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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9228 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA TANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 4.12.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 19896/2023 R.G. Lav.
promossa da:
con il patrocinio dell'avv. D'ALBERO Controparte_1 C.F. 1
ARTURO, con elezione di domicilio in Marigliano, Corso Umberto I, 53, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
: P.IVA 1 in persona del legale rappresentante Controparte_2 (P.Iva pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando Pepe e Raffaella Russo con elezione di domicilio in Napoli alla via Fracanzano, 8, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: accertamento spettanze retributive e TFR e conseguente azione di condanna
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispetti atti difensivi MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2023 l'istante in epigrafe deduceva di essere stato assunto, in data 2 gennaio 2008, dalla con contratto di inserimento ed inquadrato,Controparte_2
ai sensi del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi, nel livello
VII; di avere sempre svolto mansioni di garagista provvedendo, oltre che alla custodia, alla presa in consegna ed allo spostamento delle vetture all'interno dell'autorimessa, anche a servizi di tipo amministrativo, quali la registrazione in entrata ed uscita delle auto, all'incasso delle tariffe con rilascio delle relative ricevute ed alla rendicontazione del maneggio denaro alla datrice di lavoro, in ciò soggetto alle direttive di Parte_1 ; di avere osservato un regime orario, meglio specificato in ricorso, a tempo pieno ed articolantesi in turni, anche notturni, per sei giorni la settimana, “spesso con una cospicua incidenza di attività straordinaria”; che il dedotto rapporto lavorativo si era protratto senza soluzione di continuità anche successivamente alla scadenza del progetto di inserimento, ovvero di aver lavorato sino all'ottobre dell'anno
2022, quando era stato licenziato con causale di giustificato motivo soggettivo;
deduceva, altresì, che nel corso del rapporto di lavoro aveva sottoscritto due verbali di conciliazione in sede sindacale: il primo, in data 7 giugno 2016 che non era stato impugnato, ed il secondo il giorno 11 maggio 2022 avverso il quale aveva invece proposto impugnativa nei termini di legge. In punto di diritto, rilevava la invalidità dell'accordo transattivo dell' 11 maggio 2022 per l'insussistenza della res litigiosa e per vizi del consenso;
rispetto al predetto verbale evidenziava che lo stesso era invalido anche in virtù dell'assenza della parte datoriale che per l'occasione si era fatta sostituire da un delegato privo di potere a transigere;
contestava, poi, la genuinità del contratto di inserimento che ne aveva giustificato l'assunzione, sotto il profilo della insussistenza di alcun periodo di istruzione come invece previsto dalla legge, ed a causa del suo protrarsi ininterrotto con le medesime modalità di svolgimento anche oltre il termine dei 36 mesi imposto dalle norme ratione temporis vigenti e fino alla data di licenziamento;
invocato pertanto il proprio diritto ad essere inquadrato nel livello contrattuale V del CCNL applicato dal datore di lavoro, precisava di voler limitare la propria pretesa alle differenze retributive ed alle altre spettanze indicate in ricorso (tra cui compenso per lo straordinario prestato, indennità per lavoro notturno, ferie e permessi, TFR) al periodo successivo alla sottoscrizione del primo accordo transattivo ovvero al periodo di lavoro compreso tra gennaio
2016 ed il 16 ottobre 2022, chiedendo all'adito Giudice del Lavoro di: "....omissis...accertare e dichiarare, la nullità/annullabilità e, comunque l'illegittimità del verbale di conciliazione sottoscritto in data 11-05-2022; ..omissis...accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'inquadramento nel 5° livello retributivo (operaio qualificato garagista), come previsto all'esito del contratto d'inserimento e riportato nel certificato CP_3 in atti, ovvero, in via
meramente gradata, il medesimo diritto in forza dell'art. 2103 c.c., come recepito dall'art. 13 della Legge 300/1970 e dall'art. 127 del vigente C.C.N.L.; ...omissis...dichiarare il diritto del ricorrente al ristoro di tutte le differenze retributive maturate e non percette nell'intercorso rapporto, nella misura di Euro 91,854,36 (novantunomilaottocentocinquantaquattro/ 36) al lordo delle ritenute di Legge come emerge dall'allegato elaborato contabile... omissis...oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal sorgere del diritto al soddisfo;
" con vittoria di spese legali, con attribuzione.
Con memoria del 28.03.2024 si costituiva la parte convenuta eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità della domanda per intervenuta conciliazione in sede sindacale, argomentando diffusamente in merito alla piena legittimità della stessa;
eccepiva, ancora, la nullità e/o inammissibilità del ricorso introduttivo a causa della mancata allegazione dei conteggi contenenti le spettanze retributive richieste;
nel merito, affermava che il ricorrente era stato correttamente inquadrato ed aveva ricevuto una retribuzione, risultante dalle buste paga versate in atti, del tutto adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Concludeva chiedendo di:
"1) In via preliminare, per i motivi esposti, rigettare il ricorso introduttivo, siccome assolutamente inammissibile e/o, comunque, infondato, sia in fatto che in diritto;
2) Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso generale ed accessori di legge".
Dopo vari rinvii richiesti dalle parti al fine di conciliare la causa, all'udienza del 17.10.2024 si dava atto che anche il tentativo di conciliazione espletato dal giudice non aveva avuto esito positivo.
La causa veniva istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento della prova per testi.
All'esito della discussione, all'udienza del 4.12.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c, esaminati gli atti, letti gli scritti difensivi e le note di trattazione scritta depositate, il Giudice ha deciso la causa.
*** ***
Il ricorso è solo in parte fondato e deve essere accolto entro i limiti segnati dalla seguente motivazione.
In primis la parte ricorrente chiede l'accertamento della nullità o illegittimità del verbale di conciliazione sottoscritto con Controparte_2 in data 11.05.2022. E' opportuno premettere che il primo comma dell'art. 2113 c.c. (nel testo introdotto dall'art. 6 legge n. 533/1973) sancisce la invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi;
il secondo comma onera il lavoratore della impugnativa (con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, ai sensi del successivo comma terzo) delle predette rinunzie e transazioni, stabilendo un termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se successiva alla cessazione stessa.
La mancata impugnazione della rinunzia o transazione, entro il termine stabilito a pena di decadenza, ne determina la inoppugnabilità, con la conseguenza che l'ordinamento consente una forma indiretta di disposizione dei propri diritti da parte del lavoratore (ritenuta costituzionalmente legittima da Corte Cost. n. 77 del 1974); viene pertanto in rilievo un regime di indisponibilità relativa dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi, attesa l'acquisizione di definitiva validità dell'atto di rinunzia o della transazione conseguente alla mancata impugnativa nel termine decadenziale.
La previsione di un onere di impugnativa nel termine decadenziale, inoltre, induce a qualificare in termini di annullabilità ex artt. 1425 e ss c.c. (e non di nullità ex artt. 1418 e ss. c.c.) la invalidità sancita dalla norma in esame, con conseguente irrilevabilità ex officio, prescrizione estintiva quinquennale della relativa azione (una volta impedita la decadenza) e natura costitutiva della sentenza.
A tale peculiare regime sono espressamente sottratte le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa che il legislatore esclude dalla comminatoria di invalidità (art. 2113 u.c. c.c.); invero, tali conciliazioni sono considerate valide ab origine ancorchè contengano rinunzie a diritti del lavoratore parzialmente indisponibili in quanto in tali casi la volontà del lavoratore è ritenuta adeguatamente "assistita" e la sua posizione adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista di un soggetto terzo (Cass., n. 11107/02; 2244/95).
Invero, la ratio di tale deroga risiede, secondo giurisprudenza e dottrina concordi, nella presunzione che l'intervento di soggetti terzi o l'assistenza dell'organizzazione sindacale costituiscano un rimedio adeguato alla debolezza contrattuale ed alla soggezione del lavoratore, escludendosi così ogni rischio di coazione e di abuso da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti;
pertanto, il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c.) o legale (art. 1425 comma I c.c.) ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.; parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c. (si veda, ad esempio, Cass. n. 1552/84 in una fattispecie di illiceità della causa;
Cass. n. 10056/91 in tema di determinabilità dell'oggetto del negozio transattivo).
Altro aspetto sottolineato dalla giurisprudenza in merito alla validità/invalidità del verbale di conciliazione in sede sindacale attiene al requisito del contenuto della pretesa transazione.
In tale ottica è costante l'affermazione che le reciproche concessioni previste dall'art. 1965 c.c. devono essere commisurate alle reciproche pretese e contestazioni;
si è poi precisato che, allo scopo di individuare l'effettiva sussistenza del requisito delle reciproche concessioni, e dunque di verificare il reale avanzamento delle parti rispetto alle posizioni in contrasto, sia necessario procedere al confronto fra la situazione che ha dato luogo alla controversia e quella scaturente dall'esercizio del potere modificativo attuato con la transazione.
La transazione appartiene invero alla categoria dei contratti a prestazioni corrispettive, per cui essa necessita della reciprocità dei sacrifici richiesta dalla formulazione normativa.
Venendo all'esame del documento in questione (cfr. allegato 6 fasc. ric.) si legge nello stesso che il sig. Controparte_1 ha richiesto in costanza di rapporto di lavoro, iniziato in data
2.1.2008, di percepire il TFR maturato dal 1.1. 2016 al 31.12.2021; che, in tale occasione, il lavoratore ha rivendicato il diritto ad altre spettanze retributive derivanti dal rapporto di lavoro in corso a titolo, tra l'altro, di mansioni superiori e compenso per straordinario prestato;
che la parte datoriale si dichiara disposta ad offrire per il TFR maturato in relazione al periodo indicato l'importo di € 4.800,00 netti ed un bonus transattivo e novativo di € 59,00; che a fronte di tale somma il dipendente dichiara “di non avere null'altro a pretendere per i titoli oggetto del presente verbale , né per alcun altro titolo o ragione ad esso riferibile, rinunciando espressamente ad ogni altra eventuale ulteriore pretesa, diritto ed azione ancorchè non azionata, anche eventualmente se non specificata in narrativa”.
Ebbene, l'analisi del contenuto del documento induce a ritenere fondati i motivi di censura individuati in ricorso ed in particolare la prospettazione attorea secondo cui il negozio è invalido per difetto del consenso e di accordo tra le parti, in quanto, a fronte della richiesta del lavoratore di percepire un anticipo sul TFR, la parte datoriale lo ha indotto a sottoscrivere un atto che, per un corrispettivo di soli 59,00 €, ha inteso carpire la rinuncia "tombale" del primo ad ogni diritto, sul piano normativo, economico e contributivo, connesso al rapporto lavorativo
Ciò che va evidenziato è che è la stessa parte datoriale, nella premessa del verbale, a dichiarare legittima la pretesa del lavoratore ad ottenere un'anticipazione del TFR - posto che all'epoca della sottoscrizione del verbale il rapporto di lavoro era in corso di svolgimento
- dunque l'atto conciliativo contiene, in sostanza, la sola rinuncia dei diritti del dipendente.
Si riscontra, in altri termini, la mancanza di un vicendevole sacrificio, ciò che non consente di qualificare "transazione" l'operazione negoziale posta in essere, con conseguente nullità dell'accordo.
La conciliazione è altresì invalida in quanto risulta provato per tabulas (cfr. doc. 4 allegato alla
Controparte_4 che ha memoria difensiva) che il rappresentante dell'associazione sindacale al solo scopo sottoscritto unitamente al ricorrente il verbale, ha ricevuto mandato dall' CP_1 di essere assistito “per riscuotere l'anticipo del TFR maturato dal 1.1.2016 al 31.12.2021", ciò nella genuina che induce ad escludere che il lavoratore sia stato assistito e/o tutelato formazione della sua volontà di rinuncia o transazione, come del resto emerge dal testo del verbale che per la genericità delle formule utilizzate, non contiene un'adeguata informativa nei confronti del lavoratore non solo per la insufficiente individuazione dei diritti rinunciati ma anche per l'omessa quantificazione del valore di essi.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte "L'accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro nel quale sia identificata la lite da definire ovvero quello da prevenire ( unitamente, in tal caso, all'individuazione dell'interesse del lavoratore) e che contenga lo scambio tra le parti di reciproche concessioni, è qualificabile come atto di transazione ed assume rilievo, quale conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 414, terzo comma cod. proc. Civ., ove sia stato raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti dell'organizzazione sindacale indicati dal medesimo, dovendosi valutare, a tal fine, se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa” (Cass. sez. lav., n.
13217 del 22.5.2008).
In considerazione dei principi sopra richiamati, deve quindi rilevarsi che i presupposti affinché la conciliazione in sede sindacale possa essere considerata valida e di conseguenza inoppugnabile sono, da un lato, la presenza di una res litigiosa tra lavoratore e datore di lavoro e, dall'altro, l'effettività dell'assistenza sindacale resa nei confronti del dipendente.
Nel caso di specie tali requisiti difettano con la conseguenza che al ricorrente non può essere opposta l'inoppugnabilità dell'accordo transattivo stipulato in costanza del rapporto di lavoro.
Deve altresì rilevarsi che l'impugnazione di esso risulta tempestiva. Le rinunce e transazioni relative a diritti inderogabili del prestatore di lavoro sono impugnabili, ai sensi dell'art. 2113
c.c., nel termine perentorio di sei mesi "dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima". La conciliazione è stata sottoscritta in data 11.5.2022 e il rapporto di lavoro è cessato il 6.10.2022; il ricorrente ha impugnato stragiudizialmente la scrittura con lettera p.e.c. del 14.10.2022 (cfr. documenti in atti).
Ciò chiarito, si può passare ad esaminare la fondatezza della pretesa alle differenze retributive azionate con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa la prova degli ulteriori presupposti di fatto
-
richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso in linea generale e venendo al caso in esame, mediante la documentazione prodotta in allegato al ricorso, il ricorrente ha dimostrato di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta dal 2.1.2008 sino al 16.10.2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
in particolare, tanto ha fatto mediante la produzione della lettera di assunzione, della lettera di licenziamento, del certificato CP_3 e dell'ulteriore documentazione versata in allegato al ricorso. Le predette circostanze non sono state peraltro contestate dalla datrice di lavoro.
Ciò posto, ha affermato in ricorso di aver svolto mansioni diverse da quelle in relazione alle quali è stato formalmente inquadrato;
altresì, di avere osservato orario full time, con
-
prestazione di lavoro eccedentario rispetto a quanto indicato in busta paga ed anche straordinario rispetto al normale orario contrattuale, diurno e notturno.
Come indicato in premessa, ha limitato la pretesa azionata al periodo decorrente dall'1.6.2016 sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il sig. CP_1 è stato assunto, nell'anno 2008, mediante contratto di inserimento, all'epoca regolato dagli artt. 54 e ss. d.lgs. n.276/2023, ed inquadrato nel livello VII del CCNL
Commercio- Confcommercio come operaio a tempo pieno con orario settimanale pari a 40 ore articolato su sei giorni.
Come è noto tale tipologia contrattuale, definitivamente abrogata con la legge 92 del 2012, si basava su un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un certo contesto lavorativo, con il quale veniva valorizzata l'acquisizione di competenze professionali concrete anche nella prospettiva di una successiva trasformazione del rapporto in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il contratto di inserimento poteva durare dai nove ai diciotto mesi o ai trentasei mesi per i portatori di handicap.
Pur se le medesime parti non potevano rinnovarlo, era comunque possibile una sua proroga, sebbene entro i predetti limiti massimi di durata.
L CP_1 ha dedotto in ricorso la fittizietà del contratto di assunzione, sia in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto ed alla mancata attuazione di un alcun progetto di inserimento, sia in quanto l'iniziale contratto non è mai stato prorogato dalle parti ed il rapporto è proseguito, di fatto, fino al licenziamento del dipendente.
Sul punto, la parte resistente nulla ha dedotto e contestato.
Pacifica deve ritenersi, pertanto, la nullità del contratto di inserimento del 2.1.2008, da considerarsi ab origine un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Da ciò consegue che dallo stesso non può discendere alcun automatismo avente ad oggetto il riconoscimento del superiore livello contrattuale reclamato in ricorso. Occorre pertanto valutare gli elementi al riguardo forniti dalla prova assunta, alla quale bisogna riferirsi anche ai fini della valutazione di fondatezza della domanda di remunerazione del lavoro straordinario e/o notturno che si assume svolto e che viene contestato da parte datoriale. Il teste Tes_1 di parte ricorrente, ha così deposto: و
"Sono dipendente della CP_5 resistente dal 2012 e svolgo mansioni di garagista;
preciso che il ricorrente è il fratello della moglie di mio zio;
sono sempre state queste le mie mansioni e lavoro su turni o di mattina dalle 6.30 alle 13.10 oppure di pomeriggio dalle 13.10 alle 19.50; di notte lavora sempre mio padre. Quando lui è di riposo svolge il turno notturno il titolare sig. Parte_1 solo molto raramente l'ho svolto io questo turno notturno. Anche il ricorrente ha chiesto qualche volta di svolgere il turno notturno perché magari aveva bisogno della giornata libera;
questo cambio turno era una cortesia tra colleghi;
comunque anche lui solo raramente ha svolto questo turno. Il ricorrente non era inserito nel turno notturno. Questo è stato il mio orario di lavoro sin dalla assunzione. Preciso inoltre che per due settimane al mese lavoro su sei giorni a settimana e per due settimane su cinque giorni. Quando ci sono i periodi festivi interviene nei turni anche il titolare che copre chi è di riposo. Ho conosciuto il ricorrente presso il garage CP_2 poiché lui lavorava già lì quando io sono stato assunto;
benchè il legame di parentela fosse già presente io prima di allora non ricordo di averlo incontrato, forse solo quando ero più piccolo;
anche il ricorrente svolgeva mansioni di garagista;
posso dire che anche lui osservava gli orari di lavoro che ho descritto per me in quanto sono gli orari di tutti i dipendenti che svolgono mansioni di garagista. Attualmente siano 4 dipendenti a svolgere questa mansione, 3 full time ed uno part time;
comunque ricordo che sin da quando sono stato assunto siamo sempre stati in questo numero a svolgere mansioni di garagista;
il garagista sposta e sistema le auto, quindi si occupa di preparare le auto per i clienti che devono uscire. Non svolgiamo nessun' altra attività oltre a questa. Confermo che il ricorrente ha sempre svolto mansioni di garagista;
solo il titolare si occupa di incassare il prezzo degli abbonati, preciso comunque che di solito i clienti con abbonamento pagano con bonifici e solo raramente con assegni;
per i clienti occasionali c'è una macchinetta, io o l'addetto presente preme un bottone e l'apparecchio rilascia un biglietto con orario di ingresso;
quando il cliente rientra passa il biglietto esponendolo al lettore di codice a barre, lo fa in autonomia e l'apparecchio emette uno scontrino con l'importo da pagare;
a questo punto il cliente reca alla cassa per pagare;
alla cassa è presente quasi sempre il titolare quando lui non c'è il cliente lascia i soldi all'intero della guardiola dove c'è la cassa;
nessuno dei garagisti prende i soldi dei clienti occasionali del garage. Nel garage abbiamo anche il POS per far pagare i clienti". Testimone_2 di parte ricorrente, ha Il teste dichiarato:
" lavoro per la Autorimessa CP_2 dall'aprile 2022 ed ancora vi lavoro. Sono garagista, sposto le macchine e le sistemo in garage. Ho conosciuto il sig Controparte_1 che ha lavorato per 4 -5 mesi nel garage. Ricordo che quando io ho cominciato a lavorare il sig. CP_1 già lavorava nel garage. Ricordo che come me faceva il garagista cioè spostava e sistemava le auto.
Io lavoro su due turni;
o la mattina dalle 6.30 fino alle 13.10. circa oppure di pomeriggio dalle
13.10 sino alle 19.50. Lavoro 5 giorni a settimana;
se invece si lavora di domenica allora poi si fanno 4 giorni di lavoro. Qualche volta ho lavorato di notte ma solo quando me lo ha chiesto il sig.
PP che di solito lavora sempre di notte. A volte però lo sostituiscono il sig. Pt_1 titolare del Tes garage o il sig. un altro mio collega;
ricordo che nel periodo in cui ha lavorato il sig. CP_1 ha osservato lo stesso orario di lavoro che ho detto per me, come fanno tutti i miei colleghi nel garage. Non so se il ricorrente ha lavorato di notte;
l'attività di incasso viene svolta solo dal sig.
Pt_1; in sua assenza è capitato che ho preso anche io i soldi dal cliente e poi glieli consegnavo;
non abbiamo l'uso di segnare la nostra presenza in garage quando arriviamo al lavoro e quando andiamo via;
non ho mai visto in ufficio i documenti che mi vengono mostrati (si da atto che si tratta dell'allegato n.5 del ricorso introduttivo); i turni mi venivano comunicati oralmente una settimana prima dal titolare;
non so il motivo per il quale il ricorrente poi non è più venuto al lavoro. Chiesi all'epoca al titolare e mi disse chel CP_1 era stato ripreso per errori fatti al lavoro ma poi aveva continuato a non fare quanto gli era stato detto"
Testimone_3 cliente dell'autorimessa, ha offerto un contributo poco Il terzo teste sentito,
,
decisivo ai fini della ricostruzione dei fatti di causa ad eccezione della affermazione che i
,
pagamenti degli abbonamenti avvenivano sempre nelle mani del Pt_1 e che non ha mai visto il ricorrente fare il turno di notte.
Le deposizioni rese dai testi non hanno offerto elementi sufficienti a sostegno delle deduzioni del ricorso circa la qualità e quantità del lavoro prestato.
In ordine al livello di inquadramento, tuttavia, dall'esame delle declaratorie del ccnl applicato al rapporto di lavoro, risulta senza dubbio che il dipendente ha svolto mansioni non corrispondenti al livello assegnatogli.
Dalla prova è infatti emerso che egli svolgeva ordinarie mansioni di garagista, consistenti nella custodia delle auto parcheggiate nell'autorimessa e nello spostamento, all'occorrenza, delle vetture e motocicli;
non curava viceversa, la parte "amministrativa” ovvero, secondo la descrizione contenuta in ricorso, dalla prova non è risultato che egli provvedesse alla registrazione delle auto in ingresso ed in uscita, incasso delle tariffe, dei parcheggi orari, giornalieri od occasionali, degli abbonamenti mensili, del rilascio delle ricevute e della rendicontazione al titolare. Orbene nel livello VII, riconosciuto dal datore di lavoro, sono inquadrati i lavoratori svolgenti mansioni di semplice pulizia od equivalenti, in particolare "gli addetti alle pulizie anche con mezzi meccanici "ed i "garzoni", laddove il ricorrente ha svolto compiti diversi.
D'altro canto, neanche il livello V, richiesto in ricorso, corrisponde alle mansioni dell' CP_1 quali sono emerse dalla prova.
Recita la declaratoria del V livello: "A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite." Tra i profili professionali esemplificativi sono ricompresi quelli del
"fatturista","preparatore di commissioni”, “informatore”, “addetto al controllo delle vendite",
"pratico di laboratorio chimico", etc;
è compreso, ancora, il profilo del “conducente di autovetture", profilo ontologicamente diverso da quello del garagista.
Deve ritenersi, pertanto, che le mansioni svolte dal ricorrente per l'intero periodo di causa siano più correttamente riconducibili al livello VI, cui appartengono “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, tale livello annovera tra i corrispondenti profili professionali quello del "custode” e del “portiere” e più in generale dell' “operaio comune", pertanto il suddetto livello contrattuale può senz'altro essere richiamato nella fattispecie per analogia considerata la sostanziale equivalenza della figura professionale del ricorrente con i profili esemplificativi della categoria.
In ordine all'orario di lavoro osservato, va ricordato che secondo l'orientamento costante della
Suprema Corte, condiviso da questo giudice, la prova dello svolgimento di lavoro straordinario spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore (cfr. tra le altre, Cass 4668/93, Sez. L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009
(Rv. 606783).
Il diritto al compenso per lavoro straordinario, che trova il proprio fondamento normativo negli artt.
36 Cost, 2108 c.c. ed art. 2 D.lgs. n.66 del 2003, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass. n. 18/92).
Già sotto il profilo delle allegazioni il ricorso si presenta estremamente carente sul punto essendosi la parte limitata a sostenere, al riguardo, che “l'istante prestava la propria opera in turni ciclici, articolati in giorni sei settimanali, con riposo a rotazione ed orario intercorrente dalle ore
07,30/14,30 12,30/21,30 - 14,30/21,30 - 19,30/07,30 - 21,30/07,30, spesso con una cospicua incidenza di attività straordinaria>". Considerate le emergenze istruttorie e la circostanza che i testi sentiti, pur se indicati dal ricorrente, non hanno confermato di aver mai visto in azienda il documento 5) allegato al ricorso (turni di servizio), deve ritenersi che l'orario di lavoro osservato dal ricorrente sia stato quello pattuito al momento dell'assunzione ovvero full time senza prestazioni di lavoro eccedentario;
analogamente, non è emersa la prova della prestazione, se non sporadica, di lavoro notturno, né di lavoro prestato in occasione delle festività e delle ferie non godute. Invero, posto che secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento" (Cass., n. 26985 del 22/12/2009; 22751/2004; conforme Cass. n. 8521 del
27.04.2015 e Cass. Ord. n. 7696 del 6.04.2020.), nella fattispecie dalla prova nulla è emerso con riferimento al diritto alla retribuzione per ferie e per festività non godute, non avendo assolto il ricorrente l'onere probatorio sullo stesso incombente (cfr. Cass. sentenza n. 9599/2013).
E' dovuto il TFR, detratto l'ammontare già percepito dal lavoratore in occasione della
"transazione" del maggio 2022.
Spetta al ricorrente anche l'indennità sostitutiva del preavviso, come emerge dalla lettura della comunicazione di licenziamento in atti e dall'esame dell'ultima busta paga. Detta indennità deve ritenersi giammai corrisposta al dipendente, come dedotto in ricorso, non avendo parte datoriale fornito alcuna prova di adempimento dell'obbligazione di pagamento.
Quanto alla concreta determinazione del credito - tenuto conto del periodo di lavoro, dell'orario e delle mansioni svolte per come accertato e altresì degli importi ricevuti dal ricorrente come da buste paga, le cui annotazioni non sono state contestate dal ricorrente possono assumersi i conteggi
-
depositati dal ricorrente a seguito dell'ordinanza di questo giudice in data 23.10.2025 svolti con riferimento alla richiamata contrattazione collettiva di settore, versata in atti, la cui tacita applicazione a cura della convenuta è desumibile dagli istituti presenti nelle buste paga in atti;
i predetti conteggi sono stati redatti sulla base delle tabelle salariali del livello VI ed espungono dal calcolo originario le voci della indennità di cassa, dello straordinario, del lavoro notturno. Dal
prospetto citato si ritiene però di espungere ulteriormente la voce "festività” e “ferie” dal momento che non è chiaro se i relativi importi si riferiscano alla indennità per ferie e festività non godute, in difetto di prova di tale circostanza. Vanno altresì espunte le altre voci la cui causale non risulta esplicitata in ricorso.
Pertanto, in applicazione delle tabelle economiche del suddetto contratto, tenuto conto delle voci per differenze retributive per paga ordinaria, 13^ e 14 mensilità, TFR, indennità di mancato preavviso, la parte convenuta va condannata al pagamento, in favore di Controparte_1 della complessiva somma di € 37.112,16, per le causali innanzi indicate, di cui € 5.938,64 a titolo di
TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per ½ delle spese di lite che per la restante parte restano a carico della parte resistente nelle misura di cui in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time per lo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello VI del CCNL Commercio (Confcommercio);
2) Per l'effetto, condanna Autorimessa CP_2 in persona del legale rappresentante pro- و
tempore, al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo complessivo di Euro 37.112,16 per le causali analiticamente indicate nel conteggio prodotto dalla ricorrente, di cui Euro 5.938,64
a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo;
3)Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa per ½ le spese di lite con condanna di parte resistente alla residua metà che liquida in
Euro 1340,00 oltre iva cpa e spese generali da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, 12.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 4.12.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 19896/2023 R.G. Lav.
promossa da:
con il patrocinio dell'avv. D'ALBERO Controparte_1 C.F. 1
ARTURO, con elezione di domicilio in Marigliano, Corso Umberto I, 53, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
: P.IVA 1 in persona del legale rappresentante Controparte_2 (P.Iva pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando Pepe e Raffaella Russo con elezione di domicilio in Napoli alla via Fracanzano, 8, come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: accertamento spettanze retributive e TFR e conseguente azione di condanna
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispetti atti difensivi MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2023 l'istante in epigrafe deduceva di essere stato assunto, in data 2 gennaio 2008, dalla con contratto di inserimento ed inquadrato,Controparte_2
ai sensi del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi, nel livello
VII; di avere sempre svolto mansioni di garagista provvedendo, oltre che alla custodia, alla presa in consegna ed allo spostamento delle vetture all'interno dell'autorimessa, anche a servizi di tipo amministrativo, quali la registrazione in entrata ed uscita delle auto, all'incasso delle tariffe con rilascio delle relative ricevute ed alla rendicontazione del maneggio denaro alla datrice di lavoro, in ciò soggetto alle direttive di Parte_1 ; di avere osservato un regime orario, meglio specificato in ricorso, a tempo pieno ed articolantesi in turni, anche notturni, per sei giorni la settimana, “spesso con una cospicua incidenza di attività straordinaria”; che il dedotto rapporto lavorativo si era protratto senza soluzione di continuità anche successivamente alla scadenza del progetto di inserimento, ovvero di aver lavorato sino all'ottobre dell'anno
2022, quando era stato licenziato con causale di giustificato motivo soggettivo;
deduceva, altresì, che nel corso del rapporto di lavoro aveva sottoscritto due verbali di conciliazione in sede sindacale: il primo, in data 7 giugno 2016 che non era stato impugnato, ed il secondo il giorno 11 maggio 2022 avverso il quale aveva invece proposto impugnativa nei termini di legge. In punto di diritto, rilevava la invalidità dell'accordo transattivo dell' 11 maggio 2022 per l'insussistenza della res litigiosa e per vizi del consenso;
rispetto al predetto verbale evidenziava che lo stesso era invalido anche in virtù dell'assenza della parte datoriale che per l'occasione si era fatta sostituire da un delegato privo di potere a transigere;
contestava, poi, la genuinità del contratto di inserimento che ne aveva giustificato l'assunzione, sotto il profilo della insussistenza di alcun periodo di istruzione come invece previsto dalla legge, ed a causa del suo protrarsi ininterrotto con le medesime modalità di svolgimento anche oltre il termine dei 36 mesi imposto dalle norme ratione temporis vigenti e fino alla data di licenziamento;
invocato pertanto il proprio diritto ad essere inquadrato nel livello contrattuale V del CCNL applicato dal datore di lavoro, precisava di voler limitare la propria pretesa alle differenze retributive ed alle altre spettanze indicate in ricorso (tra cui compenso per lo straordinario prestato, indennità per lavoro notturno, ferie e permessi, TFR) al periodo successivo alla sottoscrizione del primo accordo transattivo ovvero al periodo di lavoro compreso tra gennaio
2016 ed il 16 ottobre 2022, chiedendo all'adito Giudice del Lavoro di: "....omissis...accertare e dichiarare, la nullità/annullabilità e, comunque l'illegittimità del verbale di conciliazione sottoscritto in data 11-05-2022; ..omissis...accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'inquadramento nel 5° livello retributivo (operaio qualificato garagista), come previsto all'esito del contratto d'inserimento e riportato nel certificato CP_3 in atti, ovvero, in via
meramente gradata, il medesimo diritto in forza dell'art. 2103 c.c., come recepito dall'art. 13 della Legge 300/1970 e dall'art. 127 del vigente C.C.N.L.; ...omissis...dichiarare il diritto del ricorrente al ristoro di tutte le differenze retributive maturate e non percette nell'intercorso rapporto, nella misura di Euro 91,854,36 (novantunomilaottocentocinquantaquattro/ 36) al lordo delle ritenute di Legge come emerge dall'allegato elaborato contabile... omissis...oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal sorgere del diritto al soddisfo;
" con vittoria di spese legali, con attribuzione.
Con memoria del 28.03.2024 si costituiva la parte convenuta eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità della domanda per intervenuta conciliazione in sede sindacale, argomentando diffusamente in merito alla piena legittimità della stessa;
eccepiva, ancora, la nullità e/o inammissibilità del ricorso introduttivo a causa della mancata allegazione dei conteggi contenenti le spettanze retributive richieste;
nel merito, affermava che il ricorrente era stato correttamente inquadrato ed aveva ricevuto una retribuzione, risultante dalle buste paga versate in atti, del tutto adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Concludeva chiedendo di:
"1) In via preliminare, per i motivi esposti, rigettare il ricorso introduttivo, siccome assolutamente inammissibile e/o, comunque, infondato, sia in fatto che in diritto;
2) Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso generale ed accessori di legge".
Dopo vari rinvii richiesti dalle parti al fine di conciliare la causa, all'udienza del 17.10.2024 si dava atto che anche il tentativo di conciliazione espletato dal giudice non aveva avuto esito positivo.
La causa veniva istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento della prova per testi.
All'esito della discussione, all'udienza del 4.12.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c, esaminati gli atti, letti gli scritti difensivi e le note di trattazione scritta depositate, il Giudice ha deciso la causa.
*** ***
Il ricorso è solo in parte fondato e deve essere accolto entro i limiti segnati dalla seguente motivazione.
In primis la parte ricorrente chiede l'accertamento della nullità o illegittimità del verbale di conciliazione sottoscritto con Controparte_2 in data 11.05.2022. E' opportuno premettere che il primo comma dell'art. 2113 c.c. (nel testo introdotto dall'art. 6 legge n. 533/1973) sancisce la invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi;
il secondo comma onera il lavoratore della impugnativa (con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, ai sensi del successivo comma terzo) delle predette rinunzie e transazioni, stabilendo un termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se successiva alla cessazione stessa.
La mancata impugnazione della rinunzia o transazione, entro il termine stabilito a pena di decadenza, ne determina la inoppugnabilità, con la conseguenza che l'ordinamento consente una forma indiretta di disposizione dei propri diritti da parte del lavoratore (ritenuta costituzionalmente legittima da Corte Cost. n. 77 del 1974); viene pertanto in rilievo un regime di indisponibilità relativa dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi, attesa l'acquisizione di definitiva validità dell'atto di rinunzia o della transazione conseguente alla mancata impugnativa nel termine decadenziale.
La previsione di un onere di impugnativa nel termine decadenziale, inoltre, induce a qualificare in termini di annullabilità ex artt. 1425 e ss c.c. (e non di nullità ex artt. 1418 e ss. c.c.) la invalidità sancita dalla norma in esame, con conseguente irrilevabilità ex officio, prescrizione estintiva quinquennale della relativa azione (una volta impedita la decadenza) e natura costitutiva della sentenza.
A tale peculiare regime sono espressamente sottratte le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa che il legislatore esclude dalla comminatoria di invalidità (art. 2113 u.c. c.c.); invero, tali conciliazioni sono considerate valide ab origine ancorchè contengano rinunzie a diritti del lavoratore parzialmente indisponibili in quanto in tali casi la volontà del lavoratore è ritenuta adeguatamente "assistita" e la sua posizione adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista di un soggetto terzo (Cass., n. 11107/02; 2244/95).
Invero, la ratio di tale deroga risiede, secondo giurisprudenza e dottrina concordi, nella presunzione che l'intervento di soggetti terzi o l'assistenza dell'organizzazione sindacale costituiscano un rimedio adeguato alla debolezza contrattuale ed alla soggezione del lavoratore, escludendosi così ogni rischio di coazione e di abuso da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti;
pertanto, il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c.) o legale (art. 1425 comma I c.c.) ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.; parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c. (si veda, ad esempio, Cass. n. 1552/84 in una fattispecie di illiceità della causa;
Cass. n. 10056/91 in tema di determinabilità dell'oggetto del negozio transattivo).
Altro aspetto sottolineato dalla giurisprudenza in merito alla validità/invalidità del verbale di conciliazione in sede sindacale attiene al requisito del contenuto della pretesa transazione.
In tale ottica è costante l'affermazione che le reciproche concessioni previste dall'art. 1965 c.c. devono essere commisurate alle reciproche pretese e contestazioni;
si è poi precisato che, allo scopo di individuare l'effettiva sussistenza del requisito delle reciproche concessioni, e dunque di verificare il reale avanzamento delle parti rispetto alle posizioni in contrasto, sia necessario procedere al confronto fra la situazione che ha dato luogo alla controversia e quella scaturente dall'esercizio del potere modificativo attuato con la transazione.
La transazione appartiene invero alla categoria dei contratti a prestazioni corrispettive, per cui essa necessita della reciprocità dei sacrifici richiesta dalla formulazione normativa.
Venendo all'esame del documento in questione (cfr. allegato 6 fasc. ric.) si legge nello stesso che il sig. Controparte_1 ha richiesto in costanza di rapporto di lavoro, iniziato in data
2.1.2008, di percepire il TFR maturato dal 1.1. 2016 al 31.12.2021; che, in tale occasione, il lavoratore ha rivendicato il diritto ad altre spettanze retributive derivanti dal rapporto di lavoro in corso a titolo, tra l'altro, di mansioni superiori e compenso per straordinario prestato;
che la parte datoriale si dichiara disposta ad offrire per il TFR maturato in relazione al periodo indicato l'importo di € 4.800,00 netti ed un bonus transattivo e novativo di € 59,00; che a fronte di tale somma il dipendente dichiara “di non avere null'altro a pretendere per i titoli oggetto del presente verbale , né per alcun altro titolo o ragione ad esso riferibile, rinunciando espressamente ad ogni altra eventuale ulteriore pretesa, diritto ed azione ancorchè non azionata, anche eventualmente se non specificata in narrativa”.
Ebbene, l'analisi del contenuto del documento induce a ritenere fondati i motivi di censura individuati in ricorso ed in particolare la prospettazione attorea secondo cui il negozio è invalido per difetto del consenso e di accordo tra le parti, in quanto, a fronte della richiesta del lavoratore di percepire un anticipo sul TFR, la parte datoriale lo ha indotto a sottoscrivere un atto che, per un corrispettivo di soli 59,00 €, ha inteso carpire la rinuncia "tombale" del primo ad ogni diritto, sul piano normativo, economico e contributivo, connesso al rapporto lavorativo
Ciò che va evidenziato è che è la stessa parte datoriale, nella premessa del verbale, a dichiarare legittima la pretesa del lavoratore ad ottenere un'anticipazione del TFR - posto che all'epoca della sottoscrizione del verbale il rapporto di lavoro era in corso di svolgimento
- dunque l'atto conciliativo contiene, in sostanza, la sola rinuncia dei diritti del dipendente.
Si riscontra, in altri termini, la mancanza di un vicendevole sacrificio, ciò che non consente di qualificare "transazione" l'operazione negoziale posta in essere, con conseguente nullità dell'accordo.
La conciliazione è altresì invalida in quanto risulta provato per tabulas (cfr. doc. 4 allegato alla
Controparte_4 che ha memoria difensiva) che il rappresentante dell'associazione sindacale al solo scopo sottoscritto unitamente al ricorrente il verbale, ha ricevuto mandato dall' CP_1 di essere assistito “per riscuotere l'anticipo del TFR maturato dal 1.1.2016 al 31.12.2021", ciò nella genuina che induce ad escludere che il lavoratore sia stato assistito e/o tutelato formazione della sua volontà di rinuncia o transazione, come del resto emerge dal testo del verbale che per la genericità delle formule utilizzate, non contiene un'adeguata informativa nei confronti del lavoratore non solo per la insufficiente individuazione dei diritti rinunciati ma anche per l'omessa quantificazione del valore di essi.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte "L'accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro nel quale sia identificata la lite da definire ovvero quello da prevenire ( unitamente, in tal caso, all'individuazione dell'interesse del lavoratore) e che contenga lo scambio tra le parti di reciproche concessioni, è qualificabile come atto di transazione ed assume rilievo, quale conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 414, terzo comma cod. proc. Civ., ove sia stato raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti dell'organizzazione sindacale indicati dal medesimo, dovendosi valutare, a tal fine, se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa” (Cass. sez. lav., n.
13217 del 22.5.2008).
In considerazione dei principi sopra richiamati, deve quindi rilevarsi che i presupposti affinché la conciliazione in sede sindacale possa essere considerata valida e di conseguenza inoppugnabile sono, da un lato, la presenza di una res litigiosa tra lavoratore e datore di lavoro e, dall'altro, l'effettività dell'assistenza sindacale resa nei confronti del dipendente.
Nel caso di specie tali requisiti difettano con la conseguenza che al ricorrente non può essere opposta l'inoppugnabilità dell'accordo transattivo stipulato in costanza del rapporto di lavoro.
Deve altresì rilevarsi che l'impugnazione di esso risulta tempestiva. Le rinunce e transazioni relative a diritti inderogabili del prestatore di lavoro sono impugnabili, ai sensi dell'art. 2113
c.c., nel termine perentorio di sei mesi "dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima". La conciliazione è stata sottoscritta in data 11.5.2022 e il rapporto di lavoro è cessato il 6.10.2022; il ricorrente ha impugnato stragiudizialmente la scrittura con lettera p.e.c. del 14.10.2022 (cfr. documenti in atti).
Ciò chiarito, si può passare ad esaminare la fondatezza della pretesa alle differenze retributive azionate con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa la prova degli ulteriori presupposti di fatto
-
richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso in linea generale e venendo al caso in esame, mediante la documentazione prodotta in allegato al ricorso, il ricorrente ha dimostrato di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta dal 2.1.2008 sino al 16.10.2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
in particolare, tanto ha fatto mediante la produzione della lettera di assunzione, della lettera di licenziamento, del certificato CP_3 e dell'ulteriore documentazione versata in allegato al ricorso. Le predette circostanze non sono state peraltro contestate dalla datrice di lavoro.
