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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/11/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4822/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to Bonaventura Manzo, con cui elett.te domicilia Parte_1
in S. Antonio Abate, alla Via Casa Aniello n. 51, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 9/10/2024, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice, proponendo opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI – 001790652 e OI
– 001688712, notificate rispettivamente il 21/09/2024 e il 13/09/2024, con cui l le aveva CP_1
irrogato le sanzioni amministrative per il mancato pagamento di alcune mensilità relative a contributi dei lavoratori dipendenti per gli anni 2017 e 2018. Ha eccepito la nullità delle ordinanze ingiunzioni per mancata notifica dei prodromici atti di accertamento;
l'illegittimità
delle ordinanze ingiunzioni per difetto di motivazione;
la decadenza ex art. 14 L 689/81; la prescrizione ex art. 28 Legge 689/1981 e la violazione del principio di proporzionalità. Ha
concluso come da pagina 5 del ricorso. Si è costituito l , contestando le asserzioni avverse e concludendo come da pagine 6 CP_1
e 7 della memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso va accolto.
Le mensilità per le quali l'Istituto ha sanzionato l'omissione contributiva della ricorrente sono
“2016/3, 2016/4, 217/1, 2017/2” (per l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001688712) e “2017/3,
2017/4, 2018/1, 2018/2” (per l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001790652).
In ossequio del principio della ragione più liquida, si deve verificare se le violazioni ipotizzate siano state tempestivamente contestate al ricorrente.
A tal proposito, come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la
contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero
entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. L'ultimo comma poi precisa che “l'obbligazione di pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata
omessa la notificazione nel termine prescritto”.
A detta dell' , tuttavia, la norma non andrebbe applicata al caso in esame in quanto CP_2
esiste una disciplina speciale che prevale sul richiamato art. 14.
In realtà, deve tenersi conto della disciplina dettata dagli artt. 6, 8 e 9 D.Lgs. 15/1/2016,
decreto che ha depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di 10.000 euro
L'art. 6 stabilisce che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni
I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel procedimento per l'applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689.”. All'art. 8 è indicato che “Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento
penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i
procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima
della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla
legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede
con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura
penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non
può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al
massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio
di cui all'articolo 135 c.p.. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie
introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene
accessorie”.
L'art. 9 dispone: “
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione
all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati
trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa
alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione
degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già
iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto
per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di
procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad
oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il
giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza
inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di
condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge
come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della
sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi
della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di
novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla
ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione
l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre
alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione
del procedimento”.
Gli articoli 8 e 9 disciplinano la fattispecie della trasmissione degli atti dall'Autorità Giudiziaria
all' : è del tutto ragionevole, in tali casi, che l'inerzia ed il ritardo da parte degli Uffici CP_1
Giudiziari nella trasmissione degli atti non possa ricadere sull' . CP_2
Nel caso di specie, invece, è palese che non ci sia stata alcuna trasmissione degli atti alla
Procura da parte del convenuto, con successiva restituzione a seguito della depenalizzazione della fattispecie.
In realtà, il d.lgs. 8/2016 non si occupa, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità
amministrativa e autorità giudiziaria penale) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016,
depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
accertamento della violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' CP_1
con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributive,
stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge
85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689",
di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Non esiste, perciò, incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma 1 bis del d.l.
463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81.
Non resta, allora, che verificare se possa ritenersi applicabile, alla fattispecie in esame, il principio espresso dalla costante giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative,
secondo cui “Il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 l.n. 689/1981, non decorre dal
momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità,
bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza
dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione. In altre
parole, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione
immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il
"dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua
materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in
cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi
oggettivi e soggettivi dell'infrazione.” (Cass. 29068/2023).
In effetti, le comunicazioni dei debiti contributivi che il datore di lavoro trasmette all'istituto previdenziale avvengono attraverso il modello UNIEMENS, che mensilmente viene inviato telematicamente all' ; pertanto, qualora non vi siano mancati invii, in linea di principio, CP_1
deve dirsi che l'istituto mensilmente è a conoscenza dell'ammontare del suo credito e può
verificarne l'avvenuto pagamento.
L' ha provveduto a contestare l'illecito relativo all'ordinanza ingiunzione n. OI – CP_2
001688712 solo con l'atto di accertamento notificato il 24/4/2019, mentre l'illecito relativo all'ordinanza ingiunzione n. OI – 001790652 è stato contestato con l'accertamento notificato il 12/9/2019.
E' dunque evidente che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 l. 689/1981 non sia stato rispettato.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'esistenza di precedenti di merito contrastanti in ordine all'applicabilità dell'art. 14 L. 689/81
a fattispecie come quella di causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzioni opposte;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to Bonaventura Manzo, con cui elett.te domicilia Parte_1
in S. Antonio Abate, alla Via Casa Aniello n. 51, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 9/10/2024, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice, proponendo opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI – 001790652 e OI
– 001688712, notificate rispettivamente il 21/09/2024 e il 13/09/2024, con cui l le aveva CP_1
irrogato le sanzioni amministrative per il mancato pagamento di alcune mensilità relative a contributi dei lavoratori dipendenti per gli anni 2017 e 2018. Ha eccepito la nullità delle ordinanze ingiunzioni per mancata notifica dei prodromici atti di accertamento;
l'illegittimità
delle ordinanze ingiunzioni per difetto di motivazione;
la decadenza ex art. 14 L 689/81; la prescrizione ex art. 28 Legge 689/1981 e la violazione del principio di proporzionalità. Ha
concluso come da pagina 5 del ricorso. Si è costituito l , contestando le asserzioni avverse e concludendo come da pagine 6 CP_1
e 7 della memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso va accolto.
Le mensilità per le quali l'Istituto ha sanzionato l'omissione contributiva della ricorrente sono
“2016/3, 2016/4, 217/1, 2017/2” (per l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001688712) e “2017/3,
2017/4, 2018/1, 2018/2” (per l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001790652).
In ossequio del principio della ragione più liquida, si deve verificare se le violazioni ipotizzate siano state tempestivamente contestate al ricorrente.
A tal proposito, come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la
contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero
entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. L'ultimo comma poi precisa che “l'obbligazione di pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata
omessa la notificazione nel termine prescritto”.
A detta dell' , tuttavia, la norma non andrebbe applicata al caso in esame in quanto CP_2
esiste una disciplina speciale che prevale sul richiamato art. 14.
In realtà, deve tenersi conto della disciplina dettata dagli artt. 6, 8 e 9 D.Lgs. 15/1/2016,
decreto che ha depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di 10.000 euro
L'art. 6 stabilisce che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni
I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel procedimento per l'applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689.”. All'art. 8 è indicato che “Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento
penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i
procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima
della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla
legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede
con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura
penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non
può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al
massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio
di cui all'articolo 135 c.p.. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie
introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene
accessorie”.
L'art. 9 dispone: “
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione
all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati
trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa
alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione
degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già
iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto
per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di
procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad
oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il
giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza
inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di
condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge
come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della
sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi
della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di
novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla
ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione
l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre
alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione
del procedimento”.
Gli articoli 8 e 9 disciplinano la fattispecie della trasmissione degli atti dall'Autorità Giudiziaria
all' : è del tutto ragionevole, in tali casi, che l'inerzia ed il ritardo da parte degli Uffici CP_1
Giudiziari nella trasmissione degli atti non possa ricadere sull' . CP_2
Nel caso di specie, invece, è palese che non ci sia stata alcuna trasmissione degli atti alla
Procura da parte del convenuto, con successiva restituzione a seguito della depenalizzazione della fattispecie.
In realtà, il d.lgs. 8/2016 non si occupa, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità
amministrativa e autorità giudiziaria penale) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016,
depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
accertamento della violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' CP_1
con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributive,
stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge
85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689",
di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Non esiste, perciò, incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma 1 bis del d.l.
463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81.
Non resta, allora, che verificare se possa ritenersi applicabile, alla fattispecie in esame, il principio espresso dalla costante giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative,
secondo cui “Il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 l.n. 689/1981, non decorre dal
momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità,
bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza
dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione. In altre
parole, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione
immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il
"dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua
materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in
cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi
oggettivi e soggettivi dell'infrazione.” (Cass. 29068/2023).
In effetti, le comunicazioni dei debiti contributivi che il datore di lavoro trasmette all'istituto previdenziale avvengono attraverso il modello UNIEMENS, che mensilmente viene inviato telematicamente all' ; pertanto, qualora non vi siano mancati invii, in linea di principio, CP_1
deve dirsi che l'istituto mensilmente è a conoscenza dell'ammontare del suo credito e può
verificarne l'avvenuto pagamento.
L' ha provveduto a contestare l'illecito relativo all'ordinanza ingiunzione n. OI – CP_2
001688712 solo con l'atto di accertamento notificato il 24/4/2019, mentre l'illecito relativo all'ordinanza ingiunzione n. OI – 001790652 è stato contestato con l'accertamento notificato il 12/9/2019.
E' dunque evidente che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 l. 689/1981 non sia stato rispettato.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'esistenza di precedenti di merito contrastanti in ordine all'applicabilità dell'art. 14 L. 689/81
a fattispecie come quella di causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzioni opposte;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo