TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1322/2023 R.G.
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di MO nella persona del Giudice dott.ssa Sara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1322/2023 R.G. promosso da elettivamente domiciliato in MO, in Piazza Vittorio Parte_1
Emanuele Orlando n. 33, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Napoli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
attrice opponente
contro
AVV. GIOVANNI CHIMERA, rappresentato e difeso da sé medesimo (ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in MO, via G. La Farina, n.13/c
convenuto opposto
******
Con atto di citazione ritualmente notificato (n.q. di erede di Parte_1
ha convenuto in giudizio ME GI proponendo opposizione Persona_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1933/2022 (R.G. n. 4486/2022) emesso dal Tribunale di
MO, con il quale quest'ultimo aveva intimato agli eredi della LA Persona_1
il pagamento dell'importo di € 9.012,13 (oltre gli interessi e spese della procedura monitoria) a titolo di credito maturato nei confronti della stessa in forza della condanna contenuta nella sentenza del Tribunale di MO n. 3310/1997.
A sostegno della propria opposizione l'attore ha dedotto:
- che con atto di citazione del 23 gennaio 1992 ME GI e ME
NA avevano convenuto in giudizio la LA , chiedendo la riduzione ai Per_1 sensi degli artt. 553 e ss. c.c. delle disposizioni testamentarie in favore di quest'ultima da parte della madre, , nonché la condanna della stessa a pagare agli attori i Persona_2
frutti della quota loro spettante;
- che con sentenza non definitiva n.3310/1997, resa in data 6 giugno 1997, il Tribunale
di MO, dichiarata aperta la successione legittima di in favore dei tre Persona_2
figli GI, NA e , in misura di un terzo ciascuno, aveva Persona_1
accertato l'avvenuta lesione della quota di riserva spettante agli attori in conseguenza dei due testamenti olografi redatti in date 5 giugno 1979 e 15 agosto 1990 in favore della
LA e, inoltre, al fine di procedere alla riduzione delle predette disposizioni Per_1
testamentarie, aveva condannato quest'ultima a restituire alla massa l'immobile sito in
Erice, via Rabatà n. 67, piano terra, disponendone la vendita, nonché a corrispondere, in favore degli attori, i frutti civili prodotti da tale immobile sito in Erice, quantificati nell'importo di lire 8.694.432 in favore di ciascuno oltre gli interessi dalla domanda al saldo effettivo;
- che con successiva sentenza definitiva n. 2565/00 del 15 maggio 2000 il Tribunale di
MO, in seguito a supplemento di istruttoria, dichiarava l'impossibilità di dare seguito alla vendita di detto bene in quanto erroneamente il C.T.U. lo aveva considerato un'unità
immobiliare autonoma, mentre dal punto di vista catastale costituiva un tutt'uno con l'altra unità immobiliare sita in via Rabatà n. 65 (ad Erice);
- che in seguito ad appello proposto da ME GI e ad appello incidentale di
, la Corte di Appello di MO, con decisione n. 1008 del 23 agosto 2005, Persona_1
accogliendo l'appello incidentale aveva rigettato la domanda degli attori in primo grado,
compensando le spese del doppio grado;
- che in seguito ad impugnazione di ME GI, la Corte di Cassazione,
Sezione Seconda, con sentenza n.15784/2013 del 24 giugno 2013 aveva cassato la sentenza impugnata in relazione al primo motivo del ricorso principale di GI ME e rinviato la causa alla Corte d'Appello di MO, la quale, riesaminata la controversia rilevando l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da Persona_1 sarebbe dovuta entrare nel merito dei capi impugnati principaliter e delle
[...]
questioni connesse regolando le spese dell'intero giudizio;
- che la causa era stata riassunta innanzi la Corte di Appello di MO con atto di citazione a mezzo del quale ME GI aveva reiterato i motivi dell'appello principale precedentemente proposto avverso la sentenza del Tribunale e mediante il quale quest'ultimo aveva chiesto che l'appartamento sito in Erice, nella via Rabatà n. 67
fosse considerato un'unica unità abitativa indivisibile da quella contigua di via Rabatà n.
65, che andava pertanto restituita per intero alla massa ereditaria e che l'effettivo ricavato della vendita venisse diviso tra gli eredi senza alcuna prededuzione in favore della LA
; Per_1
- che con sentenza non definitiva del 28 settembre 2016 n. 1754/2016, la Corte
d'Appello di MO, affermando l'infondatezza del motivo di appello proposto da
GI ME sulla scorta del principio per cui “la divisibilità dei beni immobili non può
essere sostenuta in base al dato meramente formale della distinta indicazione catastale e va
accertata, invece, alla stregua di criteri obiettivi di natura economica e funzionale (Cass. N.
