TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/12/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1514/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1514/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAPACCHI MARCO Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in VIA SAN FRANCESCO 44 PESARO elegge domicilio
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIANI CP_1 C.F._2 EA presso il cui studio in VIA A. COSTA 25 61122 PESARO elegge domicilio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, per tutte le ragioni esposte in atti salvo altre ritenute meritevoli di tutela,
- IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA, dichiarare l'inutilizzabilità della testimonianza del IG.
per interesse diretto del medesimo teste rispetto ai fatti controversi nonché, in ogni Testimone_1 caso, nella parte in cui il medesimo riferisce il contenuto di presunte dichiarazioni rese dall'odierno opponente in qualità di testimone nell'ambito di diverso procedimento, in assenza di rituale acquisizione del relativo verbale d'udienza.
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA, dichiarare l'inutilizzabilità della testimonianza della IG.ra per interesse diretto della medesima teste rispetto ai fatti Testimone_2 controversi nonché per le ulteriori ragioni esposte in atti e nel corso dell'udienza del 24.04.2024
- ANCORA IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA, laddove si ritenessero utilizzabili le dichiarazioni della IG.ra , rimettere la causa in istruttoria per l'assunzione della Testimone_2 testimonianza della IG.ra , considerata la specularità della relativa posizione rispetto Testimone_3 a quella della predetta IG.ra (coniuge dell'opposto) nonché, in ogni Testimone_2 caso, per l'assoluta decisività della relativa deposizione sui fatti riferiti in giudizio da parte di quest'ultima
- IN VIA PRELIMINARE DI MERITO, revocare e comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 246/2022, accertando e dichiarando la carenza di legittimazione attiva in capo pagina 1 di 9 all'opposto IG. e/o la carenza di legittimazione passiva in capo all'opponente IG. CP_1
Parte_1
- IN DI , revocare e comunque dichiarare privo di effetti il decreto
[...] Parte_3 Pt_4 ingiuntivo opposto n. 246/2022, respingendo ogni avversa pretesa in quanto infondata sia in fatto che in diritto, dichiarando che nulla è dovuto a qualsiasi titolo da parte dell'odierno opponente in favore del IG. CP_1
- IN VIA SUBORDINATA, revocare e comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 163/21, stabilendo come dovuta la minor somma eventualmente ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
Parte opposta CP_1
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via principale Rigettare l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Pesaro nella persona del giudice Dott. Davide Storti N. 246/2022 emesso il 01.04.2022 (N. 711/2022 RG – Repert. N. 339/2022) In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui questo Ill.mo Giudice dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che il signor , per i titoli e per le ragioni di Controparte_1 cui al presente procedimento, è creditore della somma di € 25.000,00 nei confronti del signor Pt_1 e per l'effetto condannare quest'ultimo pagamento dell'importo suddetto (e/o della diversa
[...] somma risultante di giustizia), oltre interessi da quando dovuti al saldo.
- In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi professionali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n.246/2022 provvisoriamente esecutivo e notificato unitamente a pedissequo atto di precetto in data 10.05.2022 con il quale, ad istanza del IG. , veniva ingiunto all'odierno CP_1 opponente il pagamento della somma pari ad € 25.000,00 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, spese generali, iva e cpa come per legge.
L'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'ingiungente, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Ciò in quanto, a dire dell'opponente, del presunto credito ingiunto sarebbe stata titolare la IG.ra (moglie dell'opposto), la quale avrebbe consegnato la Testimone_2 somma di euro 25 mila alla IG.ra , (moglie dell'opponente), come da scrittura privata Testimone_3 del 18.01.2017 sottoscritta da entrambe e allegata in atti (cfr. doc.2).
Quindi, l'odierno opponente IG. , si diceva estraneo alla ricezione della somma di Parte_1 denaro come era estraneo era il signor alla dazione. CP_1
Ritualmente costituitosi in giudizio il signor contestava l'avversa opposizione in fatto e CP_1 in diritto, ne chiedeva l'integrale rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 9 In particolare, il signor dava la seguente ricostruzione in fatto della vicenda: il signor CP_1 Pt_1 dopo essere entrato in amicizia con il signor , prometteva a questi un lavoro
[...] CP_1 nella “sua” società “Aris Centro Marche S.r.l.”, facendogli credere che avrebbe aperto una nuova sede a Fermignano, della quale avrebbe preso la direzione. Il signor fece credere all'opposto Parte_1 che necessitavano alcuni macchinari (ecografo ed elettromiografo) per la nuova sede e se lui avesse finanziato l'acquisto per € 25.000,00 sarebbe diventato anche compartecipe dei guadagni e/o socio dell'attività. Il signor pensando di aver trovato un amico che lo voleva aiutare in un CP_1 momento di bisogno offrendogli una importante opportunità lavorativa in un momento difficile in quanto disoccupato, non avendo risparmi sufficienti, convinceva la moglie Testimone_2
(unica in famiglia con lavoro part-time) a prendere anche un prestito alla Compass per un
[...] importo di 28.000,00 unitamente al signor , quale cointestatario del prestito medesimo CP_1
(con gli interessi e i costi connessi al credito si arrivava ad una somma di € 38.343,76 – restituzione in
84 rate mensili di € 454,60 ciascuna), per far fronte, in gran parte al prestito ed anche alle esigenze della famiglia. Una volta reperito l'importo richiesto, il signor , consegnava nei primi CP_1 mesi del 2017 in più dazioni e sempre in contanti al signor la somma complessiva di € Parte_1
25.000,00 come dallo stesso richiesto, dichiarato e riconosciuto avanti la questura di Pesaro e Urbino in data 03.07.2017 dove veniva sentito a Sommarie Informazioni ex art.315 cpp avanti la Sezione di
Polizia Giudiziaria.
Il signor nell'autunno del 2017, una volta ricevuti i denari dal con una serie di Parte_1 CP_1 scuse, affermava che la sede di Fermignano con la società “Aris Centro Marche Srl”, non poteva più essere aperta e invece di restituire i soldi al li utilizzava per acquistare nuovi macchinari per la CP_1 sede di Pesaro, gestita dalla ditta “Centro Aris Multiservice di Lalovic Olivera”, dove però non c'era alcun posto lavorativo per il Quest'ultimo chiedeva pertanto al Cvejic la restituzione CP_1 dell'importo senza tuttavia ottenere alcunchè.
La causa istruita con produzioni documentali, prove orali, per interpello e testimoniali, veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte all'udienza del 26.6.2025 con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica come da ordinanza pronunciata in data 5.7.2025.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
La tesi sostenuta da parte opposta ha trovato idoneo riscontro probatorio e non ha trovato adeguata smentita nei diversi elementi di giudizio introdotti in causa dall'opponente.
pagina 3 di 9 In primo luogo valore decisivo si attribuisce al verbale di sommarie informazioni rilasciate e sottoscritte in data 03.07.2017 dal signor alla Squadra Mobile di Pesaro, avanti agli ispettori di Pt_1
PG (Isp. Sup , Sostituto Commissario Beciani Carlo e Ass. capo con la CP_2 Persona_1 presenza del direttore di Banca ( ). In quella circostanza, ammetteva Persona_2 Parte_1 di aver ricevuto dal signor a titolo di prestito la somma di € 25.000,00 in contanti in più CP_1 dazioni nell'arco di due/tre mesi, dichiarando di non aver provveduto ancora alla restituzione (cfr. allegato 4 al fascicolo di parte opposta). Tale verbale non è mai stato contestato da parte opponente.
Si riporta di seguito la dichiarazione di nella parte di maggior interesse ai fini di causa: “…A far Pt_1 sì che questo rapporto diventasse ancora più forte (il rapporto è quello con , c'è stata la CP_1 necessità di reperire un finanziamento per acquistare degli strumenti utili per lo studio (ecografo ed elettromiografo) e per adeguare l'immobile. Il finanziamento lo ha fornito che mi ha Controparte_1 consegnato 25.000,00 euro in contanti. Nei nostri progetti sarebbe stato un dipendente e poi CP_1 nel momento in cui sarebbe andato in pensione, avrebbe potuto valutare l'eventuale ingresso nella società. E' per questo motivo che si è fatto avanti aiutandoci con il prestito. Si è trattato di un prestito sulla fiducia;
non abbiamo fatto nessuno scritto, nessun riconoscimento di debito;
almeno così io ricordo. Di sicuro c'è il fatto che mi ha consegnato 25.000,00 euro in contanti. Da quello che CP_1 so per reperire la somma, che mi è stata consegnata i primi mesi del 2017 in più dazioni in due/tre mesi, è stato richiesto un finanziamento alla Compass. Ad oggi non è stato concordato un piano di rientro del prestito. Aspetto di vedere come va la nuova attività e poi li restituisco. Penso che inizieremo con il nuovo studio a Fermignano tra settembre e ottobre di quest'anno…”.
Questa dichiarazione precisa e lineare, attesta indubbiamente l'esistenza di una dazione a prestito della somma di euro 25 mila da allo stesso . CP_1 Pt_1
A questa dichiarazione costituente prova atipica nel presente procedimento, si attribuisce valore di prova idonea ad offrire sufficienti elementi di giudizio, non essendo stata smentita dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie ed, anzi, avendo trovato riscontro nell'istruttoria svolta.
La dichiarazione resa in data 3.7.2017 dal di valore chiaramente confessorio, ha trovato Parte_1 riscontro documentale. In particolare, la ricezione da parte sua della somma di euro 25.000,00 dal signor in più tranches nei primi mesi dell'anno 2017 è stata riscontrata dall'estratto relativo al CP_1 conto corrente cointestato a e alla di lui moglie signora nel quale risultano CP_1 Tes_2 eseguiti diversi prelievi dal 26 gennaio 2017 al 29 maggio 2017 per un totale di euro 21.500,00 (il
26.01.2017 € 1.000,00, il 27.01.2017 € 1.000,00, il 02.02.2017 € 1.500,00, il 09.02.2017 € 3.000,00, il
16.02.2017 € 2.000,00, il 24.02.2017 € 3.000,00, il 03.03.2017 € 3.000,00, il 09.03.2017 € 2.500,00, il pagina 4 di 9 25.05.2017 € 2.000,00, il 29.5.2017 €2.500,00). Del pari, è stata riscontrata con la produzione del contratto di finanziamento (cfr. allegato 3 alla comparsa di costituzione e risposta), quanto dichiarato dal in ordine al fatto che il avesse reperito la somma di euro 25 mila che gli aveva Pt_1 CP_1 prestato, con un prestito richiesto, a propria volta, unitamente alla moglie alla finanziaria Compass.
Ancora la stessa dichiarazione ha trovato riscontro nell'istruttoria orale.
La teste sentita il 24.04.2024 in relazione al prestito affermava: Testimone_2
Domanda: Vero che, il signor prestava al signor la somma di € CP_1 Parte_1
25.000,00 in contanti e in più dazioni nei primi mesi del 2017. Risposta cap. 3: si è vero mio marito ha dato il danaro al signor in più tranches. L'ho visto anche io perché veniva a casa Pt_1 Pt_1 nostra quasi tutte le sere e le festività perché la moglie viveva a Belgrado con la figlia. Domanda: Vero che, il signor si era impegnato personalmente alla restituzione della somma di € Parte_1
25.000,00 ricevuta dal in contanti e in più dazioni nei primi mesi del 2017. Risposta: CP_1
Cap.7: si è vero così diceva ma non lo hai mai fatto.
Così pure sentito sempre all'udienza del 24.04.2024 chiariva le seguenti Testimone_1 circostanze: Domanda: Vero che, il signor prestava al signor la somma CP_1 Parte_1 di € 25.000,00 in contanti e in più dazioni nei primi mesi del 2017. Risposta: Cap.3: “è vero la somma è stata prestata in più tranches. Posso affermarlo perché ho visto più volte consegnarli in contanti per esempio quando veniva il signor a casa nostra, una volta in Baia Flamina e anche nello studio Pt_1 del signor dove io andavo a fare i compiti. So che il signor doveva restituirli in quanto Pt_1 Pt_1
l'ho sentito ringraziare mio babbo dicendogli che glieli avrebbe ridati. I soldi erano stati prestati per acquistare dei macchinari per lo studio del signor e per fare qualche lavoro nel centro che Pt_1 doveva aprire. Il signor aveva promesso a mio padre di farlo lavorare con lui al centro che Pt_1 avrebbero aperto a Fermignano dove poi non ha aperto e di metterlo in società”. Domanda: Vero che, il signor si era impegnato personalmente alla restituzione della somma di € 25.000,00 Parte_1 ricevuta dal in contanti e in più dazioni nei primi mesi del 2017. Risposta: “Cap.7: si è CP_1 vero come ho già detto ho sentito dirlo a mio babbo. Posso anche dire che sotto Pt_1 Pt_1 giuramento in un'altra causa o meglio in un processo penale in cui era testimone a nostro favore ha detto che aveva ricevuto i soldi e li avrebbe restituiti”.
L'opponente dal canto suo per contrastare l'efficacia della dichiarazione suindicata, produceva in copia una scrittura privata (comprensiva di una sorta di quietanza e di presunti accordi societari tra “AK e
) costituita da due pagine, che sarebbe intercorsa tra (moglie Per_3 Testimone_2 dell'opposto) e (moglie dell'opponente) (Rif. doc. 2 pag.1 parte opponente) al fine di Testimone_3 pagina 5 di 9 tentare di dimostrare che il prestito di € 25.000,00 non era intercorso tra i mariti, ma tra le rispettive mogli, con consequenziale carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa.
Tuttavia, se la dichiarazione ricognitiva dell'esistenza di una dazione di danaro a prestito da parte del signor al Cvejic prodotta da parte convenuta opposta è stata riscontrata e non è mai stata CP_1 specificamente contestata, la scrittura prodotta da parte opponente non ha trovato eguale riscontro probatorio. Lo stesso nel suo interpello, confermava l'autenticità del documento Parte_1 relativo alle S.I. rese il 3.7.2017 RP (Domanda cap. 1: Vero che, Lei in data 03.07.2017 è stato sentito a Sommarie Informazioni (Ex Art. 351 cpp) dalla Squadra Mobile della Questura di Pesaro, rilasciando delle dichiarazioni come da documento che le si mostra (cfr. doc. 4 parte opposta) e ne conferma il contenuto. Risposta: Confermo di essere stato ascoltato a sommarie informazioni in più occasioni. E anche in quella di cui mi viene esibito il verbale. La sottoscrizione appostavi è la mia.
Il tentativo dell'opponente di contrastare quanto dichiarato con chiarezza e linearità con la produzione in copia di una scrittura intercorsa tra le signore e non coglie nel segno. In essa scrittura Tes_2 Tes_3 si da atto della consegna della somma di € 25.000,00 (“consegna la somma”) dalla signora a Tes_2
, rispettivamente coniuge del e del . In essa scrittura difetta l'indicazione di Tes_3 CP_1 Pt_1 qualsivoglia causale. Inoltre tale scrittura a quietanza recava la data del 18.1.2017, quando risulta per tabulas che a quella data i coniugi non avevano ancora avuto la disponibilità del danaro CP_3 richiesto alla finanziaria. In sostanza alla data del 18.1.2017 si dava per ricevuta una somma di danaro che non era ancora stata erogata. È documentato infatti che Compass erogava ai coniugi e Tes_2 il prestito di euro 28.000,00 il 19.1.2017 (cfr. estratto conto allegato 5 al fascicolo di parte CP_1 opposta).
L'opponente ancora nel tentativo di dare una causale alla presunta quietanza intervenuta tra le due mogli, produceva una seconda scrittura (Rif. doc. 2 – pag. 2 di parte opponente), sulla presupposta cessione di quote societarie, ma la stessa non può, eventualmente, che essere attribuita alle parti in causa in quanto il documento inizia con la seguente locuzione: “Accordo e AK con ciò a Per_3 dimostrazione che le due mogli nulla c'entravano con la presunta dazione di € 25.000,00 per l'acquisto di quote societarie. Che gli alias e “AK corrispondano alle parti in causa ce lo confermano sia Per_3
l'opponente nel suo interpello: Risposta Cap. 12: “la scrittura è stata me redatta l'ho scritta io di pugno. Penso che per “ e “DAKI” si intendono e io”; sia i testi escussi di parte opposta Per_3 CP_1 il 24.04.2024: - Risposta Cap.12: “ e “AK sono mio padre e il signor Testimone_1 Per_3
sono i rispettivi soprannomi. Ma non so chi ha scritto quella scrittura”. NF IM MA Pt_1
Bambina - Risposta Cap.12: “ e “Daki sono i loro soprannomi ma io non ho mai visto questo Per_3
pagina 6 di 9 foglio” Cosi pure i testi di parte opponente a riprova: TE - Risposta Cap.12: “… “AK è Tes_4 il soprannome di Di non so quale sia il soprannome”. Pt_1 CP_1
Tali documenti contrastano con quanto riferito dallo stesso opponente nella sua dichiarazione a S.I.(Rif. doc. 4), nella quale si leggeva che non era mai stata consegnata la somma di € 25.000,00 in un'unica soluzione ma in più dazioni, avvenute nei primi mesi del 2017 e che non era mai stata redatta alcuna scrittura che documentasse l'avvenuta dazione di danaro (“Si trattava di un prestito sulla fiducia, non abbiamo fatto nessuno scritto”).
Anche in sede di interpello, parte opponente affermava cha la dazione di tali denari è stata effettuata dall'opposto in più trances: Risposta la Cap .3 “ ……. in più occasioni da dicembre del 2016 fino ai primi mesi del 2017 per un totale di euro 25.000,00 i soldi li ha dati la di lui moglie a mia moglie per la società che dovevano aprire mia moglie con il signor ………..”.Con ciò smentendo CP_1 categoricamente il contenuto della stessa fotocopia della quietanza da lui prodotta, che riportava un presunto unico pagamento di € 25.000,00 e dimostrando ulteriormente, che alla base del prestito non vi era nessun documento che lo consolidasse.
Ancora l'opponente nella dichiarazione del 3.7.2017 affermava di avere ricevuto personalmente le dazioni di danaro dal fino all'ammontare di euro 25.000,00, senza dire alcunchè circa il fatto CP_1 che i soldi sarebbero stati dati dalla signora a sua moglie signora . Tes_2 Tes_3
A chiarire, senza ombra di dubbio, che non vi era nessuna obbligazione tra le mogli delle parti in causa, ce lo racconta la stessa teste che sentita all'udienza del 24.04.2024 a Testimone_2 domanda specifica di entrambi i difensori in relazione alla scrittura da lei sottoscritta il 18.1.20217 (Rif. doc. 2 pag. 1 di controparte) così risponde:
Adr avv. Rapacchi e avv. Giorgiani: “questo scritto che mi viene mostrato (cfr. allegato 2 pag. 1 di parte opponente) l'ho fatto io con la moglie di In quel momento non mi erano ancora stati Pt_1 erogati i soldi. La signora il giorno seguente sarebbe rientrata a Belgrado con la figlia, Per_4 quindi il contenuto dell'accordo non è andato a buon fine. I soldi non erano stati erogati fino alla sua partenza, quindi successivamente quando mi sono stati erogati i soldi ne ho parlato con mio marito e io gli ho consigliato di non dare a tutta la somma in contanti in una volta e così poi mio Pt_1 marito si è messo d'accordo con lui per dargli il danaro in varie tranches. Anche mio marito era
d'accordo perché voleva vedere l'evolversi della situazione. L'originale di questo accordo mi è stato portato dal signor e poi l'abbiamo strappato. Adr. questo accordo è stato fatto a casa nostra. Pt_1
L'accordo era stato fatto con l' che poi è stato strappato. Per l'accordo io dovevo consegnare Per_4
pagina 7 di 9 la somma in un'unica soluzione all' poi lei è ripartita e quindi l'accordo è stato strappato e se Per_4
l'è vista mio marito con il signor . Pt_1
Tale testimonianza è certamente credibile e dalla stessa si evince che la scrittura depositata dall'opponente al fine di dimostrare la carenza di legittimazione ad agire attiva e passiva delle parti in causa, in realtà non ha il valore che l'opponente vuole attribuirle. Non le si può riconoscere l'efficacia di quietanza in quanto alla data del 18.1.2017 i coniugi / non avevano ancora la CP_1 Tes_2 disponibilità della somma di euro 25.000,00 e quindi, non avrebbero certo potuto darla. Tale scrittura non è quindi idonea a dimostrare alcun pagamento.
Le risultanze istruttorie con particolare riferimento alla dichiarazione resa dal il Parte_1
3.7.2017, riscontrata nella documentazione prodotta e nelle prove orali espletate, confermano di un rapporto di amicizia tra i signori e in forza del quale il chiedeva al la Pt_1 CP_1 CP_1 Pt_1 possibilità di lavorare e quest'ultimo gli prospettava l'apertura di un nuovo studio a Fermignano dove avrebbe potuto operare, contribuendo con la dazione a prestito della somma di euro 25.000,00 utile all'acquisto degli strumenti necessari (ecografo e eletromiografo). Di qui, la richiesta da parte del di un prestito a Compass unitamente alla moglie e una volta erogato lo stesso, il pagamento da CP_1 parte del a della somma di euro 25.000,00 in più tranches, non in un'unica soluzione, CP_1 Pt_1 come riferito dallo stesso con chiarezza in sede di S.I. il 3.7.20217. Pt_1
In conclusione, dall'istruttoria è emerso che parte opponente prometteva al signor all'epoca CP_1 disoccupato un lavoro nella “società Aris Centro Marche S.r.l.”, facendogli credere che avrebbe aperto una nuova sede a Fermignano, nella quale l'opposto avrebbe preso la direzione. Il Cvejic faceva altresì credere all'opposto che necessitavano alcuni macchinari (ecografo ed elettromiografo) per la nuova sede e se lui avesse finanziato l'acquisto per € 25.000,00 sarebbe diventato dipendente e poi compartecipe dei guadagni.
Il signor , pensando di aver trovato una grossa opportunità lavorativa, nonostante fosse CP_1 in quel momento disoccupato, convinceva la moglie (unica in famiglia Tes_2 Testimone_2 con lavoro part-time) a prendere insieme a lui un prestito alla COMPASS di € 28.000,00 (con un costo complessivo di € 38.343,76 –restituzione in 84 rate mensili di € 454,60 – Rif. doc. 3 pag. 5).
Ma una volta ricevuto il denaro in contanti dal Cvejic non apriva alcuna altra sede CP_1 dell'attività, né restituiva i soldi ricevuti in prestito. Il provvedimento monitorio opposto avendo ad oggetto la richiesta di pagamento da parte del della somma di euro 25.000,00 data in prestito al CP_1
Cvejic con più versamenti nei primi mesi dell'anno 2017, va pertanto considerata legittima.
pagina 8 di 9 Le spese processuali liquidate come in dispositivo in aderenza ai parametri di cui al d.m.55/2014 e successive modificazioni nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione /istruttoria e decisionale seguono la soccombenza di parte opponente e dovranno essere distratte giusta richiesta in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. 1514/2022 di R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 246/2022 che diviene definitivo;
condanna al pagamento nei confronti di delle spese processuali che Parte_1 CP_1 liquida in euro 5.077,0 oltre iva cpa e rimb. Forf. come per legge di cui dispone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pesaro, 28 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1514/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAPACCHI MARCO Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in VIA SAN FRANCESCO 44 PESARO elegge domicilio
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIANI CP_1 C.F._2 EA presso il cui studio in VIA A. COSTA 25 61122 PESARO elegge domicilio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, per tutte le ragioni esposte in atti salvo altre ritenute meritevoli di tutela,
- IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA, dichiarare l'inutilizzabilità della testimonianza del IG.
per interesse diretto del medesimo teste rispetto ai fatti controversi nonché, in ogni Testimone_1 caso, nella parte in cui il medesimo riferisce il contenuto di presunte dichiarazioni rese dall'odierno opponente in qualità di testimone nell'ambito di diverso procedimento, in assenza di rituale acquisizione del relativo verbale d'udienza.
