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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg. 7781 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7781 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. CELLAMMARE FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. CELLAMMARE FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/04/2024 e Parte_1 [...]
premettendo: - di aver contratto matrimonio a San Giorgio a CP_1
Cremano il 02/07/1994 da cui nascevano i figli Giorgio (21.11.1994), Per_1
7.05.1996) e (07.03.2004) tutti maggiorenni ed autosufficienti;
- Per_2
1 riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 7.12.2022, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 8850/2022 del 15/12/2022 reso nel procedimento RG
12478/2022 alle seguenti condizioni: 1) la casa coniugale sita in Forio d'Ischia, alla via Lungomare, n.15, verrà assegnata alla signora;
2) i Controparte_1 coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e pertanto rinunciano al mantenimento reciproco;
3) il signor corrisponderà alla signora Parte_2
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1 Per_2 con lei convivente, e fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica,
l'importo mensile di € 400,00; 4) le parti non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra”; - che rispetto alla separazione il figlio ha raggiunto la piena Per_2 indipendenza economica.
Su tali premesse chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 10.12.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) le parti si danno reciprocamente atto di essere entrambe economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e a qualsiasi altro contributo per il loro mantenimento;
b) il coniuge dispone della ex casa coniugale in locazione, già Controparte_1 assegnatale nel procedimento per separazione, ove continuerà ad abitare,
2 eventualmente con il figlio , mentre il coniuge Persona_3 Parte_2
dispone di altra casa presa in locazione ove tuttora abita;
[...]
c) i figli dei ricorrenti sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, sicchè nulla sarà dovuto a titolo di contributo di mantenimento per nessuno di essi anche se convivente con uno dei genitori;
d) le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, per nessuna ragione e\o titolo;
e) le spese del presente procedimento restano integralmente a carico del sig.
.>> Parte_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a San Giorgio a Cremano il 02/07/1994 (atto n. 75, parte II, S.
A, reg. Atti Matrimonio anno 1994);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Giorgio a Cremano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/12/2024.
3 Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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