Improcedibile
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/09/2025, n. 7261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7261 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07261/2025REG.PROV.COLL.
N. 01384/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2024, proposto da AG s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Massimo Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico, Gianlorenzo Ioannides, con domicilio eletto presso lo studio legale Bonura - Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Latina, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Di Troia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Scavilana s.r.l., I Faggi società agricola semplice di Stradaioli Rita; Comune di Aprilia; Comune di Cisterna di Latina, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 549/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Latina e della Regione Lazio;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. La società AG s.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. Lazio – sezione staccata di Latina ha dichiarato inammissibili i due ricorsi per motivi aggiunti, proposti dalla predetta società nell’ambito del giudizio instaurato davanti al giudice di primo grado (R.G. n. 213/2022).
Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
2. Occorre premettere quanto segue.
2.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società AG s.r.l. ha chiesto, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Latina sull’istanza presentata dalla predetta società il 18 febbraio 2022 per l’inserimento nell’elenco delle aree idonee ad ospitare discariche o siti di stoccaggio di rifiuti del terreno di sua proprietà posto nel Comune di Aprilia, località “La Cogna”, censito nel locale catasto al foglio n. 115, mappali nn. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 21, 1161, 1547, 1568; tale terreno ricade in zona E agricola e risulta attinto da vincolo paesistico e ambientale R2 e, in parte, da vincolo di rispetto statale R3, ai sensi degli artt. 32 e 33 delle n.t.a. del P.R.G. vigente.
A sostegno della domanda formulata, la società istante aveva rappresentato di avere acquistato il terreno nel 2016 e di avere presentato anche un progetto di bonifica, avendo verificato che il sito era stato inserito nel piano regionale delle bonifiche dei siti contaminati del Lazio (delibere consiliari n. 112 del 10 luglio 2002 e n. 14 del 18 gennaio 2012).
2.2. Nel corso del giudizio, non avendo la Provincia di Latina individuato sul proprio territorio uno o più siti idonei alla localizzazione e alla realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti, al fine di garantire l’autosufficienza dell’ambito territoriale ottimale (a.t.o.) di riferimento, la Regione Lazio, con delibera giuntale n. 873 del 2 dicembre 2021, ha esercitato il potere sostitutivo mediante la nomina di un Commissario, ai sensi dell’art. 19, comma 2, l.r. del Lazio 6 agosto 1999 n. 14.
Il Commissario nominato ha avviato la propria attività e ha adottato il decreto commissariale n. 1 del 16 giugno 2022, individuando n. 3 aree idonee per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento di rifiuti, tra le quali, tuttavia, non è stato inserito il terreno di proprietà della società AG.
Il decreto del commissario n. 1 del 16 giugno 2022 è stato impugnato dalla ricorrente con il primo ricorso per motivi aggiunti.
2.3. Con secondo ricorso per motivi aggiunti, la società AG s.r.l. ha impugnato il decreto n. 78 del 21 novembre 2022, con il quale il Presidente della Provincia di Latina ha impartito ai dirigenti dei settori competenti (i.e. ecologia e tutela del territorio nonché edilizia scolastica e pianificazione territoriale) la direttiva di porre in essere gli “a tti necessari all’attivazione ed allo sviluppo delle procedure propedeutiche e necessarie al raggiungimento degli obiettivi ” di provvedere:
1) all’aggiornamento del piano provinciale dei rifiuti, approvato con delibera consiliare n. 8 dell’11 aprile 2018;
2) nelle more dell’istituzione degli enti di gestione degli Ambiti territoriali ottimali, all’attivazione della procedura di v.a.s. dei siti individuati per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.
2.4. Con sentenza n. 776/2022, il T.a.r. Lazio – sezione staccata di Latina ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per sopravvenuto difetto di interesse, in relazione al decreto adottato dal Commissario regionale; ha disposto la conversione del rito con riguardo alle domande di annullamento formulate nei due ricorsi per motivi aggiunti.
2.5. Con la sentenza n. 549/2023 (oggetto di ricorso in esame), il T.a.r. Lazio – sezione staccata di Latina ha dichiarato, per ragioni di differenti, inammissibili, per difetto di interesse, sia il primo che il secondo ricorso per motivi aggiunti:
a) il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile, in quanto, da un lato, “ … stante la conclamata inidoneità, sotto il profilo ambientale, urbanistico e paesaggistico, del sito di proprietà di AG s.r.l. rispetto all’utilizzo che essa prospetta, nessun vantaggio essa conseguirebbe per effetto dell’annullamento del provvedimento oggi impugnato ”, dall’altro, “ … la società ricorrente non può conseguire alcun vantaggio dall’annullamento dell’atto impugnato perché, come ben illustrato dalla Provincia di Latina e dalla Regione Lazio, l’ottenimento del bene della vita cui essa ambisce le è precluso da altri provvedimenti ostativi che, pur impugnati in diverse sedi processuali, sono stati sinora ritenuti immuni da vizi di legittimità da sentenze di primo grado che, ancorché non passate in giudicato, ad oggi non sono state sospese dal giudice superiore e, dunque, esplicano pienamente i loro effetti ”;
b) il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile, in relazione alla natura dell’atto impugnato: “ Nella specie, dalla lettura del decreto presidenziale del 21 novembre 2022 si trae conferma del fatto che esso sia un atto che non è specificamente destinato a soggetti terzi rispetto alla Provincia ma agli uffici di questa, dato che con esso l’organo monocratico di vertice dell’ente di area vasta ha impartito alla struttura gli indirizzi reputati utili per conseguire gli obiettivi finali dell’aggiornamento del piano provinciale dei rifiuti, agli esiti della ricerca ed individuazione dei siti contenuti nel prefato decreto commissariale del 16 giugno 2022, nonché dell’avvio della procedura di v.a.s. delle aree così individuate. Si tratta, in altri termini, di un atto che, lungi dal sostituire la delibera consiliare di aggiornamento del piano provinciale dei rifiuti, si colloca a monte di essa nel quadro del procedimento amministrativo preparatorio e, pertanto, è di per sé privo di efficacia autonomamente lesiva della sfera giuridica soggettiva della ricorrente o di altri terzi. In tal senso, si osserva ad abundantiam che il decreto de quo non rientra neppure nelle eccezioni individuate dalla giurisprudenza al principio generale di non impugnabilità degli atti endoprocedimentali, perché né cagiona un arresto del procedimento, né ha una natura vincolata idonea ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, peraltro di competenza di altro organo (Cons. Stato, sez. V, 4 luglio 2022 n. 5540; TAR Lazio, Roma, sez. I, 8 agosto 2022 n. 11112; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 16 dicembre 2020 n. 895) ”.
3. Tanto premesso, la società appellante ha contestato la sentenza impugnata con tre articolati motivi.
3.1. Con il primo motivo deduce: error in procedendo et in iudicando ed erronea applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 34, comma 2, c.p.a.; in relazione ai provvedimenti impugnati, violazione e falsa applicazione degli artt. 182, comma 3, 182-bis comma 1, 196, 197, 200 comma 7, del d.lgs. 152/2006, e del Piano regionale dei rifiuti del 2020, nonché degli artt. 1, 2, 3, 9, 10, 22 e 23 l. 241/90, art. 3 e 97 Cost.
L’appellante censura il capo di sentenza con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti formulato per il mancato inserimento del terreno di sua proprietà tra quelli idonei ad ospitare discariche.
A suo giudizio, la circostanza che l’istanza presentata per la realizzazione del progetto sia stata respinta e che nel relativo giudizio di primo grado non sia stata concessa la sospensiva, non determina automaticamente la carenza di interesse dichiarata dal giudice di primo grado.
In ogni caso, il giudice avrebbe travisato l’oggetto del giudizio (individuazione del suo terreno tra quelli idonei ad ospitare una discarica) rispetto ai giudizi relativi alla procedura di autorizzazione alla realizzazione di una discarica.
Indipendentemente dall’esito delle procedure relative ai progetti presentati, la società AG avrebbe comunque un interesse qualificato all’inserimento del proprio terreno all’interno della macro-area idonea ad ospitare impianti di trattamento dei rifiuti.
Il giudice di primo grado avrebbe travalicato i limiti del sindacato giurisdizionale su poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, comma 2, c.p.a.).
Conseguentemente, la società AG ha reiterato i motivi formulati nel primo ricorso per motivi aggiunti e, in particolare, i primi tre motivi, ove si è censurata l’illegittimità del decreto commissariale per aver individuato tre siti ritenuti idonei, senza inserire tra questi il terreno della predetta società.
3.2. Con il secondo motivo di gravame, la società appellante deduce: error in procedendo et in iudicando ed erronea applicazione dell’art. 100 c.p.c.; in relazione ai provvedimenti impugnati, violazione e falsa applicazione degli artt. 182, comma 3, 182-bis comma 1, 195, 196, 197, 199, 200 comma 7, del d.lgs 152/2006, dell’Allegato 1, punto 1.1 del d.lgs. 36/03, del Piano regionale dei rifiuti del 2020 par. 1.1.6.1., nonché degli artt. 1, 2, 3, 9, 10, 10 bis, 21 octies, 22 e 23 L. 241/90, art. 3 e 97 Cost.
In via subordinata, la società ha chiesto che venga dichiarata l’illegittimità del decreto commissariale nella sua totalità (a cui la AG ha interesse in ragione delle chance che avrebbe in caso di riedizione del procedimento).
3.3. Reiterazione dei motivi di impugnazione del secondo ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto della Provincia n. 78/22.
La società appellante, ritenendo erronea anche la statuizione di inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti, reitera i motivi formulati nel predetto ricorso (attraverso mero rinvio per relationem ).
4. Si è costituita in giudizio la Provincia di Latina, eccependo la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità del ricorso in appello, per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto, con sentenza n. 12/2024 (resa nel procedimento iscritto al R.G. n. 546/2022, promosso dalla Scavilana s.r.l.), il T.a.r. Lazio – sezione staccata di Latina ha annullando sia il decreto n. 1 del 16 giugno 2022, adottato dal Commissario ad acta , ai sensi dell’art. 19, comma 2, l.r. Lazio n. 14 del 6 agosto 1999 (avente ad oggetto: “ Individuazione di siti nel territorio della Provincia di Latina, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per garantire l'autosufficienza dell'ATO Latina ”), quanto, per nullità derivata, il decreto del Presidente della Provincia di Latina n. 78 del 21 novembre 2022 (avente ad oggetto “ Organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti - individuazione di uno o più siti idonei ad accogliere la frazione residua del trattamento Ato latina - aggiornamento del piano provinciale dei rifiuti – valutazione ambientale strategica ”).
5. Si è costituita anche la Regione Lazio, chiedendo che l’appello venga dichiarato inammissibile o comunque respinto nel merito.
6. Con memoria depositata in data 29 maggio 2025, la società appellante, sulla base di quanto dichiarato dalla Provincia di Latina, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
7. All’udienza pubblica del 19 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Il ricorso in appello (conformemente alla richiesta della società appellante di declaratoria della cessazione della materia del contendere, da riqualificare come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto la cessazione della materia del contendere presuppone sul piano sostanziale la piena soddisfazione dell’interesse azionato, di natura pretensiva) deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse.
Gli atti impugnati con il primo e con il secondo ricorso per motivi aggiunti sono stati annullati dal T.a.r. Lazio – sezione staccata di Latina, con sentenza n. 12/2024, pubblicata l’8 gennaio 2024, che non risulta essere stata appellata.
9. La valutazione complessiva della fattispecie dedotta in giudizio e la successiva evoluzione processuale giustificano l’equa compensazione tra le parti delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO