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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. MA CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2819/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. COLAPINTO Parte_1
FILIPPO, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO Controparte_1
STEFANIA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 30/09/2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la definizione Con del giudizio con conferma delle statuizioni provvisorie, assunte dal con ordinanza del 10/04/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/06/2024, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in AS (TA) in data 15/10/2020 con e che dalla loro unione era nato il figlio il Controparte_1 Per_1
27/06/2022, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito esponendo che le incompatibilità caratteriali e le incomprensioni avevano fatto venir meno qualunque unione affettiva e spirituale tra le parti e reso intollerabile ed insostenibile la prosecuzione della vita coniugale.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, contestando tuttavia le modalità di intrattenimento con il figlio minore prospettate dalla parte ricorrente, nonché la misura dell'assegno mensile da versare a titolo di contributo al mantenimento dello stesso.
All'udienza del 13/11/2024 le parti comparivano personalmente dinanzi al
Giudice Delegato il quale, esperito il tentativo di conciliazione, che risultava vano, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22
c.p.c., con successiva ordinanza emessa fuori udienza.
All'udienza del 30/09/2025 le parti comparivano personalmente innanzi al
Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni contenute nella predetta ordinanza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle condizioni di separazione contenute nell'ordinanza del 10/04/2025, che i coniugi hanno inteso congiuntamente richiamare ai fini della regolazione dei loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 2819/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a Controparte_1
MA (TA) il 22/08/1985, uniti in matrimonio in AS (TA) in data
15/10/2020 (trascritto con atto n. 30, p. 1, Uff. 1, dell'anno 2020);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle stabilite dal
[...] Controparte_1
Giudice Delegato con ordinanza del 10/04/2025, riportate nei punti che seguono;
3) affida il figlio minore (nato il [...]) ad entrambi i Persona_2 genitori con collocamento presso la madre;
4) riconosce il diritto ed il dovere del padre di incontrare il figlio minore
, salvo diverso accordo fra le parti, il martedì e giovedì dall'uscita da Per_1 scuola (in mancanza dalle ore 13,00) sino alle ore 20,30; a fine settimana alternati dalle ore 13:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica;
nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 9:00 del 24 dicembre alle ore 20:30 del 25 dicembre, oppure dalle ore 9:00 del 31 dicembre alle ore 20:30 del 1 gennaio;
nel periodo pasquale ad anni alterni dalle ore 9:00 alle ore 20:30 della domenica di Pasqua, oppure dalle ore 9:00 alle ore 20:30 del lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo (luglio- agosto), per 15 giorni anche consecutivi, previo accordo tra i coniugi da concludersi entro il 31 maggio di ogni anno (analogo periodo verrà concordato in favore di ); il giorno del compleanno di;
ad Parte_1 Controparte_1 anni alterni il giorno del compleanno e dell'onomastico del figlio minore;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 un assegno mensile di euro 200,00, a titolo di mantenimento del minore
[...]
, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, entro il 5 di ogni Per_1 mese, con decorrenza dalla domanda;
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che dovessero ritenersi necessarie nell'interesse della prole;
assegno unico come per legge. 6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di AS (TA).
7) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
MA VO
IL GIUDICE est.
NN BO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. MA CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2819/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. COLAPINTO Parte_1
FILIPPO, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO Controparte_1
STEFANIA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 30/09/2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la definizione Con del giudizio con conferma delle statuizioni provvisorie, assunte dal con ordinanza del 10/04/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/06/2024, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in AS (TA) in data 15/10/2020 con e che dalla loro unione era nato il figlio il Controparte_1 Per_1
27/06/2022, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito esponendo che le incompatibilità caratteriali e le incomprensioni avevano fatto venir meno qualunque unione affettiva e spirituale tra le parti e reso intollerabile ed insostenibile la prosecuzione della vita coniugale.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, contestando tuttavia le modalità di intrattenimento con il figlio minore prospettate dalla parte ricorrente, nonché la misura dell'assegno mensile da versare a titolo di contributo al mantenimento dello stesso.
All'udienza del 13/11/2024 le parti comparivano personalmente dinanzi al
Giudice Delegato il quale, esperito il tentativo di conciliazione, che risultava vano, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22
c.p.c., con successiva ordinanza emessa fuori udienza.
All'udienza del 30/09/2025 le parti comparivano personalmente innanzi al
Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni contenute nella predetta ordinanza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle condizioni di separazione contenute nell'ordinanza del 10/04/2025, che i coniugi hanno inteso congiuntamente richiamare ai fini della regolazione dei loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 2819/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a Controparte_1
MA (TA) il 22/08/1985, uniti in matrimonio in AS (TA) in data
15/10/2020 (trascritto con atto n. 30, p. 1, Uff. 1, dell'anno 2020);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle stabilite dal
[...] Controparte_1
Giudice Delegato con ordinanza del 10/04/2025, riportate nei punti che seguono;
3) affida il figlio minore (nato il [...]) ad entrambi i Persona_2 genitori con collocamento presso la madre;
4) riconosce il diritto ed il dovere del padre di incontrare il figlio minore
, salvo diverso accordo fra le parti, il martedì e giovedì dall'uscita da Per_1 scuola (in mancanza dalle ore 13,00) sino alle ore 20,30; a fine settimana alternati dalle ore 13:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica;
nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 9:00 del 24 dicembre alle ore 20:30 del 25 dicembre, oppure dalle ore 9:00 del 31 dicembre alle ore 20:30 del 1 gennaio;
nel periodo pasquale ad anni alterni dalle ore 9:00 alle ore 20:30 della domenica di Pasqua, oppure dalle ore 9:00 alle ore 20:30 del lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo (luglio- agosto), per 15 giorni anche consecutivi, previo accordo tra i coniugi da concludersi entro il 31 maggio di ogni anno (analogo periodo verrà concordato in favore di ); il giorno del compleanno di;
ad Parte_1 Controparte_1 anni alterni il giorno del compleanno e dell'onomastico del figlio minore;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 un assegno mensile di euro 200,00, a titolo di mantenimento del minore
[...]
, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, entro il 5 di ogni Per_1 mese, con decorrenza dalla domanda;
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie che dovessero ritenersi necessarie nell'interesse della prole;
assegno unico come per legge. 6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di AS (TA).
7) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
MA VO
IL GIUDICE est.
NN BO