Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 33592 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “merito possessorio”, riservata per la decisione in data 17.1.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. LUCA MIGNANO, come da procura in atti;
RICORRENTE NEL PROC. DI MERITO POSS.
RESISTENTE NEL PROC. CAUTELARE
E
( ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. MARCO FORTINO, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE NEL PROC. DI MERITO POSS.
RICORRENTE NEL PROC. CAUTELARE
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
1
Il presente procedimento trae origine dall'azione possessoria, proposta, ex artt. 1168
e 1170 c.c., dal nei confronti dell con cui Controparte_1 Parte_1
veniva invocata la tutela cautelare a fronte della parziale asportazione del muro di cinta posteriore del , in prossimità di Via Dalbono e confinante con CP_1
l' . Pt_1
Tale procedimento, in particolare, si concludeva con l'accoglimento della domanda e veniva, pertanto, ordinato all di reintegrare Parte_1
immediatamente il nella Controparte_2
propria situazione possessoria mediante il ripristino del muro di recinzione che delimita i confini del , dove ora vi è il cancello. Tale ordinanza costituiva CP_1
oggetto di gravame ed il relativo procedimento si concludeva con il rigetto del reclamo.
L'Istituto Scolastico, pertanto, introduceva il giudizio di merito possessorio, allegando:
1) che, nel corso del procedimento possessorio, era emerso che l'opera era stata realizzata da , proprietario della struttura, e che mai l'Istituto aveva Persona_1
utilizzato il varco, ragione per la quale alcuna azione poteva trovare accoglimento nei suoi confronti;
2) che il non vantava alcun possesso dell'area, avendola CP_1
restituita al 3) che mancava il requisito dell'urgenza. In merito al possesso, CP_3
poi, precisava che non vi era stata data alcuna prova, da parte del ricorrente, del possesso, essendosi questi limitato a rappresentare una situazione pregressa, risalente al 2011, non corrisponde alla situazione di fatto in cui versava l'area in oggetto al momento della proposizione del ricorso. Evidenziava, in particolare, che non sussisteva nessuno dei presupposti per l'accoglimento della domanda possessoria, ragione per la quale chiedeva di accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, di revocare sia l'ordinanza del Pt_1
2 03.06.2019 (che aveva accolto la domanda possessoria del ), sia CP_1
l'ordinanza del 24.09.2019 (che aveva rigettato il reclamo dell ); di rigettare la Pt_1
domanda promossa dal in quanto inammissibile, improcedibile, generica CP_1
e comunque per mancanza di legittimo diritto all'azione invocata;
di condannare il per lite temeraria ex art. 96, III comma, c.p.c., per aver Controparte_1
artatamente e consapevolmente indotto in errore il Giudice con un'errata rappresentazione dei fatti;
di condannare il Condominio al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva il Condominio evidenziando: 1) che l' era stato l'autore morale Pt_1
dello spoglio e, pertanto, i provvedimenti cautelari erano stati correttamente emessi;
2) che l'eventuale qualificazione della quale pubblica o ad uso CP_1
pubblico riguardava solo i primi 50 metri della stessa, mentre la parte successiva della via manteneva la stessa natura dal 1978; 3) che il verbale comunale del 19.12.2017 testimoniava un accordo per la rimozione del solo cancello anteriore e la concessione per uno spostamento più indietro;
4) che, nel verbale del 04 dicembre 2019, il
Comune dichiarava di non voler utilizzare la come collegamento e di CP_1
volerla sdemanializzare per concederla ai condomini. Precisava, poi, che la propria legittimazione attiva sussisteva, in quanto il muro aveva la funzione di recinzione del fabbricato e di protezione delle aree destinate a parcheggio dei condomini.
Concludeva chiedendo di rigettare ogni domanda attorea, di confermare l'ordinanza cautelare e di condannare la controparte al pagamento delle spese di lite, nonché ex art. 96 cpc.
Tanto premesso, la domanda proposta dal è fondata e trova CP_1
accoglimento.
Ritiene, in particolare, il Tribunale che la presente azione riguardi esclusivamente il possesso del muro che delimita il , ragione per la quale ogni valutazione CP_1
in merito alla natura della risulta irrilevante nella presente sede. CP_1
3 Il ha fornito una piena prova della sussistenza di tutti i requisiti di cui CP_1
all'art. 1168 c.c. Invero, il possesso del muro risulta chiaramente provato alla luce della funzione del muro stesso, come sopra indicata e chiaramente riferita dal teste
, il quale ribadiva che si trattava di un muro di confine tra la proprietà Testimone_1
del e l . CP_1 Pt_1
Risulta, altresì, provato lo spoglio, consistente nell'apertura del varco nel muro, circostanza chiaramente riferita dal teste , sia nel presente giudizio che nel Tes_2
giudizio possessorio (in cui lo stesso veniva escusso quale informatore).
Il ha, inoltre, provato la riferibilità della condotta all' . Tanto si CP_1 Pt_1
desume inequivocabilmente dalle dichiarazioni rese dal teste , custode del Tes_2
Condominio, il quale riferiva di avere visto gli operai intenti ad aprire il varco e che questi gli chiarivano di essere stati incaricati dall'Istituto. Nel procedimento di reclamo, inoltre, questi riferiva, in modo ancor più specifico, che gli operai gli avevano detto che il suddetto incarico era stato dato loro dal Preside.
Irrilevante risulta, pertanto, la circostanza che l'autorizzazione paesaggistica sia stata chiesta dal proprietario sig. , trattandosi di un atto che riguarda solo i Per_1
rapporti tra privati e PA e che, nella presente sede, non esclude la commissione dello spoglio da parte del detentore della sede scolastica (che, di fatto, ha dato l'incarico di aprire il varco).
Irrilevante, inoltre, risulta la circostanza che tale varco non sia stato utilizzato dall'Istituto scolastico, poiché lo spoglio è consistito nell'apertura del varco, a prescindere dal concreto utilizzo dello stesso (che, evidentemente, per ragioni di prudenza, non è avvenuto in corso di causa).
Le dichiarazioni rese dagli altri testi escussi, poi, non smentiscono quanto sopra si è detto.
4 In accoglimento dell'azione proposta dal e confermando le precedenti CP_1
ordinanze cautelari, viene, pertanto, ordinato all di Parte_1
reintegrare il nella Controparte_4
propria situazione possessoria, mediante il ripristino del muro di recinzione che delimita i confini del . CP_1
Le reciproche domande di condanna ex art. 96 cpc non trovano accoglimento, non risultando che le parti abbiano agito e resistito in mala fede o colpa grave, anche in relazione alla complessità dei fatti oggetto della domanda.
Le spese di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza del CP_1
e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (valore indeterminabile, complessità bassa).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, così provvede:
1) conferma l'ordinanza emessa in sede cautelare dall'intestato Tribunale, IV Sezione civile, in composizione collegiale in data 24.9.2019 (proc. RG 18471/2019), nonché
l'ordinanza cautelare emessa dall'intestato Tribunale in data 3.6.2019 nel proc. RG
24/2019 e, pertanto, accoglie la domanda possessoria proposta dal
[...]
ed ordina all' il ripristino del muro di CP_1 Pt_1 Parte_1
recinzione che delimita i confini del;
CP_1
2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dal;
Controparte_1
3) rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dall' Parte_1
4) condanna l' al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute dal in ragione del presente giudizio di merito Controparte_1
5 possessorio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli in data 23/04/2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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