Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 30 GENNAIO 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2321/2021 R.G. sezione lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , nella qualità titolare e legale rappresentante CodiceFiscale_1 dell'omonima ditta individuale, (p.ta Iva n. ), corrente in Montoro P.IVA_1
(AV) alla Via Pietro Ascolese n. 207, rappresentato e difeso, dall'avv. Francesco de Giovanni (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_2 il suo studio in Montoro (AV), alla Via Nicola Spiniello n. 3, giusta mandato in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 cpc, al fax n. 0825.523877, oppure alla posta certificata pec -
.salerno.it; Email_1 CP_1
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] e Controparte_2 residente in [...] – [cod. fiscale:
], rapp.ta e difesa nel presente procedimento, dall'Avv. C.F._3
Gianfranco Orsino [cf. ] con studio in Avellino alla via C.F._4
Cavour 3/A, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, che espressamente dichiara di volere ricevere ogni comunicazione inerente i provvedimenti resi fuori udienza al fax n° 0825/72035 ovvero all'indirizzo telematico Email_2
APPELLATA
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 28.7.2021 Parte_1 ha proposto gravame avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui,
[...] all'esito dell'espletata prova testimoniale, era stato accolto per quanto di ragione il ricorso della volto ad ottenere - in relazione alle mansioni di CP_2 parrucchiera operaia p.t. inquadrata nel livello IV del CCNL di riferimento - per il periodo decorrente dal giugno del 2006 (prima della formale assunzione avvenuta in data 15.9.2009 con contratto part-time) al 3.2.2015 - data di cessazione del rapporto per dimissioni - l'accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro in forma subordinata con l'osservanza del seguente orario: lunedì dalle 8.30 alle 13.30 per pulizia dei locali;
dal martedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.45 alle 20 ed infine il sabato dalle 7.30 alle 21.00 e del diritto alle differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento di parrucchiera, oltre che per lavoro straordinario (per 19.50 h. settimanali), nonché a titolo di tredicesima, indennità di ferie e di festività e del TFR dovuti in virtù dell'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze del resistente e conseguentemente la condanna al pagamento della somma complessiva di € 123.667,84 oltre accessori. Instaurato il contraddittorio, il Tribunale, disattesa l'eccezione di prescrizione e ritenuta la correttezza dell'inquadramento nel IV livello, rigettò la domanda di riconoscimento di spettanze a titolo di indennità per ferie, ex festività e permessi non goduti;
per il resto accolse nei seguenti termini il ricorso: accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 2006 al 2012 con il seguente orario: dal martedì al venerdì 10 ore e 15 minuti, il sabato 12 ore e mezzo e 4 ore il lunedì e quindi per complessive 57 ore e 30 minuti e per il periodo dal 2013 alla fine del rapporto del 3.2.2015 per 53 ore e 30 minuti e, tenuto conto anche dello straordinario, condannò il datore di lavoro al pagamento della complessiva somma di euro 99.154,44 di cui euro € 13.743,69 a titolo di trattamento di fine rapporto al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo effettivo;
compensò le spese di lite nella misura di un terzo. Nei motivi l'appellante ha reiterato l'eccezione di prescrizione;
ha contestato la valutazione del materiale istruttorio ed in particolare delle dichiarazioni testimoniali che erano state ritenute idonee a comprovare le modalità di svolgimento del rapporto agli effetti retributivi rivendicati dalla lavoratrice. Ha contestato i quesiti conferiti al CTU sulla base di presupposti di fatto erroneamente ritenuti provati e la conseguente quantificazione del credito. Ha concluso come in atti per la riforma della sentenza con rigetto dell'avverso ricorso. Notificato l'atto, si è costituita l'appellata che – eccepita preliminarmente l'inammissibilità del gravame - ha resistito nel merito, chiedendone il rigetto. La causa è stata assegnata all'attuale relatore all'esito di scardinamento da altro ruolo (resosi vacante), per la prioritaria esigenza di definizione dei fascicoli di più risalente iscrizione e fissata per la trattazione in data odierna. La Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato;
le parti hanno depositato le note nei termini;
quindi con ordinanza del 21.11.2024, sono state sollecitate le parti per l'elaborazione di nuovi conteggi, con riguardo a due ipotesi.
2 Infine – acquisiti i conteggi e le note - all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
1.E' documentata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 15.9.2009, controvertendosi dalla decorrenza dello stesso da epoca anteriore oltre che dell'orario effettivamente osservato, anche con prestazioni di straordinario, con le conseguenti ricadute economiche. Le domande relative alle indennità per ferie e permessi non goduti e quella relativa ad inquadramento in un livello superiore al quarto sono state ritenute infondate dal Tribunale e non riproposte dalla lavoratrice mediante appello incidentale.
2. L'atto di appello si sottrae alla censura di inammissibilità, contenendo l'indicazione delle parti della sentenza non da riformare e una sufficiente esposizione delle ragioni di critica.
3. E' stata riproposta, quale motivo di appello, l'eccezione di prescrizione, respinta dal primo Giudice. Essa è infondata. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi ormai consolidati nella più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore decorre, anche in costanza del rapporto, dalla data di maturazione dei crediti di lavoro, solo ove questo sia assistito dalla garanzia della stabilità e quindi dall'applicazione della tutela di cui all'art.18 dello Statuto dei lavoratori. Infatti “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (V. tra le più recenti C. Cass. sez. L, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022 (Rv. 665514 - 01). Nella fattispecie, considerato che il datore di lavoro è rappresentato da una ditta individuale, non può trovare applicazione la tutela di cui all'art.18 Stat. Lav.: quindi il termine a decorrere dal quale la parte ha la possibilità di rivendicare le proprie ragioni è stato correttamente individuato alla data delle dimissioni rassegnate il 3.2.2015. 4. Quanto al merito, ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, siano - almeno in parte - condivisibili. Parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro delle modalità di svolgimento della prestazione con riguardo alla durata del rapporto (e cioè alla decorrenza anticipata rispetto alla data di formale inquadramento), ad orari e mansioni ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto per un periodo più ampio rispetto a quello formalizzato e del conseguimento delle correlate differenze retributive a titolo di straordinario nella misura pretesa in ricorso. Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; 3 deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare. La ricorrente, in primo grado, aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'odierno appellante sin dal giugno 2006 (quindi da epoca anteriore al formale inquadramento part time), osservando un orario full time come indicato in ricorso, oltre eccedenze orarie nella misura precisata in atti, da retribuirsi quale straordinario. Il convenuto invece aveva confermato un orario più ridotto, dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, saltuariamente il pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00; il sabato dalle 16.00 alle 20.00, con chiusura settimanale il lunedì ed aveva riconosciuto la debenza della somma di € 2.095,21 a titolo di TFR (cfr. busta paga del 12.03.15), non percepita dalla ricorrente, sebbene più volte invitata dal resistente. Il Giudice di primo grado ha ritenuto attendibili le deposizioni rese dai testi di parte ricorrente con riguardo alla decorrenza del rapporto ed all'orario di lavoro. Parte appellante ha censurato tali conclusioni rilevando l'erroneità della valutazione degli esiti dell'istruttoria orale.
Ad avviso del collegio, dall'espletata istruttoria non è emersa la conferma della retrodatazione del rapporto, non essendo stati offerti riferimenti temporali specifici: la teste – assidua cliente del negozio - ha genericamente riferito di un inizio Tes_1 del rapporto nel 2006, senza collegare il ricordo ad una precisa circostanza di tempo;
la sua generica affermazione, poi, non ha trovato altri convincenti riscontri. Con riguardo agli orari, può dirsi confermato che il lunedì il negozio era chiuso;
inoltre in quella giornata – ad esclusione degli ultimi due anni del rapporto (v. libero interrogatorio) - la ricorrente ha dichiarato di essersi occupata soltanto delle pulizie del locale, e dunque senza svolgere attività di parrucchiera retribuibile secondo l'invocato parametro contrattuale del IV livello. Riscontro diretto di tali attività di pulizia non può dirsi raggiunto, proprio perché il negozio era chiuso. La deposizione della , come anche le altre, quindi devono ritenersi rese de relato. Tes_1
La s teste, per il resto, ha potuto confermare gli orari di lavoro, proprio in ragione della assidua frequentazione del negozio quale cliente. Ha riferito di una costante presenza della ricorrente, alla quale infatti la si rivolgeva per Tes_1 prendere appuntamento, tanto di mattina quanto di pomeriggio;
dal martedì al sabato la lavorava la mattina sino alle 13.00, poi il pomeriggio dalle CP_2
14,30/15,00 apriva il negozio, fino alle 20/21.00, a volte anche sino alle 22.00 di sabato. La teste ha confermato che dal martedì al venerdì il negozio chiudeva ad ora di pranzo, quindi l'orario di lavoro prevedeva la pausa. Negli stessi sensi ha deposto che, oltre ad essere la cognata della ricorrente, era Testimone_2 anche cliente del : le sue dichiarazioni si sottraggono al sospetto di Parte_1 inattendibilità, non emergendo elementi indicativi di un favoritismo nei confronti della ricorrente e di animosità verso la parte datoriale. Le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede ispettiva (v. verbale del 28.11.2014- doc. 5 in produzione resistente di primo grado) non sono decisive, potendo la conferma dell'orario part-time essere riconducibile al timore di perdere il rapporto di lavoro che all'epoca era in corso. Deve quindi confermarsi la sussistenza di un rapporto full time, mentre lo straordinario può essere riconosciuto solo per il sabato in cui appare più 4 specificamente riferito dai testi, oltre che verosimile, lo sforamento dell'orario di chiusura del negozio per l'affluenza della clientela. Si rammenta infatti il rigoroso onere probatorio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità con riguardo allo straordinario: il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (v. C. Cass. Sez. L , Sentenza n. 4076 del 20/02/2018).
Entro questi limiti, risultando fondata la pretesa, possono riconoscersi le differenze retributive. La ricorrente ha dichiarato in ricorso e nel libero interrogatorio di aver percepito una retribuzione pari ad euro 700,00 all'inizio del rapporto, e poi successivamente di euro 800,00 mensili, mentre invece dalle buste paga in atti (della cui efficacia probatoria intendere avvalersi il datore) risultano somme inferiori: la lavoratrice non ha alcun interesse a dichiarare di aver percepito una somma maggiore rispetto alle risultanze documentali, se non allo scopo di far valere l'effettività del tempo pieno rispetto al dichiarato part-time. Deve quindi tenersi in conto – in sede di liquidazione delle rivendicate spettanze - della somma mensile indicata in ricorso (€ 700,00 fino al 31/12/2009; euro 800 per il periodo dal 01.01.2010 al 03.02.2015), da portarsi in detrazione dalle somme pretese;
in tali termini è stata disposta la formulazione dei nuovi conteggi, con riguardo a due diverse ipotesi. Agli esiti dell'istruttoria sopra descritti appare riferibile la seconda ipotesi di conteggio sottoposta dalla Corte alle parti sulla base dei seguenti presupposti: durata del rapporto dal 15.9.2009 al 03/02/2015, non essendo stata raggiunta la prova della retrodatazione;
un inquadramento fino al giugno del 2010 come apprendista e, poi, dal 1 luglio 2010 nel IV LIVELLO CCNL, stante la necessità di un periodo preliminare di formazione;
un orario di lavoro a tempo pieno (in luogo di part time dichiarato) pari a 40 ore settimanali, oltre 2 h. di straordinario il sabato. Ritiene la Corte in particolare di poter recepire il prospetto contabile predisposto da parte ricorrente con riguardo a tale seconda ipotesi per complessivi euro 25.669,48 (di cui euro 5.230,74) posto che quello di parte resistente/odierna appellante- all'evidenza - prevede la detrazione degli importi percepiti lordizzati per eccesso. Il prospetto della ricorrente peraltro non è stato contestato da controparte nelle note di trattazione successivamente depositate, il 29.1.2025. Quanto al TFR, peraltro, è pacifica la debenza, quanto meno, della somma di € 2.095,21, riconosciuta dallo stesso resistente. La sentenza va dunque parzialmente riformata, condannandosi il datore di lavoro al pagamento in favore della della somma complessiva di euro 25.669,48 CP_2
(di cui euro 5.230,74) in luogo della maggior somma riconosciuta nella gravata sentenza. Le spese del doppio grado restano compensate per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna il al pagamento in favore Parte_1
5 della della somma complessiva di euro 25.669,48 (di cui Controparte_2 euro 5.230,74) in luogo della maggior somma riconosciuta dal Tribunale;
compensa le spese del doppio grado. Così deciso in Napoli, il 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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