulta, altresì, che il Comune ha già riscosso integralmente dagli assegnatari il corrispettivo determinato per la concessione del diritto di superficie e, in misura rilevante, quello previsto per la trasformazione in diritto di proprietà, mentre sono ancora in corso le procedure per la trasformazione in proprietà dei residui immobili previo pagamento del corrispettivo determinato con deliberazione n. 115/2024; g) nella specie, quindi, risulta pienamente soddisfatta la condizione posta dall’art. 6, quinto comma, , lettera h, del D.P.R. n. 378/1993, atteso che rileva la mera possibilità giuridica di provvedere al recupero degli importi, indipendentemente dell’integrale riscossione delle somme, sicché l’eventuale inerzia dell’Amministrazione nel promuovere azioni di recupero non può incidere oggi sul regime di esclusione o inclusione del credito di cui si tratta dalla massa passiva; h) il credito azionato, pertanto, non rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, ma grava sul bilancio ordinario dell’ente; i) si richiama altresì, la deliberazione n. 51/2025 dell’organo straordinario, con cui è stato approvato il rendiconto di gestione, e si rileva che, a seguito di tale atto, ogni debito estraneo alla massa rientra a pieno titolo nella gestione ordinaria (sul punto, cfr. T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania, n. 2952/2025).
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
L’art. 6, quinto comma, lettera h), del D.P.R. n. 278/1993 si riferisce testualmente ai “debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari”.
Ne consegue che nella specie il Comune era tenuto a fornire la piena prova dell’obiettiva impossibilità di provvedere al recupero di parte degli importi (per il resto, invece, recuperati).
Pertanto, ad avviso del Collegio non vi sono gli estremi per riconoscere la causa di esclusione contemplata dall’art. 6, quinto comma, lettera h), del D.P.R. n. 378/1993, sicché il credito di cui si tratta deve considerarsi elemento della contabilità ordinaria dell’Amministrazione.
Ciò impone l’accoglimento del presente gravame.
Deve quindi disporsi che il Comune di Catania dia esecuzione alla sentenza di cui è stata chiesta l’ottemperanza entro novanta giorni, con decorrenza di tale termine dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione.
Per l’ipotesi di persistente inadempienza si nomina quale commissario “ad acta” il Segretario Generale del Comune di Catania, il quale provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Occorre, infine, precisare che in relazione ad ogni controversia sulle indennità spettanti a seguito di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e quella funzionale della Corte di Appello, anche nel caso in cui la liquidazione venga effettuata a seguito di ricorso in ottemperanza e persino se sia stata disposta dal commissario “ad acta” nominato dal giudice amministrativo (cfr., per tutte, Cassazione Civile, I, ordinanza in data 26 maggio 2022, n. 17059; Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 28573/2018).
Ne consegue che sotto tale specifico profilo le questioni sollevate in questa sede dalle parti risultano inammissibili e non possono essere scrutinate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie nei termini di cui in motivazione e ordina al Comune di Catania di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro novanta giorni, con decorrenza di tale termine dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione; 2) per l’ipotesi di persistente inadempienza nomina quale commissario “ad acta” il Segretario Generale del Comune di Catania, il quale provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta; 3) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI LI, Presidente, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI LI |
IL SEGRETARIO