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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/11/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2291/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GERMOLEO ROBERTO
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IA DE RI
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZACUVA Controparte_2 P.IVA_2
FE
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con atto di citazione la Sig.ra proponeva opposizione alla intimazione di Parte_1 pagamento in atti. A tal fine deduceva:
a) Insussistenza diritto a procedere in executivis – Mancanza titolo esecutivo in quanto il titolo non era mai stato notificato alla sig.ra Parte_1
b) Insussistenza titolo esecutivo – Illegittima procedura di recupero tramite ruolo;
c) In subordine riduzione del quantum preteso;
II. Si costituivano i convenuti, i quali impugnavano e contestavano tutto quanto dedotto, eccepito ed allegato dalla controparte.
III. Con decreto del 19 dicembre 2024, il giudice venivano assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
IV. Le parti depositavano le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. e all'udienza del 19 marzo
2025, parte attrice insisteva nelle proprie istanze e, in particolare, nella istanza di chiamata in causa del terzo, società e del suo legale Controparte_3 rappresentante, quale coobbligato personalmente sig. , formulata Persona_1 nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.; le altre parti insistevano nelle proprie domande ed in particolare, la , sollevava l'eccezione di incompetenza territoriale. Controparte_2
V. Il Giudice, con Ordinanza del 25 giugno 2025, rigettava l'stanza di autorizzazione alla chiamata in causa della terza società e del suo legale Controparte_3 rappresentante, quale coobbligato personalmente sig. ; dichiarava Persona_1 inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla;
Controparte_2 rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 ottobre 2025, rinviata poi d'ufficio al 22 ottobre 2025.
VI. All'udienza del 22 ottobre 2025, le parti precisavano le conclusioni, rinunciando espressamente ai termini di cui all'art. 189 c.p.c. La causa veniva trattenuta in decisione.
VII. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda deve essere rigettata, per le ragioni qui di seguito esposte.
VIII. Dalla documentazione versata in atti risulta che, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, è stata effettuata la notifica della cartella (N. 09420210010521084003) sottesa all'atto di intimazione oggi impugnato, come dimostrato dall'allegato n. 6 alla comparsa di costituzione di , all'indirizzo di residenza Controparte_4 della Sig.ra con affissione dell'avviso presso la Casa Comunale (n.105). Parte_1
IX. Non può dunque essere accolta l'eccezione di mancanza del titolo esecutivo, fondata sull'assunto secondo cui “nessun atto prodromico risulta essere giammai entrato nella sfera di conoscenza dell'attrice”, vista la validità della notifica della cartella.
X. Pertanto, il credito è divenuto irretrattabile in esito alla mancata impugnazione degli atti pregressi, e nello specifico della cartella sottesa all'atto oggi impugnato, dai quali non è decorso il termine di prescrizione (Cfr. quanto ribadito da Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud.
25/09/2019) 28-01-2020, n. 1901). Trova pertanto applicazione, nel caso di specie, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (in termini, Cass. n. 11800 del 2018). In altri termini, la questione relativa alla notifica del decreto di revoca doveva essere sollevata con l'impugnazione della cartella notificata alla sig.ra nel 2023 (cfr. allegato 6 ) in quanto Parte_1 Controparte_5 legalmente quello è il primo momento di conoscenza legale per proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c. con riferimento alla regolarità formale della procedura di riscossione.
XI. L'opposizione all'intimazione di pagamento deve dunque essere rigettata.
XII. Le spese devono essere compensate in quanto ricorrono gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 2291 /2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2291/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GERMOLEO ROBERTO
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IA DE RI
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZACUVA Controparte_2 P.IVA_2
FE
CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con atto di citazione la Sig.ra proponeva opposizione alla intimazione di Parte_1 pagamento in atti. A tal fine deduceva:
a) Insussistenza diritto a procedere in executivis – Mancanza titolo esecutivo in quanto il titolo non era mai stato notificato alla sig.ra Parte_1
b) Insussistenza titolo esecutivo – Illegittima procedura di recupero tramite ruolo;
c) In subordine riduzione del quantum preteso;
II. Si costituivano i convenuti, i quali impugnavano e contestavano tutto quanto dedotto, eccepito ed allegato dalla controparte.
III. Con decreto del 19 dicembre 2024, il giudice venivano assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
IV. Le parti depositavano le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. e all'udienza del 19 marzo
2025, parte attrice insisteva nelle proprie istanze e, in particolare, nella istanza di chiamata in causa del terzo, società e del suo legale Controparte_3 rappresentante, quale coobbligato personalmente sig. , formulata Persona_1 nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.; le altre parti insistevano nelle proprie domande ed in particolare, la , sollevava l'eccezione di incompetenza territoriale. Controparte_2
V. Il Giudice, con Ordinanza del 25 giugno 2025, rigettava l'stanza di autorizzazione alla chiamata in causa della terza società e del suo legale Controparte_3 rappresentante, quale coobbligato personalmente sig. ; dichiarava Persona_1 inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla;
Controparte_2 rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 ottobre 2025, rinviata poi d'ufficio al 22 ottobre 2025.
VI. All'udienza del 22 ottobre 2025, le parti precisavano le conclusioni, rinunciando espressamente ai termini di cui all'art. 189 c.p.c. La causa veniva trattenuta in decisione.
VII. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda deve essere rigettata, per le ragioni qui di seguito esposte.
VIII. Dalla documentazione versata in atti risulta che, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, è stata effettuata la notifica della cartella (N. 09420210010521084003) sottesa all'atto di intimazione oggi impugnato, come dimostrato dall'allegato n. 6 alla comparsa di costituzione di , all'indirizzo di residenza Controparte_4 della Sig.ra con affissione dell'avviso presso la Casa Comunale (n.105). Parte_1
IX. Non può dunque essere accolta l'eccezione di mancanza del titolo esecutivo, fondata sull'assunto secondo cui “nessun atto prodromico risulta essere giammai entrato nella sfera di conoscenza dell'attrice”, vista la validità della notifica della cartella.
X. Pertanto, il credito è divenuto irretrattabile in esito alla mancata impugnazione degli atti pregressi, e nello specifico della cartella sottesa all'atto oggi impugnato, dai quali non è decorso il termine di prescrizione (Cfr. quanto ribadito da Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud.
25/09/2019) 28-01-2020, n. 1901). Trova pertanto applicazione, nel caso di specie, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (in termini, Cass. n. 11800 del 2018). In altri termini, la questione relativa alla notifica del decreto di revoca doveva essere sollevata con l'impugnazione della cartella notificata alla sig.ra nel 2023 (cfr. allegato 6 ) in quanto Parte_1 Controparte_5 legalmente quello è il primo momento di conoscenza legale per proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c. con riferimento alla regolarità formale della procedura di riscossione.
XI. L'opposizione all'intimazione di pagamento deve dunque essere rigettata.
XII. Le spese devono essere compensate in quanto ricorrono gravi e analoghe ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. riletto alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 2291 /2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'