CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/07/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 458/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
➢ (cf ) e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Augusto LA MORGIA del foro di
[...] P.IVA_2
Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Elio DI Controparte_1 P.IVA_3
FILIPPO del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 150/24 del 9 aprile 2024 in tema di nullità clausole conto corrente e ripetizione di indebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Lanciano ha accolto l'azione di nullità parziale proposta dalla Controparte_1 per quanto concerne la mancata indicazione del tasso degli interessi passivi, l'illecita applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, delle clausole del rapporto di conto corrente n. 103711 acceso dalla predetta società nell'oramai lontano marzo 1992 con l'allora . Controparte_2
1 Pur dichiarando l'inammissibilità della domanda di ripetizione, ha parimenti rideterminato, attenendosi alle risultanze della CTU econometrica, il saldo del suddetto rapporto in favore della società attrice nella misura di € 326.901,63.
Infine, le spese di lite sono state regolate secondo il criterio della soccombenza.
1.2. Nella parte motiva della sentenza il giudice di prime cure ha dato atto di quanto segue.
Secondo la prospettazione della sino alla data del 30 giugno 2006 non vi è stata Controparte_1 una espressa pattuizione per iscritto delle condizioni negoziali e, di conseguenza, ai fini del calcolo degli interessi vanno considerati quelli al tasso legale o comunque, a partire dall'entrata in vigore del testo unico bancario, i tassi sostitutivi espressamente previsti dall'art. 117.
Ad analoghe conclusioni, deve pervenirsi per quanto concerne la capitalizzazione trimestrale degli interessi poiché regolata con un diverso regime (e non quindi secondo il criterio della reciprocità) annuale per quelli attivi e trimestrale per quelli passivi nonché anche per la commissione di massimo scoperto (comunque inserita soltanto a partire dal 2006) attesa la sua indeterminatezza.
L'istituto di credito ha preliminarmente eccepito, con riguardo all'azione di ripetizione, la prescrizione delle rimesse aventi natura solutoria sino al 19 novembre 2009, mentre per quanto attiene al merito ha dedotto l'infondatezza della domanda.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- è stata rigettata (la questione non ha tuttavia costituito oggetto di gravame) la questione preliminare sollevata dalla società attrice in ordine al difetto di rappresentanza della banca costituitasi in giudizio a mezzo della mandataria Parte_2
- sempre in via preliminare, poi, è stata dichiarata l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito sull'assunto che il rapporto di conto corrente fosse, al tempo dell'introduzione della lite, ancora aperto con conseguente assorbimento anche dell'ulteriore questione pregiudiziale di merito sulla prescrizione delle rimesse solutorie;
- tuttavia, è stata fatta applicazione dell'altrettanto oramai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in simili casi è parimenti possibile procedere ad una rideterminazione (previa riqualificazione della domanda) del rapporto dare/avere tra le parti;
- in questa operazione, sono state svolte considerazioni rilevanti in punto di diritto e di fatto;
sul primo versante, sono stati richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza sul perimetro dell'onere probatorio imposto a carico del correntista avente ad oggetto il deposito del contratto e degli estratti conto integrali;
- sul profilo in fatto, è stato rilevato l'integrale deposito degli estratti conto per l'arco temporale compreso dal
13 marzo 1992 al 31 marzo 2018;
2 - gli interessi legali inizialmente sono stati regolati secondo gli usi su piazza e pertanto sono stati applicati quelli al tasso legale sino alla data del 30 giugno 2006;
- quanto all'anatocismo, se ne è dichiarata la nullità sempre sino a tale data ed anche per il periodo compreso dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2016;
- analogamente è stata accertata l'invalidità della commissione di massimo scoperto, così come prevista nel contratto del giugno 2006, in quanto indeterminata;
- nella ricostruzione del saldo sono state integralmente recepite le conclusioni del CTU e di conseguenza, partendo dal primo saldo prodotto, è stato accertato a favore del correntista pari all'importo sopra specificato.
1.4. La pronunzia del tribunale frentano è stata ritualmente impugnata dall'istituto di credito mediante l'articolazione di sei motivi.
La prima doglianza ha riguardato l'applicazione degli interessi sino alla data del 30 giugno 2006 ed infatti secondo la prospettazione dell'appellante mediante il corretto invio degli estratti conto la correntista ha avuto contezza delle modifiche delle condizioni contrattuali nel rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 118 TUB.
Anche il secondo motivo ha avuto ad oggetto il tema degli interessi, ma diversamente dal precedente, con esso la banca ha lamentato il vizio di ultrapetizione della decisione in quanto, diversamente anche da quanto richiesto, il primo giudice ha applicato unicamente i soli interessi legali e non anche quelli sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB.
Con la terza doglianza (avanzata evidentemente soltanto nell'ipotesi di rigetto delle altre due), l'appellante ha censurato sotto altro aspetto il metodo di calcolo degli interessi assumendo che quelli legali avrebbero potuto semmai trovare applicazione soltanto sino al momento dell'entrata in vigore del tub, mentre a partire da quella data si sarebbe dovuto assumere a riferimento il tasso sostitutivo.
Il quarto motivo ha interessato la questione della capitalizzazione trimestrale esclusa per il periodo compreso dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2016 mentre, come peraltro ritenuto anche da una cospicua parte della giurisprudenza di merito, tale esclusione sarebbe potuta essere dichiarata soltanto in presenza di una delibera
CICR richiesta (ma su tale aspetto meglio si dirà nel prosieguo) dalla legge di stabilità per l'anno 2014.
Con il quinto motivo invece l'appellante si è lamentato l'errata valutazione operata con riguardo alla cms ed in particolare alla sua indeterminatezza.
L'ultima censura si è appuntata sul capo delle spese regolare secondo il principio della soccombenza. L'istituto di credito in particolare non solo ha insistito per una diversa previsione delle stesse quale conseguenza dell'accoglimento del gravame, ma ha anche rappresentato che pure in caso di vaglio negativo dello stesso vi sarebbero le condizioni quanto meno per una compensazione nella misura della metà.
1.5.L'appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, nel merito invece resistito ai motivi così insistendo per la conferma della sentenza.
3 Inoltre, ha tempestivamente spiegato gravame incidentale per vedere accolta la domanda di ripetizione con conseguente condanna della controparte al pagamento della sorte capitale così come indicata dal CTU maggiorata anche degli interessi da transazione commerciale.
Secondo l'errore in cui è incorso il primo giudice risiede nell'aver ritenuto il conto Controparte_1 ancora aperto allorquando la circostanza che fosse chiuso non è stata oggetto di contestazione e comunque anche la CTU (che ha esaminato gli estratti conto prodotti, l'ultimo dei quali del marzo 2018) ha ulteriormente supportato tale opzione interpretativa.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. Per ragioni di ordine logico e sistematico, deve procedersi alla disamina dei motivi posti alla base dell'impugnazione principale che, in quanto infondata, in diritto, prima ancora che in fatto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito meglio illustrate.
A voler sintetizzare, eccetto l'ultimo motivo che ha riguardato, come peraltro già anticipato, il regime delle spese di lite, le restanti censure sollevate hanno interessato i profili di nullità delle clausole del rapporto di contro corrente in ordine alla determinazione degli interessi, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed alla commissione di massimo scoperto.
La disamina di tali questioni impone una sintetica ricostruzione della cornice, peraltro di chiara connotazione documentale, al cui interno la vicenda che ci occupa si è dipanata. ha sottoscritto nell'oramai lontano 13 marzo 1992 un contratto di conto corrente, Controparte_1 avente n. 103711, con l'allora . Controparte_2
Dalla disamina del documento negoziale, ritualmente prodotta agli atti al pari (e come meglio si dirà nel prosieguo) degli estratti conto, è possibile affermare che:
- L'ammontare degli interessi dovuti dal correntista è determinato secondo le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza (art 7);
- La capitalizzazione degli interessi attivi e passivi è regolata diversamente avendo base annuale per i primi e trimestrale per i secondi;
- Non vi è stata alcuna specifica previsione della commissione di massimo scoperto;
Nell'anno 2006, poi, vi è stata la sottoscrizione di nuove condizioni contrattuali nei termini di seguito indicati:
- È stato individuato il tasso degli interessi debitori;
- La capitalizzazione degli stessi è stata regolata in regime di reciprocità;
- La commissione di massimo scoperto è stata invece ed a partire da quel momento, così regolata:
0,375% fino a € 258.000; 1,100% oltre tale importo;
4 La società ha depositato la sequenza integrale degli estratti conto per l'orizzonte temporale compreso dal 13 marzo 1992 al 31 marzo 2018.
Tanto considerato, è quindi possibile procedere allo scrutinio dei motivi.
3.1. Le prime tre censure, che per tale ragione ben possono essere esaminate congiuntamente, hanno riguardato il regime degli interessi.
Nell sentenza di primo grado, come visto, è stata preferita la soluzione che sino alla data del 30 giugno 2006 devono trovare applicazione gli interessi al tasso legale.
Tale opzione interpretativa deve essere condivisa sicchè non possono trovare accoglimento le diverse soluzioni prospettate dall'istituto di credito.
Si tratta innanzitutto di ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa della disciplina dei contratti bancari nel cui genus va senza dubbio ricondotto il rapporto di conto corrente per è causa.
Sino all'entrata in vigore della L. 154/92 sulla trasparenza nei rapporti bancari (pacificamente avvenuta nel luglio di quello stesso anno), le parti potevano concludere anche oralmente tali contratti le cui condizioni risultavano chiaramente riportate negli estratti conto.
A partire, invece, dal 9 luglio 1992 nell'ottica evidente di fornire soprattutto alla parte più debole del rapporto
(ovvero il correntista) un'adeguata forma di tutela, è stato introdotto l'obbligo della forma scritta pena nullità.
Ne deriva che nel caso di contratti anteriori all'entrata in vigore della legislazione del 1992 (ed è il caso del conto che ci occupa), laddove vi fosse stata egualmente sottoscrizione dell'accordo, ai fini dell'applicazione delle varie condizioni si sarebbe dovuto fare riferimento a tale documento.
Fatta questa doverosa premessa, la previsione che rimanda sostanzialmente agli usi la determinazione del tasso di interessi debitori deve ritenersi nulla.
Resta (risiedendo in tale aspetto l'essenza della lite) da stabilire quale criterio suppletivo applicare nel caso di specie sino alla data della nuova regolamentazione delle condizioni nel giugno 2006.
Tanto la legge 152 del 1992 che il successivo testo unico bancario non hanno efficacia retroattiva e pertanto deve ritenersi che il criterio suppletivo a cui far riferimento per la misura degli interessi è quello previsto dal codice civile e quindi l'art. 1283 cod civ che rimanda alla misura degli interessi legali.
Non è possibile ritenere che mediante il semplice invio degli estratti conto (contenenti le varie condizioni modificative del rapporto) avvenuto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 118 TUB (peraltro nella versione vigente all'epoca dei fatti) sia possibile applicare il diverso criterio del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del medesimo testo unico.
Le principali ragioni a supporto di tale soluzione possono ravvisarsi nel fatto che:
- Deve escludersi alla radice la possibile applicazione al caso di specie del TUB in quanto il conto corrente è stato sottoscritto nel marzo 1992 dunque in epoca antecedente alla sua entrata in vigore e risulta espressamente esclusa l'applicazione retroattiva di tale corpus normativo;
5 - L'art. 161 comma 6 TUB prevede infatti che “I contratti già conclusi …alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori”;
- È vero che l'art. 17 delle condizioni generali del contratto contiene un richiamo all'art. 118 tub sulle modifiche delle condizioni, tuttavia deve considerarsi che: la variazione, alla luce della formulazione originaria della suddetta norma, presuppone l'invio di una comunicazione scritta che non può essere soddisfatta dall'inoltro degli estratti conto;
l'operatività in ogni caso della variazione postula una specifica sottoscrizione delle condizioni;
il documento prodotto in atti riporta una data antecedente all'entrata in vigore delle norme del TUB espressamente richiamate nel citato articolo 17;
- L'art. 118 infatti prevedeva che “Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”;
- Anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito sul punto che “del tutto inconferente è la comunicazione delle variazioni del tasso con gli estratti del conto corrente, giacché la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, al punto che non può essere individuato successivamente (Cass. 6247/1998), tanto più quando non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portata alla conoscenza dell'altra, attraverso documenti che hanno il fine esclusivo di fornire la informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso” (cfr. Cass. n. 1287/2002 e Cass. n. 14684/2003);
3.2. Non coglie nel segno neppure l'ulteriore censura sul vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata.
In effetti, la ditta appellante ha nel libello introduttivo del giudizio invocato l'applicazione degli interessi legali sino alla data di entrata in vigore del testo univo bancario, mentre per il periodo successivo ha invocato l'applicazione del tasso sostitutivo disciplinato dall'art. 117.
Il giudice di prime cure ha ritenuto di dover applicare, ritenendo che il parametro normativo di riferimento fosse la L. 154/92, il solo tasso legale.
Una tale soluzione non può in alcun modo comportare la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della
6 vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto, ma non concerne le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati quali "causa petendi" dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti” (cfr Cass Civ, Sez II, 10.5.2018 n. 11289/18).
Anche più di recente, sempre la S.C. ha chiarito che “In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all'articolo 113, comma 1, del Cpc, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'articolo 112 del Cpc, in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (cfr Cass Civ,
Sez II, 10.5.2018 n. 12534).
Dunque, il giudice di primo grado ha, assumendo che fosse applicabile il regime previgente all'entrata in vigore del TUB, aderito alla soluzione secondo cui vanno applicati i soli al tasso legale.
3.3. Quale conseguenza ulteriore delle considerazioni svolte è che non può trovare accoglimento l'ulteriore doglianza (terzo motivo di gravame) secondo cui nella determinazione del tasso degli interessi dovrebbe operarsi una distinzione nel senso che quelli legali possono applicarsi sino all'entrata del TUB, mentre per il periodo successivo devono trovare applicazione i tassi sostitutivi.
Tale opzione interpretativa avrebbe potuto, semmai, trovare accoglimento nell'ipotesi in cui vi fosse stata una manifestazione di volontà per iscritto idonea a prevedere un diverso regime del computo degli interessi.
Esclusa, tuttavia, e per le ragioni esposte, la rilevanza dell'invio degli estratti conto ai fini della modifica delle condizioni contrattuali ed attesa l'irretroattività delle disposizione del TUB (alla luce di quanto sin qui esposto), deve condividersi che la disciplina degli interessi deve avvenire applicando la disposizione codicistica (art 1284 comma 3° cod civ ) secondo cui “Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
Tanto basta ai fini del rigetto anche del motivo.
3.4. E' possibile a questo punto procedere allo scrutinio del quarto motivo sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
A tale riguardo, l'istituto di credito appellante ha lamentato unicamente il passaggio della sentenza che ha dichiarato la nullità di tale metodo anche per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2016 nonostante
7 non vi fosse stata la delibera CICR da ritenersi, al contrario, necessaria ai fini dell'operatività del divieto previsto dalla legge stabilità per l'anno 2014.
Le ragioni del rigetto del motivo sono duplici ed attengono distintamente ad aspetti rilevanti in punto di diritto e di fatto.
Quanto al versante in diritto, deve in effetti ammettersi che al tempo dell'introduzione del giudizio in primo grado (nell'anno 2019) all'interno della giurisprudenza di merito esisteva una chiara contrapposizione interpretativa tra la tesi che per escludere la capitalizzazione (e quindi ammettere il divieto di anatocismo) nel periodo sopra indicato era indispensabile la pubblicazione della delibera CIC e quella che al contrario ha escluso ai fini dell'operatività della norma tale delibera.
A comporre il contrasto interpretativo è intervenuta nelle more del presente giudizio la S.C. che ha stabilito che “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre
2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (cfr Cass Civ, Sez I, 30.7.2024 n. 21344).
Con riguardo, invece, al profilo in fatto deve rilevarsi che nella CTU, le cui risultanze devono essere certamente condivise, è emerso che i saldi sono in attivo a favore della per cui Controparte_1 la Banca non ha alcun interesse ad una riforma della sentenza impugnata relativamente alla capitalizzazione trimestrale.
3.5. A non diverse conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne l'ulteriore motivo relativo alla nullità della commissione di massimo scoperto inserita per la prima volta nel contratto sottoscritto il 30 giugno
2006.
Secondo la maggioritaria giurisprudenza di merito “Posto che la commissione di massimo scoperto rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiunto agli interessi praticati, essa deve essere determinata o comunque determinabile: tale è la clausola che preveda sia il tasso della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la sua periodicità. Ed infatti la mancanza di questi requisiti determina la nullità della clausola e l'illegittimità degli addebiti annotati in conto a tale titolo, posto che essi costituirebbero un'imposizione unilaterale della banca atteso che una pattuizione non determinata o non determinabile non avrebbe fonte legale e quindi richiederebbe la necessità di specifica pattuizione” (cfr Corte Appello Ancona, Sez I, 16.12.2021 n. 1383).
Anche la giurisprudenza di legittimità si è sostanzialmente uniformata a tale opzione interpretativa avendo, anche di recente, chiarito che “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo
8 corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti” (cfr Cass Civ, Sez I, 15.1.2024 n 1373).
Già in precedenza è stato stabilito che “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (cfr Cass Civ, Sez I, 20.6.2022 n. 19825).
Tali principi vanno trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
La commissione di massimo scoperto è stata determinata senza alcuna indicazione della periodizzazione né è emerso, dal contenuto del contratto, che tale criterio fosse in qualche maniera desumibile aliunde.
Ne consegue, pertanto, l'indeterminatezza della clausola con conseguente sua nullità.
4.1. E' possibile, a questo punto, procedere allo scrutinio dell'impugnane incidentale (tardiva) spiegata da nella comparsa depositata tempestivamente (ovvero nel termine di venti giorni prima Controparte_1 la data dell'udienza di comparizione) in via telematica.
Prima di addentrarsi nel merito, tuttavia, occorre valutare la questione preliminare sollevata dall'istituto di credito sull'inammissibilità, per tardività, di tale impugnazione.
Tale eccezione, però, è infondata e di conseguenza deve essere rigettata per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Risulta innanzitutto di sin troppa chiara evidenza che si è al cospetto di un appello incidentale tardivo in quanto la comparsa è stata depositata (in data 29 novembre 2024) quando era già decorso il termine lungo (di sei mesi) per impugnare decorrente dalla data del deposito della sentenza (9 aprile 2024).
Secondo la posizione oramai consolidata della giurisprudenza di legittimità ai fini della ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva è indispensabile accertare la sussistenza dell'interesse a proporla che deve preesistere all'altrui gravame e non sorgere immediatamente dalla decisione (cfr Cass Civ, Sez III,
14.11.2024 n. 29448).
Ed ancora, “La parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art.
334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327
c.p.c.” (cfr Cass Civ, Sez Lav, 17.11.2020 n. 26164).
Facendo opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale è possibile affermare che:
- L'impugnazione incidentale tardiva deve riguardare il medesimo rapporto giuridico oggetto del gravame principale;
9 - L'interesse a spiegare l'appello incidentale tardivo consegue alla proposizione del gravame principale;
Orbene, entrambi i requisiti devono ritenersi pienamente sussistenti nel caso di specie in quanto i due appelli hanno pacificamente ad oggetto il rapporto di conto corrente n. 103711.
L'interesse della società deve ritenersi strettamente connesso all'esito del gravame Controparte_1 principale in quanto, ove fossero esclusi profili di invalidità delle clausole negoziali, non vi sarebbe spazio per il riconoscimento di un saldo attivo.
Con l'appello incidentale, la medesima società ha inteso conseguire la condanna della controparte al pagamento delle somme indebitamente corrisposte.
La sentenza di primo grado ha rectius aveva in ogni caso riconosciuto un saldo attivo del rapporto di conto corrente che la correntista ove la decisione fosse passata in giudicato, avrebbe potuto egualmente far valere.
4.2.L'esame dell'impugnazione incidentale postula anche il vaglio dell'ulteriore questione sull'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito.
Il giudice di prime cure, difatti, ha sul punto ritenuto che il rapporto di conto corrente fosse, al tempo, della proposizione della domanda ancora aperto ed ha di conseguenza aderito all'indirizzo interpretativo che in simili casi ha escluso l'esperimento della domanda.
In effetti, nella CTU espletata nel corso del primo grado, è stato rappresentato che “Il rapporto di conto corrente risulta ancora aperto in data 31.03.2018 (ultimo e/c depositato) con saldo a debito del correntista pari a euro 43.835,86.” (cfr pag 3).
Secondo, invece, la prospettazione dell'appellante incidentale la prova che il rapporto fosse chiuso deve desumersi dalla mancata contestazione della circostanza che, di conseguenza, deve ritenersi pacificamente ammessa.
Tuttavia, l'istituto di credito nella comparsa di costituzione in primo grado ha così dedotto “Motivava tali richieste narrando di aver sottoscritto con la in data 3.3.1992 il contratto Controparte_3 di conto corrente n. 103711 (cessato solo nel 2018) che non prevedeva alcuna indicazione in merito ai tassi di interesse attivi e passivi…”.
Ed ancora, sempre la banca nel proprio atto di citazione in appello ha dapprima dichiarato: “Con atto di citazione notificato in data 18.11.2019, la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, ha convenuto, dinanzi il Tribunale di Lanciano, la già Parte_1 [...]
al fine di conseguire la rideterminazione del rapporto dare-avere derivante dal Controparte_4 conto corrente nr. 103711, intercorso con la odierna appellata e cessato nel 2018” per poi concludere tuttavia nel seguente modo “in via principale, in accoglimento dei motivi di gravame sopra dedotti, accertare, sulla scorta dei criteri indicati in ciascuno di essi per la determinazione del saldo, il saldo del conto corrente n.
103711 alla data di notifica della citazione introduttiva del primo grado (22.11.2019)” (chiaramente modificando le conclusioni rese in prime cure).
Correttamente interpretando la posizione assunta dall'istituto di credito è possibile affermare che:
10 - La medesima parte in primo grado si è limitata a riportare la prospettazione della controparte;
- Da una tale circostanza non è quindi possibile inferire che vi sia stata alcuna ammissione o più correttamente una mancanza di contestazione della circostanza della chiusura del rapporto;
- In difetto di elementi ulteriori, allora, non può che farsi riferimento alla CTU che, come anticipato, ha espressamente escluso che il rapporto fosse stato chiuso;
- Secondo i principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, la dimostrazione che il rapporto fosse stato chiuso deve essere fornita dalla parte che agisce in sede di ripetizione di indebito;
- Su tale aspetto, la parte appellata non ha indicato elementi ulteriori in grado di superare le conclusioni del CTU;
- Essa infatti ha prodotto, ma soltanto e per la prima volta in appello (e dunque tardivamente) l'estratto conto al 30 giugno 2018 in cui si da atto del passaggio a sofferenza e di un saldo del conto pari ad €
44.168,10;
- Risulta di sin troppa chiara evidenza (anche in assenza di allegazioni di segno contrario) che tale documento ben avrebbe potuto essere depositato in primo grado né sono state indicati elementi impeditivi in tal senso (necessari dovendosi escludere che si tratti di un documento di formazione successiva allo spirare delle preclusioni);
Sulla scorta di tali essenziali considerazioni, dunque, deve ritenersi che la circostanza della chiusura non è stata dimostrata non potendo trovare applicazione il principio di non contestazione.
5. Dall'esito del giudizio consegue il rigetto della richiesta avanzata dalla banca di rinnovazione della CTU econometrica.
6.E' a questo punto doveroso svolgere qualche rapida riflessione sull'ultimo motivo di doglianza dell'appellante principale relativo al regime delle spese di lite.
Si tratta, in altri termini, di verificare se possa (o meno) trovare accoglimento il profilo di doglianza che ha riguardato la sussistenza dei presupposti per la compensazione parziale nella misura della metà (cfr pag. 13 dell'atto di citazione in appello).
Il motivo, invero, deve ritenersi inammissibile per difetto del requisito indispensabile della sua autosufficienza in quanto, come anticipato, l'istituto di credito si è limitato (in forma invero assai generica) a chiedere quanto meno una parziale compensazione senza però spiegare le ragioni per le quali si sarebbe dovuto derogare al principio della soccombenza.
7. Nonostante il rigetto dell'impugnazione principale non può trovare accoglimento la domanda di condanna per responsabilità aggravata della banca.
11 In termini generale, deve infatti osservarsi che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “La responsabilità aggravata per lite temeraria si configura in presenza di un atteggiamento di grave colpa da parte del ricorrente - sintomatico di un abuso del processo - e di un'evidente inammissibilità ed inconferenza delle censure avanzate in ricorso, con conseguente condanna al pagamento di una somma ulteriore equitativamente determinata” (cfr Cass Civ, Sez I, 14.8.2024 n. 22836).
Nel caso di specie, già per il solo fatto che sulla questione della capitalizzazione trimestrale (nei termini prospettati dall'appellante) la posizione della giurisprudenza non fosse (tanto al tempo dell'introduzione del giudizio di primo grado che anche di appello) univoca deve indurre al rigetto della domanda.
8. In ultimo, quanto alle spese di lite del presente, dall'esito del giudizio e quindi dalla soccombenza reciproca deriva che le stesse devono essere integralmente compensate
9. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14), dichiara che l'appellante principale e l'appellante incidentali sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato
P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 150/24 del Tribunale di Lanciano così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Rigetta, altresì, l'appello incidentale;
c) Conferma nel resto (quanto alle spese di lite) la sentenza di primo grado;
d) Rigetta la domanda di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata;
e) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
f) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
12 13