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA, dichiarare l'inutilizzabilità della testimonianza della IG.ra per interesse diretto della medesima teste rispetto ai fatti Testimone_2 controversi nonché per le ulteriori ragioni esposte in atti e nel corso dell'udienza del 24.04.2024
- ANCORA IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA, laddove si ritenessero utilizzabili le dichiarazioni della IG.ra , rimettere la causa in istruttoria per l'assunzione della Testimone_2 testimonianza della IG.ra , considerata la specularità della relativa posizione rispetto Testimone_3 a quella della predetta IG.ra (coniuge dell'opposto) nonché, in ogni Testimone_2 caso, per l'assoluta decisività della relativa deposizione sui fatti riferiti in giudizio da parte di quest'ultima
- IN VIA PRELIMINARE DI MERITO, revocare e comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 246/2022, accertando e dichiarando la carenza di legittimazione attiva in capo pagina 1 di 9 all'opposto IG. e/o la carenza di legittimazione passiva in capo all'opponente IG. CP_1
Parte_1
- IN DI , revocare e comunque dichiarare privo di effetti il decreto
[...] Parte_3 Pt_4 ingiuntivo opposto n. 246/2022, respingendo ogni avversa pretesa in quanto infondata sia in fatto che in diritto, dichiarando che nulla è dovuto a qualsiasi titolo da parte dell'odierno opponente in favore del IG. CP_1
- IN VIA SUBORDINATA, revocare e comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 163/21, stabilendo come dovuta la minor somma eventualmente ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
Parte opposta CP_1
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, In via principale Rigettare l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Pesaro nella persona del giudice Dott. Davide Storti N. 246/2022 emesso il 01.04.2022 (N. 711/2022 RG – Repert. N. 339/2022) In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui questo Ill.mo Giudice dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che il signor , per i titoli e per le ragioni di Controparte_1 cui al presente procedimento, è creditore della somma di € 25.000,00 nei confronti del signor Pt_1 e per l'effetto condannare quest'ultimo pagamento dell'importo suddetto (e/o della diversa
[...] somma risultante di giustizia), oltre interessi da quando dovuti al saldo.
- In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi professionali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n.246/2022 provvisoriamente esecutivo e notificato unitamente a pedissequo atto di precetto in data 10.05.2022 con il quale, ad istanza del IG. , veniva ingiunto all'odierno CP_1 opponente il pagamento della somma pari ad € 25.000,00 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, spese generali, iva e cpa come per legge.
L'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'ingiungente, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Ciò in quanto, a dire dell'opponente, del presunto credito ingiunto sarebbe stata titolare la IG.ra (moglie dell'opposto), la quale avrebbe consegnato la Testimone_2 somma di euro 25 mila alla IG.ra , (moglie dell'opponente), come da scrittura privata Testimone_3 del 18.01.2017 sottoscritta da entrambe e allegata in atti (cfr. doc.2).
Quindi, l'odierno opponente IG. , si diceva estraneo alla ricezione della somma di Parte_1 denaro come era estraneo era il signor alla dazione. CP_1
Ritualmente costituitosi in giudizio il signor contestava l'avversa opposizione in fatto e CP_1 in diritto, ne chiedeva l'integrale rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 9 In particolare, il signor dava la seguente ricostruzione in fatto della vicenda: il signor CP_1 Pt_1 dopo essere entrato in amicizia con il signor , prometteva a questi un lavoro
[...] CP_1 nella “sua” società “Aris Centro Marche S.r.l.”, facendogli credere che avrebbe aperto una nuova sede a Fermignano, della quale avrebbe preso la direzione. Il signor fece credere all'opposto Parte_1 che necessitavano alcuni macchinari (ecografo ed elettromiografo) per la nuova sede e se lui avesse finanziato l'acquisto per € 25.000,00 sarebbe diventato anche compartecipe dei guadagni e/o socio dell'attività. Il signor pensando di aver trovato un amico che lo voleva aiutare in un CP_1 momento di bisogno offrendogli una importante opportunità lavorativa in un momento difficile in quanto disoccupato, non avendo risparmi sufficienti, convinceva la moglie Testimone_2
(unica in famiglia con lavoro part-time) a prendere anche un prestito alla Compass per un
[...] importo di 28.000,00 unitamente al signor , quale cointestatario del prestito medesimo CP_1
(con gli interessi e i costi connessi al credito si arrivava ad una somma di € 38.343,76 – restituzione in
84 rate mensili di € 454,60 ciascuna), per far fronte, in gran parte al prestito ed anche alle esigenze della famiglia. Una volta reperito l'importo richiesto, il signor , consegnava nei primi CP_1 mesi del 2017 in più dazioni e sempre in contanti al signor la somma complessiva di € Parte_1
25.000,00 come dallo stesso richiesto, dichiarato e riconosciuto avanti la questura di Pesaro e Urbino in data 03.07.2017 dove veniva sentito a Sommarie Informazioni ex art.315 cpp avanti la Sezione di
Polizia Giudiziaria.
Il signor nell'autunno del 2017, una volta ricevuti i denari dal con una serie di Parte_1 CP_1 scuse, affermava che la sede di Fermignano con la società “Aris Centro Marche Srl”, non poteva più essere aperta e invece di restituire i soldi al li utilizzava per acquistare nuovi macchinari per la CP_1 sede di Pesaro, gestita dalla ditta “Centro Aris Multiservice di Lalovic Olivera”, dove però non c'era alcun posto lavorativo per il Quest'ultimo chiedeva pertanto al Cvejic la restituzione CP_1 dell'importo senza tuttavia ottenere alcunchè.
La causa istruita con produzioni documentali, prove orali, per interpello e testimoniali, veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte all'udienza del 26.6.2025 con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica come da ordinanza pronunciata in data 5.7.2025.
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
La tesi sostenuta da parte opposta ha trovato idoneo riscontro probatorio e non ha trovato adeguata smentita nei diversi elementi di giudizio introdotti in causa dall'opponente.
pagina 3 di 9 In primo luogo valore decisivo si attribuisce al verbale di sommarie informazioni rilasciate e sottoscritte in data 03.07.2017 dal signor alla Squadra Mobile di Pesaro, avanti agli ispettori di Pt_1
PG (Isp. Sup , Sostituto Commissario Beciani Carlo e Ass. capo con la CP_2 Persona_1 presenza del direttore di Banca ( ). In quella circostanza, ammetteva Persona_2 Parte_1 di aver ricevuto dal signor a titolo di prestito la somma di € 25.000,00 in contanti in più CP_1 dazioni nell'arco di due/tre mesi, dichiarando di non aver provveduto ancora alla restituzione (cfr. allegato 4 al fascicolo di parte opposta). Tale verbale non è mai stato contestato da parte opponente.
Si riporta di seguito la dichiarazione di nella parte di maggior interesse ai fini di causa: “…A far Pt_1 sì che questo rapporto diventasse ancora più forte (il rapporto è quello con , c'è stata la CP_1 necessità di reperire un finanziamento per acquistare degli strumenti utili per lo studio (ecografo ed elettromiografo) e per adeguare l'immobile. Il finanziamento lo ha fornito che mi ha Controparte_1 consegnato 25.000,00 euro in contanti. Nei nostri progetti sarebbe stato un dipendente e poi CP_1 nel momento in cui sarebbe andato in pensione, avrebbe potuto valutare l'eventuale ingresso nella società. E' per questo motivo che si è fatto avanti aiutandoci con il prestito. Si è trattato di un prestito sulla fiducia;
non abbiamo fatto nessuno scritto, nessun riconoscimento di debito;
almeno così io ricordo. Di sicuro c'è il fatto che mi ha consegnato 25.000,00 euro in contanti. Da quello che CP_1 so per reperire la somma, che mi è stata consegnata i primi mesi del 2017 in più dazioni in due/tre mesi, è stato richiesto un finanziamento alla Compass. Ad oggi non è stato concordato un piano di rientro del prestito. Aspetto di vedere come va la nuova attività e poi li restituisco. Penso che inizieremo con il nuovo studio a Fermignano tra settembre e ottobre di quest'anno…”.
Questa dichiarazione precisa e lineare, attesta indubbiamente l'esistenza di una dazione a prestito della somma di euro 25 mila da allo stesso . CP_1 Pt_1
A questa dichiarazione costituente prova atipica nel presente procedimento, si attribuisce valore di prova idonea ad offrire sufficienti elementi di giudizio, non essendo stata smentita dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie ed, anzi, avendo trovato riscontro nell'istruttoria svolta.
La dichiarazione resa in data 3.7.2017 dal di valore chiaramente confessorio, ha trovato Parte_1 riscontro documentale. In particolare, la ricezione da parte sua della somma di euro 25.000,00 dal signor in più tranches nei primi mesi dell'anno 2017 è stata riscontrata dall'estratto relativo al CP_1 conto corrente cointestato a e alla di lui moglie signora nel quale risultano CP_1 Tes_2 eseguiti diversi prelievi dal 26 gennaio 2017 al 29 maggio 2017 per un totale di euro 21.500,00 (il
26.01.2017 € 1.000,00, il 27.01.2017 € 1.000,00, il 02.02.2017 € 1.500,00, il 09.02.2017 € 3.000,00, il
16.02.2017 € 2.000,00, il 24.02.2017 € 3.000,00, il 03.03.2017 € 3.000,00, il 09.03.2017 € 2.500,00, il pagina 4 di 9 25.05.2017 € 2.000,00, il 29.5.2017 €2.500,00). Del pari, è stata riscontrata con la produzione del contratto di finanziamento (cfr. allegato 3 alla comparsa di costituzione e risposta), quanto dichiarato dal in ordine al fatto che il avesse reperito la somma di euro 25 mila che gli aveva Pt_1 CP_1 prestato, con un prestito richiesto, a propria volta, unitamente alla moglie alla finanziaria Compass.
Ancora la stessa dichiarazione ha trovato riscontro nell'istruttoria orale.
La teste sentita il 24.04.2024 in relazione al prestito affermava: Testimone_2
Domanda: Vero che, il signor prestava al signor la somma di € CP_1 Parte_1
25.000,00 in contanti e in più dazioni nei primi mesi del 2017. Risposta cap. 3: si è vero mio marito ha dato il danaro al signor in più tranches. L'ho visto anche io perché veniva a casa Pt_1 Pt_1 nostra quasi tutte le sere e le festività perché la moglie viveva a Belgrado con la figlia. Domanda: Vero che, il signor si era impegnato personalmente alla restituzione della somma di € Parte_1
25.000,00 ricevuta dal in contanti e in più dazioni nei primi mesi del 2017. Risposta: CP_1
Cap.7: si è vero così diceva ma non lo hai mai fatto.
Così pure sentito sempre all'udienza del 24.04.2024 chiariva le seguenti Testimone_1 circostanze: Domanda: Vero che, il signor prestava al signor la somma CP_1 Parte_1 di € 25.000,00 in contanti e in più dazioni nei primi mesi del 2017. Risposta: Cap.3: “è vero la somma è stata prestata in più tranches. Posso affermarlo perché ho visto più volte consegnarli in contanti per esempio quando veniva il signor a casa nostra, una volta in Baia Flamina e anche nello studio Pt_1 del signor dove io andavo a fare i compiti. So che il signor doveva restituirli in quanto Pt_1 Pt_1
l'ho sentito ringraziare mio babbo dicendogli che glieli avrebbe ridati. I soldi erano stati prestati per acquistare dei macchinari per lo studio del signor e per fare qualche lavoro nel centro che Pt_1 doveva aprire. Il signor aveva promesso a mio padre di farlo lavorare con lui al centro che Pt_1 avrebbero aperto a Fermignano dove poi non ha aperto e di metterlo in società”. Domanda: Vero che, il signor si era impegnato personalmente alla restituzione della somma di € 25.000,00 Parte_1 ricevuta dal in contanti e in più dazioni nei primi mesi del 2017. Risposta: “Cap.7: si è CP_1 vero come ho già detto ho sentito dirlo a mio babbo. Posso anche dire che sotto Pt_1 Pt_1 giuramento in un'altra causa o meglio in un processo penale in cui era testimone a nostro favore ha detto che aveva ricevuto i soldi e li avrebbe restituiti”.
L'opponente dal canto suo per contrastare l'efficacia della dichiarazione suindicata, produceva in copia una scrittura privata (comprensiva di una sorta di quietanza e di presunti accordi societari tra “AK e
) costituita da due pagine, che sarebbe intercorsa tra (moglie Per_3 Testimone_2 dell'opposto) e (moglie dell'opponente) (Rif. doc. 2 pag.1 parte opponente) al fine di Testimone_3 pagina 5 di 9 tentare di dimostrare che il prestito di € 25.000,00 non era intercorso tra i mariti, ma tra le rispettive mogli, con consequenziale carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa.
Tuttavia, se la dichiarazione ricognitiva dell'esistenza di una dazione di danaro a prestito da parte del signor al Cvejic prodotta da parte convenuta opposta è stata riscontrata e non è mai stata CP_1 specificamente contestata, la scrittura prodotta da parte opponente non ha trovato eguale riscontro probatorio. Lo stesso nel suo interpello, confermava l'autenticità del documento Parte_1 relativo alle S.I. rese il 3.7.2017 RP (Domanda cap. 1: Vero che, Lei in data 03.07.2017 è stato sentito a Sommarie Informazioni (Ex Art. 351 cpp) dalla Squadra Mobile della Questura di Pesaro, rilasciando delle dichiarazioni come da documento che le si mostra (cfr. doc. 4 parte opposta) e ne conferma il contenuto. Risposta: Confermo di essere stato ascoltato a sommarie informazioni in più occasioni. E anche in quella di cui mi viene esibito il verbale. La sottoscrizione appostavi è la mia.
Il tentativo dell'opponente di contrastare quanto dichiarato con chiarezza e linearità con la produzione in copia di una scrittura intercorsa tra le signore e non coglie nel segno. In essa scrittura Tes_2 Tes_3 si da atto della consegna della somma di € 25.000,00 (“consegna la somma”) dalla signora a Tes_2
, rispettivamente coniuge del e del . In essa scrittura difetta l'indicazione di Tes_3 CP_1 Pt_1 qualsivoglia causale. Inoltre tale scrittura a quietanza recava la data del 18.1.2017, quando risulta per tabulas che a quella data i coniugi non avevano ancora avuto la disponibilità del danaro CP_3 richiesto alla finanziaria. In sostanza alla data del 18.1.2017 si dava per ricevuta una somma di danaro che non era ancora stata erogata. È documentato infatti che Compass erogava ai coniugi e Tes_2 il prestito di euro 28.000,00 il 19.1.2017 (cfr. estratto conto allegato 5 al fascicolo di parte CP_1 opposta).
L'opponente ancora nel tentativo di dare una causale alla presunta quietanza intervenuta tra le due mogli, produceva una seconda scrittura (Rif. doc. 2 – pag. 2 di parte opponente), sulla presupposta cessione di quote societarie, ma la stessa non può, eventualmente, che essere attribuita alle parti in causa in quanto il documento inizia con la seguente locuzione: “Accordo e AK con ciò a Per_3 dimostrazione che le due mogli nulla c'entravano con la presunta dazione di € 25.000,00 per l'acquisto di quote societarie. Che gli alias e “AK corrispondano alle parti in causa ce lo confermano sia Per_3
l'opponente nel suo interpello: Risposta Cap. 12: “la scrittura è stata me redatta l'ho scritta io di pugno. Penso che per “ e “DAKI” si intendono e io”; sia i testi escussi di parte opposta Per_3 CP_1 il 24.04.2024: - Risposta Cap.12: “ e “AK sono mio padre e il signor Testimone_1 Per_3
sono i rispettivi soprannomi. Ma non so chi ha scritto quella scrittura”. NF IM MA Pt_1
Bambina - Risposta Cap.12: “ e “Daki sono i loro soprannomi ma io non ho mai visto questo Per_3
pagina 6 di 9 foglio” Cosi pure i testi di parte opponente a riprova: TE - Risposta Cap.12: “… “AK è Tes_4 il soprannome di Di non so quale sia il soprannome”. Pt_1 CP_1
Tali documenti contrastano con quanto riferito dallo stesso opponente nella sua dichiarazione a S.I.(Rif. doc. 4), nella quale si leggeva che non era mai stata consegnata la somma di € 25.000,00 in un'unica soluzione ma in più dazioni, avvenute nei primi mesi del 2017 e che non era mai stata redatta alcuna scrittura che documentasse l'avvenuta dazione di danaro (“Si trattava di un prestito sulla fiducia, non abbiamo fatto nessuno scritto”).
Anche in sede di interpello, parte opponente affermava cha la dazione di tali denari è stata effettuata dall'opposto in più trances: Risposta la Cap .3 “ ……. in più occasioni da dicembre del 2016 fino ai primi mesi del 2017 per un totale di euro 25.000,00 i soldi li ha dati la di lui moglie a mia moglie per la società che dovevano aprire mia moglie con il signor ………..”.Con ciò smentendo CP_1 categoricamente il contenuto della stessa fotocopia della quietanza da lui prodotta, che riportava un presunto unico pagamento di € 25.000,00 e dimostrando ulteriormente, che alla base del prestito non vi era nessun documento che lo consolidasse.
Ancora l'opponente nella dichiarazione del 3.7.2017 affermava di avere ricevuto personalmente le dazioni di danaro dal fino all'ammontare di euro 25.000,00, senza dire alcunchè circa il fatto CP_1 che i soldi sarebbero stati dati dalla signora a sua moglie signora . Tes_2 Tes_3
A chiarire, senza ombra di dubbio, che non vi era nessuna obbligazione tra le mogli delle parti in causa, ce lo racconta la stessa teste che sentita all'udienza del 24.04.2024 a Testimone_2 domanda specifica di entrambi i difensori in relazione alla scrittura da lei sottoscritta il 18.1.20217 (Rif. doc. 2 pag. 1 di controparte) così risponde:
Adr avv. Rapacchi e avv. Giorgiani: “questo scritto che mi viene mostrato (cfr. allegato 2 pag. 1 di parte opponente) l'ho fatto io con la moglie di In quel momento non mi erano ancora stati Pt_1 erogati i soldi. La signora il giorno seguente sarebbe rientrata a Belgrado con la figlia, Per_4 quindi il contenuto dell'accordo non è andato a buon fine. I soldi non erano stati erogati fino alla sua partenza, quindi successivamente quando mi sono stati erogati i soldi ne ho parlato con mio marito e io gli ho consigliato di non dare a tutta la somma in contanti in una volta e così poi mio Pt_1 marito si è messo d'accordo con lui per dargli il danaro in varie tranches. Anche mio marito era
d'accordo perché voleva vedere l'evolversi della situazione. L'originale di questo accordo mi è stato portato dal signor e poi l'abbiamo strappato. Adr. questo accordo è stato fatto a casa nostra. Pt_1
L'accordo era stato fatto con l' che poi è stato strappato. Per l'accordo io dovevo consegnare Per_4
pagina 7 di 9 la somma in un'unica soluzione all' poi lei è ripartita e quindi l'accordo è stato strappato e se Per_4
l'è vista mio marito con il signor . Pt_1
Tale testimonianza è certamente credibile e dalla stessa si evince che la scrittura depositata dall'opponente al fine di dimostrare la carenza di legittimazione ad agire attiva e passiva delle parti in causa, in realtà non ha il valore che l'opponente vuole attribuirle. Non le si può riconoscere l'efficacia di quietanza in quanto alla data del 18.1.2017 i coniugi / non avevano ancora la CP_1 Tes_2 disponibilità della somma di euro 25.000,00 e quindi, non avrebbero certo potuto darla. Tale scrittura non è quindi idonea a dimostrare alcun pagamento.
Le risultanze istruttorie con particolare riferimento alla dichiarazione resa dal il Parte_1
3.7.2017, riscontrata nella documentazione prodotta e nelle prove orali espletate, confermano di un rapporto di amicizia tra i signori e in forza del quale il chiedeva al la Pt_1 CP_1 CP_1 Pt_1 possibilità di lavorare e quest'ultimo gli prospettava l'apertura di un nuovo studio a Fermignano dove avrebbe potuto operare, contribuendo con la dazione a prestito della somma di euro 25.000,00 utile all'acquisto degli strumenti necessari (ecografo e eletromiografo). Di qui, la richiesta da parte del di un prestito a Compass unitamente alla moglie e una volta erogato lo stesso, il pagamento da CP_1 parte del a della somma di euro 25.000,00 in più tranches, non in un'unica soluzione, CP_1 Pt_1 come riferito dallo stesso con chiarezza in sede di S.I. il 3.7.20217. Pt_1
In conclusione, dall'istruttoria è emerso che parte opponente prometteva al signor all'epoca CP_1 disoccupato un lavoro nella “società Aris Centro Marche S.r.l.”, facendogli credere che avrebbe aperto una nuova sede a Fermignano, nella quale l'opposto avrebbe preso la direzione. Il Cvejic faceva altresì credere all'opposto che necessitavano alcuni macchinari (ecografo ed elettromiografo) per la nuova sede e se lui avesse finanziato l'acquisto per € 25.000,00 sarebbe diventato dipendente e poi compartecipe dei guadagni.
Il signor , pensando di aver trovato una grossa opportunità lavorativa, nonostante fosse CP_1 in quel momento disoccupato, convinceva la moglie (unica in famiglia Tes_2 Testimone_2 con lavoro part-time) a prendere insieme a lui un prestito alla COMPASS di € 28.000,00 (con un costo complessivo di € 38.343,76 –restituzione in 84 rate mensili di € 454,60 – Rif. doc. 3 pag. 5).
Ma una volta ricevuto il denaro in contanti dal Cvejic non apriva alcuna altra sede CP_1 dell'attività, né restituiva i soldi ricevuti in prestito. Il provvedimento monitorio opposto avendo ad oggetto la richiesta di pagamento da parte del della somma di euro 25.000,00 data in prestito al CP_1
Cvejic con più versamenti nei primi mesi dell'anno 2017, va pertanto considerata legittima.
pagina 8 di 9 Le spese processuali liquidate come in dispositivo in aderenza ai parametri di cui al d.m.55/2014 e successive modificazioni nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione /istruttoria e decisionale seguono la soccombenza di parte opponente e dovranno essere distratte giusta richiesta in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. 1514/2022 di R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 246/2022 che diviene definitivo;
condanna al pagamento nei confronti di delle spese processuali che Parte_1 CP_1 liquida in euro 5.077,0 oltre iva cpa e rimb. Forf. come per legge di cui dispone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pesaro, 28 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 9 di 9