996/1985)” e che l'immobile di via Rabatà n. 67 fosse pienamente funzionale indipendentemente dal contiguo immobile individuato al civico n. 65, aveva reiterato così
il contenuto dell'ordinanza del Tribunale nella parte in cui essa aveva disposto la vendita del bene restituito alla massa, delegando le operazioni di vendita dell'immobile restituito alla massa al notaio di MO;
Persona_3
- che in seguito a ricorso di quest'ultimo ex art. 591 ter c.p.c. si accertava mediante
CTU che le irregolarità urbanistiche dell'immobile ne impedivano la vendita e pertanto con sentenza definitiva n. 1575 del 15 settembre 2021, la Corte di Appello di MO si limitava a dichiarare la non eseguibilità in concreto della vendita all'incanto dell'immobile
“fatto salvo il riesame della problematica relativa all'eseguibilità della vendita all'incanto
dell'immobile all'esito dell'eventuale regolarizzazione urbanistica dello stesso”;
- che avverso tale sentenza l'odierno opposto e la LA ME NA avevano quindi proposto ricorso in Cassazione mediante il quale, tra le altre cose, avevano richiesto che, in applicazione dell'art. 560, comma 3 c.c., l'immobile sito in Erice, nella via Rabatà n. 67, p.t. (l'immobile restituito alla massa) fosse attribuito interamente a Persona_1
con conseguenziale condanna di quest'ultima al ristoro per equivalente della lesione della quota di legittima ad essi spettante;
- che il giudizio di legittimità è stato iscritto al n. 7048/2022 R.G. ed è tuttora pendente;
- che dopo la pubblicazione della sentenza definitiva n. 2565/2000 Persona_1
del Tribunale di MO, aveva corrisposto al fratello GI tutte le somme cui era stata condannata dalle sentenze nn. 3310/1997 e 2565/2000 del Tribunale di MO per un totale di € 10.984,94;
- che la stessa tuttavia, dopo l'accoglimento del suo appello con la Persona_1
sentenza della Corte di Appello di MO n. 1008/2005, aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso di tutte le somme pagate al fratello GI in esecuzione delle citate sentenze di primo grado (nn. 3310/1997 e 2565/2000), per un totale di € 11.093,40;
- che in esito al giudizio di opposizione instaurato da ME GI,
quest'ultimo era risultato soccombente ed il decreto ingiuntivo era stato confermato e pertanto in esecuzione di tale sentenza di rigetto l'odierno opposto aveva corrisposto a la somma di € 19.311,15, oltre € 185,00 per imposta di registro della Persona_1
sentenza;
- che ME GI, a sua volta, in seguito all'accoglimento del ricorso per
Cassazione ad opera della sentenza n. 15784/2013, aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1/2013 con cui era stato ingiunto a di pagare in favore del Persona_1
fratello tutte le somme dallo stesso corrisposte alla LA in esecuzione delle precedenti sentenze, per un totale di € 20.718,65;
- che come emerge dal relativo ricorso per decreto ingiuntivo tra tali somme rientravano sia i frutti civili dell'immobile sito in Erice, via Rabatà 67, che per effetto dell'accertata lesione della quota di legittima avrebbe dovuto essere restituito alla massa ereditaria, sia le spese legali liquidate dal Tribunale, con la sentenza n. 3310/1997. - che, con scrittura privata del 4 febbraio 2019 le parti, al fine di tacitare tutte le pretese creditorie vantate ME GI nei confronti della LA hanno Per_1
raggiunto un accordo transattivo, mediante il quale, a fronte del credito complessivo quantificato in € 32.281,00, il accettava il pagamento omnicomprensivo di € Per_1
20.000,00 da parte della LA , rinunciando alla relativa differenza;
Per_1
- che successivamente, in data 14 febbraio 2022 l'altra LA, ME NA,
aveva ceduto al fratello odierno convenuto il suo credito di L.
8.694.432 nei confronti della
LA , discendente dalla condanna di quest'ultima al pagamento dei frutti civili Per_1
prodotti dall'immobile sito in Erice, via Rabatà n. 67 contenuta nella già citata sentenza non definitiva n.3310/1997, resa in data 6 giugno 1997, dal Tribunale di MO;
- che pertanto ME GI, con il ricorso monitorio conclusosi con il decreto ingiuntivo n. 1933/2022 oggetto dell'odierno giudizio di opposizione, ha agito in qualità di cessionario del credito della LA ME NA, ottenendo l'ingiunzione di pagamento della somma di Lire 8.694.432 che, a suo dire, convertita in Euro e maggiorata degli interessi, ammonterebbe ad € 9.012,13.
Alla luce dei fatti allegati, l'opponente ha eccepito, nel merito, la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e comunque l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria.
Egli in particolare ha dedotto, da un lato, che è tuttora pendente il giudizio promosso da ME GI e ME NA dinanzi la Corte di Cassazione avverso le sentenze della Corte di Appello di MO (rispettivamente non definitiva e definitiva) n.
1754/2016 e n. 1575/2021, nell'ambito del quale questi ultimi hanno chiesto, in applicazione dell'art. 560, comma 3 c.c., che l'immobile sito in Erice, nella via Rabatà n. 67 al piano terreno (che per effetto dell'accoglimento della domanda di riduzione Persona_1
era stata condannata a restituire alla massa ereditaria in forza della sentenza non definitiva del Tribunale di MO), venga attribuito interamente a , con condanna Persona_1
di quest'ultima a reintegrare per equivalente monetario la quota di riserva loro spettante -
con la conseguenza che in caso di accoglimento della predetta domanda verrebbe meno il diritto degli stessi al pagamento dei frutti civili dell'immobile in quanto com'è noto “al legittimario al quale il bene non possa essere restituito e venga reintegrato della quota di riserva per
equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine
determinata, nulla è dovuto per i frutti, in quanto gli interessi attribuiti rispondono alla stessa
finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene e, peraltro, il possessore di
un bene in forza di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria possiede in virtù di
un titolo idoneo a trasferire il dominio, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non
sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l'inefficacia” (Cassazione
civile sez. VI, 19/12/2017, n.30485) - e, dall'altro lato, che con riferimento al credito relativo al pagamento dei frutti civili dell'immobile restituito alla massa, la sentenza del Tribunale
di MO 3310/1997 costituiva già valido titolo esecutivo, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo n. 1933/2022 integrerebbe violazione del principio del bis in idem e che la relativa domanda introduttiva sarebbe viziata da carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
Costituitosi con memoria del 24.5.2023, ME GI ha preliminarmente eccepito la tardività dell'opposizione e contestato nel merito variamente in fatto ed in diritto le ragioni avversarie chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Senza alcuna istruzione, all'udienza del 4.2.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini e art. 190
c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
***
L'eccezione di tardività dell'opposizione è infondata.
Sia sufficiente al riguardo osservare che, come già rilevato dal Tribunale con provvedimento del 7 novembre 2022, la prima notifica del decreto ingiuntivo
(perfezionatasi l'11 luglio 2022) era priva del relativo ricorso, e per di più era stata eseguita collettivamente e impersonalmente agli eredi di presso un domicilio Persona_1
diverso dalla residenza anagrafica della de cuius, dovendo pertanto la stessa ritenersi affetta da nullità non sanabile.
Né alcun rilievo sanante può attribuirsi all'opposizione “tardiva” proposta il 23.9.2022
da non solo e non tanto perché la stessa non è stata poi effettivamente Parte_1
iscritta a ruolo, quanto piuttosto perché la notifica del decreto ingiuntivo senza il relativo ricorso ha senz'altro costituito un grave vulnus al diritto di difesa dell'opponente, il quale aveva dunque diritto ad assumere piena cognizione di causa mediante rituale e completa notifica dell'atto e del pedissequo provvedimento ingiuntivo contro cui doveva prendere posizione.
Senza tacere che, una volta ottemperato, da parte del ME GI, all'ordine di rinnovazione della notifica disposto dal Tribunale con decreto del 7.11.2022, l'odierna opposizione risulta tempestiva e il presente giudizio non può che essere circoscritto alle domande, difese ed eccezioni con tale ultima opposizione introdotte, non estendendosi invece alla valutazione della tempestività e regolarità dell'opposizione proposta in seguito alla notifica di un atto ormai posta nel nulla da un provvedimento giudiziale.
Ciò premesso l'opposizione è fondata sotto entrambi i profili dedotti.
Com'è noto, la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima può racchiudere diversi tipi di statuizioni, l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti, delle disposizioni negoziali lesive, le altre, avente contenuto di condanna, che si pongono con la statuizione costitutiva in rapporto variabile, a seconda che la pronuncia condannatoria si trovi con la reintegra in rapporto di sinallagmaticità -
come avviene quando la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari, con conseguente condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio - oppure di semplice "dipendenza", nel quale ultimo caso la statuizione di condanna è
immediatamente eseguibile, ex art. 282 c.p.c., indipendentemente dal passaggio in giudicato di quella costitutiva, mentre, nel primo caso, venendo in considerazione un rapporto di "corrispettività" tra i due capi della sentenza, l'esecuzione di quello di condanna presuppone il passaggio in giudicato dell'altro (vd. Cass. n. 12872/2021).
Più in generale “L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti
da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita soltanto nei casi in
cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso
sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella
sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività
alterare la posizione di parità tra i contendenti;
è invece consentita quando la statuizione
condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione
compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del
passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto
valido titolo per l'esecuzione provvisoria del "dictum" giudiziale la condanna alla restituzione di
un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità del relativo contratto
traslativo)” (Cass. ord. n. 27416/2021).
Nel caso di specie, la statuizione con cui la sentenza del Tribunale di MO n.
3310/1997 ha condannto al pagamento dei frutti civili prodotti Persona_1
dall'immobile restituito alla massa (in forza della riduzione della disposizione testamentaria) non sembra presentare alcuna corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva di accertamento della lesione di legittima, ponendosi con la stessa in un rapporto di semplice “dipendenza”.
Invero, con l'accoglimento della domanda di riduzione della disposizione testamentaria e la restituzione del bene alla massa ereditaria viene meno il titolo in forza del quale il bene è stato posseduto da fino al momento dell'azione di Persona_1
riduzione e pertanto anche i frutti prodotti dal bene, a partire da tale momento, spettano alla massa. La condanna al pagamento dei frutti ai sensi dell'art. 561 c.c. è conseguente e
“dipendente” dal capo della sentenza che ha accertato la lesione della quota di legittima e disposto la riduzione della disposizione testamentaria, ma non presenta con essa alcun legame di sinallagmaticità (come sarebbe nel caso del pagamento del conguaglio in sede divisionale).
Deve dunque ritenersi che con riguardo al credito relativo al pagamento dei frutti civili ai sensi dell'art. 561 comma 2 c.c. - oggetto della richiesta monitoria di ME
GI - la relativa statuizione di condanna contenuta nella sentenza del Tribunale di
MO n. 3310/1997 costituiva già valido titolo esecutivo.
Ciò chiarito, occorre osservare che “se deve negarsi che esista un principio, generale ed
assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi (nel senso che "nulla vieti" tale duplicazione, da ultimo, si veda Cass. Ord. n. 6526 del 16.3.2018) - così, ad esempio, il creditore che abbia già
una cambiale, può in teoria chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova
scritta del credito;
il creditore che abbia stipulato un contratto per atto pubblico, può in teoria
introdurre un ordinario giudizio di condanna del debitore adducendo quel contratto come prova -
tuttavia la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo
non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri
ed espliciti principi dell'ordinamento e cioè:
a) il principio di consumazione dell'azione e il divieto di bis in idem, i quali impediscono al
creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già
dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.) che non consente l'introduzione di giudizi dai quali
il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3,
Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n.
9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325 - 01).
Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il
creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus
obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione, e si
tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non
potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della
medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in
considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi,
fraudolenti o vessatori” (Cass. n. 21768/2019).
Nel caso di specie sussiste sia il limite del giudicato, giacché la sentenza posta da
ME GI a fondamento del ricorso monitorio venne pronunciata nei confronti della LA (con efficacia dunque nei confronti degli eredi della stessa), Persona_1
sia quello della carenza di interesse, perché la condanna al pagamento dei frutti (contenuta nella sentenza n. 3310/1007), pronunciata nei confronti di a favore dei Persona_1
fratelli ME GI e ME NA, consentiva già a questi ultimi di agire in via esecutiva, dovendo a tale riguardo ulteriormente precisarsi che in forza di tale sentenza l'odierno opposto è legittimato ad agire in executivis anche nella qualità di cessionario del credito della LA ME NA, in quanto con la cessione del credito, debitamente notificata al debitore ceduto, il cessionario subentra in tutti i diritti del cedente, compreso quello di avvalersi del titolo esecutivo per recuperare il credito.
Quanto detto è sufficiente a ritenere fondata l'opposizione e a porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto.
Preme tuttavia ulteriormente osservare che, in seguito al susseguirsi di impugnazioni,
pronunce di riforma e ricorsi per cassazione, sussistono anche dubbi sulla certezza del credito, risultando controversa la permanente efficacia delle modalità di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive originariamente statuite con la predetta sentenza di primo grado (restituzione dell'immobile alla massa e vendita con ripartizione del ricavato tra i due legittimari lesi), ed essendo del resto rimasta incontestata la circostanza che nell'ambito del giudizio tuttora pendente dinanzi la Corte di Cassazione l'odierno opposto e la LA ME NA abbiano chiesto una diversa modalità di riduzione
(ritenzione della proprietà dell'immobile da parte di con ristoro per Persona_1
equivalente della lesione della quota di legittima spettante ai fratelli) che esclude il diritto al pagamento dei frutti civili (Cassazione civile sez. VI, 19/12/2017, n.30485).
L'odierna opposizione merita dunque accoglimento.
Le spese processuali – da liquidarsi ai sensi delle tabelle accluse al D.M. 147/2022
(parametri medi, valevoli per cause di valore ricompreso nello scaglione entro € 26.000,00,)
– devono seguire la soccombenza e porsi a carico del convenuto ME GI, a carico del quale restano altresì le spese della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis così
provvede:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 1933/2022;
- condanna il convenuto ME GI, alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 5.077,00,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese Parte_1 forfettarie come per legge.
Così deciso in MO, il 30 maggio 2025
Il Giudice
Sara Monteleone
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di MO nella persona del Giudice dott.ssa Sara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1322/2023 R.G. promosso da elettivamente domiciliato in MO, in Piazza Vittorio Parte_1
Emanuele Orlando n. 33, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Napoli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
attrice opponente
contro
AVV. GIOVANNI CHIMERA, rappresentato e difeso da sé medesimo (ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in MO, via G. La Farina, n.13/c
convenuto opposto
******
Con atto di citazione ritualmente notificato (n.q. di erede di Parte_1
ha convenuto in giudizio ME GI proponendo opposizione Persona_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1933/2022 (R.G. n. 4486/2022) emesso dal Tribunale di
MO, con il quale quest'ultimo aveva intimato agli eredi della LA Persona_1
il pagamento dell'importo di € 9.012,13 (oltre gli interessi e spese della procedura monitoria) a titolo di credito maturato nei confronti della stessa in forza della condanna contenuta nella sentenza del Tribunale di MO n. 3310/1997.
A sostegno della propria opposizione l'attore ha dedotto:
- che con atto di citazione del 23 gennaio 1992 ME GI e ME
NA avevano convenuto in giudizio la LA , chiedendo la riduzione ai Per_1 sensi degli artt. 553 e ss. c.c. delle disposizioni testamentarie in favore di quest'ultima da parte della madre, , nonché la condanna della stessa a pagare agli attori i Persona_2
frutti della quota loro spettante;
- che con sentenza non definitiva n.3310/1997, resa in data 6 giugno 1997, il Tribunale
di MO, dichiarata aperta la successione legittima di in favore dei tre Persona_2
figli GI, NA e , in misura di un terzo ciascuno, aveva Persona_1
accertato l'avvenuta lesione della quota di riserva spettante agli attori in conseguenza dei due testamenti olografi redatti in date 5 giugno 1979 e 15 agosto 1990 in favore della
LA e, inoltre, al fine di procedere alla riduzione delle predette disposizioni Per_1
testamentarie, aveva condannato quest'ultima a restituire alla massa l'immobile sito in
Erice, via Rabatà n. 67, piano terra, disponendone la vendita, nonché a corrispondere, in favore degli attori, i frutti civili prodotti da tale immobile sito in Erice, quantificati nell'importo di lire 8.694.432 in favore di ciascuno oltre gli interessi dalla domanda al saldo effettivo;
- che con successiva sentenza definitiva n. 2565/00 del 15 maggio 2000 il Tribunale di
MO, in seguito a supplemento di istruttoria, dichiarava l'impossibilità di dare seguito alla vendita di detto bene in quanto erroneamente il C.T.U. lo aveva considerato un'unità
immobiliare autonoma, mentre dal punto di vista catastale costituiva un tutt'uno con l'altra unità immobiliare sita in via Rabatà n. 65 (ad Erice);
- che in seguito ad appello proposto da ME GI e ad appello incidentale di
, la Corte di Appello di MO, con decisione n. 1008 del 23 agosto 2005, Persona_1
accogliendo l'appello incidentale aveva rigettato la domanda degli attori in primo grado,
compensando le spese del doppio grado;
- che in seguito ad impugnazione di ME GI, la Corte di Cassazione,
Sezione Seconda, con sentenza n.15784/2013 del 24 giugno 2013 aveva cassato la sentenza impugnata in relazione al primo motivo del ricorso principale di GI ME e rinviato la causa alla Corte d'Appello di MO, la quale, riesaminata la controversia rilevando l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da Persona_1 sarebbe dovuta entrare nel merito dei capi impugnati principaliter e delle
[...]
questioni connesse regolando le spese dell'intero giudizio;
- che la causa era stata riassunta innanzi la Corte di Appello di MO con atto di citazione a mezzo del quale ME GI aveva reiterato i motivi dell'appello principale precedentemente proposto avverso la sentenza del Tribunale e mediante il quale quest'ultimo aveva chiesto che l'appartamento sito in Erice, nella via Rabatà n. 67
fosse considerato un'unica unità abitativa indivisibile da quella contigua di via Rabatà n.
65, che andava pertanto restituita per intero alla massa ereditaria e che l'effettivo ricavato della vendita venisse diviso tra gli eredi senza alcuna prededuzione in favore della LA
; Per_1
- che con sentenza non definitiva del 28 settembre 2016 n. 1754/2016, la Corte
d'Appello di MO, affermando l'infondatezza del motivo di appello proposto da
GI ME sulla scorta del principio per cui “la divisibilità dei beni immobili non può
essere sostenuta in base al dato meramente formale della distinta indicazione catastale e va
accertata, invece, alla stregua di criteri obiettivi di natura economica e funzionale (Cass. N.
996/1985)” e che l'immobile di via Rabatà n. 67 fosse pienamente funzionale indipendentemente dal contiguo immobile individuato al civico n. 65, aveva reiterato così
il contenuto dell'ordinanza del Tribunale nella parte in cui essa aveva disposto la vendita del bene restituito alla massa, delegando le operazioni di vendita dell'immobile restituito alla massa al notaio di MO;
Persona_3
- che in seguito a ricorso di quest'ultimo ex art. 591 ter c.p.c. si accertava mediante
CTU che le irregolarità urbanistiche dell'immobile ne impedivano la vendita e pertanto con sentenza definitiva n. 1575 del 15 settembre 2021, la Corte di Appello di MO si limitava a dichiarare la non eseguibilità in concreto della vendita all'incanto dell'immobile
“fatto salvo il riesame della problematica relativa all'eseguibilità della vendita all'incanto
dell'immobile all'esito dell'eventuale regolarizzazione urbanistica dello stesso”;
- che avverso tale sentenza l'odierno opposto e la LA ME NA avevano quindi proposto ricorso in Cassazione mediante il quale, tra le altre cose, avevano richiesto che, in applicazione dell'art. 560, comma 3 c.c., l'immobile sito in Erice, nella via Rabatà n. 67, p.t. (l'immobile restituito alla massa) fosse attribuito interamente a Persona_1
con conseguenziale condanna di quest'ultima al ristoro per equivalente della lesione della quota di legittima ad essi spettante;
- che il giudizio di legittimità è stato iscritto al n. 7048/2022 R.G. ed è tuttora pendente;
- che dopo la pubblicazione della sentenza definitiva n. 2565/2000 Persona_1
del Tribunale di MO, aveva corrisposto al fratello GI tutte le somme cui era stata condannata dalle sentenze nn. 3310/1997 e 2565/2000 del Tribunale di MO per un totale di € 10.984,94;
- che la stessa tuttavia, dopo l'accoglimento del suo appello con la Persona_1
sentenza della Corte di Appello di MO n. 1008/2005, aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso di tutte le somme pagate al fratello GI in esecuzione delle citate sentenze di primo grado (nn. 3310/1997 e 2565/2000), per un totale di € 11.093,40;
- che in esito al giudizio di opposizione instaurato da ME GI,
quest'ultimo era risultato soccombente ed il decreto ingiuntivo era stato confermato e pertanto in esecuzione di tale sentenza di rigetto l'odierno opposto aveva corrisposto a la somma di € 19.311,15, oltre € 185,00 per imposta di registro della Persona_1
sentenza;
- che ME GI, a sua volta, in seguito all'accoglimento del ricorso per
Cassazione ad opera della sentenza n. 15784/2013, aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1/2013 con cui era stato ingiunto a di pagare in favore del Persona_1
fratello tutte le somme dallo stesso corrisposte alla LA in esecuzione delle precedenti sentenze, per un totale di € 20.718,65;
- che come emerge dal relativo ricorso per decreto ingiuntivo tra tali somme rientravano sia i frutti civili dell'immobile sito in Erice, via Rabatà 67, che per effetto dell'accertata lesione della quota di legittima avrebbe dovuto essere restituito alla massa ereditaria, sia le spese legali liquidate dal Tribunale, con la sentenza n. 3310/1997. - che, con scrittura privata del 4 febbraio 2019 le parti, al fine di tacitare tutte le pretese creditorie vantate ME GI nei confronti della LA hanno Per_1
raggiunto un accordo transattivo, mediante il quale, a fronte del credito complessivo quantificato in € 32.281,00, il accettava il pagamento omnicomprensivo di € Per_1
20.000,00 da parte della LA , rinunciando alla relativa differenza;
Per_1
- che successivamente, in data 14 febbraio 2022 l'altra LA, ME NA,
aveva ceduto al fratello odierno convenuto il suo credito di L.
8.694.432 nei confronti della
LA , discendente dalla condanna di quest'ultima al pagamento dei frutti civili Per_1
prodotti dall'immobile sito in Erice, via Rabatà n. 67 contenuta nella già citata sentenza non definitiva n.3310/1997, resa in data 6 giugno 1997, dal Tribunale di MO;
- che pertanto ME GI, con il ricorso monitorio conclusosi con il decreto ingiuntivo n. 1933/2022 oggetto dell'odierno giudizio di opposizione, ha agito in qualità di cessionario del credito della LA ME NA, ottenendo l'ingiunzione di pagamento della somma di Lire 8.694.432 che, a suo dire, convertita in Euro e maggiorata degli interessi, ammonterebbe ad € 9.012,13.
Alla luce dei fatti allegati, l'opponente ha eccepito, nel merito, la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e comunque l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria.
Egli in particolare ha dedotto, da un lato, che è tuttora pendente il giudizio promosso da ME GI e ME NA dinanzi la Corte di Cassazione avverso le sentenze della Corte di Appello di MO (rispettivamente non definitiva e definitiva) n.
1754/2016 e n. 1575/2021, nell'ambito del quale questi ultimi hanno chiesto, in applicazione dell'art. 560, comma 3 c.c., che l'immobile sito in Erice, nella via Rabatà n. 67 al piano terreno (che per effetto dell'accoglimento della domanda di riduzione Persona_1
era stata condannata a restituire alla massa ereditaria in forza della sentenza non definitiva del Tribunale di MO), venga attribuito interamente a , con condanna Persona_1
di quest'ultima a reintegrare per equivalente monetario la quota di riserva loro spettante -
con la conseguenza che in caso di accoglimento della predetta domanda verrebbe meno il diritto degli stessi al pagamento dei frutti civili dell'immobile in quanto com'è noto “al legittimario al quale il bene non possa essere restituito e venga reintegrato della quota di riserva per
equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine
determinata, nulla è dovuto per i frutti, in quanto gli interessi attribuiti rispondono alla stessa
finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene e, peraltro, il possessore di
un bene in forza di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria possiede in virtù di
un titolo idoneo a trasferire il dominio, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non
sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l'inefficacia” (Cassazione
civile sez. VI, 19/12/2017, n.30485) - e, dall'altro lato, che con riferimento al credito relativo al pagamento dei frutti civili dell'immobile restituito alla massa, la sentenza del Tribunale
di MO 3310/1997 costituiva già valido titolo esecutivo, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo n. 1933/2022 integrerebbe violazione del principio del bis in idem e che la relativa domanda introduttiva sarebbe viziata da carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
Costituitosi con memoria del 24.5.2023, ME GI ha preliminarmente eccepito la tardività dell'opposizione e contestato nel merito variamente in fatto ed in diritto le ragioni avversarie chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Senza alcuna istruzione, all'udienza del 4.2.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini e art. 190
c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
***
L'eccezione di tardività dell'opposizione è infondata.
Sia sufficiente al riguardo osservare che, come già rilevato dal Tribunale con provvedimento del 7 novembre 2022, la prima notifica del decreto ingiuntivo
(perfezionatasi l'11 luglio 2022) era priva del relativo ricorso, e per di più era stata eseguita collettivamente e impersonalmente agli eredi di presso un domicilio Persona_1
diverso dalla residenza anagrafica della de cuius, dovendo pertanto la stessa ritenersi affetta da nullità non sanabile.
Né alcun rilievo sanante può attribuirsi all'opposizione “tardiva” proposta il 23.9.2022
da non solo e non tanto perché la stessa non è stata poi effettivamente Parte_1
iscritta a ruolo, quanto piuttosto perché la notifica del decreto ingiuntivo senza il relativo ricorso ha senz'altro costituito un grave vulnus al diritto di difesa dell'opponente, il quale aveva dunque diritto ad assumere piena cognizione di causa mediante rituale e completa notifica dell'atto e del pedissequo provvedimento ingiuntivo contro cui doveva prendere posizione.
Senza tacere che, una volta ottemperato, da parte del ME GI, all'ordine di rinnovazione della notifica disposto dal Tribunale con decreto del 7.11.2022, l'odierna opposizione risulta tempestiva e il presente giudizio non può che essere circoscritto alle domande, difese ed eccezioni con tale ultima opposizione introdotte, non estendendosi invece alla valutazione della tempestività e regolarità dell'opposizione proposta in seguito alla notifica di un atto ormai posta nel nulla da un provvedimento giudiziale.
Ciò premesso l'opposizione è fondata sotto entrambi i profili dedotti.
Com'è noto, la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima può racchiudere diversi tipi di statuizioni, l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti, delle disposizioni negoziali lesive, le altre, avente contenuto di condanna, che si pongono con la statuizione costitutiva in rapporto variabile, a seconda che la pronuncia condannatoria si trovi con la reintegra in rapporto di sinallagmaticità -
come avviene quando la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari, con conseguente condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio - oppure di semplice "dipendenza", nel quale ultimo caso la statuizione di condanna è
immediatamente eseguibile, ex art. 282 c.p.c., indipendentemente dal passaggio in giudicato di quella costitutiva, mentre, nel primo caso, venendo in considerazione un rapporto di "corrispettività" tra i due capi della sentenza, l'esecuzione di quello di condanna presuppone il passaggio in giudicato dell'altro (vd. Cass. n. 12872/2021).
Più in generale “L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti
da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita soltanto nei casi in
cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso
sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella
sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività
alterare la posizione di parità tra i contendenti;
è invece consentita quando la statuizione
condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione
compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del
passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto
valido titolo per l'esecuzione provvisoria del "dictum" giudiziale la condanna alla restituzione di
un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità del relativo contratto
traslativo)” (Cass. ord. n. 27416/2021).
Nel caso di specie, la statuizione con cui la sentenza del Tribunale di MO n.
3310/1997 ha condannto al pagamento dei frutti civili prodotti Persona_1
dall'immobile restituito alla massa (in forza della riduzione della disposizione testamentaria) non sembra presentare alcuna corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva di accertamento della lesione di legittima, ponendosi con la stessa in un rapporto di semplice “dipendenza”.
Invero, con l'accoglimento della domanda di riduzione della disposizione testamentaria e la restituzione del bene alla massa ereditaria viene meno il titolo in forza del quale il bene è stato posseduto da fino al momento dell'azione di Persona_1
riduzione e pertanto anche i frutti prodotti dal bene, a partire da tale momento, spettano alla massa. La condanna al pagamento dei frutti ai sensi dell'art. 561 c.c. è conseguente e
“dipendente” dal capo della sentenza che ha accertato la lesione della quota di legittima e disposto la riduzione della disposizione testamentaria, ma non presenta con essa alcun legame di sinallagmaticità (come sarebbe nel caso del pagamento del conguaglio in sede divisionale).
Deve dunque ritenersi che con riguardo al credito relativo al pagamento dei frutti civili ai sensi dell'art. 561 comma 2 c.c. - oggetto della richiesta monitoria di ME
GI - la relativa statuizione di condanna contenuta nella sentenza del Tribunale di
MO n. 3310/1997 costituiva già valido titolo esecutivo.
Ciò chiarito, occorre osservare che “se deve negarsi che esista un principio, generale ed
assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi (nel senso che "nulla vieti" tale duplicazione, da ultimo, si veda Cass. Ord. n. 6526 del 16.3.2018) - così, ad esempio, il creditore che abbia già
una cambiale, può in teoria chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova
scritta del credito;
il creditore che abbia stipulato un contratto per atto pubblico, può in teoria
introdurre un ordinario giudizio di condanna del debitore adducendo quel contratto come prova -
tuttavia la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo
non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri
ed espliciti principi dell'ordinamento e cioè:
a) il principio di consumazione dell'azione e il divieto di bis in idem, i quali impediscono al
creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già
dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.) che non consente l'introduzione di giudizi dai quali
il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3,
Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610223 - 01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n.
9935 del 15/05/2015 (Rv. 635325 - 01).
Così, per restare in tema di ricorso monitorio, non potrà domandare un decreto ingiuntivo il
creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus
obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione, e si
tratterà dunque solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato;
non
potrà farlo chi ha già un titolo che gli consenta l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni della
medesima persona, perché nessun vantaggio ulteriore ne trarrebbe;
non potrà farlo chi, in
considerazione delle specificità del caso concreto, risulti mosso unicamente da intenti emulativi,
fraudolenti o vessatori” (Cass. n. 21768/2019).
Nel caso di specie sussiste sia il limite del giudicato, giacché la sentenza posta da
ME GI a fondamento del ricorso monitorio venne pronunciata nei confronti della LA (con efficacia dunque nei confronti degli eredi della stessa), Persona_1
sia quello della carenza di interesse, perché la condanna al pagamento dei frutti (contenuta nella sentenza n. 3310/1007), pronunciata nei confronti di a favore dei Persona_1
fratelli ME GI e ME NA, consentiva già a questi ultimi di agire in via esecutiva, dovendo a tale riguardo ulteriormente precisarsi che in forza di tale sentenza l'odierno opposto è legittimato ad agire in executivis anche nella qualità di cessionario del credito della LA ME NA, in quanto con la cessione del credito, debitamente notificata al debitore ceduto, il cessionario subentra in tutti i diritti del cedente, compreso quello di avvalersi del titolo esecutivo per recuperare il credito.
Quanto detto è sufficiente a ritenere fondata l'opposizione e a porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto.
Preme tuttavia ulteriormente osservare che, in seguito al susseguirsi di impugnazioni,
pronunce di riforma e ricorsi per cassazione, sussistono anche dubbi sulla certezza del credito, risultando controversa la permanente efficacia delle modalità di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive originariamente statuite con la predetta sentenza di primo grado (restituzione dell'immobile alla massa e vendita con ripartizione del ricavato tra i due legittimari lesi), ed essendo del resto rimasta incontestata la circostanza che nell'ambito del giudizio tuttora pendente dinanzi la Corte di Cassazione l'odierno opposto e la LA ME NA abbiano chiesto una diversa modalità di riduzione
(ritenzione della proprietà dell'immobile da parte di con ristoro per Persona_1
equivalente della lesione della quota di legittima spettante ai fratelli) che esclude il diritto al pagamento dei frutti civili (Cassazione civile sez. VI, 19/12/2017, n.30485).
L'odierna opposizione merita dunque accoglimento.
Le spese processuali – da liquidarsi ai sensi delle tabelle accluse al D.M. 147/2022
(parametri medi, valevoli per cause di valore ricompreso nello scaglione entro € 26.000,00,)
– devono seguire la soccombenza e porsi a carico del convenuto ME GI, a carico del quale restano altresì le spese della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis così
provvede:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 1933/2022;
- condanna il convenuto ME GI, alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 5.077,00,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese Parte_1 forfettarie come per legge.
Così deciso in MO, il 30 maggio 2025
Il Giudice
Sara Monteleone