Ciò posto, ha affermato in ricorso di aver svolto mansioni diverse da quelle in relazione alle quali è stato formalmente inquadrato;
altresì, di avere osservato orario full time, con
-
prestazione di lavoro eccedentario rispetto a quanto indicato in busta paga ed anche straordinario rispetto al normale orario contrattuale, diurno e notturno.
Come indicato in premessa, ha limitato la pretesa azionata al periodo decorrente dall'1.6.2016 sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il sig. CP_1 è stato assunto, nell'anno 2008, mediante contratto di inserimento, all'epoca regolato dagli artt. 54 e ss. d.lgs. n.276/2023, ed inquadrato nel livello VII del CCNL
Commercio- Confcommercio come operaio a tempo pieno con orario settimanale pari a 40 ore articolato su sei giorni.
Come è noto tale tipologia contrattuale, definitivamente abrogata con la legge 92 del 2012, si basava su un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un certo contesto lavorativo, con il quale veniva valorizzata l'acquisizione di competenze professionali concrete anche nella prospettiva di una successiva trasformazione del rapporto in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il contratto di inserimento poteva durare dai nove ai diciotto mesi o ai trentasei mesi per i portatori di handicap.
Pur se le medesime parti non potevano rinnovarlo, era comunque possibile una sua proroga, sebbene entro i predetti limiti massimi di durata.
L CP_1 ha dedotto in ricorso la fittizietà del contratto di assunzione, sia in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto ed alla mancata attuazione di un alcun progetto di inserimento, sia in quanto l'iniziale contratto non è mai stato prorogato dalle parti ed il rapporto è proseguito, di fatto, fino al licenziamento del dipendente.
Sul punto, la parte resistente nulla ha dedotto e contestato.
Pacifica deve ritenersi, pertanto, la nullità del contratto di inserimento del 2.1.2008, da considerarsi ab origine un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Da ciò consegue che dallo stesso non può discendere alcun automatismo avente ad oggetto il riconoscimento del superiore livello contrattuale reclamato in ricorso. Occorre pertanto valutare gli elementi al riguardo forniti dalla prova assunta, alla quale bisogna riferirsi anche ai fini della valutazione di fondatezza della domanda di remunerazione del lavoro straordinario e/o notturno che si assume svolto e che viene contestato da parte datoriale. Il teste Tes_1 di parte ricorrente, ha così deposto: و
"Sono dipendente della CP_5 resistente dal 2012 e svolgo mansioni di garagista;
preciso che il ricorrente è il fratello della moglie di mio zio;
sono sempre state queste le mie mansioni e lavoro su turni o di mattina dalle 6.30 alle 13.10 oppure di pomeriggio dalle 13.10 alle 19.50; di notte lavora sempre mio padre. Quando lui è di riposo svolge il turno notturno il titolare sig. Parte_1 solo molto raramente l'ho svolto io questo turno notturno. Anche il ricorrente ha chiesto qualche volta di svolgere il turno notturno perché magari aveva bisogno della giornata libera;
questo cambio turno era una cortesia tra colleghi;
comunque anche lui solo raramente ha svolto questo turno. Il ricorrente non era inserito nel turno notturno. Questo è stato il mio orario di lavoro sin dalla assunzione. Preciso inoltre che per due settimane al mese lavoro su sei giorni a settimana e per due settimane su cinque giorni. Quando ci sono i periodi festivi interviene nei turni anche il titolare che copre chi è di riposo. Ho conosciuto il ricorrente presso il garage CP_2 poiché lui lavorava già lì quando io sono stato assunto;
benchè il legame di parentela fosse già presente io prima di allora non ricordo di averlo incontrato, forse solo quando ero più piccolo;
anche il ricorrente svolgeva mansioni di garagista;
posso dire che anche lui osservava gli orari di lavoro che ho descritto per me in quanto sono gli orari di tutti i dipendenti che svolgono mansioni di garagista. Attualmente siano 4 dipendenti a svolgere questa mansione, 3 full time ed uno part time;
comunque ricordo che sin da quando sono stato assunto siamo sempre stati in questo numero a svolgere mansioni di garagista;
il garagista sposta e sistema le auto, quindi si occupa di preparare le auto per i clienti che devono uscire. Non svolgiamo nessun' altra attività oltre a questa. Confermo che il ricorrente ha sempre svolto mansioni di garagista;
solo il titolare si occupa di incassare il prezzo degli abbonati, preciso comunque che di solito i clienti con abbonamento pagano con bonifici e solo raramente con assegni;
per i clienti occasionali c'è una macchinetta, io o l'addetto presente preme un bottone e l'apparecchio rilascia un biglietto con orario di ingresso;
quando il cliente rientra passa il biglietto esponendolo al lettore di codice a barre, lo fa in autonomia e l'apparecchio emette uno scontrino con l'importo da pagare;
a questo punto il cliente reca alla cassa per pagare;
alla cassa è presente quasi sempre il titolare quando lui non c'è il cliente lascia i soldi all'intero della guardiola dove c'è la cassa;
nessuno dei garagisti prende i soldi dei clienti occasionali del garage. Nel garage abbiamo anche il POS per far pagare i clienti". Testimone_2 di parte ricorrente, ha Il teste dichiarato:
" lavoro per la Autorimessa CP_2 dall'aprile 2022 ed ancora vi lavoro. Sono garagista, sposto le macchine e le sistemo in garage. Ho conosciuto il sig Controparte_1 che ha lavorato per 4 -5 mesi nel garage. Ricordo che quando io ho cominciato a lavorare il sig. CP_1 già lavorava nel garage. Ricordo che come me faceva il garagista cioè spostava e sistemava le auto.
Io lavoro su due turni;
o la mattina dalle 6.30 fino alle 13.10. circa oppure di pomeriggio dalle
13.10 sino alle 19.50. Lavoro 5 giorni a settimana;
se invece si lavora di domenica allora poi si fanno 4 giorni di lavoro. Qualche volta ho lavorato di notte ma solo quando me lo ha chiesto il sig.
PP che di solito lavora sempre di notte. A volte però lo sostituiscono il sig. Pt_1 titolare del Tes garage o il sig. un altro mio collega;
ricordo che nel periodo in cui ha lavorato il sig. CP_1 ha osservato lo stesso orario di lavoro che ho detto per me, come fanno tutti i miei colleghi nel garage. Non so se il ricorrente ha lavorato di notte;
l'attività di incasso viene svolta solo dal sig.
Pt_1; in sua assenza è capitato che ho preso anche io i soldi dal cliente e poi glieli consegnavo;
non abbiamo l'uso di segnare la nostra presenza in garage quando arriviamo al lavoro e quando andiamo via;
non ho mai visto in ufficio i documenti che mi vengono mostrati (si da atto che si tratta dell'allegato n.5 del ricorso introduttivo); i turni mi venivano comunicati oralmente una settimana prima dal titolare;
non so il motivo per il quale il ricorrente poi non è più venuto al lavoro. Chiesi all'epoca al titolare e mi disse chel CP_1 era stato ripreso per errori fatti al lavoro ma poi aveva continuato a non fare quanto gli era stato detto"
Testimone_3 cliente dell'autorimessa, ha offerto un contributo poco Il terzo teste sentito,
,
decisivo ai fini della ricostruzione dei fatti di causa ad eccezione della affermazione che i
,
pagamenti degli abbonamenti avvenivano sempre nelle mani del Pt_1 e che non ha mai visto il ricorrente fare il turno di notte.
Le deposizioni rese dai testi non hanno offerto elementi sufficienti a sostegno delle deduzioni del ricorso circa la qualità e quantità del lavoro prestato.
In ordine al livello di inquadramento, tuttavia, dall'esame delle declaratorie del ccnl applicato al rapporto di lavoro, risulta senza dubbio che il dipendente ha svolto mansioni non corrispondenti al livello assegnatogli.
Dalla prova è infatti emerso che egli svolgeva ordinarie mansioni di garagista, consistenti nella custodia delle auto parcheggiate nell'autorimessa e nello spostamento, all'occorrenza, delle vetture e motocicli;
non curava viceversa, la parte "amministrativa” ovvero, secondo la descrizione contenuta in ricorso, dalla prova non è risultato che egli provvedesse alla registrazione delle auto in ingresso ed in uscita, incasso delle tariffe, dei parcheggi orari, giornalieri od occasionali, degli abbonamenti mensili, del rilascio delle ricevute e della rendicontazione al titolare. Orbene nel livello VII, riconosciuto dal datore di lavoro, sono inquadrati i lavoratori svolgenti mansioni di semplice pulizia od equivalenti, in particolare "gli addetti alle pulizie anche con mezzi meccanici "ed i "garzoni", laddove il ricorrente ha svolto compiti diversi.
D'altro canto, neanche il livello V, richiesto in ricorso, corrisponde alle mansioni dell' CP_1 quali sono emerse dalla prova.
Recita la declaratoria del V livello: "A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite." Tra i profili professionali esemplificativi sono ricompresi quelli del
"fatturista","preparatore di commissioni”, “informatore”, “addetto al controllo delle vendite",
"pratico di laboratorio chimico", etc;
è compreso, ancora, il profilo del “conducente di autovetture", profilo ontologicamente diverso da quello del garagista.
Deve ritenersi, pertanto, che le mansioni svolte dal ricorrente per l'intero periodo di causa siano più correttamente riconducibili al livello VI, cui appartengono “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, tale livello annovera tra i corrispondenti profili professionali quello del "custode” e del “portiere” e più in generale dell' “operaio comune", pertanto il suddetto livello contrattuale può senz'altro essere richiamato nella fattispecie per analogia considerata la sostanziale equivalenza della figura professionale del ricorrente con i profili esemplificativi della categoria.
In ordine all'orario di lavoro osservato, va ricordato che secondo l'orientamento costante della
Suprema Corte, condiviso da questo giudice, la prova dello svolgimento di lavoro straordinario spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore (cfr. tra le altre, Cass 4668/93, Sez. L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009
(Rv. 606783).
Il diritto al compenso per lavoro straordinario, che trova il proprio fondamento normativo negli artt.
36 Cost, 2108 c.c. ed art. 2 D.lgs. n.66 del 2003, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass. n. 18/92).
Già sotto il profilo delle allegazioni il ricorso si presenta estremamente carente sul punto essendosi la parte limitata a sostenere, al riguardo, che “l'istante prestava la propria opera in turni ciclici, articolati in giorni sei settimanali, con riposo a rotazione ed orario intercorrente dalle ore
07,30/14,30 12,30/21,30 - 14,30/21,30 - 19,30/07,30 - 21,30/07,30, spesso con una cospicua incidenza di attività straordinaria>". Considerate le emergenze istruttorie e la circostanza che i testi sentiti, pur se indicati dal ricorrente, non hanno confermato di aver mai visto in azienda il documento 5) allegato al ricorso (turni di servizio), deve ritenersi che l'orario di lavoro osservato dal ricorrente sia stato quello pattuito al momento dell'assunzione ovvero full time senza prestazioni di lavoro eccedentario;
analogamente, non è emersa la prova della prestazione, se non sporadica, di lavoro notturno, né di lavoro prestato in occasione delle festività e delle ferie non godute. Invero, posto che secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento" (Cass., n. 26985 del 22/12/2009; 22751/2004; conforme Cass. n. 8521 del
27.04.2015 e Cass. Ord. n. 7696 del 6.04.2020.), nella fattispecie dalla prova nulla è emerso con riferimento al diritto alla retribuzione per ferie e per festività non godute, non avendo assolto il ricorrente l'onere probatorio sullo stesso incombente (cfr. Cass. sentenza n. 9599/2013).
E' dovuto il TFR, detratto l'ammontare già percepito dal lavoratore in occasione della
"transazione" del maggio 2022.
Spetta al ricorrente anche l'indennità sostitutiva del preavviso, come emerge dalla lettura della comunicazione di licenziamento in atti e dall'esame dell'ultima busta paga. Detta indennità deve ritenersi giammai corrisposta al dipendente, come dedotto in ricorso, non avendo parte datoriale fornito alcuna prova di adempimento dell'obbligazione di pagamento.
Quanto alla concreta determinazione del credito - tenuto conto del periodo di lavoro, dell'orario e delle mansioni svolte per come accertato e altresì degli importi ricevuti dal ricorrente come da buste paga, le cui annotazioni non sono state contestate dal ricorrente possono assumersi i conteggi
-
depositati dal ricorrente a seguito dell'ordinanza di questo giudice in data 23.10.2025 svolti con riferimento alla richiamata contrattazione collettiva di settore, versata in atti, la cui tacita applicazione a cura della convenuta è desumibile dagli istituti presenti nelle buste paga in atti;
i predetti conteggi sono stati redatti sulla base delle tabelle salariali del livello VI ed espungono dal calcolo originario le voci della indennità di cassa, dello straordinario, del lavoro notturno. Dal
prospetto citato si ritiene però di espungere ulteriormente la voce "festività” e “ferie” dal momento che non è chiaro se i relativi importi si riferiscano alla indennità per ferie e festività non godute, in difetto di prova di tale circostanza. Vanno altresì espunte le altre voci la cui causale non risulta esplicitata in ricorso.
Pertanto, in applicazione delle tabelle economiche del suddetto contratto, tenuto conto delle voci per differenze retributive per paga ordinaria, 13^ e 14 mensilità, TFR, indennità di mancato preavviso, la parte convenuta va condannata al pagamento, in favore di Controparte_1 della complessiva somma di € 37.112,16, per le causali innanzi indicate, di cui € 5.938,64 a titolo di
TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per ½ delle spese di lite che per la restante parte restano a carico della parte resistente nelle misura di cui in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time per lo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello VI del CCNL Commercio (Confcommercio);
2) Per l'effetto, condanna Autorimessa CP_2 in persona del legale rappresentante pro- و
tempore, al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo complessivo di Euro 37.112,16 per le causali analiticamente indicate nel conteggio prodotto dalla ricorrente, di cui Euro 5.938,64
a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo;
3)Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa per ½ le spese di lite con condanna di parte resistente alla residua metà che liquida in
Euro 1340,00 oltre iva cpa e spese generali da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, 12.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori