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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2024, n. 17941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17941 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice. dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42787/2023 promossa da nato a [...], l'[...] Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. PASSARETTI LOREDANA contro
, nata a [...], il [...] Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. VERNICE CATIA
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha chiesto al Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui al ricorso Parte_1 depositato in data 26.09.2023, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.04.1991 con , da cui si era separato in virtù di accordo di Controparte_1 negoziazione assistita in data 26.08.2020 e da cui aveva avuto le figlie e Per_1 Per_2
(rispettivamente nate a Roma il 27/06/1996 e il 05/09/2002).
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio, formulando tuttavia richieste diverse in ordine ai provvedimenti accessori. Nelle more del giudizio, e precisamente all'udienza ex art. 473-bis.21 cpc del 15.04.24, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1. Cessazione degli effetti civili
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma, il
28/04/1991 ed iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Roma, Atto 00360 dell'anno
1991, Parte 2, Serie A02, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni e trascrizioni, con ogni consequenziale provvedimento.
2. Assegno di mantenimento della figlia maggiorenne Persona_3
- Disporre che il signor corrisponda alla madre , per la figlia Parte_1 Controparte_1
, maggiorenne, la somma mensile rivalutata secondo indice Istat ad € 284,35 a titolo di Per_2 mantenimento, a decorrere dal mese di giugno 2024, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie previamente concordate, sino al mese di Dicembre 2024;
- Disporre, a decorrere dal mese di Gennaio 2025, la revoca del suddetto assegno di mantenimento ordinario a carico del padre e del contributo al 50% delle spese straordinarie in favore della figlia
essendo quest'ultima maggiorenne anche se non ha ancora un contratto a tempo Per_2 indeterminato.
3. Assegno divorzile
Disporre che i coniugi provvedano ciascuno al proprio mantenimento essendo economicamente indipendenti ed autosufficienti e, quindi, che nessuno dei due debba corrispondere all'altro l'assegno divorzile.
4. Rapporti patrimoniali
I sig.ri e dichiarano di non aver più nulla reciprocamente Parte_1 Controparte_1
a pretendere l'uno dall'altro con riferimento ai beni acquisiti in comune, in precedenza ed in costanza di matrimonio, e di aver regolato ogni eventuale altro rapporto di natura patrimoniale.
5. Spese legali
Le parti concordano che le spese processuali e legali siano interamente tra le stesse compensate”.
Il GD, come da separata ordinanza, ha rimesso la decisione al Collegio.
L'indisponibilità alla riconciliazione ed il tempo trascorso dalla separazione convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla osta, stante l'accordo delle parti e valutatane la rispondenza agli interessi della prole, al recepimento delle condizioni di divorzio sopra riportate.
Stante il raggiunto accordo, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente decidendo nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42787/2023 R.G.A.C., pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, il 28.04.1991, da e , alle condizioni riportate in Parte_1 Controparte_1 parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del giudizio matrimoniale, di cui il Tribunale prende atto;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge (atto n. 00360, p 2, s A02, anno 119); spese compensate.
Roma, 19.11.24
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice. dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42787/2023 promossa da nato a [...], l'[...] Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. PASSARETTI LOREDANA contro
, nata a [...], il [...] Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. VERNICE CATIA
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha chiesto al Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui al ricorso Parte_1 depositato in data 26.09.2023, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.04.1991 con , da cui si era separato in virtù di accordo di Controparte_1 negoziazione assistita in data 26.08.2020 e da cui aveva avuto le figlie e Per_1 Per_2
(rispettivamente nate a Roma il 27/06/1996 e il 05/09/2002).
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio, formulando tuttavia richieste diverse in ordine ai provvedimenti accessori. Nelle more del giudizio, e precisamente all'udienza ex art. 473-bis.21 cpc del 15.04.24, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo di divorzio alle seguenti condizioni:
“
1. Cessazione degli effetti civili
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma, il
28/04/1991 ed iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Roma, Atto 00360 dell'anno
1991, Parte 2, Serie A02, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni e trascrizioni, con ogni consequenziale provvedimento.
2. Assegno di mantenimento della figlia maggiorenne Persona_3
- Disporre che il signor corrisponda alla madre , per la figlia Parte_1 Controparte_1
, maggiorenne, la somma mensile rivalutata secondo indice Istat ad € 284,35 a titolo di Per_2 mantenimento, a decorrere dal mese di giugno 2024, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie previamente concordate, sino al mese di Dicembre 2024;
- Disporre, a decorrere dal mese di Gennaio 2025, la revoca del suddetto assegno di mantenimento ordinario a carico del padre e del contributo al 50% delle spese straordinarie in favore della figlia
essendo quest'ultima maggiorenne anche se non ha ancora un contratto a tempo Per_2 indeterminato.
3. Assegno divorzile
Disporre che i coniugi provvedano ciascuno al proprio mantenimento essendo economicamente indipendenti ed autosufficienti e, quindi, che nessuno dei due debba corrispondere all'altro l'assegno divorzile.
4. Rapporti patrimoniali
I sig.ri e dichiarano di non aver più nulla reciprocamente Parte_1 Controparte_1
a pretendere l'uno dall'altro con riferimento ai beni acquisiti in comune, in precedenza ed in costanza di matrimonio, e di aver regolato ogni eventuale altro rapporto di natura patrimoniale.
5. Spese legali
Le parti concordano che le spese processuali e legali siano interamente tra le stesse compensate”.
Il GD, come da separata ordinanza, ha rimesso la decisione al Collegio.
L'indisponibilità alla riconciliazione ed il tempo trascorso dalla separazione convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla osta, stante l'accordo delle parti e valutatane la rispondenza agli interessi della prole, al recepimento delle condizioni di divorzio sopra riportate.
Stante il raggiunto accordo, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente decidendo nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42787/2023 R.G.A.C., pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, il 28.04.1991, da e , alle condizioni riportate in Parte_1 Controparte_1 parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del giudizio matrimoniale, di cui il Tribunale prende atto;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge (atto n. 00360, p 2, s A02, anno 119); spese compensate.
Roma, 19.11.24
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi