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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIARO DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1127/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C101298-2025 IVAFE 2016
- sul ricorso n. 1129/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_2F Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C101299-2025 IVAFE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, notificati in data 10 novembre 2025, le contribuenti impugnavano gli avvisi indicati in epigrafe, con i quali l'Ufficio ha recuperato IVAFE per l'anno 2016, calcolata sul valore della quota del 50% di una polizza vita “unit-linked” (polizza n. 15-0930451) e irrogato la sanzione per dichiarazione infedele.
Le ricorrenti esponevano, in sintesi, di avere conferito mandato alla fiduciaria residente Società_1 per la sottoscrizione della polizza con compagnia lussemburghese, deducendo l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale e l'inapplicabilità dell'IVAFE; eccepivano inoltre, in via preliminare, la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo, essendo gli atti stati notificati nel 2025 per l'anno d'imposta 2016.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in entrambi i giudizi depositando controdeduzioni, insistendo per il rigetto e sostenendo, tra l'altro, la tempestività dell'accertamento in ragione del raddoppio dei termini ex art. 12 D.
L. n. 78/2009, sul presupposto che le attività finanziarie sottostanti sarebbero state “collocate” in Svizzera.
Con provvedimento fuori udienza, rilevata la stretta connessione soggettiva e oggettiva (identica operazione, medesima polizza, contestazioni sovrapponibili, atti paralleli), veniva disposta riunione dei ricorsi ai fini della trattazione e decisione congiunta.
Le parti depositavano memorie illustrative, ribadendo le rispettive tesi.
All'udienza del 20 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I riuniti ricorsi sono fondati e vanno dunque accolti.
Assume carattere preliminare e assorbente l'eccezione di decadenza proposta dalle ricorrenti, con la quale si deduce in particolare, che, in applicazione dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, richiamato per l'IVAFE dall'art. 19, comma 22, del D.L. n. 201/2011, l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2016 doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
poiché il termine di presentazione della dichiarazione per il 2016 scadeva il 30 novembre
2017, il potere accertativo doveva esercitarsi entro il 31 dicembre 2022, mentre gli atti risultano notificati l'11 settembre 2025.
L'Ufficio replica invocando il raddoppio dei termini ex art. 12 D.L. n. 78/2009, sul presupposto che l'investimento sarebbe “localizzato” in Svizzera, paese che rientra tra quelli a fiscalità privilegiata e rilevanti ai fini della disciplina invocata.
La tesi non può essere condivisa.
Dagli atti emerge che l'oggetto della detenzione estera contestata è, in via principale e sul piano civilistico, un contratto di assicurazione vita “unit-linked” stipulato con impresa di assicurazione avente sede in
Lussemburgo, attraverso fiduciaria residente;
la pretesa “localizzazione” in Svizzera viene fatta discendere dall'asserito luogo di deposito/gestione delle attività sottostanti, ma ciò non vale, di per sé, a spostare la sede di detenzione dell'attività estera dal rapporto assicurativo (radicato presso l'impresa assicurativa estera) al luogo in cui si troverebbero singole componenti del portafoglio sottostante, tanto più in assenza di contestazione di simulazione o nullità del contratto.
Inoltre, e in modo dirimente, questa Corte, con sentenza resa tra le stesse parti in relazione in relazione alle stesse contestazioni per l'anno 2015, ha già statuito che la polizza risultava stipulata presso compagnia con sede in Lussemburgo e che, conseguentemente, non risultava applicabile alcuna causa di raddoppio dei termini, con declaratoria di intervenuta decadenza dell'azione accertativa.
La fattispecie oggi in esame è sovrapponibile, quanto a presupposti essenziali, a quella oggetto del precedente giudizio, senza che l'Ufficio abbia allegato elementi nuovi o diversi idonei a superare le argomentazioni già ritenute decisive, limitandosi a riproporre la prospettazione della “localizzazione” svizzera ai fini dell'operatività dell'art. 12 D.L. n. 78/2009.
Ne consegue che, dovendosi escludere l'applicazione del raddoppio dei termini in mancanza dei relativi presupposti, resta operante il termine ordinario di decadenza, spirato al 31 dicembre 2022, con illegittimità degli avvisi notificati l'11 settembre 2025.
L'accoglimento dell'eccezione assorbe le ulteriori censure (inapplicabilità dell'IVAFE, esonero dal quadro
RW, qualificazione della polizza, disapplicazione sanzioni). In ogni caso, rileva il Collegio che l'impianto difensivo delle ricorrenti risulta coerente con la ricostruzione già ritenuta fondata nel precedente sopra richiamato, relativo alla medesima operazione e alle medesime parti, circostanza che conferma l'opportunità di una decisione conforme in presenza di identità sostanziale della vicenda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia, in funzione di giudice unico, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessive euro 1.061,45, oltre ad oneri di legge. Così deciso in Brescia il 20.2.2026
Il Giudice unico
D.Chiaro
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIARO DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1127/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C101298-2025 IVAFE 2016
- sul ricorso n. 1129/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_2F Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C101299-2025 IVAFE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, notificati in data 10 novembre 2025, le contribuenti impugnavano gli avvisi indicati in epigrafe, con i quali l'Ufficio ha recuperato IVAFE per l'anno 2016, calcolata sul valore della quota del 50% di una polizza vita “unit-linked” (polizza n. 15-0930451) e irrogato la sanzione per dichiarazione infedele.
Le ricorrenti esponevano, in sintesi, di avere conferito mandato alla fiduciaria residente Società_1 per la sottoscrizione della polizza con compagnia lussemburghese, deducendo l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale e l'inapplicabilità dell'IVAFE; eccepivano inoltre, in via preliminare, la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo, essendo gli atti stati notificati nel 2025 per l'anno d'imposta 2016.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in entrambi i giudizi depositando controdeduzioni, insistendo per il rigetto e sostenendo, tra l'altro, la tempestività dell'accertamento in ragione del raddoppio dei termini ex art. 12 D.
L. n. 78/2009, sul presupposto che le attività finanziarie sottostanti sarebbero state “collocate” in Svizzera.
Con provvedimento fuori udienza, rilevata la stretta connessione soggettiva e oggettiva (identica operazione, medesima polizza, contestazioni sovrapponibili, atti paralleli), veniva disposta riunione dei ricorsi ai fini della trattazione e decisione congiunta.
Le parti depositavano memorie illustrative, ribadendo le rispettive tesi.
All'udienza del 20 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I riuniti ricorsi sono fondati e vanno dunque accolti.
Assume carattere preliminare e assorbente l'eccezione di decadenza proposta dalle ricorrenti, con la quale si deduce in particolare, che, in applicazione dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, richiamato per l'IVAFE dall'art. 19, comma 22, del D.L. n. 201/2011, l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2016 doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
poiché il termine di presentazione della dichiarazione per il 2016 scadeva il 30 novembre
2017, il potere accertativo doveva esercitarsi entro il 31 dicembre 2022, mentre gli atti risultano notificati l'11 settembre 2025.
L'Ufficio replica invocando il raddoppio dei termini ex art. 12 D.L. n. 78/2009, sul presupposto che l'investimento sarebbe “localizzato” in Svizzera, paese che rientra tra quelli a fiscalità privilegiata e rilevanti ai fini della disciplina invocata.
La tesi non può essere condivisa.
Dagli atti emerge che l'oggetto della detenzione estera contestata è, in via principale e sul piano civilistico, un contratto di assicurazione vita “unit-linked” stipulato con impresa di assicurazione avente sede in
Lussemburgo, attraverso fiduciaria residente;
la pretesa “localizzazione” in Svizzera viene fatta discendere dall'asserito luogo di deposito/gestione delle attività sottostanti, ma ciò non vale, di per sé, a spostare la sede di detenzione dell'attività estera dal rapporto assicurativo (radicato presso l'impresa assicurativa estera) al luogo in cui si troverebbero singole componenti del portafoglio sottostante, tanto più in assenza di contestazione di simulazione o nullità del contratto.
Inoltre, e in modo dirimente, questa Corte, con sentenza resa tra le stesse parti in relazione in relazione alle stesse contestazioni per l'anno 2015, ha già statuito che la polizza risultava stipulata presso compagnia con sede in Lussemburgo e che, conseguentemente, non risultava applicabile alcuna causa di raddoppio dei termini, con declaratoria di intervenuta decadenza dell'azione accertativa.
La fattispecie oggi in esame è sovrapponibile, quanto a presupposti essenziali, a quella oggetto del precedente giudizio, senza che l'Ufficio abbia allegato elementi nuovi o diversi idonei a superare le argomentazioni già ritenute decisive, limitandosi a riproporre la prospettazione della “localizzazione” svizzera ai fini dell'operatività dell'art. 12 D.L. n. 78/2009.
Ne consegue che, dovendosi escludere l'applicazione del raddoppio dei termini in mancanza dei relativi presupposti, resta operante il termine ordinario di decadenza, spirato al 31 dicembre 2022, con illegittimità degli avvisi notificati l'11 settembre 2025.
L'accoglimento dell'eccezione assorbe le ulteriori censure (inapplicabilità dell'IVAFE, esonero dal quadro
RW, qualificazione della polizza, disapplicazione sanzioni). In ogni caso, rileva il Collegio che l'impianto difensivo delle ricorrenti risulta coerente con la ricostruzione già ritenuta fondata nel precedente sopra richiamato, relativo alla medesima operazione e alle medesime parti, circostanza che conferma l'opportunità di una decisione conforme in presenza di identità sostanziale della vicenda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia, in funzione di giudice unico, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessive euro 1.061,45, oltre ad oneri di legge. Così deciso in Brescia il 20.2.2026
Il Giudice unico
D.Chiaro